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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, ( ) con il patrocinio dell'Avv. Filippo Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonini, domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud 23, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMCE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Per Per_
ed alle seguenti condizioni a) affido condiviso di e Parte_1 Controparte_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalentemente con la madre nell'abitazione sita a Viareggio (Lu) Q.re Fontanini
38; b) il padre potrà vederli e tenerli ogniqualvolta farà ritorno in Italia, comunicando preventivamente alla madre i giorni in cui fa rientro;
sentirà telefonicamente i figli o direttamente sulle loro utenze telefoniche o tramite la madre;
Le vacanze scolastiche verranno concordate come segue: il periodo di Natale con la madre e la Pasqua con il padre, oltre le vacanze estive per quindici giorni con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Vi sarà alternanza tra
i genitori per le ulteriori principali festività e ricorrenze;
c) il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una somma mensile di € 150 per figlio. Tutte le altre spese di carattere straordinario (spese mediche, dentistiche, sportive, ecc.), come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, concordate preventivamente dai ricorrenti, verranno suddivise al 50% tra i genitori medesimi. e) l'abitazione sita a Viareggio (Lu) Q.re Fontanini 38, rimane ad esclusivo uso della ricorrente;
f) i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso all'espatrio ma per l'espatrio dei figli minorenni ci deve essere il consenso reciproco di volta in volta. Si obbligano, inoltre, a comunicarsi l'un l'altro tutti gli eventuali futuri cambiamenti di residenza e/o domicilio. g) entrambi i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione e/o causa. Vinte le spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.3.2024 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1
di aver contratto matrimonio con rito civile il 29.9.2005 con Ha Controparte_1
aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 1493 del 2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha Per_ chiesto, pertanto, la pronuncia del divorzio, domandando altresì: l'affido condiviso dei figli e
; la possibilità, previo accordo, che il possa vederli e tenerli con sé tutti i mercoledì e Per_2 CP_1
i fine settimana alternati;
l'obbligo per il di versare la somma di €200 mensili per figlio;
CP_1 che l'abitazione di Viareggio, Q.re Fontanini 38, rimanga ad uso esclusivo della ricorrente.
ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, di talché Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.2.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha confermato la volontà di addivenire al divorzio. Ha inoltre aggiunto che il resistente si
è trasferito all'estero, in Francia e che contribuisce al mantenimento dei figli con somme variabili di
€300/€400, in base alle condizioni contingenti, mantenendo contatti giornalieri telefonici con le figlie.
Il giudice istruttore ha dato atto che non è stato possibile tentare la conciliazione tra le parti, stante la mancata comparizione del resistente, e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive, sulle conclusioni di cui in epigrafe, modificative di quelle indicate in ricorso.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che con decreto n. 1493 del 9.3.2022 il Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (7.3.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, le richieste della ricorrente, conforme all'interesse della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
Invero, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori risulta rispondente al loro primario interesse, posto che il padre, ancorché trasferitosi in Francia, si rende reperibile e contribuisce al loro mantenimento, oltre ad intrattenere contatti quotidiani con i figli.
Anche dal punto di vista della frequentazione, la modalità proposta dalla ricorrente è compatibile con la residenza all'estero del resistente e parimenti la somma richiesta a titolo di mantenimento è in linea con le somme che già il resistente versa spontaneamente alla ricorrente in favore dei figli, dunque conforme alla sua presumibile capacità economica.
In ragione della mancata costituzione del resistente e della non particolare complessità dell'accertamento istruttorio svolto, si giustifica la liquidazione delle spese di lite a carico del resistente soccombente, secondo i parametri minimi tabellari per le cause di ridotta complessità e tenuto conto delle sole fasi effettivamente celebrate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castrovillari (CS), il 29.9.2005 da nato a [...] – Tunisia, il 18.9.1984, e Controparte_1 [...]
, nata a [...], l'[...], Parte_1 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 15 parte I,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente e riportate in epigrafe;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in €1.500, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, spese di contributo unificato, bollo e notifica;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, ( ) con il patrocinio dell'Avv. Filippo Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonini, domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud 23, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMCE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Per Per_
ed alle seguenti condizioni a) affido condiviso di e Parte_1 Controparte_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalentemente con la madre nell'abitazione sita a Viareggio (Lu) Q.re Fontanini
38; b) il padre potrà vederli e tenerli ogniqualvolta farà ritorno in Italia, comunicando preventivamente alla madre i giorni in cui fa rientro;
sentirà telefonicamente i figli o direttamente sulle loro utenze telefoniche o tramite la madre;
Le vacanze scolastiche verranno concordate come segue: il periodo di Natale con la madre e la Pasqua con il padre, oltre le vacanze estive per quindici giorni con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Vi sarà alternanza tra
i genitori per le ulteriori principali festività e ricorrenze;
c) il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una somma mensile di € 150 per figlio. Tutte le altre spese di carattere straordinario (spese mediche, dentistiche, sportive, ecc.), come da protocollo in vigore presso questo Tribunale, concordate preventivamente dai ricorrenti, verranno suddivise al 50% tra i genitori medesimi. e) l'abitazione sita a Viareggio (Lu) Q.re Fontanini 38, rimane ad esclusivo uso della ricorrente;
f) i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso all'espatrio ma per l'espatrio dei figli minorenni ci deve essere il consenso reciproco di volta in volta. Si obbligano, inoltre, a comunicarsi l'un l'altro tutti gli eventuali futuri cambiamenti di residenza e/o domicilio. g) entrambi i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione e/o causa. Vinte le spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7.3.2024 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1
di aver contratto matrimonio con rito civile il 29.9.2005 con Ha Controparte_1
aggiunto che il Tribunale di Lucca, con decreto n. 1493 del 2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del
Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha Per_ chiesto, pertanto, la pronuncia del divorzio, domandando altresì: l'affido condiviso dei figli e
; la possibilità, previo accordo, che il possa vederli e tenerli con sé tutti i mercoledì e Per_2 CP_1
i fine settimana alternati;
l'obbligo per il di versare la somma di €200 mensili per figlio;
CP_1 che l'abitazione di Viareggio, Q.re Fontanini 38, rimanga ad uso esclusivo della ricorrente.
ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, di talché Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.2.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha confermato la volontà di addivenire al divorzio. Ha inoltre aggiunto che il resistente si
è trasferito all'estero, in Francia e che contribuisce al mantenimento dei figli con somme variabili di
€300/€400, in base alle condizioni contingenti, mantenendo contatti giornalieri telefonici con le figlie.
Il giudice istruttore ha dato atto che non è stato possibile tentare la conciliazione tra le parti, stante la mancata comparizione del resistente, e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive, sulle conclusioni di cui in epigrafe, modificative di quelle indicate in ricorso.
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Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che con decreto n. 1493 del 9.3.2022 il Tribunale di Lucca aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (7.3.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, le richieste della ricorrente, conforme all'interesse della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
Invero, l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori risulta rispondente al loro primario interesse, posto che il padre, ancorché trasferitosi in Francia, si rende reperibile e contribuisce al loro mantenimento, oltre ad intrattenere contatti quotidiani con i figli.
Anche dal punto di vista della frequentazione, la modalità proposta dalla ricorrente è compatibile con la residenza all'estero del resistente e parimenti la somma richiesta a titolo di mantenimento è in linea con le somme che già il resistente versa spontaneamente alla ricorrente in favore dei figli, dunque conforme alla sua presumibile capacità economica.
In ragione della mancata costituzione del resistente e della non particolare complessità dell'accertamento istruttorio svolto, si giustifica la liquidazione delle spese di lite a carico del resistente soccombente, secondo i parametri minimi tabellari per le cause di ridotta complessità e tenuto conto delle sole fasi effettivamente celebrate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castrovillari (CS), il 29.9.2005 da nato a [...] – Tunisia, il 18.9.1984, e Controparte_1 [...]
, nata a [...], l'[...], Parte_1 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 15 parte I,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente e riportate in epigrafe;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in €1.500, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, spese di contributo unificato, bollo e notifica;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli