Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicolò D’Alessandro e Stefano Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, il Dipartimento beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
nei confronti
del Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2024, con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS- ha negato l’autorizzazione paesaggistica richiesta dai ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, del Dipartimento beni culturali e identità siciliana della Regione -OMISSIS-, e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IE AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell’art. 5 L. n. 2284/1865; divieto di disapplicazione degli atti amministrativi. La Soprintendenza avrebbe ignorato (e di fatto disapplicato) un proprio precedente provvedimento, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria prot. n. -OMISSIS-, con cui era stata regolarizzata, sotto il profilo paesaggistico, la licenza edilizia originaria del 1968.
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il vizio precedente deriverebbe da una palese carenza istruttoria, non avendo l’Amministrazione esaminato compiutamente la documentazione agli atti, dalla quale emergeva la già intervenuta sanatoria paesaggistica dell’edificio principale.
3. Falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004. Gli interventi oggetto della richiesta di regolarizzazione, non avendo comportato creazione di superfici utili o volumi, rientrerebbero nelle ipotesi per le quali è ammesso l’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo.
4. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 e dell’art. 13 LR n. 7/2019. L’Amministrazione avrebbe omesso di comunicare il preavviso di rigetto, precludendo ai ricorrenti la possibilità di interloquire nel procedimento e di far valere l’esistenza della sanatoria del 2017, vizio non sanabile ai sensi dell’art. 21- octies L. n. 241/90.
5. Contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione. Vi sarebbe una manifesta contraddizione tra l’atto del 2017, che avrebbe ritenuto compatibile l’intero edificio, e l’atto odierno, che negherebbe la compatibilità per interventi di gran lunga meno impattanti.
6. Violazione dell’art. 3 L.R. n. 7/2019; difetto di motivazione. La motivazione del provvedimento sarebbe laconica, stereotipata e basata su presupposti errati, oltre a contenere richiami a pronunce giurisprudenziali non pertinenti, impedendo di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si è costituita il 3 aprile 2024 con comparsa di mera forma.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
Giova premettere, ai fini del decidere, che l’impugnato diniego recita: «...CONSIDERATO che l’edificio principale è stato edificato con titolo abilitativo edilizio comunale irregolare (C.E. n. 1624 del 30/08/1968), in quanto emesso privo di autorizzazione paesaggistica in data successiva all’entrata in vigore del su accennato vincolo di cui al D.P.R.S. n. 543 con decorrenza dal 30/03/1967. Pertanto ai sensi dell’art. 2 della legge 7 del 21 maggio 2019, la richiesta è improcedibile...» .
Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e della violazione delle garanzie partecipative, non avendo la Soprintendenza resistente tenuto conto del precedente provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria prot. n. -OMISSIS- (ricorso, doc. 8), in cui si legge «...VISTA la domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ed i relativi elaborati presentati a questa Soprintendenza in data 6/2/2017 al fine di regolarizzare il nulla osta per esecuzione lavori edili emessa con titolo Comunale n.° 1624 del 30/8/1968 [...] questa Soprintendenza accerta la compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 25 della Legge 10 agosto 2016, n° 16...» .
Sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative il provvedimento impugnato è poi assolutamente illegittimo nella parte in cui recita «...Si prescinde dalla comunicazione prevista dall’articolo 11-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., in quanto la partecipazione del richiedente al procedimento, per le motivazioni sopra enucleate, non avrebbe potuto incidere sull’esito finale del provvedimento, a danno, invece, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa...» .
Va infatti al riguardo richiamato l’insegnamento del Giudice d’appello secondo cui «…L’istituto del preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, va applicato anche ai procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione, in quanto - in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato - risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e, dunque, la possibilità di un apporto collaborativo. La giurisprudenza è conforme nel ritenere l’illegittimità di un provvedimento di diniego di sanatoria non solo nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, ma anche addirittura nel caso di mancata valutazione delle osservazioni presentate dalla parte istante (Consiglio di Stato n. 3672 del 12 aprile 2023)…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 8 agosto 2024, n. 649).
Nel caso di specie, peraltro, diversamente da quanto affermato dalla Soprintendenza resistente nel provvedimento impugnato, il preavviso di rigetto avrebbe consentito alla parte di evidenziare l’emissione del citato provvedimento in sanatoria n. 20474/2017.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato, assorbiti ogni motivo o censura non espressamente delibati.
Le spese seguono la soccombenza, anche tenendo conto del comportamento processuale delle Amministrazioni resistenti, che si sono costituite con comparsa solamente formale, senza fornire elementi utili al giudizio.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a), lo accoglie, secondo quanto in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; b) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA IO, Presidente
IE AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE AT | PA IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.