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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.09.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 23952/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
22461/2023 (ATPO) vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Vitagliano Brancati n. 6, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1 alla via Nuova Poggioreale n. 11 P.co 7 nello studio dell'Avv. Marcello Controparte_1
Ajale che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra
AR LA, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55
(comunicazioni alla pec: t;
) Email_2
-resistente – Oggetto: indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto, in subordine, della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 8.11.2024 ha Parte_1 esposto di avere presentato in data 20/12/2022 domanda finalizzata all'accertamento della condizione di cieco assoluto o, in subordine, quella di cieco ventesimista ex lege 382/1970 e l. 33/1980, art. 14 septies, onde poter fruire della indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto, in subordine, della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90. Aggiungeva parte attrice, che nella seduta del 13/04/2023, la Commissione collegiale presso l' l'aveva riconosciuta “soggetto PRIVO delle minorazioni visive previste dalla legge CP_3
n. 382/70” e che tale valutazione non poteva essere condivisa essendo ella affetta da un quadro patologico di oggettiva complessità ed ingravescenza, come emerge dall'allegata documentazione sanitaria ovvero da: “OD cheratopatia bollosa visus spento, OS retinopatia diabetica occhio dx percezione luce”. Specificava, inoltre, di essere in possesso dei requisiti socio economici prescritti dalla legge per la fruizione del diritto alla indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto (limite reddituale, mancato ricovero gratuito presso strutture pubbliche e private e mancato godimento di prestazioni analoghe all'indennità di accompagnamento), in subordine, per la fruizione della pensione di cieco ventesimista ex lege 382/1970 e l. 33/1980, art. 14 septies (limite reddituale personale) e della indennità speciale ex lege 508/1988 (tale ultima prestazione spetta, al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto). Infine specificava di avere esperito innanzi a questo ufficio procedimento per ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (procedimento recante n.r.g. 22461/2023) e che il C.T.U. nominato nel procedimento (Dr. ) l'aveva riconosciuto quale soggetto cieco parziale a far data Per_1 dal Maggio 2024 e di avere presentato atto di dissenso avverso tali conclusioni.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_3
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_2 nella fase dell'ATP (dr. ). Per_1 All'udienza del 25.09.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 22461/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2 7.09.2025 - che di anni 65 risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
“1. Grave deficit visivo (Visus spento a destra e VC a sinistra 1/20) 2. Diabete mellito ID 3. Insufficienza renale cronica in trattamento dietetico 4. Cardiopatia ischemica 5. Sindrome depressiva”.
A parte la valutazione specifica della patologia oculare – ha aggiunto il CTU – Persona_2 vengono qui brevemente descritte anche le altre patologie di cui soffre la ricorrente In primis ella soffre di un diabete mellito complicato con alterazioni micro e macrovascolari che interessano il circolo renale, retinico e coronarico. Per quanto concerne il primo la ricorrente è affetta, infatti, da insufficienza renale cronica in attuale trattamento dietetico. Per ciò che riguarda il circolo coronario la ricorrente il
06/03/2024 ha avuto un episodio di infarto del miocardio, trattato con angioplastica ed applicazione di stent. Il circolo retinico è interessato dalle alterazioni vascolari e ciò contribuisce al peggioramento del deficit visivo. Per il trattamento del diabete la ricorrente assume insulina 4 volte al giorno.
La ricorrente soffre, altresì, di una depressione, condizione reattiva compatibile con la su disabilità visiva ma che non viene trattata con nessuna terapia specifica.
Per quanto riguarda la patologia oculare, la storia della ricorrente inizia circa otto anni fa con un intervento all'occhio destro con tecnica crioterapica. Il 19/09/2017 la ricorrente perde definitivamente la visione all'occhio destro ed attualmente presenta un visus spento a questo occhio. All'occhio sinistro nel 2022 è stata sottoposta a vitrectomia e intervento di cataratta con emovitreo. Allo stato attuale questo occhio presenta un visus naturale 1/30 e corretto 1/20.
Fatte queste considerazioni e riferendoci alla normativa relativa ai ciechi civili. Tale normativa considera le seguenti categorie di ciechi civili:
correzione; iechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la l. 66/1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento”.
Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
[...]
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo “Da quanto esposto in Per_2 sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 65 Parte_1 presenta una condizione di cieco civile ventesimista.
Tale condizione può essere considerata a far data dal 01/05/2024, in quanto come si evince dalla relazione oculistica in atti del 06/05/2024 solo in tale data si rileva un deficit visivo con VC di 1/20 all'occhio sinistro. Si precisa, pertanto, che a far data dalla domanda del 20/12/2022 e fino al 30/04/2024 la ricorrente è da considerare cieco parziale ipovedente grave”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto in via principale dell'indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto (e tanto sulla base di due consulenze tecniche - una del CTU dr. e l'altra del CTU dr. . Persona_2 Per_1
La ricorrente, tuttavia, può beneficiare di quanto richiesto in subordine, ovvero della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90.
