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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.ssa
OL AR pronuncia,
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 1520/2020 promossa da:
nata in [...] il [...], residente in S. Parte_1
Maria a Monte (PI), via Francesca 381/Z (c.f. ), ma elettivamente C.F._1
domiciliata in Pisa, via Cimabue 13, presso e nello studio dell'avvocato Francesco
Francesco Niccolai - fax 050.9911126 – c.f. Email_1
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di citazione;
attore
contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Viale Europa 52 (P.IVA
), elettivamente domiciliato in Castelfranco di Sotto (PI), Via Magenta n° P.IVA_1
25, presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Dal Monte (C.F.: ), C.F._3
che anche lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto (con n° di fax 0571/845976 – pec: cui possono essere Email_2
inviate le comunicazioni);
convenuta
Avente per oggetto : “Contratto o obbligazioni varie. Passata in decisione con concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:”
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
-in via preliminare ed istruttoria, accogliere l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, proposta in atto di citazione e rinnovata con i successivi atti, volta ad accertare il valore dell'auto di proprietà della signora alla data del sinistro e Parte_1
l'ammontare dei danni subiti;
-nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'esclusiva responsabilità della in ordine ad i Controparte_2
fatti di causa ed in particolare al sinistro verificatosi l'8.9.2017 che ha visto coinvolta la vettura Opel Corsa tg. ES513HK di proprietà della signora mentre la stessa Parte_1
era in custodia della società convenuta in virtù del contratto di deposito concluso il
4.9.2017. E conseguentemente voglia condannare la medesima
[...]
a risarcire alla signora tutti i Controparte_2 Parte_2
danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti,nella misura di Euro
12.000,00 o di quella minore che il Tribunale riterrà di ragione e di giustizia secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge.
Nell'interesse di parte convenuta
Affinchè l'Ecc.mo Tribunale, rigettata la domanda avversaria voglia:
IN TESI, accertato che non è dovuta la somma di € 2.042,77 e di € 4.089,62 per le ragioni indicate in premessa, accertato altresì che il valore dell'autovettura al momento del sinistro era pari a € 2.500,00, determinare la somma che il deve versare CP_2
alla Signora a titolo di risarcimento del danno entro il limite massimo di € Parte_1
4.000,00.
Pag. 2 di 15 IN IPOTESI determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento deldanno nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto del valore dell'auto all'epoca del sinistro. Il
tutto con vittoria di spese e compensi di causa In via istruttoria, si oppone sin da ora alla richiesta di CTU avanzata da controparte con riserva di specificarne i motivi entro il termine previsto dall'art. 183 VI comma c.p.c di cui sin da ora si fa richiesta.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Fatto e Diritto
1- Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_3
per chiedere, previo accertamento della responsabilità di parte convenuta, in
[...]
ordine ai fatti di causa e in particolare al sinistro verificatosi l'08/09/2017 che ha visto coinvolta l'autovettura di parte attrice, la condanna del al risarcimento CP_2
di tutti i danni subiti dalla Signora nella misura che sarà quantificata nel suo Parte_1
preciso ammontare in corso di causa e comunque nel limite di € 12.000,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Il si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto nell'atto di CP_2
citazione, chiedendo di quantificare la somma da versare a titolo di risarcimento del danno entro il limite massimo di € 4.000,00 e ciò tenuto conto del valore dell'autovettura al momento del sinistro;
oppure determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto sempre del valore dell'auto all'epoca del sinistro. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Il giudice istruttore, cui la causa era stata assegnata, provvedendo fuori udienza,
disponeva la trattazione scritta della causa mediante scambio e deposito telematico di memorie contenenti esclusivamente le note di udienza. Tali note venivano depositate nei termini indicate dal Giudice. Sia parte attrice che parte convenuta contestavano quanto dedotto da controparte e chiedevano concessione dei termini di cui all'art. 183
VI comma cpc.
Pag. 3 di 15 Il Giudice concedeva i termini richiesti fissando per la prosecuzione l'udienza del
11/06/2021. Anche in questo caso il Giudice, provvedendo fuori udienza disponeva la trattazione scritta. La difesa di parte convenuta si opponeva alle richieste di prova avanzata da controparte e insisteva nelle proprie richieste istruttorie. Anche parte attrice contestava integralmente le deduzioni e richieste avanzate da controparte insistendo per tutti i mezzi di prova richiesti.
Il giudice ammetteva i capitoli di prova per testimoni formulati da parte attrice ad esclusione del n° 3; ammetteva anche l'interrogatorio formale di parte attrice ad esclusione dei n° 6 e 7 e i capitoli di prova per testimoni formulati da parte convenuta ad eccezione di quelli 1,3,5,6,7 e 13. Fissava per l'espletamento l'udienza del 14/02/2022
delegando all'uopo la Dottoressa OL AR, la quale fissava l'udienza dell'8 luglio
2022 per procedere all'interrogatorio formale di parte attrice. Successivamente veniva disposta l'udienza del 21 ottobre 2022 per l'espletamento della prova per testi.
A tale udienza i procuratori delle parti, ascoltati i testi ammessi, chiedevano rinvio per esame della prova per testi.
Successivamente veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 18
maggio 2023. Anche in questo caso veniva disposto lo scambio di note scritte. Parte
convenuta si opponeva alla richiesta di CTU avanzata da controparte e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Controparte insisteva invece nella propria richiesta di CTU;
in subordine fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5 dicembre 2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
non ammetteva la CTU richiesta da parte attrice e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 febbraio 2024. Tale udienza veniva rinviata sempre per precisazione delle conclusioni al 07/05/2024. A tale udienza venivano precisate le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Pag. 4 di 15 2. In punto di fatto è incontestato che l'attice ha consegnato in deposito e custodia presso l'officina “ , adesso “ Controparte_4 [...]
,la propria autovettura marca Opel modello Controparte_2
Corsa tg. ES513HK, al fine di far effettuare una riparazione . L'8 settembre successivo la predetta vettura veniva posta in circolazione dalla Controparte_4
e durante la circolazione il veicolo subiva danni a seguito di un sinistro
[...]
verificatosi per fatto e colpa del sig. nato a [...] il [...], CP_5
dipendente della società convenuta.
La convenuta non ha eccepito né contestato la propria responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro. Ed invero la piena responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni trova fondamento sui principi Controparte_3
codicistici in materia di contratto di deposito, ex art. 1766 e seguenti c.c.. In particolare
“L'art. 1780 c.c. infatti - in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla
propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non
imputabile, non essendo sufficiente la prova di avere usato la diligenza del buon padre di
famiglia - trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi
parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come
nel caso del contratto concluso dall'autoriparatore, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione
assume funzione accessoria, in quanto finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale”
(Cassazione civile, sez. III,13.08.2015, n. 16783).
