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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2575/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caruso Giovanna;
-ricorrente- contro
IN PROPRIO E N.Q. DI CP_1 Controparte_2
( ;
[...] C.F._2
-contumace-
Oggetto: impresa familiare;
diritti patrimoniali del familiare collaboratore;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.3.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
e, premesso di aver di aver partecipato all'impresa familiare di cui il marito Controparte_3 era titolare, costituita nel 2004, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) procedere allo scioglimento dell'impresa familiare costituita validamente con atto del 2006; 2) liquidare la società e ripartire le quote di utili fra i due partecipanti, nella misura del 51% al sig. e 49% alla ricorrente . 3) condannare il titolare dell'impresa sig. CP_2 Parte_1
Part
al pagamento in favore della sig.ra alla corresponsione degli utili Controparte_3
1 spettanti quale collaboratore dell'impresa e prodotti a far data dalla costituzione dell'impresa fino alla cessazione nonché all'avviamento in misura proporzionale alla collaborazione prestata in tale lasso di tempo dalla ricorrente, nonché al valore degli investimenti oltre agli interessi legali in misura di legge , somma quantificato in € 350.000,00 e/o nella diversa misura che sarà accertata ed alla conseguente liquidazione delle dovute somme in favore della ricorrente anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno per la subita estromissione”.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto:
- di avere costituito con il marito in data 15.2.2004 una impresa Controparte_3 familiare avente ad oggetto il commercio di carburanti e lubrificanti a mezzo distributore, nella quale nel corso dell'anno 2006 era stata fatta confluire l'attività di gestione di un chiosco bar, prima facente capo alla sola ricorrente;
- di avere partecipato nell'impresa familiare prestando la propria collaborazione con carattere di continuità e prevalenza;
- di aver promosso nel 2018 ricorso per la separazione giudiziale, stante la crisi matrimoniale e il venir meno dell'affectio coniugalis, circostanze in ragione delle quali si era trovata costretta a cessare la propria partecipazione nell'impresa familiare;
- di non aver mai ricevuto la quota di partecipazione agli utili a lei spettante, da calcolarsi nella misura percentuale del 49% e tenuto conto del valore differenziale tra il patrimonio iniziale dell'impresa e il patrimonio successivamente incrementato, considerato altresì
l'avviamento e gli investimenti effettuati come indicati in ricorso.
Nonostante la regolare notifica via PEC del ricorso (cfr. deposito del 16.5.2023), il convenuto non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_3 contumacia con ordinanza del 15.6.2023.
Con ordinanza del 29.2.2024, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., parte ricorrente è stata onerata a depositare le dichiarazioni fiscali relative alle annualità dal 2005 al
2018. La causa è stata ulteriormente istruita mediante consulenza contabile.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione della parte costituita, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto sciogliersi l'impresa familiare costituita con il convenuto, nonché liquidarsi la quota di utili a lei spettante nella misura del 49%, oltre alla quota di partecipazione sui beni e incrementi aziendali ai sensi dell'art. 230 bis c.c.
2 La richiamata norma attribuisce al familiare che presta la sua attività in modo continuativo nell'impresa familiare, oltre al diritto al mantenimento, anche il diritto alla partecipazione agli utili e ai beni con essi acquistati, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Dall'atto dichiarativo dell'impresa familiare prodotto in allegato al ricorso, munito di sottoscrizione autenticata delle parti, risulta che a far data dall'1.1.2005 i coniugi e CP_2
Part hanno inteso costituire l'azienda di titolarità del primo in impresa familiare, premessa la collaborazione della ricorrente nella conduzione dell'impresa e la prestazione della relativa attività lavorativa con carattere di continuità e prevalenza, convenendo una previsione minima di partecipazione agli utili per il titolare non inferiore al 51% (cfr. doc. 1). CP_2
Dalla prospettazione difensiva di cui al ricorso emerge poi che la collaborazione nell'impresa sarebbe cessata nel corso del 2018 a causa dell'incrinarsi dei rapporti tra coniugi.
La cessazione della partecipazione dell'impresa in tale periodo trova riscontro nel verbale di sommarie informazioni rese dalla ricorrente ai Carabinieri della Stazione di Bronte (cfr. doc.
6), ove la stessa ha dichiarato che il marito “aveva sostituito la serratura d'ingresso della porta dell'attività commerciale precludendomi l'accesso”, e risulta altresì accertata dall'intestato
Tribunale con sentenza n. 2976/2022 resa tra le parti (cfr. doc. 24). Con la suddetta pronuncia Part è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di CP_2 ed è stato accertato il diritto di quest'ultima ad ottenere la liquidazione della quota di utili spettanti per la partecipazione all'impresa familiare in relazione all'anno 2018.
2.1. Da quanto sopra, discende in primo luogo che non può trovare accoglimento la domanda di “scioglimento dell'impresa familiare”.
Invero, i familiari collaboratori nell'impresa non possono determinare la cessazione dell'attività imprenditoriale, ma solo la cessazione della loro partecipazione con il conseguente obbligo per l'imprenditore, che rimane pur sempre l'unico titolare dell'attività, di liquidare loro i diritti patrimoniali spettanti (Cass. 19683/2003; Cass. 9897/2003).
A ciò si aggiunga che il diritto di credito in capo al familiare collaboratore diviene esigibile, in assenza di pattuizioni contrarie di distribuzione periodica, solo alla cessazione della prestazione lavorativa e trova soddisfazione solo nella misura in cui nell'impresa, al momento di conclusione della partecipazione, sino presenti i valori di utili, beni e incrementi. A riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che “La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del
3 singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa
("beni acquistati" con gli utili, "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni” (cfr. Cass. 5448/2011, così massimata;
in senso conforme, Cass. 5224/2016; Cass. 24560/2015).
Da tanto discende che, nel presente giudizio, parte ricorrente non vanta un concreto interesse ad ottenere una pronuncia di scioglimento dell'impresa familiare, atteso che dalla stessa ricostruzione in fatto di cui al ricorso emerge che la collaborazione nell'impresa del marito è venuta meno nel 2018, il che ha già determinato la cessazione della partecipazione della ricorrente, senza necessità di una declaratoria in tal senso, tanto da rendere esigibile il diritto di credito in relazione alla quota di partecipazione agli utili sì come maturati fino al 2018, accertati e quantificati nell'ambito del giudizio intercorso tra le parti, iscritto al n. R.G.
4893/2021 e definito con sentenza n. 2976/2022.
2.2. Per analoghe ragioni, infondata risulta la domanda diretta alla liquidazione della quota di partecipazione degli utili spettanti alla ricorrente nella misura del 49% e alla conseguente condanna di al relativo pagamento. CP_2
Se, come già sopra rilevato, gli utili si determinano al momento di cessazione della partecipazione del familiare nella misura spettante “pro quota”, allora tale diritto deve intendersi già soddisfatto per effetto del decreto ingiuntivo n. 680/2021 del 17.6.2021, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma lorda di € 14.742,00 a titolo di CP_2 ripartizione degli utili di impresa familiare relativi all'anno 2018, tenuto conto che la relativa opposizione è stata rigettata con la già citata sentenza n. 2976/2022 del Tribunale di Catania.
Con la suddetta pronuncia, l'intestato ufficio ha rilevato quanto segue: “[…] parte opposta ha perimetrato la quota degli utili maturata nel 2018 versando nel fascicolo telematico il
“prospetto di ripartizione degli utili di impresa relativi all'anno 2018 dell'impresa familiare”, sottoscritta personalmente dal titolare dell'impresa e presentata per Controparte_3
l'assolvimento delle incombenze fiscali in data 25.10.2019.
In particolare, dalla consultazione del documento in parola si apprende che l'opponente, nel compilare la voce “elementi contabili dell'impresa”, ha affermato l'esistenza per
l'annualità in parola di un reddito pari ad euro 25.022,00, che la base imponibile ai fini del calcolo dell'acconto ammonta ad euro 36.855,00, che le ritenute d'acconto sono ammontanti
4 ad euro 347,00 ed altresì, con riferimento alla voce “quote spettanti al collaboratore”, ha dichiarato l'esistenza di un reddito è pari a 10.009,00 con base imponibile ai fini CP_2 del calcolo dell'acconto pari ad euro 14.742,00 e ritenute di acconto di importo pari ad euro
139,00.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui nelle controversie relative alla misura della partecipazione agli utili di un'impresa familiare non è privo di effetti giuridici processuali l'atto di predeterminazione delle quote formato ai fini fiscali. […] va rilevato che Part ha assolto l'onere della prova gravante a suo carico, atteso che ha dimostrato
l'intervenuta costituzione con l'opponente dell'impresa familiare e l'entità della quota di partecipazione agli utili dell'impresa per l'anno 2018 sulla scorta delle emergenze della dichiarazione fiscale presentata dal CP_2
Nel contesto fattuale e giuridico considerato, l'opponente si è limitato ad avanzare labiali doglianze circa la bontà della pretesa creditoria che ci occupa, sicché il fatto su cui la presunzione stessa si fonda deve ritenersi provato in difetto di mezzi di prova articolati dal partecipante imprenditore per confutarne la fondatezza, senza che sia consentita una valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass.
3.03.2016 n. 4241), “né una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall'erronea valutazione del materiale probatorio” (così, in motivazione, Cass. n.27966/2018 cit.). […]
E poiché nell'atto di opposizione ha assunto che la collaborazione dell'istante è cessata alla data del 21.11.2018 in seguito alla sentenza di separazione e dalle denunce in atti presentate dalla parte opposta nei mesi successivi (v. verbale del 30.11.2018; del 7.02.2019; del 24.03.2019 ed altri) emerge, tra l'altro, che ha provveduto a cambiare la CP_2
Part serratura del bar impedendo così alla di poter accedere ai locali aziendali e di svolgere attività lavorativa tanto che la stessa ha dichiarato nei richiamati verbali di essere in cerca di un nuovo lavoro lasciando quindi desumere che la propria fonte di reddito era costituita dall'azienda familiare e non vi è prova in atti che parte opposta abbia ricevuto alcun importo
a titolo di liquidazione della quota di utili 2018, l'opposizione va rigettata” (cfr. doc. 24).
La ricorrente ha già dunque ottenuto la liquidazione della quota di utili a lei spettanti alla cessazione della partecipazione nell'impresa familiare.
Nel presente giudizio, pur avendo parte ricorrente richiesto e quantificato maggiori utili in tesi spettanti per ciascun anno di partecipazione nell'impresa (cfr. pag. 6 del ricorso), difetta tuttavia sia l'allegazione che la prova dell'esistenza di un patto di distribuzione periodica che
5 possa vincere la presunzione per cui, di regola, gli utili medesimi e gli incrementi si considerano reinvestiti nell'attività di impresa (Cass. 24560/2015; Cass. 5448/2011). In mancanza della prova del suddetto patto di distribuzione periodica, deve escludersi che la ricorrente abbia maturato nel corso di ciascuna annualità il diritto a percepire la propria quota di utili, essendo di contro tale credito divenuto esigibile solo nel 2018, alla cessazione della collaborazione nell'impresa, ed essendo stata la relativa quota liquidata con il decreto ingiuntivo n. 680/2021 del 17.6.2021 e riconosciuta come spettante anche all'esito del successivo giudizio di opposizione.
La domanda, dunque, appare sotto tale profilo infondata. Part
2.3. Residua da valutare la spettanza delle ulteriori somme richieste da a titolo di quota di partecipazione ai beni e incrementi dell'azienda, compreso l'avviamento.
Ai fini della prova della quantità e qualità del lavoro prestato nell'impresa familiare e, dunque, della misura della quota di partecipazione cui vanno commisurate le spettanze patrimoniali, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che si possa ricorrere a presunzioni e che possano pertanto risultare utili la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili quantificata dalle parti nelle scritture private ex art. 3, D.L. n. 853 del 1984 (cfr. Cass.
14908/2012) e nelle dichiarazioni annuali del familiare ex art. 9, L. 2.12.1975, n. 576 (cfr. Cass.
