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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 3864/2022 R.G., avverso la sentenza n.
1709/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 11.07.2022; tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3
), (c.f. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), , Parte_5 C.F._5 Parte_6
c.f. , (c.f. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_8 C.F._8 dall'avv. Ippolito Matrone;
-APPELLANTI
e
(c.f. , Parte_9 C.F._9 rappresentato e difeso dall'avv. Somma Gennaro;
-APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 con atto di appello notificato in data 9 settembre 2022, proponevano impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
All'udienza del 2 marzo 2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 gennaio 2025 – da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni –, differita d'ufficio alla data del 6 novembre 2025.
In tale data, rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte, il
Collegio rinviava la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 20 novembre
2025.
Alla detta udienza, svoltasi in presenza, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre
2 nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. applicabile ratione temporis (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 26.011.2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
3
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 3864/2022 R.G., avverso la sentenza n.
1709/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 11.07.2022; tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3
), (c.f. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), , Parte_5 C.F._5 Parte_6
c.f. , (c.f. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(c.f. ), rappresentati e difesi Parte_8 C.F._8 dall'avv. Ippolito Matrone;
-APPELLANTI
e
(c.f. , Parte_9 C.F._9 rappresentato e difeso dall'avv. Somma Gennaro;
-APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 con atto di appello notificato in data 9 settembre 2022, proponevano impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
All'udienza del 2 marzo 2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 gennaio 2025 – da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, ossia mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni –, differita d'ufficio alla data del 6 novembre 2025.
In tale data, rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte, il
Collegio rinviava la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 20 novembre
2025.
Alla detta udienza, svoltasi in presenza, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre
2 nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. applicabile ratione temporis (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 26.011.2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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