La contestazione verte invece sul quantum della pretesa.
L'attrice quantifica l'ammontare dei danni riportati dall'auto della signora a Parte_1
seguito del sinistro in € 11.673,69 oltre iva 22% e tale costo di riparazione preventivato dalla è stato confermato in sede testimoniale dal Controparte_6
legale rappresentante della ed il costo dei lavori di Controparte_7
ripristino è pertanto risultato di gran lunga superiore al valore di mercato della vettura al momento del sinistro indicato in citazione nella misura di 5.000,00 euro.
Pag. 5 di 15 La palese antieconomicità della riparazione della vettura è comunque un fatto non contestato tra le parti mentre è discusso il valore dell'auto al momento del sinistro, in quanto la convenuta contestando la richiesta dell'attrice afferma che il valore dell'auto al momento del sinistro era di 2.500,00 euro.
Orbene l'art. 1908 cc stabilisce che alla cosa danneggiata non può attribuirsi un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro pertanto essendo la riparazione antieconomica, per risarcire il danno si sarebbe dovuto tenere conto del valore di mercato dell'auto al momento del sinistro.
Era onere dell'attrice provare la quantificazione del danno e fornire la prova gli elementi determinativi del danno.
L'attrice ha fondato principalmente la propria richiesta sulla comunicazione pec dell'11.10.2017, in cui il procuratore, in nome e per conto del CP_2
dichiarava testualmente che “alla luce di tutto ciò, la mia cliente, rilevato che la vettura
incidentata viene valutata da qualsiasi concessionaria circa € 5.000,00, aveva proposto il
versamento a saldo e stralcio della somma di € 4.000,00” (doc. 19 fascicolo parte attrice),
affermando che era la stessa controparte ad ammettere ed attribuire un valore di circa
€ 5.000,00 alla vettura della signora Pertanto alla luce della predetta pec Parte_1
dell'11.10.2017 del procuratore di parte convenuta, la signora -osservava l'avv. Parte_1
Niccolai- avrebbe dovuto poi accettare -irragionevolmente- una somma,
unilateralmente determinata (€ 4.000,00) e già di molto minore di per sé al solo mero valore dell'auto, a saldo e stralcio, senza tenere nemmeno nel conto tutte le altri voci di danno analiticamente indicati in citazione. Invero sul punto il legale della convenuta ha contestato di aver indicato nella propria corrispondenza del 10/10/2017 che l'autovettura “viene valutata da qualsiasi concessionaria in € 5.000,00”, affermando che si è trattato di un errore materiale, facilmente intuibile dal corpo della corrispondenza e che la controparte ha voluto utilizzare a proprio vantaggio, essendosi quest'ultima ben guardata da sottolineare come nella corrispondenza del 10/10/2017 si dica nel terzo
Pag. 6 di 15 capoverso: “………. è altrettanto vero che il valore della Opel corsa della Tua cliente può
essere stimato in € 2.500,00 per cui è ovvio che la riparazione è antieconomica.
Orbene dal contenuto della missiva non è dato evincere una ammissione o un riconoscimento circa il valore preteso dall' attrice in euro 5.000,00 , atteso che il contenuto della missiva, da leggersi nella sua interezza e nel suo contenuto unitario,
smentisce tale lettura e, comunque, la contestazione di una siffatta lettura è stata compiutamente svolta in giudizio dalla parte convenuta, sin dall'atto di costituzione.
Invero i criteri di base per la quotazione del prezzo di un'auto usata sono determinati da una pluralità di elementi, che vanno poi valutati in relazione alla vettura in concreto e personalizzati per quella precisa macchina, che potrebbe aver avuto anche vicende anomale, come incidenti o riparazioni di notevole entità,
potrebbe essere stata custodita e mantenuta più o meno bene. Non è sufficiente sapere la marca, il modello e l'anno di produzione. In particolare se è vero che un'autovettura nuova perde circa il 20-25%, a seconda dei modelli, nel primo anno di vita, per il solo fatto di essere stata immatricolata e messa in circolazione, a prescindere da quanti chilometri abbia fatto e da come sia stata tenuta, negli anni successivi la discesa può essere più o meno accentuata e dipende dalla marca e dal modello: in genere, le auto di lusso o comunque di marchi prestigiosi tendono a perdere meno valore nel tempo rispetto alle utilitarie o alle marche più economiche.
Di solito, poi, quando un modello esce dalla produzione, le sue quotazioni subiscono un brusco calo, a meno che non si tratti di un tipo particolarmente riuscito e diffuso nel pubblico, nel qual caso manterrà la quotazione precedente. Importante è anche la verifica di quali accessori ed optional dispone, dello stato e delle condizioni sia meccaniche sia di carrozzeria e dei pneumatici. lo stato di manutenzione, attiene anche alla verifica presso le officine di riferimento quando e con quale frequenza l'auto è stata tagliandata, lo stato dell'impianto di scarico che deve trovarsi in buono stato di funzionamento, con marmitta in ordine ed emissioni di fumi in regola, lo
Pag. 7 di 15 stato anche gli interni (tappezzerie, cruscotti, sedili). Rilevante è anche il chilometraggio percorso da ogni auto, che dovrebbe essere un dato oggettivo e facilmente rilevabile, e che invece talvolta è controverso e fonte di seri dubbi, perché
vengono compiute manomissioni sul contachilometri (analogico o anche computerizzato). Una macchina , poi, che è stata ferma ed inutilizzata per lunghi periodi e magari è rimasta parcheggiata in luoghi scoperti, subendo intemperie e grandinate, varrà di meno. Nel caso oggetto, la vettura è stata rottamata e l'attrice,
che non ha prodotto una perizia di parte del valore dell'auto, ha fondato la sua richiesta di risarcimento su dati parziali che non illustrano tutte condizioni reali del veicolo per stabilirne il valore effettivo di mercato alla data del sinisto, rendendo superflua l'ammissione di una ctu. In tale contesto fattuale, per stabilire una quotazione bisogna allora partire dal listino della rivista specializzata di che fornisce ex art. 116 cpc al pari di ogni altro elemento probatorio, CP_8
una quotazione standard di auto usate in commercio per le compravendite, che avvengono tra privati, e che si basa principalmente sull'anno di fabbricazione del modello di auto, di media percorrenza ed in buone condizioni, non tenendo cioè
conto di tutte le vicende concrete di quella specifica macchina: chilometri percorsi,
condizioni, accessori, incidenti pregressi, danni, necessità di riparazioni, ecc. Dal
listino della rivista specializzata “ del settembre 2017 (Doc. 5 in atti CP_8
attrice) prodotto in atti dalla convenuta, e non contestato come produzione documentale, risulta all'epoca del sinistro una quotazione che riporta un valore medio di euro tra 4.600,00 a 3.500,00 ricavato non sull'esatto modello corrispondente a quello dell'auto di cui è causa, non essendo rinvenibile nel listino una valutazione corrispondente esattamente al modello Opel Corsa tre porte, non più in produzione al momento del sinistro, ma a quella a cinque porte. Tale quotazione tradotta nel valore medio di euro 4.050,00 va personalizzata in relazione ai parziali elementi che connotano alcune caratteristiche della vettura in oggetto ( emergenti in giudizio) e cioè
al momento del sinistro non era più un modello in produzione, la vettura era a tre
Pag. 8 di 15 porte e non a cinque, era stata portata in Carrozzeria per una verifica perché non andava il raffreddamento, aveva una immatricolazione di quattro anni( era stata immatricolata il 6.8.2013 ), il kilometraggio era di 54 mila. Dunque è attribuibile un valore alla vettura incidentata al momento del sinistro nella misura massima di euro
3.500,00. Peraltro la vettura è stata venduta rottamata in data 30.11.2018 e non è più
esistente.