5224/2016). A riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “in tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali;
sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti "pro quota" a ciascun partecipante” (cfr. Cass.
27966/2018, così massimata).
In punto di prova della quota di partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, la
Suprema Corte ha più nel dettaglio osservato che “la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili, nelle forme prescritte, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità - come è sufficiente ai fini fiscali - o di un negozio giuridico, può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare-imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere gli utili - della dimostrazione dell'entità della propria quota di partecipazione ai proventi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. […]
6 Il diritto attribuito al familiare dall'art. 230 bis cod. civ. è invece unitario ed, in particolare, è ugualmente commisurato sia per gli utili che per gli incrementi unicamente alla
"quantità e qualità del lavoro svolto" e cioè all'apporto di lavoro del familiare nella conduzione complessiva della impresa.
In altri termini, il criterio di determinazione della quota di partecipazione del familiare
è quello della quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l'effetto e non la misura dell'attività svolta.
In sostanza, cessata l'impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che vi ha collaborato deve avere per dividendo gli utili, i beni acquistati con essi e gli incrementi e per divisore (unico) la quantità e qualità del lavoro prestato, rispetto alla quale le percentuali indicate nella scrittura di costituzione della impresa assumono quanto meno valore indiziario (cfr. Cass. civ. sez. lav. 29 luglio 2008 n. 20574).
La ratio della previsione dell'art. 230 bis cod. civ. risiede evidentemente nel fatto che utili ed incrementi non sono che due diverse modalità di impiego dello stesso risultato economico prodotto attraverso la collaborazione familiare: l'utile rappresenta l'incremento risultante dallo svolgimento della attività di impresa nel corso di un esercizio finanziario;
gli incrementi patrimoniali derivano del reinvestimento nella azienda degli utili conseguiti e non distribuiti.
Per questa ragione la norma dell'art. 230 bis cod. civ. precisa che il diritto del familiare si estende agli utili nonchè ai beni acquistati con gli utili;
aggiunge, poi, più in generale, che il diritto comprende gli "incrementi" e cioè tutti i miglioramenti apportati con l'uso degli utili che non si siano concretizzati in un acquisto di beni ma in aumento di valore tanto di singoli beni aziendali che dell'azienda nel suo complesso. Tra gli incrementi la norma include testualmente l'avviamento onde precisare la estensione del diritto anche sui beni immateriali dell'impresa. […]” (cfr. Cass. 27108/2027; in senso conforme, Cass. 1401/2021). Part Nel caso di specie la quota di partecipazione di nella misura del 49% risulta dimostrata in via presuntiva dalle risultanze dell'atto costitutivo dell'impresa familiare, nel quale è precisata la quota minima di partecipazione agli utili di nella misura del 51%, CP_2 dal che a contrario si ricava che, in mancanza di altri partecipanti, la quota di partecipazione della ricorrente fosse pari al 49%, nonché dalle risultanze delle dichiarazioni fiscali rese sia da Part (cfr. produzione documentale del 14.4.2024) che da (all. 3 alla consulenza, CP_2 documentazione acquisita ex art. 198 c.p.c.), ove è stata dichiarata una quota di partecipazione pari al 49%.
7 Ciò posto, ai fini della quantificazione delle somme spettati alla ricorrente a titolo di quota di partecipazione sui beni e incrementi aziendali, è stato conferito mandato al consulente contabile d'ufficio con il seguente quesito “quantifichi il CTU, […], il valore della quota di beni e incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in ipotesi alla stessa spettante ai sensi dell'art. 230 bis c.c., tenuto conto dei bilanci degli anni 2005 e 2006 depositati in atti, delle dichiarazioni fiscali di parte ricorrente e di ogni altra documentazione contabile o fiscale risultante da dati pubblici o acquisibili mediante accesso alle consultazioni anagrafiche e fiscali di parte, riferita all'impresa (che il CTU potrà acquisire ai sensi dell'art. 198 c.p.c.)”
(cfr. ordinanza del 6.5.2024).
In ottemperanza al mandato il consulente nominato, con riguardo agli incrementi ha osservato quanto segue: “[…] sulla scorta della documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali dall'Agenzia delle Entrate (v. in all. 3), con particolare riguardo alle dichiarazioni annuali IVA degli anni d'imposta dal 2005 (l'impresa familiare risulta costituita
– si ripete - a fine anno 2004 in data 15 dicembre, con decorrenza dal 1° gennaio 2005) e sino al 2015 sono stati accertati, anno per anno, un ammontare di acquisti di beni strumentali (al netto delle cessioni) per lo svolgimento dell'attività dell'impresa familiare di complessivi euro
159.303 di cui la quota del 49% spettante alla ricorrente risulta di euro 78.058 come da seguente dettaglio contabile […].
In ordine agli eventuali incrementi di beni immateriali dell'impresa familiare, sulla scorta della documentazione disponibile in atti e delle ulteriori acquisizioni nel corso delle operazioni peritali (dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni annuali IVA del titolare dell'impresa familiare) non si ha alcuna evidenza di acquisti di beni immateriali”.
Con riguardo invece al valore dell'avviamento, il consulente ha rappresentato quanto segue: “ […] stante la carente documentazione in atti con particolare riguardo alla mancanza delle situazioni analitiche economico patrimoniali / bilanci e del registro beni ammortizzabili
(documentazione in possesso, esclusivamente, del titolare dell'impresa familiare e non risultante da dati pubblici o acquisibili mediante accesso alle consultazioni anagrafiche e fiscale di parte), che non consente di avere contezza delle reali attività e passività patrimoniali nonché il dettaglio di eventuali componenti straordinari di reddito e/o estranei alla gestione caratteristica, non risulta possibile applicare nel caso a mano i metodi analitici di valutazione dell'avviamento (id est, metodo patrimoniale, metodo reddituale e metodo misto patrimoniale- reddituale). Sicché, si ritiene che, l'unica metodologia di valutazione del valore dell'avviamento applicabile nel caso di specie, in base alla documentazione disponibile, sia
8 rappresentata dalle previsioni di cui all'art. 2 comma 4 d.p.r. n. 460/1996 […] il quale costituisce – in buona sostanza - il metodo utilizzato nella prassi ai fini della determinazione, in sede di cessione di azienda, del valore congruo di cessione da porre a base di calcolo dell'imposta di registro”.
Facendo applicazione dei criteri indicati dal richiamato art. 2 co. 4 del DPR 460/1996 e tenuto conto del valore dei redditi e del valore dei ricavi complessivamente realizzati dall'impresa familiare come desumibili dalle dichiarazioni reddituali intestate a CP_3
, il consulente ha calcolato la percentuale di redditività media dell'impresa,
[...] rapportandola poi alla quota di partecipazione della ricorrente (cfr. pag. 11- 12 della relazione) Part ed ottenendo quindi il valore della quota percentuale di avviamento spettante a I calcoli effettuati dal consulente sono tuttavia riferiti all'ultimo triennio antecedente al deposito del ricorso (dal 2020 al 2022), mentre il valore dell'avviamento rilevante ai fini di causa deve essere Part rapportato al triennio antecedente alla cessazione della partecipazione di nell'impresa familiare, ossia alle annualità dal 2016 al 2018, utilizzando quale base di calcolo il valore dei ricavi d'impresa e dei redditi d'impresa come risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti (doc. 3 allegato alla consulenza) e applicando i medesimi criteri di calcolo utilizzati dal consulente.
Ciò posto, nel 2016 i ricavi dell'impresa risultano pari a 962.827, il reddito d'impresa pari a 3.188 e la redditività (rapporto tra redditi e ricavi) risulta pari allo 0,33%; nel 2017 i ricavi dell'impresa risultano pari a 966.853, il reddito d'impresa pari a 2.749 e la redditività (rapporto tra redditi e ricavi) risulta pari allo 0,28%; nel 2018 i ricavi dell'impresa risultano pari a
1.174.889, il reddito d'impresa pari a 15.013 e la redditività (rapporto tra redditi e ricavi) risulta pari all'1,28%. Tenuto conto dei superiori dati, la media dei ricavi dell'impresa per il triennio
è pari a € 1.034.856,333 e la media della redditività è pari a 0,63%. Applicando poi i criteri di cui all'art. 2 comma 4 D.P.R. n. 460/1996 e la relativa formula come indicata dal consulente della relazione depositata in atti (Avviamento = Redditività X ricavi d'impresa X 3), si ottiene il valore complessivo dell'avviamento, pari ad € 19.558,78, in rapporto al quale la quota del
49% è pari a € 9.583,80.
In conclusione, dunque, il valore della quota di beni e incrementi dell'azienda ex art. 230 Part bis c.c. spettanti a in base alla quota di partecipazione nell'impresa del 49%, risulta pari a
€ 78.058 per incrementi di beni strumentali accertati, sì come correttamente calcolato dal consulente, ed € 9.583,80 per avviamento, per un totale di € 87.642.
Le conclusioni e i criteri di calcolo utilizzati dal consulente, con le precisazioni di cui sopra, sono condivisi e da intendersi qui richiamati, in quanto privi di vizi logici che possano
9 giustificarne il richiamo, attesa peraltro la genericità dei motivi addotti al riguardo da parte ricorrente (cfr. da ultimo note del 6.11.2025). Vale tuttavia precisare, quanto alle osservazioni formulate dalla parte alla bozza di relazione e relative alla mancata imputazione, nel calcolo del valore dell'azienda, del finanziamento per l'acquisto di un impianto fotovoltaico (cfr. doc. 25 allegato al ricorso), che sono anche sul punto da condividere i chiarimenti resi dal CTU, il quale ha rilevato che “ai fini dell'accertamento degli incrementi dell'azienda, rilevano esclusivamente gli acquisti di beni materiali / immateriali (non i finanziamenti) risultanti nella contabilità aziendale e nelle dichiarazioni annuali IVA, sicché ove l'asserito acquisto dell'impianto fotovoltaico risulti scritturato nella contabilità dell'impresa familiare nonché inserito nelle dichiarazioni annuali IVA, si è certamente tenuto conto del medesimo come da risultanze delle dichiarazioni annuali IVA acquisite dall'Agenzia delle Entrate, nelle quali sono indicati soltanto gli importi complessivi dei beni strumentali acquisiti anno per anno senza alcuna altra specifica di dettaglio sulla tipologia dei beni strumentali aziendali”.
2.4. In conclusione, va condannato al pagamento in favore di parte Controparte_3 ricorrente della somma di € 87.642 a titolo di quota di partecipazione ai beni e agli incrementi dell'impresa familiare, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso va nel resto rigettato, risultando infondate le ulteriori domande proposte.
3. Stante l'accoglimento parziale delle domande avanzate da parte ricorrente, le spese di lite possono essere tra le parti compensate per metà.
