Articolo 5 della Legge 26 febbraio 1963, n. 290
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 aprile 1963
Art. 5.
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro per il tesoro.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
Entrata in vigore il 11 aprile 1963