Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
Decreto cautelare 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02146/2026REG.PROV.COLL.
N. 06027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6027 del 2025, proposto da
Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Battaglioli, Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 2201/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. EL CA, assenti le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS-, medico chirurgo in servizio presso l’Ospedale -OMISSIS- di Milano, in qualità di direttore della struttura complessa -OMISSIS-, ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Rhodense con deliberazione n. -OMISSIS- 2024, per l’assegnazione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “ -OMISSIS- – -OMISSIS- ” ai sensi dell’art.15-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992, classificandosi al secondo posto della graduatoria, preceduto dal dott. -OMISSIS-, primo classificato.
2. Il dott. -OMISSIS- ha pertanto impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Milano, la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Rhodense -OMISSIS-/2024/-OMISSIS-, recante la presa d’atto delle risultanze della selezione e l’attribuzione al Dott. -OMISSIS- dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa, unitamente agli atti connessi e conseguenziali, lamentando, in via principale, l’errata valutazione dei propri titoli e del proprio profilo professionale, accademico e scientifico, ritenuto dal ricorrente particolarmente rilevante e meritevole di un punteggio superiore a quello attribuito al controinteressato.
In subordine, il ricorrente ha lamentato l’illogicità ed erroneità di uno dei due quesiti somministrati dalla Commissione esaminatrice, (“ gli indicatori del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza ”), poiché asseritamente inidoneo a rilevare le competenze gestionali, organizzative e di direzione dei candidati.
3. Il T.a.r. ha in via pregiudiziale affermato la propria giurisdizione sulla procedura selettiva e, nel merito, ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data -OMISSIS- 2024, siccome affetto da errori di valutazione e violazione dei criteri prestabiliti, disponendo, conseguentemente, “ la riedizione della fase concorsuale, non essendo possibile l’attribuzione del maggior punteggio richiesto da parte ricorrente in sede giurisdizionale ”.
Il T.a.r. ha poi accolto anche il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, ritenendo la domanda proposta dalla Commissione non idonea ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato, con riferimento allo specifico incarico oggetto di selezione.
Conseguentemente, il primo giudice ha annullato l’intera procedura selettiva, dettando i criteri conformativi che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare nella riedizione della procedura concorsuale.
4. Ha proposto appello parziale l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Rhodense:
- non ha contestato il capo di sentenza che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo;
- ha contestato le statuizioni del T.a.r. in relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso, deducendo che la Commissione esaminatrice aveva attribuito i punteggi ai curricula dei candidati conformemente ai criteri fissati nella procedura selettiva, senza commettere alcun macroscopico errore di valutazione, travisamento dei fatti o irrazionalità manifesta. Peraltro, ha soggiunto l’appellante, il T.a.r. non avrebbe potuto disporre la riedizione della procedura sulla base dei vizi riscontrati, senza coinvolgere tutti i candidati, anziché il solo ricorrente ed il controinteressato.
Sotto distinto profilo l’appellante, premesso che i motivi di impugnativa riguardanti la valutazione del curriculum del ricorrente erano stati articolati in via principale, mentre quelli inerenti al colloquio in via subordinata, ha dedotto che il primo giudice, una volta accolta la censura principale, non avrebbe potuto pronunciarsi su quella subordinata, travolgendo l’intera procedura selettiva.
Ciò posto, l’appellante ha comunque contestato la motivazione posta dal T.a.r. a fondamento dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, deducendo la pertinenza ed assoluta idoneità del quesito somministrato a saggiare le capacità gestionali, organizzative e direzionali dei candidati.
5. Il dott. -OMISSIS- ed il dott. -OMISSIS-, regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
6. Con ordinanza n. 3110/2025 il Collegio ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
7. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.
8.1. Preliminarmente il Collegio rileva che, in difetto di appello principale o incidentale sul punto, è passato in giudicato il capo di sentenza del Tar che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla procedura selettiva per cui è controversia.
9. Assume rilievo preliminare, nell’ordine logico delle questioni, la censura formulata con il secondo motivo di appello, relativo alla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r., dopo aver accolto il primo motivo di ricorso, spiegato in via principale, ha dapprima disposto la riedizione della fase di valutazione concorsuale (ritenendo impossibile l’attribuzione del maggior punteggio in sede giurisdizionale), per poi esaminare anche il secondo motivo di ricorso, sebbene spiegato in via subordinata, annullando l’intera procedura selettiva, dettando tempi e modalità del successivo riesercizio del potere.
10. La censura è fondata.
11. Come chiarito dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 5 del 2015, nel giudizio amministrativo, che è un processo governato, in linea generale, dai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la graduazione dei motivi o delle domande da parte del ricorrente impedisce al giudice di pronunciare per intero sopra di esse, prescindendo dall’ordine logico delle medesime o dalla loro pregnanza. Alla parte è dato infatti il potere di delimitare ineludibilmente il perimetro del thema decidendum , imponendo al giudice la tassonomia dell’esame dei vizi di legittimità e delle eventuali plurime correlate domande di annullamento. La gradazione delle domande impedisce, pertanto, al giudice di passare all’esame dei vizi – motivi subordinati, perché tale volizione equivale ad una dichiarazione di carenza di interesse alla loro coltivazione una volta accolta una o più delle preminenti doglianze.
Il Supremo Consesso ha pertanto statuito che “ La graduazione dei motivi, pertanto, vincola il giudice amministrativo sebbene la sua osservanza possa portare, in concreto, ad un risultato non in linea con la tutela piena dell’interesse pubblico e della legalità; tale fenomeno, come bene evidenziato dalla ordinanza di rimessione, si manifesta in particolare nelle controversie aventi ad oggetto procedure competitive o selettive, allorquando il ricorrente anteponga l’esame delle censure che gli permettono di conseguire il bene della vita finale (l’aggiudicazione di una gara d’appalto, la nomina ad un pubblico ufficio, l’inserimento in un graduatoria), rispetto a quelle il cui accoglimento implicherebbe l’eliminazione di tutta o parte della sequenza procedurale attraverso la rimozione di tutti i vizi riscontrati .” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
12. Nel caso di specie, il dott. -OMISSIS- ha adito il T.a.r. chiedendo, in via principale, l’accertamento dei vizi asseritamente inficianti la valutazione dei curricula , al dichiarato fine di ottenere lo scorrimento della graduatoria e la collocazione al primo posto, manifestando in maniera espressa l’interesse principale a mantenere in piedi la procedura selettiva, la quale avrebbe consentito l’assegnazione dell’incarico in proprio favore. Solo nell’ipotesi in cui il T.a.r. non avesse accolto il primo motivo di ricorso, il dott. -OMISSIS- ha chiesto, espressamente in maniera subordinata rispetto al primo motivo (ed alla prima domanda), la caducazione dell’intera procedura selettiva in ragione dell’erroneità del quesito somministrato. Tanto emerge chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare, dalle conclusioni, alle quali si rinvia.
13. Ha pertanto errato il primo giudice, il quale, dopo aver accolto il primo motivo di ricorso - con conseguente possibilità per il ricorrente di ottenere il bene della vita anelato a seguito delle operazioni di rivalutazione dei curricula da parte della Commissione esaminatrice - ha tuttavia ritenuto di dover scrutinare ed accogliere anche il secondo motivo di ricorso, annullando l’intera procedura selettiva, privando il ricorrente del vantaggio appena prima riconosciuto.
14. Tanto premesso, osserva il Collegio che le statuizioni relative all’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso risultano in ogni caso non condivisibili.
15. Quanto al capo della sentenza che ha accolto la censura relativa alla erronea valutazione dei curricula , premette il Collegio che la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso è espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile entro limiti ristretti, non potendo il giudice sostituirsi all'organo tecnico se non nei casi in cui il giudizio risulti viziato da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, superficialità, incompletezza, incongruenza e manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 20 novembre 2018, n. 6548). Il giudizio amministrativo non è infatti la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 284; id., 22 dicembre 2014, n. 6289).
16. Nel caso di specie, la concreta comparazione dei curricula del ricorrente e del contro-interessato non avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice di primo grado, sostituendo la propria valutazione a quella rientrante nelle competenze della Commissione esaminatrice.
Il T.a.r. avrebbe dovuto infatti limitarsi a sindacare le valutazioni della Commissione esaminatrice nell'ipotesi in cui avesse riscontrato la sussistenza di elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabili, senza spingersi a valutare la significatività delle esperienze professionali indicate nei curricula delle parti interessate, così effettuando valutazioni impingenti nel merito dell'azione amministrativa.
17. In particolare, il primo giudice ha ritenuto illogico lo scarto di punteggio tra i primi due classificati rispetto al criterio relativo alla “ tipologia delle istituzioni in cui sono collocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime ”. Ciò in quanto solo il ricorrente aveva ricoperto incarichi dirigenziali apicali, mentre il controinteressato non aveva mai svolto ruoli di responsabile o di direttore di reparto.
17.1 Tale statuizione non può essere condivisa, poiché la Commissione esaminatrice risulta aver valorizzato il maggior spessore degli incarichi svolti dall’originario ricorrente, assegnandogli il punteggio di 9, inferiore di un punto al massimo riconoscibile (pari a 10), attribuendo di contro il minor punteggio di 7 al controinteressato, a fronte dello svolgimento di un incarico di “ alta specializzazione ” (ma non direttivo). Lo scarto - di due punti su dieci disponibili - non risulta pertanto “limitato” o illogico, come statuito dal T.a.r., il quale ha ritenuto le prestazioni svolte dai due concorrenti non qualitativamente né quantitativamente paragonabili, esercitando un sindacato di tipo sostitutivo non coerente con le previsioni dell’avviso pubblico, in base al quale la posizione funzionale del candidato nelle strutture di riferimento era solo uno dei criteri da prendere in considerazione per l’attribuzione del punteggio.
17.2. Il primo giudice non ha poi spiegato per quale motivo le prestazioni svolte dai due concorrenti dovessero ritenersi non qualitativamente né quantitativamente paragonabili in senso assoluto, e ciò a fronte della documentazione versata in atti, dalla quale emerge che la Commissione ha effettivamente valutato la natura e la “qualità” delle prestazioni effettuate dai due candidati, ritenendole entrambe di ottimo livello ed attribuendo, al contempo, un punto in più al dott. -OMISSIS-. Ed infatti, a fronte di un punteggio massimo disponibile pari a 20 per la voce curriculare “ tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate ”, il dott. -OMISSIS- ha conseguito 17 punti, mentre al dott. -OMISSIS- ne sono stati attribuiti 16 (entrambi corrispondenti alla valutazione di “ottimo”, nel range 16-20).
18. Venendo alla valutazione dei “ soggiorni di studio all’estero ”, dell’ “ attività didattica ” e della “ partecipazione a corsi, convegni e seminari ”, il primo giudice ha ritenuto che la Commissione sia incorsa in errore valutando un soggiorno all’estero del dott. -OMISSIS- risalente a oltre dieci anni prima della selezione, contrariamente a quanto previsto dall’avviso pubblico di selezione.
18.1. Per tale voce, la Commissione ha riconosciuto 3 punti al dott. -OMISSIS- e 4 punti al controinteressato (su 5 punti disponibili).
18.2. Ebbene, il criterio di valutazione – lo si ripete - concerne i “ soggiorni di studio all’estero ”, l’ “ attività didattica ” e la “ partecipazione a corsi, convegni e seminari ”, imponendo alla Commissione la valutazione di tre diversi aspetti; pertanto, anche se la Commissione ha preso in considerazione alcuni periodi di studio all’estero non compresi nel decennio, ciò non implica, in maniera automatica, l’attribuzione di un punteggio inferiore al dott. -OMISSIS-, rimanendo da valutare l’incidenza degli altri indicatori sulla valutazione complessiva dell’Amministrazione. Ciò senza contare che, come pure dedotto dall’appellante, anche il dott. -OMISSIS- si è visto valutare attività di docenza precedenti al decennio di osservazione, idonee ad incidere in melius sul punteggio attribuitogli dalla Commissione.
19. Venendo al secondo motivo di ricorso, con il quale è contestata l’idoneità del quesito somministrato dalla Commissione a saggiare le capacità gestionali e organizzative dei candidati, il primo giudice ha ritenuto che il testo della domanda sottoposta ai candidati (“ gli indicatori del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza ”) non avesse alcuna attinenza alla tipologia di reparto, né alcuna correlazione rispetto alle mansioni del direttore di reparto -OMISSIS-. Ciò in quanto la domanda, così come formulata, non avrebbe avuto alcuna attinenza con gli aspetti organizzativi e gestionali del reparto -OMISSIS-.
20. La statuizione non può essere condivisa.
20.2. Richiamata l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella formulazione dei quesiti di esame, sindacabile solo nei richiamati limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o non corrispondenza con il profilo tecnico da selezionare (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2630), è evidente nel caso di specie la pertinenza della domanda rispetto alle capacità manageriali richieste ad un direttore di S.C. -OMISSIS-, poiché il colloquio risultava finalizzato, tra l’altro, anche alla valutazione delle capacità organizzative e gestionali.
20.3. Ed infatti, l’avviso di selezione stabiliva espressamente che “ la Commissione di valutazione procede alla predisposizione di almeno n. 3 buste contenenti ciascuna una domanda tesa alla verifica delle capacità professionali nella disciplina e di almeno 3 buste contenenti ciascuna una domanda tesa all'accertamento delle capacità gestionali organizzative e di direzione ”. In tale quadro, appare logica e ragionevole la scelta di un quesito finalizzato a valutare la conoscenza del contesto sanitario e delle normative di riferimento, con particolare riferimento alla conoscenza degli indicatori dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che rappresentano il fulcro del SSN ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 502/1992, e la cui garanzia è uno degli obiettivi principali delle Aziende del SSR. Ciò anche alla luce di quanto specificamente indicato dall’avviso di selezione, che chiedeva al candidato, tra l’altro, di “ conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'azienda, l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento ”, ben idoneo a ricomprendere nella valutazione complessiva anche l’esame delle competenze manageriali dei candidati in un settore fondamentale per l’assistenza ospedaliera come la garanzia dei LEA.
21. Per queste ragioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto.
22. Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA De LI, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
EL CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CA | NA De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.