Per la restante metà esse vanno poste a carico di parte resistente e liquidate tenuto conto del valore della causa determinato in ragione delle somme oggetto di condanna e delle fasi del giudizio svolte. Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del 21.3.2023 e considerato che la relativa domanda risulta essere stata presentata l'8.3.2023, in data successiva al deposito del ricorso, il pagamento per le fasi di studio e introduttiva va disposto direttamente in favore della ricorrente e, per tali fasi, le spese sono liquidate nella misura di € 1.616,50 (già dimidiata in ragione della compensazione); per le fasi istruttoria e decisionale il pagamento va invece disposto, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002,
a favore dello Stato nella misura di € 1.733 (già dimidiata in ragione della compensazione).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2575/2023 R.G. così statuisce: condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
€ 87.642 a titolo di quota di partecipazione ai beni e agli incrementi dell'impresa familiare, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c.; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite che si Controparte_3 liquidano, per la parte già dimidiata, in € 1.616,50 da corrispondersi direttamente in favore di e in € 1.733, da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR Parte_1
115/2002; pone le spese di CTU a carico di . Controparte_3
Catania, 10/12/2025
La giudice del lavoro
HI CU
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa HI CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2575/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caruso Giovanna;
-ricorrente- contro
IN PROPRIO E N.Q. DI CP_1 Controparte_2
( ;
[...] C.F._2
-contumace-
Oggetto: impresa familiare;
diritti patrimoniali del familiare collaboratore;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.3.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
e, premesso di aver di aver partecipato all'impresa familiare di cui il marito Controparte_3 era titolare, costituita nel 2004, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) procedere allo scioglimento dell'impresa familiare costituita validamente con atto del 2006; 2) liquidare la società e ripartire le quote di utili fra i due partecipanti, nella misura del 51% al sig. e 49% alla ricorrente . 3) condannare il titolare dell'impresa sig. CP_2 Parte_1
Part
al pagamento in favore della sig.ra alla corresponsione degli utili Controparte_3
1 spettanti quale collaboratore dell'impresa e prodotti a far data dalla costituzione dell'impresa fino alla cessazione nonché all'avviamento in misura proporzionale alla collaborazione prestata in tale lasso di tempo dalla ricorrente, nonché al valore degli investimenti oltre agli interessi legali in misura di legge , somma quantificato in € 350.000,00 e/o nella diversa misura che sarà accertata ed alla conseguente liquidazione delle dovute somme in favore della ricorrente anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno per la subita estromissione”.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto:
- di avere costituito con il marito in data 15.2.2004 una impresa Controparte_3 familiare avente ad oggetto il commercio di carburanti e lubrificanti a mezzo distributore, nella quale nel corso dell'anno 2006 era stata fatta confluire l'attività di gestione di un chiosco bar, prima facente capo alla sola ricorrente;
- di avere partecipato nell'impresa familiare prestando la propria collaborazione con carattere di continuità e prevalenza;
- di aver promosso nel 2018 ricorso per la separazione giudiziale, stante la crisi matrimoniale e il venir meno dell'affectio coniugalis, circostanze in ragione delle quali si era trovata costretta a cessare la propria partecipazione nell'impresa familiare;
- di non aver mai ricevuto la quota di partecipazione agli utili a lei spettante, da calcolarsi nella misura percentuale del 49% e tenuto conto del valore differenziale tra il patrimonio iniziale dell'impresa e il patrimonio successivamente incrementato, considerato altresì
l'avviamento e gli investimenti effettuati come indicati in ricorso.
Nonostante la regolare notifica via PEC del ricorso (cfr. deposito del 16.5.2023), il convenuto non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_3 contumacia con ordinanza del 15.6.2023.
Con ordinanza del 29.2.2024, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., parte ricorrente è stata onerata a depositare le dichiarazioni fiscali relative alle annualità dal 2005 al
2018. La causa è stata ulteriormente istruita mediante consulenza contabile.
All'esito dell'udienza del 6.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione della parte costituita, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto sciogliersi l'impresa familiare costituita con il convenuto, nonché liquidarsi la quota di utili a lei spettante nella misura del 49%, oltre alla quota di partecipazione sui beni e incrementi aziendali ai sensi dell'art. 230 bis c.c.
2 La richiamata norma attribuisce al familiare che presta la sua attività in modo continuativo nell'impresa familiare, oltre al diritto al mantenimento, anche il diritto alla partecipazione agli utili e ai beni con essi acquistati, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Dall'atto dichiarativo dell'impresa familiare prodotto in allegato al ricorso, munito di sottoscrizione autenticata delle parti, risulta che a far data dall'1.1.2005 i coniugi e CP_2
Part hanno inteso costituire l'azienda di titolarità del primo in impresa familiare, premessa la collaborazione della ricorrente nella conduzione dell'impresa e la prestazione della relativa attività lavorativa con carattere di continuità e prevalenza, convenendo una previsione minima di partecipazione agli utili per il titolare non inferiore al 51% (cfr. doc. 1). CP_2
Dalla prospettazione difensiva di cui al ricorso emerge poi che la collaborazione nell'impresa sarebbe cessata nel corso del 2018 a causa dell'incrinarsi dei rapporti tra coniugi.
La cessazione della partecipazione dell'impresa in tale periodo trova riscontro nel verbale di sommarie informazioni rese dalla ricorrente ai Carabinieri della Stazione di Bronte (cfr. doc.
6), ove la stessa ha dichiarato che il marito “aveva sostituito la serratura d'ingresso della porta dell'attività commerciale precludendomi l'accesso”, e risulta altresì accertata dall'intestato
Tribunale con sentenza n. 2976/2022 resa tra le parti (cfr. doc. 24). Con la suddetta pronuncia Part è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di CP_2 ed è stato accertato il diritto di quest'ultima ad ottenere la liquidazione della quota di utili spettanti per la partecipazione all'impresa familiare in relazione all'anno 2018.
2.1. Da quanto sopra, discende in primo luogo che non può trovare accoglimento la domanda di “scioglimento dell'impresa familiare”.
Invero, i familiari collaboratori nell'impresa non possono determinare la cessazione dell'attività imprenditoriale, ma solo la cessazione della loro partecipazione con il conseguente obbligo per l'imprenditore, che rimane pur sempre l'unico titolare dell'attività, di liquidare loro i diritti patrimoniali spettanti (Cass. 19683/2003; Cass. 9897/2003).
A ciò si aggiunga che il diritto di credito in capo al familiare collaboratore diviene esigibile, in assenza di pattuizioni contrarie di distribuzione periodica, solo alla cessazione della prestazione lavorativa e trova soddisfazione solo nella misura in cui nell'impresa, al momento di conclusione della partecipazione, sino presenti i valori di utili, beni e incrementi. A riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che “La partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del
3 singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa
("beni acquistati" con gli utili, "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni” (cfr. Cass. 5448/2011, così massimata;
in senso conforme, Cass. 5224/2016; Cass. 24560/2015).
Da tanto discende che, nel presente giudizio, parte ricorrente non vanta un concreto interesse ad ottenere una pronuncia di scioglimento dell'impresa familiare, atteso che dalla stessa ricostruzione in fatto di cui al ricorso emerge che la collaborazione nell'impresa del marito è venuta meno nel 2018, il che ha già determinato la cessazione della partecipazione della ricorrente, senza necessità di una declaratoria in tal senso, tanto da rendere esigibile il diritto di credito in relazione alla quota di partecipazione agli utili sì come maturati fino al 2018, accertati e quantificati nell'ambito del giudizio intercorso tra le parti, iscritto al n. R.G.
4893/2021 e definito con sentenza n. 2976/2022.
2.2. Per analoghe ragioni, infondata risulta la domanda diretta alla liquidazione della quota di partecipazione degli utili spettanti alla ricorrente nella misura del 49% e alla conseguente condanna di al relativo pagamento. CP_2
Se, come già sopra rilevato, gli utili si determinano al momento di cessazione della partecipazione del familiare nella misura spettante “pro quota”, allora tale diritto deve intendersi già soddisfatto per effetto del decreto ingiuntivo n. 680/2021 del 17.6.2021, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma lorda di € 14.742,00 a titolo di CP_2 ripartizione degli utili di impresa familiare relativi all'anno 2018, tenuto conto che la relativa opposizione è stata rigettata con la già citata sentenza n. 2976/2022 del Tribunale di Catania.
Con la suddetta pronuncia, l'intestato ufficio ha rilevato quanto segue: “[…] parte opposta ha perimetrato la quota degli utili maturata nel 2018 versando nel fascicolo telematico il
“prospetto di ripartizione degli utili di impresa relativi all'anno 2018 dell'impresa familiare”, sottoscritta personalmente dal titolare dell'impresa e presentata per Controparte_3
l'assolvimento delle incombenze fiscali in data 25.10.2019.
In particolare, dalla consultazione del documento in parola si apprende che l'opponente, nel compilare la voce “elementi contabili dell'impresa”, ha affermato l'esistenza per
l'annualità in parola di un reddito pari ad euro 25.022,00, che la base imponibile ai fini del calcolo dell'acconto ammonta ad euro 36.855,00, che le ritenute d'acconto sono ammontanti
4 ad euro 347,00 ed altresì, con riferimento alla voce “quote spettanti al collaboratore”, ha dichiarato l'esistenza di un reddito è pari a 10.009,00 con base imponibile ai fini CP_2 del calcolo dell'acconto pari ad euro 14.742,00 e ritenute di acconto di importo pari ad euro
139,00.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui nelle controversie relative alla misura della partecipazione agli utili di un'impresa familiare non è privo di effetti giuridici processuali l'atto di predeterminazione delle quote formato ai fini fiscali. […] va rilevato che Part ha assolto l'onere della prova gravante a suo carico, atteso che ha dimostrato
l'intervenuta costituzione con l'opponente dell'impresa familiare e l'entità della quota di partecipazione agli utili dell'impresa per l'anno 2018 sulla scorta delle emergenze della dichiarazione fiscale presentata dal CP_2
Nel contesto fattuale e giuridico considerato, l'opponente si è limitato ad avanzare labiali doglianze circa la bontà della pretesa creditoria che ci occupa, sicché il fatto su cui la presunzione stessa si fonda deve ritenersi provato in difetto di mezzi di prova articolati dal partecipante imprenditore per confutarne la fondatezza, senza che sia consentita una valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass.
3.03.2016 n. 4241), “né una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall'erronea valutazione del materiale probatorio” (così, in motivazione, Cass. n.27966/2018 cit.). […]
E poiché nell'atto di opposizione ha assunto che la collaborazione dell'istante è cessata alla data del 21.11.2018 in seguito alla sentenza di separazione e dalle denunce in atti presentate dalla parte opposta nei mesi successivi (v. verbale del 30.11.2018; del 7.02.2019; del 24.03.2019 ed altri) emerge, tra l'altro, che ha provveduto a cambiare la CP_2
Part serratura del bar impedendo così alla di poter accedere ai locali aziendali e di svolgere attività lavorativa tanto che la stessa ha dichiarato nei richiamati verbali di essere in cerca di un nuovo lavoro lasciando quindi desumere che la propria fonte di reddito era costituita dall'azienda familiare e non vi è prova in atti che parte opposta abbia ricevuto alcun importo
a titolo di liquidazione della quota di utili 2018, l'opposizione va rigettata” (cfr. doc. 24).
La ricorrente ha già dunque ottenuto la liquidazione della quota di utili a lei spettanti alla cessazione della partecipazione nell'impresa familiare.
Nel presente giudizio, pur avendo parte ricorrente richiesto e quantificato maggiori utili in tesi spettanti per ciascun anno di partecipazione nell'impresa (cfr. pag. 6 del ricorso), difetta tuttavia sia l'allegazione che la prova dell'esistenza di un patto di distribuzione periodica che
5 possa vincere la presunzione per cui, di regola, gli utili medesimi e gli incrementi si considerano reinvestiti nell'attività di impresa (Cass. 24560/2015; Cass. 5448/2011). In mancanza della prova del suddetto patto di distribuzione periodica, deve escludersi che la ricorrente abbia maturato nel corso di ciascuna annualità il diritto a percepire la propria quota di utili, essendo di contro tale credito divenuto esigibile solo nel 2018, alla cessazione della collaborazione nell'impresa, ed essendo stata la relativa quota liquidata con il decreto ingiuntivo n. 680/2021 del 17.6.2021 e riconosciuta come spettante anche all'esito del successivo giudizio di opposizione.
La domanda, dunque, appare sotto tale profilo infondata. Part
2.3. Residua da valutare la spettanza delle ulteriori somme richieste da a titolo di quota di partecipazione ai beni e incrementi dell'azienda, compreso l'avviamento.
Ai fini della prova della quantità e qualità del lavoro prestato nell'impresa familiare e, dunque, della misura della quota di partecipazione cui vanno commisurate le spettanze patrimoniali, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che si possa ricorrere a presunzioni e che possano pertanto risultare utili la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili quantificata dalle parti nelle scritture private ex art. 3, D.L. n. 853 del 1984 (cfr. Cass.
14908/2012) e nelle dichiarazioni annuali del familiare ex art. 9, L. 2.12.1975, n. 576 (cfr. Cass.
