TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1882 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Elmo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Santo Stefano, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. G. Maria Carmela Iannini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano, alla via W. Disney s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 5 CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: appalto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 29.06.2022 (R.G. n. 1546/2022), emesso dall'intestato
Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 46.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù
[...]
della fattura n. 10 del 01.10.2021 rimasta insoluta ed emessa per le opere di urbanizzazione asseritamente effettuate dal ricorrente in favore dell'odierna opponente.
L'opponente, in particolare, eccepiva che i lavori in parola non era mai stati commissionati, autorizzati ed eseguiti;
che, invero, non era mai stato concluso alcun contratto con l'opposto; che la richiesta della somma ingiunta era stata causata dalla volontà dell'opposto di compensare illegittimamente un proprio debito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via pregiudiziale, che lo scrivente si astenesse dal presente giudizio e, in via principale e nel merito, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare inammissibile e di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto.
3. Con provvedimento del 15.06.2023 questo Giudice rimetteva gli atti al Presidente del
Tribunale, affinché adottasse le proprie determinazione in merito all'astensione dello stesso;
con provvedimento del 29.06.2023 il Presidente del Tribunale rigettava l'istanza di astensione.
Riassegnato il presente procedimento a questo Giudice, la causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 07.03.2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di genericità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, atteso che l'atto di opposizione evidenzia in modo chiaro sia la causa petendi (inesistenza pagina 2 di 5 del rapporto tra le parti) che il petitum (accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria e rigetto dell'opposizione), contestando la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, in quanto relativo a lavori che, oltre a non essere stati formalizzati in un contratto scritto, non sono mai stati pattuiti, realizzati a autorizzati.
5. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 3 di 5 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, nonostante l'opponente abbia espressamente e specificamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori asseritamente svolti, l'opposto non ha provato la fonte del proprio diritto, non essendo la fattura prodotta in atti, tra l'altro contestata anche in via stragiudiziale, documento idoneo a provare la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti.
Invero, la fattura prodotta da parte opposta non costituisce un sufficiente elemento probatorio, atteso che condivisibilmente la Corte di Cassazione ha specificato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016).
Né le fatture, emesse dalle società che avrebbero eseguito gli asseriti lavori, in virtù di contratti di subappalto, sarebbero risultate, ove prodotte, idonee a provare la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti in causa, in quanto le predette fatture non avrebbero dimostrato la pattuizione delle opere e l'autorizzazione all'esecuzione delle stesse;
per gli stessi motivi è risultato irrilevante,
pagina 4 di 5 ai fini della decisione, il capitolo n. 3) articolato da parte opposta nella memoria di cui all'art. 183,
c. VI, n. 2), c.p.c.
Irrilevanti, ai fini della decisione, in quanto ugualmente non idonei a provare la sussistenza del rapporto contrattuale sono stati ritenuti, altresì, i capitoli nn. 1) e 4), atteso che la fornitura dei materiali per l'esecuzione dei lavori per cui è causa non avrebbe provato la pattuizione degli stessi,
e il capitolo n. 2), tenuto conto che l'eventuale presenza dell'opponente sui luoghi in cui venivano eseguiti i lavori costituisce elemento neutro, non comportando l'automatico riconoscimento della pattuizione e l'autorizzazione allo svolgimento degli stessi.
7. Per tutto quanto precede, stante l'omessa prova del contratto di fornitura e della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 4.100,00 (di cui € 950,00 per la fase di studio;
€ 700,000 per la fase introduttiva;
Euro 950,00 per la fase di trattazione ed €
1.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1882 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Elmo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Santo Stefano, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. G. Maria Carmela Iannini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano, alla via W. Disney s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 5 CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: appalto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 29.06.2022 (R.G. n. 1546/2022), emesso dall'intestato
Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 46.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù
[...]
della fattura n. 10 del 01.10.2021 rimasta insoluta ed emessa per le opere di urbanizzazione asseritamente effettuate dal ricorrente in favore dell'odierna opponente.
L'opponente, in particolare, eccepiva che i lavori in parola non era mai stati commissionati, autorizzati ed eseguiti;
che, invero, non era mai stato concluso alcun contratto con l'opposto; che la richiesta della somma ingiunta era stata causata dalla volontà dell'opposto di compensare illegittimamente un proprio debito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via pregiudiziale, che lo scrivente si astenesse dal presente giudizio e, in via principale e nel merito, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di dichiarare inammissibile e di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto.
3. Con provvedimento del 15.06.2023 questo Giudice rimetteva gli atti al Presidente del
Tribunale, affinché adottasse le proprie determinazione in merito all'astensione dello stesso;
con provvedimento del 29.06.2023 il Presidente del Tribunale rigettava l'istanza di astensione.
Riassegnato il presente procedimento a questo Giudice, la causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 07.03.2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di genericità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, atteso che l'atto di opposizione evidenzia in modo chiaro sia la causa petendi (inesistenza pagina 2 di 5 del rapporto tra le parti) che il petitum (accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria e rigetto dell'opposizione), contestando la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, in quanto relativo a lavori che, oltre a non essere stati formalizzati in un contratto scritto, non sono mai stati pattuiti, realizzati a autorizzati.
5. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 3 di 5 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, nonostante l'opponente abbia espressamente e specificamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori asseritamente svolti, l'opposto non ha provato la fonte del proprio diritto, non essendo la fattura prodotta in atti, tra l'altro contestata anche in via stragiudiziale, documento idoneo a provare la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti.
Invero, la fattura prodotta da parte opposta non costituisce un sufficiente elemento probatorio, atteso che condivisibilmente la Corte di Cassazione ha specificato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016).
Né le fatture, emesse dalle società che avrebbero eseguito gli asseriti lavori, in virtù di contratti di subappalto, sarebbero risultate, ove prodotte, idonee a provare la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti in causa, in quanto le predette fatture non avrebbero dimostrato la pattuizione delle opere e l'autorizzazione all'esecuzione delle stesse;
per gli stessi motivi è risultato irrilevante,
pagina 4 di 5 ai fini della decisione, il capitolo n. 3) articolato da parte opposta nella memoria di cui all'art. 183,
c. VI, n. 2), c.p.c.
Irrilevanti, ai fini della decisione, in quanto ugualmente non idonei a provare la sussistenza del rapporto contrattuale sono stati ritenuti, altresì, i capitoli nn. 1) e 4), atteso che la fornitura dei materiali per l'esecuzione dei lavori per cui è causa non avrebbe provato la pattuizione degli stessi,
e il capitolo n. 2), tenuto conto che l'eventuale presenza dell'opponente sui luoghi in cui venivano eseguiti i lavori costituisce elemento neutro, non comportando l'automatico riconoscimento della pattuizione e l'autorizzazione allo svolgimento degli stessi.
7. Per tutto quanto precede, stante l'omessa prova del contratto di fornitura e della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 4.100,00 (di cui € 950,00 per la fase di studio;
€ 700,000 per la fase introduttiva;
Euro 950,00 per la fase di trattazione ed €
1.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5