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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ME, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4847/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Di Giannatale;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Daniela Genovese
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400005445000, per l'importo complessivo di € 150.903,08, notificatagli in data 15.10.2024, circoscrivendo l'impugnazione -nel rispetto dei limiti di cognizione del giudice adito- ai seguenti avvisi di addebito presupposti: n.
39720220004567151000 e n. 39720220024637662000, a lui asseritamente mai notificati.
Si costituivano l' e l' resistendo all'opposizione e chiedendone CP_1 Controparte_2
l'integrale reiezione. All'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, il procuratore di parte ricorrente deduceva e documentava che il proprio assistito aveva chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi per cui è causa e che stava provvedendo a versare le rate medio tempore in scadenza.
Concludeva pertanto chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere a spese compensate.
In conseguenza di quanto suesposto, vista la sostanziale ricognizione del debito operata dall'opponente, che sta provvedendo anche al pagamento degli importi per cui è causa, si può senz'altro procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, ritenuta l'opportunità di non frustrare eccessivamente le finalità deflattive sottese alla istanza di rateizzazione, appare equo disporre la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per la restante parte devono essere poste a carico della parte opponente in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale'.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna per la restante parte alla Parte_1 rifusione della somma di euro 1.200,00, oltre accessori come per legge in favore dell' e della CP_1 somma di euro 1.200,00, oltre accessori come per legge in favore dell' Controparte_2
.
[...]
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA ME, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4847/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Di Giannatale;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Daniela Genovese
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400005445000, per l'importo complessivo di € 150.903,08, notificatagli in data 15.10.2024, circoscrivendo l'impugnazione -nel rispetto dei limiti di cognizione del giudice adito- ai seguenti avvisi di addebito presupposti: n.
39720220004567151000 e n. 39720220024637662000, a lui asseritamente mai notificati.
Si costituivano l' e l' resistendo all'opposizione e chiedendone CP_1 Controparte_2
l'integrale reiezione. All'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, il procuratore di parte ricorrente deduceva e documentava che il proprio assistito aveva chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi per cui è causa e che stava provvedendo a versare le rate medio tempore in scadenza.
Concludeva pertanto chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere a spese compensate.
In conseguenza di quanto suesposto, vista la sostanziale ricognizione del debito operata dall'opponente, che sta provvedendo anche al pagamento degli importi per cui è causa, si può senz'altro procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, ritenuta l'opportunità di non frustrare eccessivamente le finalità deflattive sottese alla istanza di rateizzazione, appare equo disporre la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per la restante parte devono essere poste a carico della parte opponente in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale'.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna per la restante parte alla Parte_1 rifusione della somma di euro 1.200,00, oltre accessori come per legge in favore dell' e della CP_1 somma di euro 1.200,00, oltre accessori come per legge in favore dell' Controparte_2
.
[...]
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO IA ME