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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14104/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MOSCATELLI PAOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MAROCCHI MAURO e l'avv. Controparte_1 C.F._2
SABATTI CLAUDIO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/07/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: Per_ 1) affidare i figli, e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_2 prevalente presso il padre, ove trasferiranno la propria residenza;
Controparte_1
2) stabilire che la madre, , possa vedere e tenere con sé i figli minori, previo accordo con gli stessi Parte_1
e tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei medesimi e degli impegni lavorativi della stessa;
pagina 1 di 4 3) stabilire che durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e/o comunque alternando, di anno in anno, tra i genitori le festività di Natale e Capodanno nonché le festività di Pasqua e Pasquetta, salvo il diverso accordo tra i genitori;
4) circa le vacanze estive dei figli, stabilire che le stesse siano concordate di comune accordo fra i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi;
visto l'affidamento congiunto sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti e l'esatto periodo delle vacanze;
5) alla luce degli accordi intervenuti tra le parti, anche in ordine al prezzo vantaggioso pattuito per l'acquisto della quota parte del 50% della casa coniugale da parte del signor e di cui infra, disporre che il CP_1 mantenimento dei figli minori, nonché le spese straordinarie sostenute per gli stessi, resteranno ad integrale carico del sig. il quale non richiederà alcunché a titolo di rimborso alla sig.ra né per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli né per le spese straordinarie passate e future;
6) stabilire che l'assegno unico erogato per i figli minori venga bonificato integralmente a favore del sig.
con obbligo sin da ora della sig.ra sottoscrivere ogni documento che si renderà necessario od CP_1 Pt_1 utile in tal senso;
7) stabilire l'obbligo della signora a cedere la propria quota parte del 50% dell'immobile (ex casa Parte_1 coniugale) sito in Serle (BS), via Lazzaretto n. 28P, censito al Catasto Fabbricati sezione NCT, al Foglio 19, con i mappali 637 sub.1 cat. A/7 e 637 sub.2 cat. C/6, al sig. con sgravi fiscali previsti di cui Controparte_1 infra, dietro versamento della somma di Euro 125.000,00 che verrà corrisposto mediante un acconto di €. 35.000
(tramite bonifico) entro lunedì 21 luglio ed il saldo contestualmente all'atto del Rogito Notarile. L'atto dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, a mezzo Notaio indicato dall'acquirente; tale atto sarà esente da imposte, tasse e tributi a sensi dell'art.19 Legge 6.3.1987 n.74, delle
Sentenze della Corte Costituzionale n.176 del 15.4.1992 e n.154 del 10.5.1999, come chiarite dalla Circolare del
Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia in data 11.2.2000 n.6 e della
Circolare dello stesso Ministero – Dipartimento delle Entrate in data 16.3.2000 n.49/E, nonché da ultimo ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.65/E del 16 luglio 2015;
8) stabilire l'obbligo della sig.ra di liberare la casa coniugale dai propri oggetti personali, dai mobili e Pt_1 dalle suppellettili concordate fra le parti, entro la data fissata per il Rogito Notarile;
9) prevedere l'obbligo del sig. di accollarsi il restante mutuo gravante sull'immobile sito in Serle (BS), CP_1 via Lazzaretto n. 28P, e di attivarsi e porre in essere tutte le attività necessarie per ottenere da parte dell'Istituto di Credito mutante la liberazione della sig.ra all'intestazione del mutuo e dalle garanzie ipotecarie dalla Pt_1 stessa eventualmente prestate;
10) prevedere la rinuncia espressa del sig. a richiedere il rimborso alla signora del 50% delle CP_1 Pt_1 rate di mutuo sinora versate dal signor in quanto già decurtate dal prezzo della compravendita;
CP_1
pagina 2 di 4 11) prevedere l'obbligo della sig.ra a sottoscrivere ogni documento utile e/o prestare ogni assenso Pt_1 affinché il conto corrente oggi cointestato divenga intestato al solo sig. ed anche, in caso di necessità, CP_1 acconsentire alla chiusura dello stesso;
12) stabilire che l'autovettura Volkswagen Golf, targa CT031CS, intestata al sig. ed oggi in uso alla CP_1 sig.ra enga restituita al legittimo proprietario entro la data del Rogito Notarile di compravendita;
Pt_1
13) stabilire che i coniugi si diano il reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
14) dare atto che le Parti hanno già definito ogni ulteriore questione economica fra le stesse e, pertanto, che le medesime null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo o ragione,
15) spese di lite integralmente compensate fra le parti, con rinuncia ai termini finali e alle impugnazioni, nonché autorizzazione del Tribunale alla deroga alla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 92 comma 1 ult. parte Rg 12/1941.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.11.2023, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato in Nuvolento (Bs) in data 02/08/2008, Controparte_1 da cui erano nati i figli il 09.03.2009 e il 25.06.2012, premettendo che in data 18.5.2021 i Per_1 Per_2 coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il
Tribunale il 21.10.2021 pronunciava decreto di sentenza di separazione personale alle concordate condizioni.
Si è costituita parte resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Comparse le parti all'udienza del 11.6.2024 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e, all'udienza del 12.9.2024, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
Rimessa la causa in istruttoria, all'udienza del 17.7.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Preliminarmente, il Collegio prende atto in dispositivo dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di divorzio n.