Lo scrivente ritiene di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza, anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Persona_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto in subordine, ovvero della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90 e ciò “a far data dalla domanda del 20/12/2022 e fino al 30/04/2024”. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
a) In parziale accoglimento dell'opposizione ad ATPO, dichiara che Parte_1
presenta una condizione di cieco civile ventesimista ciò a far data dalla domanda
[...] del 20/12/2022 e fino al 30/04/2024 con conseguente condanna di parte convenuta, previo riconoscimento del relativo diritto, al pagamento in favore della ricorrente della pensione di cieco ventesimista e dell'indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90 dall 20/12/2022 e fino al 30/04/2024; b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese processuali, CP_3 che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_3
Napoli 23.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 25.09.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 23952/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
22461/2023 (ATPO) vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Vitagliano Brancati n. 6, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1 alla via Nuova Poggioreale n. 11 P.co 7 nello studio dell'Avv. Marcello Controparte_1
Ajale che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra
AR LA, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55
(comunicazioni alla pec: t;
) Email_2
-resistente – Oggetto: indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto, in subordine, della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 8.11.2024 ha Parte_1 esposto di avere presentato in data 20/12/2022 domanda finalizzata all'accertamento della condizione di cieco assoluto o, in subordine, quella di cieco ventesimista ex lege 382/1970 e l. 33/1980, art. 14 septies, onde poter fruire della indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto, in subordine, della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90. Aggiungeva parte attrice, che nella seduta del 13/04/2023, la Commissione collegiale presso l' l'aveva riconosciuta “soggetto PRIVO delle minorazioni visive previste dalla legge CP_3
n. 382/70” e che tale valutazione non poteva essere condivisa essendo ella affetta da un quadro patologico di oggettiva complessità ed ingravescenza, come emerge dall'allegata documentazione sanitaria ovvero da: “OD cheratopatia bollosa visus spento, OS retinopatia diabetica occhio dx percezione luce”. Specificava, inoltre, di essere in possesso dei requisiti socio economici prescritti dalla legge per la fruizione del diritto alla indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto (limite reddituale, mancato ricovero gratuito presso strutture pubbliche e private e mancato godimento di prestazioni analoghe all'indennità di accompagnamento), in subordine, per la fruizione della pensione di cieco ventesimista ex lege 382/1970 e l. 33/1980, art. 14 septies (limite reddituale personale) e della indennità speciale ex lege 508/1988 (tale ultima prestazione spetta, al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto). Infine specificava di avere esperito innanzi a questo ufficio procedimento per ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (procedimento recante n.r.g. 22461/2023) e che il C.T.U. nominato nel procedimento (Dr. ) l'aveva riconosciuto quale soggetto cieco parziale a far data Per_1 dal Maggio 2024 e di avere presentato atto di dissenso avverso tali conclusioni.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_3
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_2 nella fase dell'ATP (dr. ). Per_1 All'udienza del 25.09.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 22461/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2 7.09.2025 - che di anni 65 risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
“1. Grave deficit visivo (Visus spento a destra e VC a sinistra 1/20) 2. Diabete mellito ID 3. Insufficienza renale cronica in trattamento dietetico 4. Cardiopatia ischemica 5. Sindrome depressiva”.
A parte la valutazione specifica della patologia oculare – ha aggiunto il CTU – Persona_2 vengono qui brevemente descritte anche le altre patologie di cui soffre la ricorrente In primis ella soffre di un diabete mellito complicato con alterazioni micro e macrovascolari che interessano il circolo renale, retinico e coronarico. Per quanto concerne il primo la ricorrente è affetta, infatti, da insufficienza renale cronica in attuale trattamento dietetico. Per ciò che riguarda il circolo coronario la ricorrente il
06/03/2024 ha avuto un episodio di infarto del miocardio, trattato con angioplastica ed applicazione di stent. Il circolo retinico è interessato dalle alterazioni vascolari e ciò contribuisce al peggioramento del deficit visivo. Per il trattamento del diabete la ricorrente assume insulina 4 volte al giorno.
La ricorrente soffre, altresì, di una depressione, condizione reattiva compatibile con la su disabilità visiva ma che non viene trattata con nessuna terapia specifica.
Per quanto riguarda la patologia oculare, la storia della ricorrente inizia circa otto anni fa con un intervento all'occhio destro con tecnica crioterapica. Il 19/09/2017 la ricorrente perde definitivamente la visione all'occhio destro ed attualmente presenta un visus spento a questo occhio. All'occhio sinistro nel 2022 è stata sottoposta a vitrectomia e intervento di cataratta con emovitreo. Allo stato attuale questo occhio presenta un visus naturale 1/30 e corretto 1/20.
Fatte queste considerazioni e riferendoci alla normativa relativa ai ciechi civili. Tale normativa considera le seguenti categorie di ciechi civili:
correzione; iechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la l. 66/1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento”.
Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
[...]
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo “Da quanto esposto in Per_2 sede di discussione medico-legale si può affermare che di anni 65 Parte_1 presenta una condizione di cieco civile ventesimista.
Tale condizione può essere considerata a far data dal 01/05/2024, in quanto come si evince dalla relazione oculistica in atti del 06/05/2024 solo in tale data si rileva un deficit visivo con VC di 1/20 all'occhio sinistro. Si precisa, pertanto, che a far data dalla domanda del 20/12/2022 e fino al 30/04/2024 la ricorrente è da considerare cieco parziale ipovedente grave”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, la ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto in via principale dell'indennità di accompagnamento e della pensione di cieco assoluto (e tanto sulla base di due consulenze tecniche - una del CTU dr. e l'altra del CTU dr. . Persona_2 Per_1
La ricorrente, tuttavia, può beneficiare di quanto richiesto in subordine, ovvero della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90.
Lo scrivente ritiene di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza, anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Persona_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto in subordine, ovvero della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento della pensione di cieco ventesimista e della indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90 e ciò “a far data dalla domanda del 20/12/2022 e fino al 30/04/2024”. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
a) In parziale accoglimento dell'opposizione ad ATPO, dichiara che Parte_1
presenta una condizione di cieco civile ventesimista ciò a far data dalla domanda
[...] del 20/12/2022 e fino al 30/04/2024 con conseguente condanna di parte convenuta, previo riconoscimento del relativo diritto, al pagamento in favore della ricorrente della pensione di cieco ventesimista e dell'indennità speciale ex lege 508/88 e 289/90 dall 20/12/2022 e fino al 30/04/2024; b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese processuali, CP_3 che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_3
Napoli 23.10.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile