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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 731/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 731/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso in via Miraglia n. 14, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Salvatore De Luca, Rita Vaccari, Rosaria Di Tolve e Stellario Venuti in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_1
Palmi (R.C.), Via B. Buozzi n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppa
Gagliostro che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellata- oggetto: contratti bancari – appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Palmi resa nel procedimento n. 881/2018 e pubblicata il 24.07.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 8.01.2025, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “in ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento reso in data 10 settembre 2024 per lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il presente atto la società , come rappresentata, si riporta integralmente ai Parte_1 propri scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta a sentenza”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 10.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “il sottoscritto difensore, precisa le proprie conclusioni richiamando tutti gli atti e verbali di causa, ai quali si riporta integralmente, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione di termini per memorie e note conclusive”.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato contestualmente al decreto di fissazione d'udienza, adiva il Tribunale di Palmi Parte_2 per sentire disporre la riscossione dei buoni fruttiferi postali in suo possesso con conseguente condanna delle in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento della somma complessiva di €. 147.836,84 a titolo di capitale versato (comprensivo del calcolo degli interessi maturati dalla data di emissione dei buoni fino al 23.05.2018) oltre interessi successivi maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Premetteva la ricorrente di essere cointestataria, unitamente al defunto padre
, di n. 4 buoni fruttiferi postali di € 2.500,00 e di n. 18 buoni Persona_1 fruttiferi postali di € 5.000,00 - emessi dall'Ufficio Postale di Cittanova tra il
2003 ed il 2006 – per un totale complessivo di €. 147.836,84 e di essersi recata, più volte, successivamente al decesso del padre, presso il suddetto pag. 2/10 Ufficio Postale per chiederne la riscossione ma che, quest'ultimo, si era rifiutato di procedere al relativo rimborso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda in quanto, a seguito dell'avvenuto decesso del , le era stata Persona_1 notificata un'opposizione a cura di , figlio del de cuius, Parte_3 qualificatosi erede legittimo.
Allegava che, per tale motivo, aveva apposto, in via cautelativa, un vincolo di indisponibilità sui buoni postali cointestati sottoscritti dal 2005 al 2006 - in attesa di revoca dell'opposizione ovvero di un provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria che autorizzasse lo svincolo – in quanto “per i Buoni Postali cartacei con pari facoltà di rimborso emessi a seguito di contratto di collocamento (predisposto ed utilizzato a decorrere dal 5.9.2005), trovava applicazione la clausola contenuta nelle
Condizioni Contrattuali (art. 4 comma 6) secondo cui per i Buoni intestati a più persone con facoltà di rimborso disgiunto, tale facoltà viene meno qualora sia stata comunicata a opposizione scritta da parte di un cointestatario o degli eredi/aventi diritto Parte_1 dell'intestatario deceduto”.
Istruito il giudizio documentalmente, con ordinanza del 24.07.2018, emessa all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda, condannava in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, “a svincolare la quota del 50% delle somme portate dai buoni fruttiferi a favore della ricorrente nella qualità di cointestataria” oltre che alla rifusione delle spese legali.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva Parte_1 appello chiedendone la riforma integrale con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, insistendo per il rigetto del Parte_2 gravame con condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione pag. 3/10 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Si duole, sostanzialmente, l'appellante della circostanza che il Giudice di prime cure abbia disapplicato il D.M. 19.12.2000 e le Condizioni Generali del contratto di collocamento precisando che, seppure “a seguito della nuova normativa, i buoni fruttiferi postali (B.F.P.) con la formula “pari facoltà di rimborso” possono essere rimborsati anche separatamente da ciascun titolare e anche a seguito della successione, dal cointestatario superstite” l'art. 4, comma 6, delle condizioni contrattuali, costituenti parte integrante del contratto di collocamento stipulato tra le parti, prevedeva, espressamente, “un'eccezione al principio della conservazione del vincolo di solidarietà, nei confronti dell'istituto postale, in caso di morte di uno dei cointestatari in caso di opposizione scritta da parte di un cointestatario o di uno o più eredi dell'intestatario deceduto” diretta ad impedire “la liquidazione delle somme allorché il decesso di uno dei cointestatari apra la successione e su di essa sorga contrasto tra i coeredi”. Adduce, altresì, che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha disposto lo svincolo della metà delle somme portate dai buoni postali di cui si discute in quanto, gli stessi “hanno carattere di indivisibilità e non possono esser rimborsati in modo parziale”.
La doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Deve premettersi che, antecedentemente alla trasformazione delle
[...]
e della in società per azioni, la disciplina contrattuale Pt_1 CP_1 applicabile ai buoni postali fruttiferi si trovava regolata nel Codice Postale e delle Telecomunicazioni (d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 e successivo regolamento attuativo d.p.r. 17 agosto 1989, n. 256). Quella disciplina – ancora applicabile ai buoni emessi in data antecedente al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 – governava un rapporto giuridico riconosciuto come di diritto privato, nonostante prevedesse un meccanismo di variazione unilaterale delle pattuizioni per mezzo di decreti ministeriali, quale quello rimesso al Ministro del Tesoro dall'articolo 173 (d.p.r. 156/1973).
Nel 1999 si è assistito ad una ridefinizione dell'assetto disciplinare del risparmio postale e, dunque, anche dei buoni fruttiferi, principale strumento di sua gestione.
pag. 4/10 Con l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 284/1999 il legislatore ha, infatti, incaricato il Ministro del Tesoro di stabilire “le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari”.
Tramite il decreto MEF 19 del dicembre 2000, n. 1355800 “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”, attuativo della suddetta delega, è stato disposto, all'art. 1, che i buoni postali fruttiferi “emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da fossero “nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per Parte_1 successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”.
Il successivo decreto ministeriale (D.M. MEF 6 ottobre 2004), nei fatti sostituendosi al precedente del 2000, tramite l'articolo 1 comma 3° ha attribuito alla Cassa Depositi e Prestiti (e, quindi, non più al Ministero) il potere di “definire condizioni di emissione e caratteristiche dei predetti prodotti”; nondimeno, i profili caratterizzanti i buoni postali fruttiferi – prodotti finanziari nominativi non cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale, e che non possono essere dati in pegno – sono rimasti sostanzialmente invariati.
Precisato il quadro normativo di riferimento, è incontestato tra le parti che i buoni fruttiferi postali in possesso della ricorrente contenessero la clausola c.d. PRF (pari facoltà di rimborso), la quale permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente i buoni postali. Ciò, anche in applicazione dell'art. 2021 c.c., secondo il quale il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione, a suo favore, contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Alla luce di tale clausola, convenuta tra le parti al momento dell'emissione del titolo, non sorgono dubbi in merito alla circostanza che il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l'intero.
Ed invero, la cointestazione di uno strumento di risparmio costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale
(Cass. 15231/2002).
pag. 5/10 Pacifico, altresì, che la “pari facoltà”, che legittimava la ricorrente quando era in vita il cointestatario alla liquidazione dei buoni separatamente da costui, deve ritenersi sussistente anche dopo la morte di quest'ultimo poiché, se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva di , ovvero di Parte_1 subordinare il pagamento del buoni alla mancata opposizione di eventuali eredi dell'intestatario deceduto, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facoltà” al momento della sostituzione, al concreditore defunto, dei suoi eredi.
Tale ragionamento non è condivisibile considerato che – per definizione normativa - i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso "a vista", il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto "a vista", all'intestatario sicché sostenere che “in caso di clausola pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri” finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano (C.C. n. 24639/2021).
A ciò si aggiunga che le richiamate “condizioni contrattuali”, allegate al fascicolo di primo grado da - sulla scorta delle quali le parti Parte_1 avrebbero concordato “un'eccezione al principio della conservazione del vincolo di solidarietà” – consistono, in realtà, in un semplice modellino in bianco non compilato, privo di qualunque riferimento ai buoni fruttiferi oggetto della presente causa e, peraltro, mancante anche di sottoscrizione per accettazione.
In ogni caso, al di là dei profili di validità connessi all'efficacia di un modulo in bianco, deve ritenersi prevalente la specifica normativa regolamentare che prevede il rimborso a vista e non contempla la necessità di ulteriori adempimenti per il caso della premorienza di uno dei cointestatari.
Peraltro, la pretesa di di modificare unilateralmente una tale Parte_1 facoltà rendendola inefficace in esito al sopravvenire di un evento esterno si porrebbe, da un lato, come violativa della buona fede contrattuale e, dall'altro, come sostanzialmente espropriante (a danno del cointestatario sopravvissuto) l'importo di denaro incorporato nel buono postale. pag. 6/10 Quindi, a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo, risulta illegittimo il diniego, da parte di , di rimborso dei titoli in Parte_1 quanto la clausola, che attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresenta un'obbligazione contrattuale assunta da , che non può essere disattesa. Pt_1
D'altra parte, la Suprema Corte, nel delineare le caratteriste dei buoni postali fruttiferi con rimborso “a vista” si è pronunciata, più volte e anche di recente, sulla questione ermeneutica concernente l'estensibilità o meno della disciplina - specificamente prevista per il rimborso dei libretti di risparmio con clausola di “pari facoltà” - ai buoni postali fruttiferi in caso di decesso di un cointestatario considerato che, l'articolo 187 del D.P.R. n. 256/1989 prevede che il rimborso a saldo del credito del libretto di risparmio intestato a persona defunta, oppure cointestato a due o più persone, una delle quali sia deceduta, anche in presenza della clausola di «pari facoltà» venga eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
Ebbene, ha ribadito, a chiare lettere, il Supremo consesso quanto già da tempo era andato delineandosi in sede giurisprudenziale, vale a dire la legittimazione di ciascun cointestatario superstite ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento stante la “diversa” natura giuridica del buono postale fruttifero da qualificarsi come “mero titolo di legittimazione” ex art. 2002 c.c. con la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (ex multis, Cass. Sez. Un. 15 giugno 2007, n. 13979; preceduta da Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809 e successivamente confermata da Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761, Cass., Civ., Sez. Un., 11 febbraio n. 3963/2019, Cass. 5 agosto 2020 n. 16683).
D'altronde, la clausola – apposta ad un buono fruttifero – rafforza il diritto ad ottenere il rimborso «a vista» dei cointestatari, già previsto in chiave generale e astratta dagli articoli 178 D.p.r. n. 156/1973 e 208 D.p.r. n.
256/1989, e persegue lo scopo di preservare l'immediata liquidabilità del titolo, caratteristica specifica dell'investimento postale in oggetto.
Sul punto si richiama, anche, la sentenza della Corte di legittimità n.
24639/2021 che ha ulteriormente ribadito il concetto che, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di pag. 7/10 rimborso, nell'ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, ogni cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma del documento precisando che “la conformazione dei buoni postali cointestati rinvia, in se stessa, alla figura della contitolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali. Nella specie, soprattutto, si discute unicamente di un profilo attinente alla legittimazione attiva alla prestazione, secondo una problematica per sua natura diversa da quella attinente alla (con)titolarità del relativo diritto (esemplare, al riguardo, è la norma dell'art. 1992 c.c.)”.
In altre parole, i buoni fruttiferi postali si contraddistinguono per un rafforzamento piuttosto marcato del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento a ottenere il rimborso a vista. Il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma che è riportata sul titolo sul binario del pagamento a vista dell'intestatario.
Quindi, nonostante la protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto sia sicuramente meritevole di tutela, come sottolineato dalla
Suprema Corte “la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dei soggetti eventualmente pretermessi, venuti a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa”.
E, anche in tale prospettiva, appare risolutiva l'appartenenza a due piani distinti e separati dei concetti di titolarità e legittimazione alla riscossione del credito “l'obbligazione solidale, infatti, sulla base dell'articolo 1295 c.c., si divide fra gli eredi in proporzione delle quote, senza che ciò incida sulla disciplina del rapporto obbligatorio;
ossia, la riscossione da parte di uno soltanto dei creditori solidali non influirà sul profilo della spettanza del credito, rimanendo – tuttavia – circoscritte al piano dei rapporti interni le pretese degli eredi del cointestatario defunto” (C.C. n. 16458/
2024).
Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi che, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite sia legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento in quanto i buoni fruttiferi postali, pur appartenendo alla categoria dei documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si caratterizzano per un peculiare regime di circolazione “a vista” sicché una diversa interpretazione che precludesse il rimborso dell'intero agli altri cointestatari,
pag. 8/10 in caso di decesso di uno di essi, finirebbe per paralizzare la funzione stessa della clausola “pari facoltà di rimborso”.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata sia nello studio della controversia che nella fase introduttiva (fase di studio e predisposizione dell'atto di costituzione e difesa) e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva €. 956,00
Fase istruttoria €. 2.163,00
Fase decisionale €. 2.552,00 Totale compenso tabellare €. 7.160,00
si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi resa pag. 9/10 nel procedimento n. 881/2018 e pubblicata il 24.07.2019 avverso, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-- condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore PT
, quantificate in €. 7.160,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e
[...]
C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 731/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 731/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, presso in via Miraglia n. 14, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Salvatore De Luca, Rita Vaccari, Rosaria Di Tolve e Stellario Venuti in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_1
Palmi (R.C.), Via B. Buozzi n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppa
Gagliostro che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellata- oggetto: contratti bancari – appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Palmi resa nel procedimento n. 881/2018 e pubblicata il 24.07.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 8.01.2025, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “in ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento reso in data 10 settembre 2024 per lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il presente atto la società , come rappresentata, si riporta integralmente ai Parte_1 propri scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta a sentenza”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 10.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “il sottoscritto difensore, precisa le proprie conclusioni richiamando tutti gli atti e verbali di causa, ai quali si riporta integralmente, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione di termini per memorie e note conclusive”.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato contestualmente al decreto di fissazione d'udienza, adiva il Tribunale di Palmi Parte_2 per sentire disporre la riscossione dei buoni fruttiferi postali in suo possesso con conseguente condanna delle in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento della somma complessiva di €. 147.836,84 a titolo di capitale versato (comprensivo del calcolo degli interessi maturati dalla data di emissione dei buoni fino al 23.05.2018) oltre interessi successivi maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Premetteva la ricorrente di essere cointestataria, unitamente al defunto padre
, di n. 4 buoni fruttiferi postali di € 2.500,00 e di n. 18 buoni Persona_1 fruttiferi postali di € 5.000,00 - emessi dall'Ufficio Postale di Cittanova tra il
2003 ed il 2006 – per un totale complessivo di €. 147.836,84 e di essersi recata, più volte, successivamente al decesso del padre, presso il suddetto pag. 2/10 Ufficio Postale per chiederne la riscossione ma che, quest'ultimo, si era rifiutato di procedere al relativo rimborso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda in quanto, a seguito dell'avvenuto decesso del , le era stata Persona_1 notificata un'opposizione a cura di , figlio del de cuius, Parte_3 qualificatosi erede legittimo.
Allegava che, per tale motivo, aveva apposto, in via cautelativa, un vincolo di indisponibilità sui buoni postali cointestati sottoscritti dal 2005 al 2006 - in attesa di revoca dell'opposizione ovvero di un provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria che autorizzasse lo svincolo – in quanto “per i Buoni Postali cartacei con pari facoltà di rimborso emessi a seguito di contratto di collocamento (predisposto ed utilizzato a decorrere dal 5.9.2005), trovava applicazione la clausola contenuta nelle
Condizioni Contrattuali (art. 4 comma 6) secondo cui per i Buoni intestati a più persone con facoltà di rimborso disgiunto, tale facoltà viene meno qualora sia stata comunicata a opposizione scritta da parte di un cointestatario o degli eredi/aventi diritto Parte_1 dell'intestatario deceduto”.
Istruito il giudizio documentalmente, con ordinanza del 24.07.2018, emessa all'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda, condannava in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, “a svincolare la quota del 50% delle somme portate dai buoni fruttiferi a favore della ricorrente nella qualità di cointestataria” oltre che alla rifusione delle spese legali.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva Parte_1 appello chiedendone la riforma integrale con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, insistendo per il rigetto del Parte_2 gravame con condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione pag. 3/10 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Si duole, sostanzialmente, l'appellante della circostanza che il Giudice di prime cure abbia disapplicato il D.M. 19.12.2000 e le Condizioni Generali del contratto di collocamento precisando che, seppure “a seguito della nuova normativa, i buoni fruttiferi postali (B.F.P.) con la formula “pari facoltà di rimborso” possono essere rimborsati anche separatamente da ciascun titolare e anche a seguito della successione, dal cointestatario superstite” l'art. 4, comma 6, delle condizioni contrattuali, costituenti parte integrante del contratto di collocamento stipulato tra le parti, prevedeva, espressamente, “un'eccezione al principio della conservazione del vincolo di solidarietà, nei confronti dell'istituto postale, in caso di morte di uno dei cointestatari in caso di opposizione scritta da parte di un cointestatario o di uno o più eredi dell'intestatario deceduto” diretta ad impedire “la liquidazione delle somme allorché il decesso di uno dei cointestatari apra la successione e su di essa sorga contrasto tra i coeredi”. Adduce, altresì, che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha disposto lo svincolo della metà delle somme portate dai buoni postali di cui si discute in quanto, gli stessi “hanno carattere di indivisibilità e non possono esser rimborsati in modo parziale”.
La doglianza è del tutto destituita di fondamento.
Deve premettersi che, antecedentemente alla trasformazione delle
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e della in società per azioni, la disciplina contrattuale Pt_1 CP_1 applicabile ai buoni postali fruttiferi si trovava regolata nel Codice Postale e delle Telecomunicazioni (d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 e successivo regolamento attuativo d.p.r. 17 agosto 1989, n. 256). Quella disciplina – ancora applicabile ai buoni emessi in data antecedente al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 – governava un rapporto giuridico riconosciuto come di diritto privato, nonostante prevedesse un meccanismo di variazione unilaterale delle pattuizioni per mezzo di decreti ministeriali, quale quello rimesso al Ministro del Tesoro dall'articolo 173 (d.p.r. 156/1973).
Nel 1999 si è assistito ad una ridefinizione dell'assetto disciplinare del risparmio postale e, dunque, anche dei buoni fruttiferi, principale strumento di sua gestione.
pag. 4/10 Con l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 284/1999 il legislatore ha, infatti, incaricato il Ministro del Tesoro di stabilire “le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari”.
Tramite il decreto MEF 19 del dicembre 2000, n. 1355800 “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”, attuativo della suddetta delega, è stato disposto, all'art. 1, che i buoni postali fruttiferi “emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da fossero “nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per Parte_1 successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”.
Il successivo decreto ministeriale (D.M. MEF 6 ottobre 2004), nei fatti sostituendosi al precedente del 2000, tramite l'articolo 1 comma 3° ha attribuito alla Cassa Depositi e Prestiti (e, quindi, non più al Ministero) il potere di “definire condizioni di emissione e caratteristiche dei predetti prodotti”; nondimeno, i profili caratterizzanti i buoni postali fruttiferi – prodotti finanziari nominativi non cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale, e che non possono essere dati in pegno – sono rimasti sostanzialmente invariati.
Precisato il quadro normativo di riferimento, è incontestato tra le parti che i buoni fruttiferi postali in possesso della ricorrente contenessero la clausola c.d. PRF (pari facoltà di rimborso), la quale permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente i buoni postali. Ciò, anche in applicazione dell'art. 2021 c.c., secondo il quale il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione, a suo favore, contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Alla luce di tale clausola, convenuta tra le parti al momento dell'emissione del titolo, non sorgono dubbi in merito alla circostanza che il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l'intero.
Ed invero, la cointestazione di uno strumento di risparmio costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale
(Cass. 15231/2002).
pag. 5/10 Pacifico, altresì, che la “pari facoltà”, che legittimava la ricorrente quando era in vita il cointestatario alla liquidazione dei buoni separatamente da costui, deve ritenersi sussistente anche dopo la morte di quest'ultimo poiché, se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva di , ovvero di Parte_1 subordinare il pagamento del buoni alla mancata opposizione di eventuali eredi dell'intestatario deceduto, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facoltà” al momento della sostituzione, al concreditore defunto, dei suoi eredi.
Tale ragionamento non è condivisibile considerato che – per definizione normativa - i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso "a vista", il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto "a vista", all'intestatario sicché sostenere che “in caso di clausola pari facoltà di rimborso" di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri” finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano (C.C. n. 24639/2021).
A ciò si aggiunga che le richiamate “condizioni contrattuali”, allegate al fascicolo di primo grado da - sulla scorta delle quali le parti Parte_1 avrebbero concordato “un'eccezione al principio della conservazione del vincolo di solidarietà” – consistono, in realtà, in un semplice modellino in bianco non compilato, privo di qualunque riferimento ai buoni fruttiferi oggetto della presente causa e, peraltro, mancante anche di sottoscrizione per accettazione.
In ogni caso, al di là dei profili di validità connessi all'efficacia di un modulo in bianco, deve ritenersi prevalente la specifica normativa regolamentare che prevede il rimborso a vista e non contempla la necessità di ulteriori adempimenti per il caso della premorienza di uno dei cointestatari.
Peraltro, la pretesa di di modificare unilateralmente una tale Parte_1 facoltà rendendola inefficace in esito al sopravvenire di un evento esterno si porrebbe, da un lato, come violativa della buona fede contrattuale e, dall'altro, come sostanzialmente espropriante (a danno del cointestatario sopravvissuto) l'importo di denaro incorporato nel buono postale. pag. 6/10 Quindi, a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo, risulta illegittimo il diniego, da parte di , di rimborso dei titoli in Parte_1 quanto la clausola, che attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresenta un'obbligazione contrattuale assunta da , che non può essere disattesa. Pt_1
D'altra parte, la Suprema Corte, nel delineare le caratteriste dei buoni postali fruttiferi con rimborso “a vista” si è pronunciata, più volte e anche di recente, sulla questione ermeneutica concernente l'estensibilità o meno della disciplina - specificamente prevista per il rimborso dei libretti di risparmio con clausola di “pari facoltà” - ai buoni postali fruttiferi in caso di decesso di un cointestatario considerato che, l'articolo 187 del D.P.R. n. 256/1989 prevede che il rimborso a saldo del credito del libretto di risparmio intestato a persona defunta, oppure cointestato a due o più persone, una delle quali sia deceduta, anche in presenza della clausola di «pari facoltà» venga eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
Ebbene, ha ribadito, a chiare lettere, il Supremo consesso quanto già da tempo era andato delineandosi in sede giurisprudenziale, vale a dire la legittimazione di ciascun cointestatario superstite ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento stante la “diversa” natura giuridica del buono postale fruttifero da qualificarsi come “mero titolo di legittimazione” ex art. 2002 c.c. con la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (ex multis, Cass. Sez. Un. 15 giugno 2007, n. 13979; preceduta da Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809 e successivamente confermata da Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761, Cass., Civ., Sez. Un., 11 febbraio n. 3963/2019, Cass. 5 agosto 2020 n. 16683).
D'altronde, la clausola – apposta ad un buono fruttifero – rafforza il diritto ad ottenere il rimborso «a vista» dei cointestatari, già previsto in chiave generale e astratta dagli articoli 178 D.p.r. n. 156/1973 e 208 D.p.r. n.
256/1989, e persegue lo scopo di preservare l'immediata liquidabilità del titolo, caratteristica specifica dell'investimento postale in oggetto.
Sul punto si richiama, anche, la sentenza della Corte di legittimità n.
24639/2021 che ha ulteriormente ribadito il concetto che, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di pag. 7/10 rimborso, nell'ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, ogni cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma del documento precisando che “la conformazione dei buoni postali cointestati rinvia, in se stessa, alla figura della contitolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali. Nella specie, soprattutto, si discute unicamente di un profilo attinente alla legittimazione attiva alla prestazione, secondo una problematica per sua natura diversa da quella attinente alla (con)titolarità del relativo diritto (esemplare, al riguardo, è la norma dell'art. 1992 c.c.)”.
In altre parole, i buoni fruttiferi postali si contraddistinguono per un rafforzamento piuttosto marcato del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento a ottenere il rimborso a vista. Il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma che è riportata sul titolo sul binario del pagamento a vista dell'intestatario.
Quindi, nonostante la protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto sia sicuramente meritevole di tutela, come sottolineato dalla
Suprema Corte “la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dei soggetti eventualmente pretermessi, venuti a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa”.
E, anche in tale prospettiva, appare risolutiva l'appartenenza a due piani distinti e separati dei concetti di titolarità e legittimazione alla riscossione del credito “l'obbligazione solidale, infatti, sulla base dell'articolo 1295 c.c., si divide fra gli eredi in proporzione delle quote, senza che ciò incida sulla disciplina del rapporto obbligatorio;
ossia, la riscossione da parte di uno soltanto dei creditori solidali non influirà sul profilo della spettanza del credito, rimanendo – tuttavia – circoscritte al piano dei rapporti interni le pretese degli eredi del cointestatario defunto” (C.C. n. 16458/
2024).
Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi che, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite sia legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento in quanto i buoni fruttiferi postali, pur appartenendo alla categoria dei documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si caratterizzano per un peculiare regime di circolazione “a vista” sicché una diversa interpretazione che precludesse il rimborso dell'intero agli altri cointestatari,
pag. 8/10 in caso di decesso di uno di essi, finirebbe per paralizzare la funzione stessa della clausola “pari facoltà di rimborso”.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata sia nello studio della controversia che nella fase introduttiva (fase di studio e predisposizione dell'atto di costituzione e difesa) e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva €. 956,00
Fase istruttoria €. 2.163,00
Fase decisionale €. 2.552,00 Totale compenso tabellare €. 7.160,00
si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi resa pag. 9/10 nel procedimento n. 881/2018 e pubblicata il 24.07.2019 avverso, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-- condanna in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore PT
, quantificate in €. 7.160,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e
[...]
C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
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