-A tale importo essendo venduta la vettura come “rottame”, va detratto la somma di €
750,00 . Dovendosi detrarre detto importo dal danno come sopra liquidato, e dovendosi operare la sottrazione tra valori omogenei, la somma di euro 3.500,00 va rivalutata alla data del 30.11.2018 e da l'importo di euro 3.538,50. Pertanto detratto l'importo di euro 750.00, euro si ottiene l'importo di euro 2.788,50 che rivalutato ad oggi da la somma di euro 3.312,74
-Vanno aggiunte a tale danno le ulteriori spese , non contestate, per il cd FR , ossia la spesa di due annualità della tassa automobilistica, senza poter godere della vettura,
per complessivi € 270,00 , l'importo di € 600,00 per l'aggravio bonus malus per aumento del premio del costo della assicurazione( non contestato), il costo di Euro
60,00 per il trasporto della vettura presso la carrozzeria , oltre ad Euro Parte_3
15.00 per l'estrazione di copia del verbale della Polizia Municipale di Castelfranco di
Sotto ed Euro 10,00 per la sospensione della polizza assicurativa, per l'importo complessivo di euro 955,00. L'attrice ha richiesto il danno da 'fermo' per il tempo necessario a reperire un mezzo analogo (F.R.A.M.) a quello che è andato distrutto che la giurisprudenza quantifica in via presuntiva e su base equitativa. Nel
caso in oggetto pur dovendosi tenere di conto della difficoltà ( impossibilità) a reperire sul mercato un mezzo analogo al veicolo distrutto per tipologa, modello non più in produzione, è pur vero che il tempo necessario per reperire altro mezzo non può essere riconosciuto in un tempo illimitato e, nel caso che ci occupa, tale danno può ritenersi compensato con la concessione in uso da parte della convenuta di un auto sostitutiva
Pag. 9 di 15 alla attrice ( nonostante rottamata e quindi non in attesa della riparazione) per un tempo rilevante e considerata l'attività di supporto del che si era CP_2
attivato sia con la che con la Concessionaria Fiat per far avere alla Signora Parte_3
delle condizioni vantaggiose per l'acquisto di un'altra autovettura sia nuova Parte_1
che usata similare a quella sinistrata. Nel momento in cui l'accordo non è stato raggiunto tra le parti, ed è stato comunicato che la Signora si sarebbe rivolta Parte_1
ad un legale, correttamente, la convenuta ha richiesto la restituzione dell'autovettura sostitutiva non essendo certamente tenuta a lasciare in uso una vettura sostitutiva a tempo indeterminato. Dunque l'importo del danno di euro 955,00 va rivalutato ad oggi e da l'importo di euro 1.149,82.
Il danno complessivo per i titoli di cui sopra ammonta ad oggi ad euro 3.312,74 +
euro 1.149,82 = euro 4.462,56.
-La signora al momento del verificarsi del sinistro aveva ancora in essere un Parte_1
piano di ammortamento del finanziamento a suo tempo contratto con Fiditalia per l'acquisto della vettura, con un “contro valore” per l'estinzione anticipata, e pertanto senza ulteriori interessi, di € 4.089,62. L'attrice, tuttavia rileva, che non avendo disponibilità di liquidità si è vista costretta a continuare ad effettuare il rimborso del finanziamento di iniziali €10.100,00, sino alla sua naturale estinzione,come da dichiarazione liberatoria di Fiditalia del 12maggio 2020 , versando mensilmente l'importo di € 159,70, accollandosi gli ulteriori interessi, senza poter godere ed usufruire della propria vettura e soprattutto impossibilitata ad accedere a nuovo finanziamento per l'acquisto di altro veicolo. Ha chiesto pertanto il rimborso dell'intera somma versata “a vuoto” sino al 2020 a titolo di rimborso del finanziamento che ha quantificato nella somma equivalente all'importo determinato per l'estinzione anticipata del finanziamento per euro 4.500,00.
Orbene il finanziamento del capitale per l'acquisto dell'auto attiene alla provvista individuata dall'attrice per l'acquisto della vettura, il cui prezzo poteva essere pagato
Pag. 10 di 15 in contanti, con liquidi propri o elargiti in donazione o anche con provvista reperita con un finanziamento. Il danno risarcibile però è solo quello riferito al valore della vettura al momento del sinistro ed è dato dal valore di mercato della vettura,
indipendentemente dalla provvista del capitale per l'acquisto. Altrimenti si verrebbe a creare una duplicazione di liquidazione, il rimborso di somme reperite per l'acquisto ed il rimborso del valore del bene( su cui può non esserci neppure corrispondenza, se non del caso al momento dell'acquisto). Diversamente bisogna ragionare sul rimborso degli interessi sul finanziamento pagati sulle rate mensili( in aggiunta al capitale)
dalla data del sinistro fino al saldo del mutuo, ma nel giudizio tale voce di danno è
stata genericamente allegata allegata e non provata. Il conteggio di rendiconto annuale prodotto del 13.7.2017 è dal 28.7.2016 al 13.7.2017, ed è relativo al periodo precedente al sinistro e nel prospetto di conteggio per l'estinzione è riportata la somma del capitale residuo per l'estinzione anticipata.Dunque manca il piano di ammortamento del finanziamento per il periodo richiesto dalla data del sinistro alla estinzione a saldo del mutuo. Anche se la rata totale è fissa,la ripartizione tra interessi e capitale varia ad ogni pagamento, ovvero la quota capitale che “cresce” progressivamente a scapito della quota interessi che “decresce”.
