Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 64216 / 2021 nel Ruolo Generale delle cause
Civili Contenziose dell'anno 2021
TRA
Il sig. , titolare della ditta individuale IDEA TENDE DIALESSANDRO FUSCO, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Frezza;
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra , difesa CP_1 Parte_2
e rappresentata dall'Avv. Fabrizio De Paolis. E dall'Avv. Alessandra Gigliotti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 16189/2021
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della presente sentenza è richiesta soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 16189/2021 del 07/09/2021 RG n. 50058/2021, emesso dal Tribunale di
Roma in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Belli, notificato il 15/09/2021, la ingiungeva CP_1
all'odierna opponente il pagamento di € 6.000,00 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione liquidati in complessivi euro 730,00 per compensi, in Euro 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende, a saldo delle forniture effettuate
Con atto di citazione notificato in data 15/10/2021 il sig. , quale titolare della Parte_1
omonima ditta individuale, proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
- Nel merito, accertare l'inadempimento della parte opposta e i vizi della cosa venduta, accogliere la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo per € 6.000,00 e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Si è costituita in lite la parte opposta a sua volta contestando le averse eccezioni e deduzioni e concludendo per il rigetto della opposizione la causa è stata istruita con produzione documentale.
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859;
Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore
- opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass.
4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass.
11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa è incontestato che tra le parti siano intercorsi successivi e distinti un rapporto di fornitura per vetrate e relativi profili giusti ordini successivi per un importo complessivo di euro
37.245,07, relativamente al quale l'opponente a suo tempo ebbe a versare un importo in acconto ed a sottoscrivere in data riconoscimento di debito per un pagamento rateale dell'importo in questione provvedendo al versamento di tutte le rate previste ad eccezione dell'ultima. L'opponente ha dedotto l'inadempimento della opposta asserendo vizi e difetti di alcune delle forniture, omettendo tuttavia di specificare la natura di vizi, il momento della loro scoperta e la tempestiva denuncia degli stessi.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato.
L'opposta ha dato atto che all'esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ha provveduto alla notifica di atto di precetto e che l'opponete ha versato la sorte parte degli interessi e e delle spese;
l'esponente GI ritiene corretto evidenziare che tali pagamenti, mentre non incidono sulla conferma del decreto ingiuntivo o ai fini della liquidazione delle spese di lite del presente giudizio, andranno considerate e decurtate in sede di saldo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto condanna la parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.700,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge.
Roma, 4.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale