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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1556/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA C.F._1
ALDISIO;
E
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA C.F._2
RASPAGLIESI;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Catania il 14/06/2003;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologa del
Tribunale di Catania n. 1979/2021 del 22/04/2021 reso nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “a) Il figlio , da poco Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre;
b) Il figlio minorenne viene affidato con affidamento Persona_2
super esclusivo alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
c) Il padre che, ut supra, è attualmente detenuto presso il carcere di
Augusta, potrà vedere il figlio minorenne, ove quest'ultimo lo desideri e secondo i dovuti accorgimenti e tutele del caso, nel superiore interesse del minore, in ogni caso, previo accordo con la madre;
a fronte della cessazione dell'attuale stato detentivo, il padre potrà stare con il figlio minorenne, compatibilmente con i desiderata e le esigenze di quest'ultimo, dal sabato alla domenica sera a settimane alterne, dalle ore 09,00 del sabato mattina o dall'uscita di scuola alle ore 21.30 della domenica provvedendo in tali giorni a prelevarlo - salvo diverso bonario accordo fra le parti - presso l'abitazione della madre e successivamente a riaccompagnarlo a casa della stessa;
inoltre, avrà diritto di tenere presso di sé il figlio due pomeriggio ogni settimana, dopo le ore scolastiche e fino alle ore 20,00. Durante il periodo estivo, ricadente tra il 15 giugno ed il 1S del mese di settembre, il padre trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, giorni da concordarsi con la madre. A cadenze alterne di anno in anno il padre trascorrerà con il figlio le festività di Natale (dal 23 dicembre al 29 dicembre) o del Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio), della Pasqua
(dal giovedi Santo alla domenica pomeriggio, dalla domenica sera alla sera pagina 2 di 4 del lunedi di pasquetta). Medesimo discorso alternato varrà anche per le altre festività in calendario (es., ponte del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno eccetera); il figlio, infine trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà mentre trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del loro compleanno
Tuttavia, i superiori tempi di permanenza col padre del figlio minore potranno essere, previo intervenuto accordo dei genitori, modificati durante il corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni del figlio ed in ogni caso, sottoposti all'incontestabile volere dello stesso, il quale quasi quattordicenne, e quindi grande minore, potrà gestire il rapporto con il detto genitore secondo i propri desiderata;
d) Tutte le decisioni riguardanti quest'ultimo circa l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere, etc..) verranno prese dalla madre, genitore con affidamento super esclusivo, in considerazione dello stato detentivo del padre, che rende difficoltosa una gestione congiunta del minorenne;
e) Il Sig. si onera a corrispondere, in favore della ex moglie, il Pt_1
mantenimento mensile in favore dei figli, pari a complessivi euro 400,00 mensili (duecento/00 per ciascun figlio), oltre al pagamento in misura del
50% delle spese straordinarie di istruzione, sanitarie e sportive, documentate e preventivamente concordate tra le parti. E precisamente, tra le suddette spese vi rientrano quelle scolastiche, inclusi i libri di testo, universitario ed extrascolastiche;
le spese mediche;
quello per le attività sportive e pertinente abbigliamento;
spese per il conseguimento della patente (corso e lezioni); quelle per l'acquisto e la manutenzione per il mezzo di trasporto dei figli
(comprensivo di bollo e assicurazione).
Il mantenimento dovrà essere corrisposto dal padre alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, al domicilio della madre. Il suddetto è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
f) Nessun contributo viene determinato a titolo di mantenimento pagina 3 di 4 reciproco dei coniugi;
g) Null'altro le parti avranno da richiedersi reciprocamente”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, considerato che le parti a sostegno della richiesta di affidamento super esclusivo alla madre hanno evidenziato lo stato di detenzione in carcere del sig. . Pt_1
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario Catania il 14/06/2003 tra
[...]
E alle condizioni specificate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Catania,
ATTO N. 271, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2003).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1556/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA C.F._1
ALDISIO;
E
nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA C.F._2
RASPAGLIESI;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Catania il 14/06/2003;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologa del
Tribunale di Catania n. 1979/2021 del 22/04/2021 reso nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “a) Il figlio , da poco Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre;
b) Il figlio minorenne viene affidato con affidamento Persona_2
super esclusivo alla madre, con collocamento presso quest'ultima;
c) Il padre che, ut supra, è attualmente detenuto presso il carcere di
Augusta, potrà vedere il figlio minorenne, ove quest'ultimo lo desideri e secondo i dovuti accorgimenti e tutele del caso, nel superiore interesse del minore, in ogni caso, previo accordo con la madre;
a fronte della cessazione dell'attuale stato detentivo, il padre potrà stare con il figlio minorenne, compatibilmente con i desiderata e le esigenze di quest'ultimo, dal sabato alla domenica sera a settimane alterne, dalle ore 09,00 del sabato mattina o dall'uscita di scuola alle ore 21.30 della domenica provvedendo in tali giorni a prelevarlo - salvo diverso bonario accordo fra le parti - presso l'abitazione della madre e successivamente a riaccompagnarlo a casa della stessa;
inoltre, avrà diritto di tenere presso di sé il figlio due pomeriggio ogni settimana, dopo le ore scolastiche e fino alle ore 20,00. Durante il periodo estivo, ricadente tra il 15 giugno ed il 1S del mese di settembre, il padre trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, giorni da concordarsi con la madre. A cadenze alterne di anno in anno il padre trascorrerà con il figlio le festività di Natale (dal 23 dicembre al 29 dicembre) o del Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio), della Pasqua
(dal giovedi Santo alla domenica pomeriggio, dalla domenica sera alla sera pagina 2 di 4 del lunedi di pasquetta). Medesimo discorso alternato varrà anche per le altre festività in calendario (es., ponte del 25 aprile, del primo maggio, del 2 giugno eccetera); il figlio, infine trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo ed il giorno della festa del papà mentre trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del loro compleanno
Tuttavia, i superiori tempi di permanenza col padre del figlio minore potranno essere, previo intervenuto accordo dei genitori, modificati durante il corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni del figlio ed in ogni caso, sottoposti all'incontestabile volere dello stesso, il quale quasi quattordicenne, e quindi grande minore, potrà gestire il rapporto con il detto genitore secondo i propri desiderata;
d) Tutte le decisioni riguardanti quest'ultimo circa l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere, etc..) verranno prese dalla madre, genitore con affidamento super esclusivo, in considerazione dello stato detentivo del padre, che rende difficoltosa una gestione congiunta del minorenne;
e) Il Sig. si onera a corrispondere, in favore della ex moglie, il Pt_1
mantenimento mensile in favore dei figli, pari a complessivi euro 400,00 mensili (duecento/00 per ciascun figlio), oltre al pagamento in misura del
50% delle spese straordinarie di istruzione, sanitarie e sportive, documentate e preventivamente concordate tra le parti. E precisamente, tra le suddette spese vi rientrano quelle scolastiche, inclusi i libri di testo, universitario ed extrascolastiche;
le spese mediche;
quello per le attività sportive e pertinente abbigliamento;
spese per il conseguimento della patente (corso e lezioni); quelle per l'acquisto e la manutenzione per il mezzo di trasporto dei figli
(comprensivo di bollo e assicurazione).
Il mantenimento dovrà essere corrisposto dal padre alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, al domicilio della madre. Il suddetto è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
f) Nessun contributo viene determinato a titolo di mantenimento pagina 3 di 4 reciproco dei coniugi;
g) Null'altro le parti avranno da richiedersi reciprocamente”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, considerato che le parti a sostegno della richiesta di affidamento super esclusivo alla madre hanno evidenziato lo stato di detenzione in carcere del sig. . Pt_1
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario Catania il 14/06/2003 tra
[...]
E alle condizioni specificate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Catania,
ATTO N. 271, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2003).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4