-L'attrice chiede il danno non patrimoniale, con liquidazione in via equitativa ex art. 1126 c.c. costituito dal disagio patito a lungo per sopperire alla mancata disponibilità
dell'auto: disagio che si è protratto per almeno 16 mesi sino a che il sig. CP_9
il marito dell'attrice, come emerso in udienza di escussione testi del l'8.7.2022,
[...]
ha acquistato la vettura usata Citroen C3 tg. EG691NN per complessivi € 5.500,00,
come da fattura 16 del 29.1.2019 (doc. 26): vettura che peraltro, per Parte_4
un corrispettivo versato di € 5.550,00, portava un chilometraggio di ben km 120.000
(centoventimila/00) e che il sig. ha confermato di aver acquistato il predetto CP_9
veicolo per metterlo a disposizione della signora perché la Parte_1
medesima non aveva le disponibilità finanziarie per l'acquisto e non poteva ottenere
Pag. 11 di 15 credito al consumo a causa del finanziamento in essere con Fiditalia per l'acquisto della vettura Opel.
Non è risarcibile il danno da disagio patito a lungo per sopperire alla mancata disponibilità dell'auto perchè non lesivo di un interesse costituzionalmente protetto e perchè non costituisce una ingiustizia costituzionalmente qualificata, non potendosi attribuire rilevanza sotto il profilo della tutela risarcitoria a disagi o stress derivanti dal turbamento della serenità personale non elevati a rango costituzionale.
Conclusivamente Il danno complessivo per i titoli di cui sopra ammonta ad euro
3.321,10. + euro 1.149,82 = euro 4.470,92.
Detti importi sono liquidati all'attualità, ma al danneggiato compete altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza secondo l'articolato criterio elaborato dalla Cassazione a S.U.
nella nota sentenza n. 1712 del 1995. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
3.Parte attrice ha depositato un progetto di notula per attività stragiudiziale e di negoziazione assistita. per il complessivo importo di € 2.042,77, compresi accessori,
come da notula proforma del procuratore del 16.1.2018 (doc. 25), redatta secondo la tabella 25 del D.M. 10.3.2014, in base al quale, ex art. 20, l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste un'autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima,è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla tabella allegata.
Il "progetto di notula" non prova l'avvenuto pagamento, tuttavia, tale produzione rientra nella prassi in quanto la parcella definitiva datata e numerata viene emessa solo dopo l'avvenuto pagamento dei compensi per evitare di dover anticipare iva e cp,
nella prospettiva eventuale che la parcella non venga di fatto saldata. Tale progetto risulta comunque idoneo a dimostrare, se non il pagamento/l'esborso delle somme da
Pag. 12 di 15 parte della attrice, quanto meno il sorgere di un debito verso il legale.( Cass.2022
n.15732).Invero la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituendo una posta passiva del patrimonio del danneggiato (cfr. Cass. n. 4718/16).
Il progetto di notula non descrive l'attività svolta dall'avv Niccolai ma essa comunque risulta in atti documentata e la fase stragiudiziale è consistita in una lettera di richiesta danni da ritenersi assorbita dalla più rilevante ed immediatamente successiva attività di negoziazione assistita , iniziata qualche mese dopo la prima lettera, con la pec di invito all'avvio di negoziazione assistita obbligatoria, cui ha fatto seguito l'adesione della controparte con la conclusioni di convenzione alla negoziazione, che tuttavia non ha avuto esito positivo essendosi trattative tra i legali delle parti interrotte nel 2018.
In linea generale le spese stragiudiziali ed anche quelle di negoziazione attengono alla fase preconteziosa e secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sezioni Unite n. 6422/2017 del 10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), il rimborso delle spese di dette spese, anche di negoziazione assistita, ha natura di danno emergente (v. da ultimo anche Cass. 30/05/2023 n. 15265) Cass.2022 n.26368) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda,
allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità -
valutazione da operarsi ex ante, in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività
stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Nel caso di specie, vanno risarcite le spese di negoziazione assistita( peraltro obbligatoria nel caso in oggetto) sull'assunto che, in un'ottica ex ante, la gestione
Pag. 13 di 15 stragiudiziale del sinistro poteva risultare idonea a risolvere la controversia prima dell'instaurazione del giudizio. A corroborare l'esito di tale valutazione ex ante va considerato il contegno processuale di parte convenuta la quale, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, non ha mai contestato l'an della responsabilità, ma il solo quantum.
In ogni caso le spese riportate nel progetto notula appaiono eccessive nel contesto della difesa , e soprattutto rispetto ai parametri stabiliti dal Ministero nel DM 55/2014,
avuto riguardo al valore del decisum, ricompreso tra 5.201-26.000,00. Stante la non complessità delle questioni trattate, va pertanto riconosciuto come congruo l'importo di euro 800,00 a titolo di compensi per la attività di negoziazione assistita( per le prime due fasi), oltre ad accessori e interessi legali al dì del dovuto al saldo.
4.Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese vanno compensate tra le parti nella misura di ½, mentre il restante di ½ delle spese legali, liquidate per intero in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi delle tariffe forensi, da calcolare sul valore del decisum, vanno poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On dr.ssa
OL AR, così definitivamente provvede:
In accoglimento parziale della domanda attrice, ritenuta la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per i titoli in motivazione, in favore dell'attrice della somma nel minor importo accertato Parte_1
dovuto di euro 4.470,92, .oltre interessi compensativi da calcolare come da criterio di calcolo indicato in motivazione ed oltre interessi legali , sulla somma così ottenuta,
dalla data della sentenza al saldo;
Pag. 14 di 15 In accoglimento parziale della domanda attrice, condanna la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento per il titolo in motivazione, in favore dell'attrice dell'attrice della somma di 800,00, per rimborso spese di negoziazione assistita, oltre accessori di legge, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
Compensa le spese di causa nella misura di 1/2 mentre rimane a carico della convenuta il restante di 1/2 delle spese di causa, liquidate per l'intero, in complessivi euro, 2.552,00 per compensi, oltre ad euro 296,79 per spese vive, oltre IVA, Cap e
15%per spese generali di studio, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv.
Francesco Niccolai dichiaratosi procuratore antistatario.
Pisa 3.11.2025
Il Giudice On dr.ssa OL AR
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona del Giudice On. dr.ssa
OL AR pronuncia,
Sentenza
nella causa civile in primo grado iscritta al RGC n 1520/2020 promossa da:
nata in [...] il [...], residente in S. Parte_1
Maria a Monte (PI), via Francesca 381/Z (c.f. ), ma elettivamente C.F._1
domiciliata in Pisa, via Cimabue 13, presso e nello studio dell'avvocato Francesco
Francesco Niccolai - fax 050.9911126 – c.f. Email_1
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di citazione;
attore
contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Viale Europa 52 (P.IVA
), elettivamente domiciliato in Castelfranco di Sotto (PI), Via Magenta n° P.IVA_1
25, presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Dal Monte (C.F.: ), C.F._3
che anche lo rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto (con n° di fax 0571/845976 – pec: cui possono essere Email_2
inviate le comunicazioni);
convenuta
Avente per oggetto : “Contratto o obbligazioni varie. Passata in decisione con concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:”
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
-in via preliminare ed istruttoria, accogliere l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, proposta in atto di citazione e rinnovata con i successivi atti, volta ad accertare il valore dell'auto di proprietà della signora alla data del sinistro e Parte_1
l'ammontare dei danni subiti;
-nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'esclusiva responsabilità della in ordine ad i Controparte_2
fatti di causa ed in particolare al sinistro verificatosi l'8.9.2017 che ha visto coinvolta la vettura Opel Corsa tg. ES513HK di proprietà della signora mentre la stessa Parte_1
era in custodia della società convenuta in virtù del contratto di deposito concluso il
4.9.2017. E conseguentemente voglia condannare la medesima
[...]
a risarcire alla signora tutti i Controparte_2 Parte_2
danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti,nella misura di Euro
12.000,00 o di quella minore che il Tribunale riterrà di ragione e di giustizia secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge.
Nell'interesse di parte convenuta
Affinchè l'Ecc.mo Tribunale, rigettata la domanda avversaria voglia:
IN TESI, accertato che non è dovuta la somma di € 2.042,77 e di € 4.089,62 per le ragioni indicate in premessa, accertato altresì che il valore dell'autovettura al momento del sinistro era pari a € 2.500,00, determinare la somma che il deve versare CP_2
alla Signora a titolo di risarcimento del danno entro il limite massimo di € Parte_1
4.000,00.
Pag. 2 di 15 IN IPOTESI determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento deldanno nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto del valore dell'auto all'epoca del sinistro. Il
tutto con vittoria di spese e compensi di causa In via istruttoria, si oppone sin da ora alla richiesta di CTU avanzata da controparte con riserva di specificarne i motivi entro il termine previsto dall'art. 183 VI comma c.p.c di cui sin da ora si fa richiesta.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Fatto e Diritto
1- Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_3
per chiedere, previo accertamento della responsabilità di parte convenuta, in
[...]
ordine ai fatti di causa e in particolare al sinistro verificatosi l'08/09/2017 che ha visto coinvolta l'autovettura di parte attrice, la condanna del al risarcimento CP_2
di tutti i danni subiti dalla Signora nella misura che sarà quantificata nel suo Parte_1
preciso ammontare in corso di causa e comunque nel limite di € 12.000,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Il si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto nell'atto di CP_2
citazione, chiedendo di quantificare la somma da versare a titolo di risarcimento del danno entro il limite massimo di € 4.000,00 e ciò tenuto conto del valore dell'autovettura al momento del sinistro;
oppure determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto sempre del valore dell'auto all'epoca del sinistro. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Il giudice istruttore, cui la causa era stata assegnata, provvedendo fuori udienza,
disponeva la trattazione scritta della causa mediante scambio e deposito telematico di memorie contenenti esclusivamente le note di udienza. Tali note venivano depositate nei termini indicate dal Giudice. Sia parte attrice che parte convenuta contestavano quanto dedotto da controparte e chiedevano concessione dei termini di cui all'art. 183
VI comma cpc.
Pag. 3 di 15 Il Giudice concedeva i termini richiesti fissando per la prosecuzione l'udienza del
11/06/2021. Anche in questo caso il Giudice, provvedendo fuori udienza disponeva la trattazione scritta. La difesa di parte convenuta si opponeva alle richieste di prova avanzata da controparte e insisteva nelle proprie richieste istruttorie. Anche parte attrice contestava integralmente le deduzioni e richieste avanzate da controparte insistendo per tutti i mezzi di prova richiesti.
Il giudice ammetteva i capitoli di prova per testimoni formulati da parte attrice ad esclusione del n° 3; ammetteva anche l'interrogatorio formale di parte attrice ad esclusione dei n° 6 e 7 e i capitoli di prova per testimoni formulati da parte convenuta ad eccezione di quelli 1,3,5,6,7 e 13. Fissava per l'espletamento l'udienza del 14/02/2022
delegando all'uopo la Dottoressa OL AR, la quale fissava l'udienza dell'8 luglio
2022 per procedere all'interrogatorio formale di parte attrice. Successivamente veniva disposta l'udienza del 21 ottobre 2022 per l'espletamento della prova per testi.
A tale udienza i procuratori delle parti, ascoltati i testi ammessi, chiedevano rinvio per esame della prova per testi.
Successivamente veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 18
maggio 2023. Anche in questo caso veniva disposto lo scambio di note scritte. Parte
convenuta si opponeva alla richiesta di CTU avanzata da controparte e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Controparte insisteva invece nella propria richiesta di CTU;
in subordine fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5 dicembre 2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
non ammetteva la CTU richiesta da parte attrice e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 febbraio 2024. Tale udienza veniva rinviata sempre per precisazione delle conclusioni al 07/05/2024. A tale udienza venivano precisate le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Pag. 4 di 15 2. In punto di fatto è incontestato che l'attice ha consegnato in deposito e custodia presso l'officina “ , adesso “ Controparte_4 [...]
,la propria autovettura marca Opel modello Controparte_2
Corsa tg. ES513HK, al fine di far effettuare una riparazione . L'8 settembre successivo la predetta vettura veniva posta in circolazione dalla Controparte_4
e durante la circolazione il veicolo subiva danni a seguito di un sinistro
[...]
verificatosi per fatto e colpa del sig. nato a [...] il [...], CP_5
dipendente della società convenuta.
La convenuta non ha eccepito né contestato la propria responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro. Ed invero la piena responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni trova fondamento sui principi Controparte_3
codicistici in materia di contratto di deposito, ex art. 1766 e seguenti c.c.. In particolare
“L'art. 1780 c.c. infatti - in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla
propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non
imputabile, non essendo sufficiente la prova di avere usato la diligenza del buon padre di
famiglia - trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi
parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come
nel caso del contratto concluso dall'autoriparatore, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione
assume funzione accessoria, in quanto finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale”
(Cassazione civile, sez. III,13.08.2015, n. 16783).
La contestazione verte invece sul quantum della pretesa.
L'attrice quantifica l'ammontare dei danni riportati dall'auto della signora a Parte_1
seguito del sinistro in € 11.673,69 oltre iva 22% e tale costo di riparazione preventivato dalla è stato confermato in sede testimoniale dal Controparte_6
legale rappresentante della ed il costo dei lavori di Controparte_7
ripristino è pertanto risultato di gran lunga superiore al valore di mercato della vettura al momento del sinistro indicato in citazione nella misura di 5.000,00 euro.
Pag. 5 di 15 La palese antieconomicità della riparazione della vettura è comunque un fatto non contestato tra le parti mentre è discusso il valore dell'auto al momento del sinistro, in quanto la convenuta contestando la richiesta dell'attrice afferma che il valore dell'auto al momento del sinistro era di 2.500,00 euro.
Orbene l'art. 1908 cc stabilisce che alla cosa danneggiata non può attribuirsi un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro pertanto essendo la riparazione antieconomica, per risarcire il danno si sarebbe dovuto tenere conto del valore di mercato dell'auto al momento del sinistro.
Era onere dell'attrice provare la quantificazione del danno e fornire la prova gli elementi determinativi del danno.
L'attrice ha fondato principalmente la propria richiesta sulla comunicazione pec dell'11.10.2017, in cui il procuratore, in nome e per conto del CP_2
dichiarava testualmente che “alla luce di tutto ciò, la mia cliente, rilevato che la vettura
incidentata viene valutata da qualsiasi concessionaria circa € 5.000,00, aveva proposto il
versamento a saldo e stralcio della somma di € 4.000,00” (doc. 19 fascicolo parte attrice),
affermando che era la stessa controparte ad ammettere ed attribuire un valore di circa
€ 5.000,00 alla vettura della signora Pertanto alla luce della predetta pec Parte_1
dell'11.10.2017 del procuratore di parte convenuta, la signora -osservava l'avv. Parte_1
Niccolai- avrebbe dovuto poi accettare -irragionevolmente- una somma,
unilateralmente determinata (€ 4.000,00) e già di molto minore di per sé al solo mero valore dell'auto, a saldo e stralcio, senza tenere nemmeno nel conto tutte le altri voci di danno analiticamente indicati in citazione. Invero sul punto il legale della convenuta ha contestato di aver indicato nella propria corrispondenza del 10/10/2017 che l'autovettura “viene valutata da qualsiasi concessionaria in € 5.000,00”, affermando che si è trattato di un errore materiale, facilmente intuibile dal corpo della corrispondenza e che la controparte ha voluto utilizzare a proprio vantaggio, essendosi quest'ultima ben guardata da sottolineare come nella corrispondenza del 10/10/2017 si dica nel terzo
Pag. 6 di 15 capoverso: “………. è altrettanto vero che il valore della Opel corsa della Tua cliente può
essere stimato in € 2.500,00 per cui è ovvio che la riparazione è antieconomica.
Orbene dal contenuto della missiva non è dato evincere una ammissione o un riconoscimento circa il valore preteso dall' attrice in euro 5.000,00 , atteso che il contenuto della missiva, da leggersi nella sua interezza e nel suo contenuto unitario,
smentisce tale lettura e, comunque, la contestazione di una siffatta lettura è stata compiutamente svolta in giudizio dalla parte convenuta, sin dall'atto di costituzione.
Invero i criteri di base per la quotazione del prezzo di un'auto usata sono determinati da una pluralità di elementi, che vanno poi valutati in relazione alla vettura in concreto e personalizzati per quella precisa macchina, che potrebbe aver avuto anche vicende anomale, come incidenti o riparazioni di notevole entità,
potrebbe essere stata custodita e mantenuta più o meno bene. Non è sufficiente sapere la marca, il modello e l'anno di produzione. In particolare se è vero che un'autovettura nuova perde circa il 20-25%, a seconda dei modelli, nel primo anno di vita, per il solo fatto di essere stata immatricolata e messa in circolazione, a prescindere da quanti chilometri abbia fatto e da come sia stata tenuta, negli anni successivi la discesa può essere più o meno accentuata e dipende dalla marca e dal modello: in genere, le auto di lusso o comunque di marchi prestigiosi tendono a perdere meno valore nel tempo rispetto alle utilitarie o alle marche più economiche.
Di solito, poi, quando un modello esce dalla produzione, le sue quotazioni subiscono un brusco calo, a meno che non si tratti di un tipo particolarmente riuscito e diffuso nel pubblico, nel qual caso manterrà la quotazione precedente. Importante è anche la verifica di quali accessori ed optional dispone, dello stato e delle condizioni sia meccaniche sia di carrozzeria e dei pneumatici. lo stato di manutenzione, attiene anche alla verifica presso le officine di riferimento quando e con quale frequenza l'auto è stata tagliandata, lo stato dell'impianto di scarico che deve trovarsi in buono stato di funzionamento, con marmitta in ordine ed emissioni di fumi in regola, lo
Pag. 7 di 15 stato anche gli interni (tappezzerie, cruscotti, sedili). Rilevante è anche il chilometraggio percorso da ogni auto, che dovrebbe essere un dato oggettivo e facilmente rilevabile, e che invece talvolta è controverso e fonte di seri dubbi, perché
vengono compiute manomissioni sul contachilometri (analogico o anche computerizzato). Una macchina , poi, che è stata ferma ed inutilizzata per lunghi periodi e magari è rimasta parcheggiata in luoghi scoperti, subendo intemperie e grandinate, varrà di meno. Nel caso oggetto, la vettura è stata rottamata e l'attrice,
che non ha prodotto una perizia di parte del valore dell'auto, ha fondato la sua richiesta di risarcimento su dati parziali che non illustrano tutte condizioni reali del veicolo per stabilirne il valore effettivo di mercato alla data del sinisto, rendendo superflua l'ammissione di una ctu. In tale contesto fattuale, per stabilire una quotazione bisogna allora partire dal listino della rivista specializzata di che fornisce ex art. 116 cpc al pari di ogni altro elemento probatorio, CP_8
una quotazione standard di auto usate in commercio per le compravendite, che avvengono tra privati, e che si basa principalmente sull'anno di fabbricazione del modello di auto, di media percorrenza ed in buone condizioni, non tenendo cioè
conto di tutte le vicende concrete di quella specifica macchina: chilometri percorsi,
condizioni, accessori, incidenti pregressi, danni, necessità di riparazioni, ecc. Dal
listino della rivista specializzata “ del settembre 2017 (Doc. 5 in atti CP_8
attrice) prodotto in atti dalla convenuta, e non contestato come produzione documentale, risulta all'epoca del sinistro una quotazione che riporta un valore medio di euro tra 4.600,00 a 3.500,00 ricavato non sull'esatto modello corrispondente a quello dell'auto di cui è causa, non essendo rinvenibile nel listino una valutazione corrispondente esattamente al modello Opel Corsa tre porte, non più in produzione al momento del sinistro, ma a quella a cinque porte. Tale quotazione tradotta nel valore medio di euro 4.050,00 va personalizzata in relazione ai parziali elementi che connotano alcune caratteristiche della vettura in oggetto ( emergenti in giudizio) e cioè
al momento del sinistro non era più un modello in produzione, la vettura era a tre
Pag. 8 di 15 porte e non a cinque, era stata portata in Carrozzeria per una verifica perché non andava il raffreddamento, aveva una immatricolazione di quattro anni( era stata immatricolata il 6.8.2013 ), il kilometraggio era di 54 mila. Dunque è attribuibile un valore alla vettura incidentata al momento del sinistro nella misura massima di euro
3.500,00. Peraltro la vettura è stata venduta rottamata in data 30.11.2018 e non è più
esistente.
-A tale importo essendo venduta la vettura come “rottame”, va detratto la somma di €
750,00 . Dovendosi detrarre detto importo dal danno come sopra liquidato, e dovendosi operare la sottrazione tra valori omogenei, la somma di euro 3.500,00 va rivalutata alla data del 30.11.2018 e da l'importo di euro 3.538,50. Pertanto detratto l'importo di euro 750.00, euro si ottiene l'importo di euro 2.788,50 che rivalutato ad oggi da la somma di euro 3.312,74
-Vanno aggiunte a tale danno le ulteriori spese , non contestate, per il cd FR , ossia la spesa di due annualità della tassa automobilistica, senza poter godere della vettura,
per complessivi € 270,00 , l'importo di € 600,00 per l'aggravio bonus malus per aumento del premio del costo della assicurazione( non contestato), il costo di Euro
60,00 per il trasporto della vettura presso la carrozzeria , oltre ad Euro Parte_3
15.00 per l'estrazione di copia del verbale della Polizia Municipale di Castelfranco di
Sotto ed Euro 10,00 per la sospensione della polizza assicurativa, per l'importo complessivo di euro 955,00. L'attrice ha richiesto il danno da 'fermo' per il tempo necessario a reperire un mezzo analogo (F.R.A.M.) a quello che è andato distrutto che la giurisprudenza quantifica in via presuntiva e su base equitativa. Nel
caso in oggetto pur dovendosi tenere di conto della difficoltà ( impossibilità) a reperire sul mercato un mezzo analogo al veicolo distrutto per tipologa, modello non più in produzione, è pur vero che il tempo necessario per reperire altro mezzo non può essere riconosciuto in un tempo illimitato e, nel caso che ci occupa, tale danno può ritenersi compensato con la concessione in uso da parte della convenuta di un auto sostitutiva
Pag. 9 di 15 alla attrice ( nonostante rottamata e quindi non in attesa della riparazione) per un tempo rilevante e considerata l'attività di supporto del che si era CP_2
attivato sia con la che con la Concessionaria Fiat per far avere alla Signora Parte_3
delle condizioni vantaggiose per l'acquisto di un'altra autovettura sia nuova Parte_1
che usata similare a quella sinistrata. Nel momento in cui l'accordo non è stato raggiunto tra le parti, ed è stato comunicato che la Signora si sarebbe rivolta Parte_1
ad un legale, correttamente, la convenuta ha richiesto la restituzione dell'autovettura sostitutiva non essendo certamente tenuta a lasciare in uso una vettura sostitutiva a tempo indeterminato. Dunque l'importo del danno di euro 955,00 va rivalutato ad oggi e da l'importo di euro 1.149,82.
Il danno complessivo per i titoli di cui sopra ammonta ad oggi ad euro 3.312,74 +
euro 1.149,82 = euro 4.462,56.
-La signora al momento del verificarsi del sinistro aveva ancora in essere un Parte_1
piano di ammortamento del finanziamento a suo tempo contratto con Fiditalia per l'acquisto della vettura, con un “contro valore” per l'estinzione anticipata, e pertanto senza ulteriori interessi, di € 4.089,62. L'attrice, tuttavia rileva, che non avendo disponibilità di liquidità si è vista costretta a continuare ad effettuare il rimborso del finanziamento di iniziali €10.100,00, sino alla sua naturale estinzione,come da dichiarazione liberatoria di Fiditalia del 12maggio 2020 , versando mensilmente l'importo di € 159,70, accollandosi gli ulteriori interessi, senza poter godere ed usufruire della propria vettura e soprattutto impossibilitata ad accedere a nuovo finanziamento per l'acquisto di altro veicolo. Ha chiesto pertanto il rimborso dell'intera somma versata “a vuoto” sino al 2020 a titolo di rimborso del finanziamento che ha quantificato nella somma equivalente all'importo determinato per l'estinzione anticipata del finanziamento per euro 4.500,00.
Orbene il finanziamento del capitale per l'acquisto dell'auto attiene alla provvista individuata dall'attrice per l'acquisto della vettura, il cui prezzo poteva essere pagato
Pag. 10 di 15 in contanti, con liquidi propri o elargiti in donazione o anche con provvista reperita con un finanziamento. Il danno risarcibile però è solo quello riferito al valore della vettura al momento del sinistro ed è dato dal valore di mercato della vettura,
indipendentemente dalla provvista del capitale per l'acquisto. Altrimenti si verrebbe a creare una duplicazione di liquidazione, il rimborso di somme reperite per l'acquisto ed il rimborso del valore del bene( su cui può non esserci neppure corrispondenza, se non del caso al momento dell'acquisto). Diversamente bisogna ragionare sul rimborso degli interessi sul finanziamento pagati sulle rate mensili( in aggiunta al capitale)
dalla data del sinistro fino al saldo del mutuo, ma nel giudizio tale voce di danno è
stata genericamente allegata allegata e non provata. Il conteggio di rendiconto annuale prodotto del 13.7.2017 è dal 28.7.2016 al 13.7.2017, ed è relativo al periodo precedente al sinistro e nel prospetto di conteggio per l'estinzione è riportata la somma del capitale residuo per l'estinzione anticipata.Dunque manca il piano di ammortamento del finanziamento per il periodo richiesto dalla data del sinistro alla estinzione a saldo del mutuo. Anche se la rata totale è fissa,la ripartizione tra interessi e capitale varia ad ogni pagamento, ovvero la quota capitale che “cresce” progressivamente a scapito della quota interessi che “decresce”.
-L'attrice chiede il danno non patrimoniale, con liquidazione in via equitativa ex art. 1126 c.c. costituito dal disagio patito a lungo per sopperire alla mancata disponibilità
dell'auto: disagio che si è protratto per almeno 16 mesi sino a che il sig. CP_9
il marito dell'attrice, come emerso in udienza di escussione testi del l'8.7.2022,
[...]
ha acquistato la vettura usata Citroen C3 tg. EG691NN per complessivi € 5.500,00,
come da fattura 16 del 29.1.2019 (doc. 26): vettura che peraltro, per Parte_4
un corrispettivo versato di € 5.550,00, portava un chilometraggio di ben km 120.000
(centoventimila/00) e che il sig. ha confermato di aver acquistato il predetto CP_9
veicolo per metterlo a disposizione della signora perché la Parte_1
medesima non aveva le disponibilità finanziarie per l'acquisto e non poteva ottenere
Pag. 11 di 15 credito al consumo a causa del finanziamento in essere con Fiditalia per l'acquisto della vettura Opel.
Non è risarcibile il danno da disagio patito a lungo per sopperire alla mancata disponibilità dell'auto perchè non lesivo di un interesse costituzionalmente protetto e perchè non costituisce una ingiustizia costituzionalmente qualificata, non potendosi attribuire rilevanza sotto il profilo della tutela risarcitoria a disagi o stress derivanti dal turbamento della serenità personale non elevati a rango costituzionale.
Conclusivamente Il danno complessivo per i titoli di cui sopra ammonta ad euro
3.321,10. + euro 1.149,82 = euro 4.470,92.
Detti importi sono liquidati all'attualità, ma al danneggiato compete altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza secondo l'articolato criterio elaborato dalla Cassazione a S.U.
nella nota sentenza n. 1712 del 1995. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
3.Parte attrice ha depositato un progetto di notula per attività stragiudiziale e di negoziazione assistita. per il complessivo importo di € 2.042,77, compresi accessori,
come da notula proforma del procuratore del 16.1.2018 (doc. 25), redatta secondo la tabella 25 del D.M. 10.3.2014, in base al quale, ex art. 20, l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste un'autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima,è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla tabella allegata.
Il "progetto di notula" non prova l'avvenuto pagamento, tuttavia, tale produzione rientra nella prassi in quanto la parcella definitiva datata e numerata viene emessa solo dopo l'avvenuto pagamento dei compensi per evitare di dover anticipare iva e cp,
nella prospettiva eventuale che la parcella non venga di fatto saldata. Tale progetto risulta comunque idoneo a dimostrare, se non il pagamento/l'esborso delle somme da
Pag. 12 di 15 parte della attrice, quanto meno il sorgere di un debito verso il legale.( Cass.2022
n.15732).Invero la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituendo una posta passiva del patrimonio del danneggiato (cfr. Cass. n. 4718/16).
Il progetto di notula non descrive l'attività svolta dall'avv Niccolai ma essa comunque risulta in atti documentata e la fase stragiudiziale è consistita in una lettera di richiesta danni da ritenersi assorbita dalla più rilevante ed immediatamente successiva attività di negoziazione assistita , iniziata qualche mese dopo la prima lettera, con la pec di invito all'avvio di negoziazione assistita obbligatoria, cui ha fatto seguito l'adesione della controparte con la conclusioni di convenzione alla negoziazione, che tuttavia non ha avuto esito positivo essendosi trattative tra i legali delle parti interrotte nel 2018.
In linea generale le spese stragiudiziali ed anche quelle di negoziazione attengono alla fase preconteziosa e secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sezioni Unite n. 6422/2017 del 10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), il rimborso delle spese di dette spese, anche di negoziazione assistita, ha natura di danno emergente (v. da ultimo anche Cass. 30/05/2023 n. 15265) Cass.2022 n.26368) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe, è soggetta agli oneri di domanda,
allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Il rimborso può essere concesso a condizione che l'attività stragiudiziale abbia una qualche utilità -
valutazione da operarsi ex ante, in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività
stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Nel caso di specie, vanno risarcite le spese di negoziazione assistita( peraltro obbligatoria nel caso in oggetto) sull'assunto che, in un'ottica ex ante, la gestione
Pag. 13 di 15 stragiudiziale del sinistro poteva risultare idonea a risolvere la controversia prima dell'instaurazione del giudizio. A corroborare l'esito di tale valutazione ex ante va considerato il contegno processuale di parte convenuta la quale, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, non ha mai contestato l'an della responsabilità, ma il solo quantum.
In ogni caso le spese riportate nel progetto notula appaiono eccessive nel contesto della difesa , e soprattutto rispetto ai parametri stabiliti dal Ministero nel DM 55/2014,
avuto riguardo al valore del decisum, ricompreso tra 5.201-26.000,00. Stante la non complessità delle questioni trattate, va pertanto riconosciuto come congruo l'importo di euro 800,00 a titolo di compensi per la attività di negoziazione assistita( per le prime due fasi), oltre ad accessori e interessi legali al dì del dovuto al saldo.
4.Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese vanno compensate tra le parti nella misura di ½, mentre il restante di ½ delle spese legali, liquidate per intero in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi delle tariffe forensi, da calcolare sul valore del decisum, vanno poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On dr.ssa
OL AR, così definitivamente provvede:
In accoglimento parziale della domanda attrice, ritenuta la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per i titoli in motivazione, in favore dell'attrice della somma nel minor importo accertato Parte_1
dovuto di euro 4.470,92, .oltre interessi compensativi da calcolare come da criterio di calcolo indicato in motivazione ed oltre interessi legali , sulla somma così ottenuta,
dalla data della sentenza al saldo;
Pag. 14 di 15 In accoglimento parziale della domanda attrice, condanna la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento per il titolo in motivazione, in favore dell'attrice dell'attrice della somma di 800,00, per rimborso spese di negoziazione assistita, oltre accessori di legge, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
Compensa le spese di causa nella misura di 1/2 mentre rimane a carico della convenuta il restante di 1/2 delle spese di causa, liquidate per l'intero, in complessivi euro, 2.552,00 per compensi, oltre ad euro 296,79 per spese vive, oltre IVA, Cap e
15%per spese generali di studio, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv.
Francesco Niccolai dichiaratosi procuratore antistatario.
Pisa 3.11.2025
Il Giudice On dr.ssa OL AR
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