Art. 5.
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro per il tesoro.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro per il tesoro.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.