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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 316 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 316/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CHIEFFO Parte_1 C.F._1
AGOSTINO, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CHIEFFO Parte_2 C.F._2
AGOSTINO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 17.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 05/04/2024, i ricorrenti, premesso che dalla loro unione è nata una figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale, senza oneri economici essendo entrambi economicamente indipendenti, e la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Pollutri in data 28/08/1998, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “l. La casa coniugale resta nella disponibilità del Parte_1
2. Nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro coniuge,
[...] essendo entrambi economicamente indipendenti 3. reciproco consenso all'espatrio.”.
Con sentenza parziale n.64/2024 pubblicata in data 16.9.2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del
Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n.
898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473- bis.49, comma I, c.p.c.).
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987
e succ. mod. e, da ultimo, dall'art.27 del d.lgs. n.149/2022.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione consensuale;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda di divorzio.
Pag. 2 a 3 Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordemente stabilite in quanto conformi alla legge, all'ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate vista la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Pollutri il 28/08/1998 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 8 parte II serie A anno 1998) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 316/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CHIEFFO Parte_1 C.F._1
AGOSTINO, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CHIEFFO Parte_2 C.F._2
AGOSTINO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 17.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c. depositato in data 05/04/2024, i ricorrenti, premesso che dalla loro unione è nata una figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale, senza oneri economici essendo entrambi economicamente indipendenti, e la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto in Pollutri in data 28/08/1998, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “l. La casa coniugale resta nella disponibilità del Parte_1
2. Nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro coniuge,
[...] essendo entrambi economicamente indipendenti 3. reciproco consenso all'espatrio.”.
Con sentenza parziale n.64/2024 pubblicata in data 16.9.2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del
Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n.
898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473- bis.49, comma I, c.p.c.).
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987
e succ. mod. e, da ultimo, dall'art.27 del d.lgs. n.149/2022.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione consensuale;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda di divorzio.
Pag. 2 a 3 Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni concordemente stabilite in quanto conformi alla legge, all'ordine pubblico e alle condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate vista la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Pollutri il 28/08/1998 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 8 parte II serie A anno 1998) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3