5224/2016). A riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “in tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali;
sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti "pro quota" a ciascun partecipante” (cfr. Cass.
27966/2018, così massimata).
In punto di prova della quota di partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, la
Suprema Corte ha più nel dettaglio osservato che “la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili, nelle forme prescritte, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità - come è sufficiente ai fini fiscali - o di un negozio giuridico, può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare-imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere gli utili - della dimostrazione dell'entità della propria quota di partecipazione ai proventi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. […]
6 Il diritto attribuito al familiare dall'art. 230 bis cod. civ. è invece unitario ed, in particolare, è ugualmente commisurato sia per gli utili che per gli incrementi unicamente alla
"quantità e qualità del lavoro svolto" e cioè all'apporto di lavoro del familiare nella conduzione complessiva della impresa.
In altri termini, il criterio di determinazione della quota di partecipazione del familiare
è quello della quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l'effetto e non la misura dell'attività svolta.
In sostanza, cessata l'impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che vi ha collaborato deve avere per dividendo gli utili, i beni acquistati con essi e gli incrementi e per divisore (unico) la quantità e qualità del lavoro prestato, rispetto alla quale le percentuali indicate nella scrittura di costituzione della impresa assumono quanto meno valore indiziario (cfr. Cass. civ. sez. lav. 29 luglio 2008 n. 20574).
La ratio della previsione dell'art. 230 bis cod. civ. risiede evidentemente nel fatto che utili ed incrementi non sono che due diverse modalità di impiego dello stesso risultato economico prodotto attraverso la collaborazione familiare: l'utile rappresenta l'incremento risultante dallo svolgimento della attività di impresa nel corso di un esercizio finanziario;
gli incrementi patrimoniali derivano del reinvestimento nella azienda degli utili conseguiti e non distribuiti.
Per questa ragione la norma dell'art. 230 bis cod. civ. precisa che il diritto del familiare si estende agli utili nonchè ai beni acquistati con gli utili;
aggiunge, poi, più in generale, che il diritto comprende gli "incrementi" e cioè tutti i miglioramenti apportati con l'uso degli utili che non si siano concretizzati in un acquisto di beni ma in aumento di valore tanto di singoli beni aziendali che dell'azienda nel suo complesso. Tra gli incrementi la norma include testualmente l'avviamento onde precisare la estensione del diritto anche sui beni immateriali dell'impresa. […]” (cfr. Cass. 27108/2027; in senso conforme, Cass. 1401/2021). Part Nel caso di specie la quota di partecipazione di nella misura del 49% risulta dimostrata in via presuntiva dalle risultanze dell'atto costitutivo dell'impresa familiare, nel quale è precisata la quota minima di partecipazione agli utili di nella misura del 51%, CP_2 dal che a contrario si ricava che, in mancanza di altri partecipanti, la quota di partecipazione della ricorrente fosse pari al 49%, nonché dalle risultanze delle dichiarazioni fiscali rese sia da Part (cfr. produzione documentale del 14.4.2024) che da (all. 3 alla consulenza, CP_2 documentazione acquisita ex art. 198 c.p.c.), ove è stata dichiarata una quota di partecipazione pari al 49%.
7 Ciò posto, ai fini della quantificazione delle somme spettati alla ricorrente a titolo di quota di partecipazione sui beni e incrementi aziendali, è stato conferito mandato al consulente contabile d'ufficio con il seguente quesito “quantifichi il CTU, […], il valore della quota di beni e incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in ipotesi alla stessa spettante ai sensi dell'art. 230 bis c.c., tenuto conto dei bilanci degli anni 2005 e 2006 depositati in atti, delle dichiarazioni fiscali di parte ricorrente e di ogni altra documentazione contabile o fiscale risultante da dati pubblici o acquisibili mediante accesso alle consultazioni anagrafiche e fiscali di parte, riferita all'impresa (che il CTU potrà acquisire ai sensi dell'art. 198 c.p.c.)”
(cfr. ordinanza del 6.5.2024).
In ottemperanza al mandato il consulente nominato, con riguardo agli incrementi ha osservato quanto segue: “[…] sulla scorta della documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali dall'Agenzia delle Entrate (v. in all. 3), con particolare riguardo alle dichiarazioni annuali IVA degli anni d'imposta dal 2005 (l'impresa familiare risulta costituita
– si ripete - a fine anno 2004 in data 15 dicembre, con decorrenza dal 1° gennaio 2005) e sino al 2015 sono stati accertati, anno per anno, un ammontare di acquisti di beni strumentali (al netto delle cessioni) per lo svolgimento dell'attività dell'impresa familiare di complessivi euro
159.303 di cui la quota del 49% spettante alla ricorrente risulta di euro 78.058 come da seguente dettaglio contabile […].
In ordine agli eventuali incrementi di beni immateriali dell'impresa familiare, sulla scorta della documentazione disponibile in atti e delle ulteriori acquisizioni nel corso delle operazioni peritali (dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni annuali IVA del titolare dell'impresa familiare) non si ha alcuna evidenza di acquisti di beni immateriali”.
Con riguardo invece al valore dell'avviamento, il consulente ha rappresentato quanto segue: “ […] stante la carente documentazione in atti con particolare riguardo alla mancanza delle situazioni analitiche economico patrimoniali / bilanci e del registro beni ammortizzabili
(documentazione in possesso, esclusivamente, del titolare dell'impresa familiare e non risultante da dati pubblici o acquisibili mediante accesso alle consultazioni anagrafiche e fiscale di parte), che non consente di avere contezza delle reali attività e passività patrimoniali nonché il dettaglio di eventuali componenti straordinari di reddito e/o estranei alla gestione caratteristica, non risulta possibile applicare nel caso a mano i metodi analitici di valutazione dell'avviamento (id est, metodo patrimoniale, metodo reddituale e metodo misto patrimoniale- reddituale). Sicché, si ritiene che, l'unica metodologia di valutazione del valore dell'avviamento applicabile nel caso di specie, in base alla documentazione disponibile, sia
8 rappresentata dalle previsioni di cui all'art. 2 comma 4 d.p.r. n. 460/1996 […] il quale costituisce – in buona sostanza - il metodo utilizzato nella prassi ai fini della determinazione, in sede di cessione di azienda, del valore congruo di cessione da porre a base di calcolo dell'imposta di registro”.
Facendo applicazione dei criteri indicati dal richiamato art. 2 co. 4 del DPR 460/1996 e tenuto conto del valore dei redditi e del valore dei ricavi complessivamente realizzati dall'impresa familiare come desumibili dalle dichiarazioni reddituali intestate a CP_3
, il consulente ha calcolato la percentuale di redditività media dell'impresa,
[...] rapportandola poi alla quota di partecipazione della ricorrente (cfr. pag. 11- 12 della relazione) Part ed ottenendo quindi il valore della quota percentuale di avviamento spettante a I calcoli effettuati dal consulente sono tuttavia riferiti all'ultimo triennio antecedente al deposito del ricorso (dal 2020 al 2022), mentre il valore dell'avviamento rilevante ai fini di causa deve essere Part rapportato al triennio antecedente alla cessazione della partecipazione di nell'impresa familiare, ossia alle annualità dal 2016 al 2018, utilizzando quale base di calcolo il valore dei ricavi d'impresa e dei redditi d'impresa come risultanti dalle dichiarazioni fiscali in atti (doc. 3 allegato alla consulenza) e applicando i medesimi criteri di calcolo utilizzati dal consulente.
Ciò posto, nel 2016 i ricavi dell'impresa risultano pari a 962.827, il reddito d'impresa pari a 3.188 e la redditività (rapporto tra redditi e ricavi) risulta pari allo 0,33%; nel 2017 i ricavi dell'impresa risultano pari a 966.853, il reddito d'impresa pari a 2.749 e la redditività (rapporto tra redditi e ricavi) risulta pari allo 0,28%; nel 2018 i ricavi dell'impresa risultano pari a
1.174.889, il reddito d'impresa pari a 15.013 e la redditività (rapporto tra redditi e ricavi) risulta pari all'1,28%. Tenuto conto dei superiori dati, la media dei ricavi dell'impresa per il triennio
è pari a € 1.034.856,333 e la media della redditività è pari a 0,63%. Applicando poi i criteri di cui all'art. 2 comma 4 D.P.R. n. 460/1996 e la relativa formula come indicata dal consulente della relazione depositata in atti (Avviamento = Redditività X ricavi d'impresa X 3), si ottiene il valore complessivo dell'avviamento, pari ad € 19.558,78, in rapporto al quale la quota del
49% è pari a € 9.583,80.
In conclusione, dunque, il valore della quota di beni e incrementi dell'azienda ex art. 230 Part bis c.c. spettanti a in base alla quota di partecipazione nell'impresa del 49%, risulta pari a
€ 78.058 per incrementi di beni strumentali accertati, sì come correttamente calcolato dal consulente, ed € 9.583,80 per avviamento, per un totale di € 87.642.
Le conclusioni e i criteri di calcolo utilizzati dal consulente, con le precisazioni di cui sopra, sono condivisi e da intendersi qui richiamati, in quanto privi di vizi logici che possano
9 giustificarne il richiamo, attesa peraltro la genericità dei motivi addotti al riguardo da parte ricorrente (cfr. da ultimo note del 6.11.2025). Vale tuttavia precisare, quanto alle osservazioni formulate dalla parte alla bozza di relazione e relative alla mancata imputazione, nel calcolo del valore dell'azienda, del finanziamento per l'acquisto di un impianto fotovoltaico (cfr. doc. 25 allegato al ricorso), che sono anche sul punto da condividere i chiarimenti resi dal CTU, il quale ha rilevato che “ai fini dell'accertamento degli incrementi dell'azienda, rilevano esclusivamente gli acquisti di beni materiali / immateriali (non i finanziamenti) risultanti nella contabilità aziendale e nelle dichiarazioni annuali IVA, sicché ove l'asserito acquisto dell'impianto fotovoltaico risulti scritturato nella contabilità dell'impresa familiare nonché inserito nelle dichiarazioni annuali IVA, si è certamente tenuto conto del medesimo come da risultanze delle dichiarazioni annuali IVA acquisite dall'Agenzia delle Entrate, nelle quali sono indicati soltanto gli importi complessivi dei beni strumentali acquisiti anno per anno senza alcuna altra specifica di dettaglio sulla tipologia dei beni strumentali aziendali”.
2.4. In conclusione, va condannato al pagamento in favore di parte Controparte_3 ricorrente della somma di € 87.642 a titolo di quota di partecipazione ai beni e agli incrementi dell'impresa familiare, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso va nel resto rigettato, risultando infondate le ulteriori domande proposte.
3. Stante l'accoglimento parziale delle domande avanzate da parte ricorrente, le spese di lite possono essere tra le parti compensate per metà.
Per la restante metà esse vanno poste a carico di parte resistente e liquidate tenuto conto del valore della causa determinato in ragione delle somme oggetto di condanna e delle fasi del giudizio svolte. Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del 21.3.2023 e considerato che la relativa domanda risulta essere stata presentata l'8.3.2023, in data successiva al deposito del ricorso, il pagamento per le fasi di studio e introduttiva va disposto direttamente in favore della ricorrente e, per tali fasi, le spese sono liquidate nella misura di € 1.616,50 (già dimidiata in ragione della compensazione); per le fasi istruttoria e decisionale il pagamento va invece disposto, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002,
a favore dello Stato nella misura di € 1.733 (già dimidiata in ragione della compensazione).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa HI CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2575/2023 R.G. così statuisce: condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
€ 87.642 a titolo di quota di partecipazione ai beni e agli incrementi dell'impresa familiare, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c.; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite che si Controparte_3 liquidano, per la parte già dimidiata, in € 1.616,50 da corrispondersi direttamente in favore di e in € 1.733, da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR Parte_1
115/2002; pone le spese di CTU a carico di . Controparte_3
Catania, 10/12/2025
La giudice del lavoro
HI CU
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