3651/2024 del 16.9.2024,
1) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14104/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. MOSCATELLI PAOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MAROCCHI MAURO e l'avv. Controparte_1 C.F._2
SABATTI CLAUDIO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/07/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: Per_ 1) affidare i figli, e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Persona_2 prevalente presso il padre, ove trasferiranno la propria residenza;
Controparte_1
2) stabilire che la madre, , possa vedere e tenere con sé i figli minori, previo accordo con gli stessi Parte_1
e tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei medesimi e degli impegni lavorativi della stessa;
pagina 1 di 4 3) stabilire che durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e/o comunque alternando, di anno in anno, tra i genitori le festività di Natale e Capodanno nonché le festività di Pasqua e Pasquetta, salvo il diverso accordo tra i genitori;
4) circa le vacanze estive dei figli, stabilire che le stesse siano concordate di comune accordo fra i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi;
visto l'affidamento congiunto sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti e l'esatto periodo delle vacanze;
5) alla luce degli accordi intervenuti tra le parti, anche in ordine al prezzo vantaggioso pattuito per l'acquisto della quota parte del 50% della casa coniugale da parte del signor e di cui infra, disporre che il CP_1 mantenimento dei figli minori, nonché le spese straordinarie sostenute per gli stessi, resteranno ad integrale carico del sig. il quale non richiederà alcunché a titolo di rimborso alla sig.ra né per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli né per le spese straordinarie passate e future;
6) stabilire che l'assegno unico erogato per i figli minori venga bonificato integralmente a favore del sig.
con obbligo sin da ora della sig.ra sottoscrivere ogni documento che si renderà necessario od CP_1 Pt_1 utile in tal senso;
7) stabilire l'obbligo della signora a cedere la propria quota parte del 50% dell'immobile (ex casa Parte_1 coniugale) sito in Serle (BS), via Lazzaretto n. 28P, censito al Catasto Fabbricati sezione NCT, al Foglio 19, con i mappali 637 sub.1 cat. A/7 e 637 sub.2 cat. C/6, al sig. con sgravi fiscali previsti di cui Controparte_1 infra, dietro versamento della somma di Euro 125.000,00 che verrà corrisposto mediante un acconto di €. 35.000
(tramite bonifico) entro lunedì 21 luglio ed il saldo contestualmente all'atto del Rogito Notarile. L'atto dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, a mezzo Notaio indicato dall'acquirente; tale atto sarà esente da imposte, tasse e tributi a sensi dell'art.19 Legge 6.3.1987 n.74, delle
Sentenze della Corte Costituzionale n.176 del 15.4.1992 e n.154 del 10.5.1999, come chiarite dalla Circolare del
Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia in data 11.2.2000 n.6 e della
Circolare dello stesso Ministero – Dipartimento delle Entrate in data 16.3.2000 n.49/E, nonché da ultimo ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.65/E del 16 luglio 2015;
8) stabilire l'obbligo della sig.ra di liberare la casa coniugale dai propri oggetti personali, dai mobili e Pt_1 dalle suppellettili concordate fra le parti, entro la data fissata per il Rogito Notarile;
9) prevedere l'obbligo del sig. di accollarsi il restante mutuo gravante sull'immobile sito in Serle (BS), CP_1 via Lazzaretto n. 28P, e di attivarsi e porre in essere tutte le attività necessarie per ottenere da parte dell'Istituto di Credito mutante la liberazione della sig.ra all'intestazione del mutuo e dalle garanzie ipotecarie dalla Pt_1 stessa eventualmente prestate;
10) prevedere la rinuncia espressa del sig. a richiedere il rimborso alla signora del 50% delle CP_1 Pt_1 rate di mutuo sinora versate dal signor in quanto già decurtate dal prezzo della compravendita;
CP_1
pagina 2 di 4 11) prevedere l'obbligo della sig.ra a sottoscrivere ogni documento utile e/o prestare ogni assenso Pt_1 affinché il conto corrente oggi cointestato divenga intestato al solo sig. ed anche, in caso di necessità, CP_1 acconsentire alla chiusura dello stesso;
12) stabilire che l'autovettura Volkswagen Golf, targa CT031CS, intestata al sig. ed oggi in uso alla CP_1 sig.ra enga restituita al legittimo proprietario entro la data del Rogito Notarile di compravendita;
Pt_1
13) stabilire che i coniugi si diano il reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
14) dare atto che le Parti hanno già definito ogni ulteriore questione economica fra le stesse e, pertanto, che le medesime null'altro avranno a pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo o ragione,
15) spese di lite integralmente compensate fra le parti, con rinuncia ai termini finali e alle impugnazioni, nonché autorizzazione del Tribunale alla deroga alla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 92 comma 1 ult. parte Rg 12/1941.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.11.2023, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato in Nuvolento (Bs) in data 02/08/2008, Controparte_1 da cui erano nati i figli il 09.03.2009 e il 25.06.2012, premettendo che in data 18.5.2021 i Per_1 Per_2 coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il
Tribunale il 21.10.2021 pronunciava decreto di sentenza di separazione personale alle concordate condizioni.
Si è costituita parte resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Comparse le parti all'udienza del 11.6.2024 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e, all'udienza del 12.9.2024, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
Rimessa la causa in istruttoria, all'udienza del 17.7.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Preliminarmente, il Collegio prende atto in dispositivo dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di divorzio n.
3651/2024 del 16.9.2024,
1) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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