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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta VECCHI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Ragazzi del 99 n. 3/E. con l'intervento del P.M.
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 19 febbraio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 6 maggio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castiglione dei Pepoli il 27 maggio 2012. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 7 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere poste in capo alla SI . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13 marzo 1978 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Castiglione Dei Pepoli il 27 maggio 2012, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 1 p. 1 anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che il signor si è già trasferito altrove, portando con sé i Parte_2 soli effetti personali;
3) affida a entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria Per_1 amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente, ciascuno nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio minore;
quanto alle questioni di straordinaria amministrazione, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per il figlio, ivi comprese le variazioni di residenza e abitazione, i percorsi scolastici, formativi, sportivi, ludici, educativi, artistici e musicali, viaggi e vacanze, l'educazione religiosa, nonché la scelta dei medici e delle cure mediche, e dovranno tenersi reciprocamente e tempestivamente informati in relazione all'andamento scolastico del figlio, allo stato di salute e cura dello stesso e ad ogni altro fatto rilevante per la vita del minore;
4) prende atto che le parti si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico- fisica di , anche mantenendo i rapporti in essere con entrambe le linee parentali. Per_1
In particolare, previo accordo tra loro, concordano a che il minore mantenga rapporti regolari con i nonni materni e paterni, i quali potranno vederlo e/o tenerlo presso di loro, garantendo così continuità del rapporto tra il figlio e le famiglie di origine dei genitori stessi, nonché con parenti, amici e conoscenti di entrambe le parti;
5) colloca il minore, con residenza anagrafica, presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, comprensiva di arredi;
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà e, in ogni caso:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, prelevandolo dall'abitazione materna o dall' uscita di scuola, al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
- durante la settimana almeno due giorni/pomeriggi, anche con pernottamento, prelevandolo da casa della madre o dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva oppure, nel periodo extrascolastico, prelevandolo nel primo pagina 2 di 7 pomeriggio e riaccompagnandolo presso la casa materna;
ciò compatibilmente e nel rispetto dei desideri di e degli impegni di studio, sportivi e sociali del minore e Per_1 degli impegni di lavoro del padre;
- salvo diverso accordo tra le parti, nelle festività natalizie ad anni alterni il 24 oppure il 25 dicembre;
il resto del periodo, al pari della madre, per la metà del tempo, consecutivamente o non consecutivamente;
- salvo diverso accordo tra i ricorrenti, nel periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate per almeno dieci giorni, anche non consecutivi, concordando con la madre i rispettivi periodi e luoghi di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di disaccordo, per negli anni dispari deciderà il signor e in quelli pari la Parte_2 SI;
Parte_1
- in occasione delle ulteriori festività e/o ponti accordandosi di volta in volta con la madre, nel rispetto del criterio dell'alternanza e con equa ripartizione di tali periodi tra i genitori;
7) prende atto che le parti hanno concordato che:
- nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro e di quelli di studio, sportivi e sociali del figlio, potranno essere concordarti ulteriori periodi di visita paterni;
- le modalità ed i tempi di frequentazione del padre con il minore potranno essere oggetto di modifiche in ragione delle esigenze anche lavorative dei genitori, nonché di quelle del figlio, anche relazionali, ed anche in considerazione della crescita dello stesso;
in particolare i ricorrenti si impegnano a rivedere le suddette condizioni, sia economiche sia di visita, relative ad , al compimento del 16° anno di età del ragazzo in Per_1 considerazione delle diverse e mutate esigenze dello stesso;
8) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che ciascuno sosterrà integralmente le spese per le vacanze che ogniuno trascorrerà col figlio senza richiesta reciproca di rimborso;
9) con decorso dal 6 maggio 2025 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , versando sul conto corrente della madre, entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
10) con decorso dal 6 maggio 2025 dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore ed in particolare delle spese mediche (visite specialistiche, farmaci non da banco e/o specifici non mutuabili), scolastiche obbligatorie (quali retta di frequenza, libri, gite) e ludico- ricreative/sportive, ciò fino al raggiungi mento dell'autosufficienza economica di;
Per_1
11) prende atto che le parti hanno concordato che le spese straordinarie nell'interesse del minore di particolare ed eccezionale rilevanza, anche economica, dovranno sempre essere previamente concordate per iscritto, salvo i casi di estrema necessità ed urgenza;
pagina 3 di 7 12) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le spese straordinarie tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle relative alle cure e/o visite mediche specialistiche, interventi chirurgici, odontoiatrici, per apparecchi sanitari (ad esempio occhiali o altri presidi) -escluse le spese mediche ordinarie e quelle per terapie e visite di controllo- dovranno essere in ogni caso previamente concordate per iscritto, con preferenza delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale, dovendo quelle erogate a pagamento essere sempre previamente concordate per iscritto tra i genitori in quanto diversamente non saranno rimborsate alla parte che le ha sostenute;
13) prende atto che i genitori hanno convenuto che per l'individuazione delle spese straordinarie faranno riferimento ai Protocolli per i procedimenti in materia di famiglia e persone del Tribunale di Bologna dell'8 luglio 2022 e del 9/08/2017; in particolare trattasi delle seguenti spese:
I - Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche, precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti, visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal S.S.N; tickets sanitari;
b) spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature). c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
spese di bollo, assicurazione e manutenzione delle autovetture o motocicli che verranno intestate o concesse in uso al figlio, compreso il carburante;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari AUSL e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche a carattere d'urgenza II- Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Le spese straordinarie non inserite nel suddetto elenco (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per le vacanze dei figli, i corsi di studio universitari, master e/o corsi di perfezionamento e/o studio post universitario, anche fuori Bologna e relative spese di viaggio ed alloggio, nonché le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, gli accertamenti e trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato al S.S.N., le cure non convenzionali, i farmaci particolari, le visite specialistiche, anche prescritte dal medico curante, presso pagina 4 di 7 strutture private) dovranno essere previamente concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail) specificando anche l'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi tra i genitori;
14) prende atto che le parti hanno concordato che quanto ai campi scuola estivi o post scuola e/o baby-sitter ciascuno dei genitori potrà attivarli e/o usufruirne in caso di necessità, informando previamente l'altro genitore, sostenendone la relativa spesa in via esclusiva senza richiesta reciproca di rimborso, salvo diverso accordo tra le parti;
15) prende atto che le parti hanno concordato che per il rimborso delle spese straordinarie sostenute per , ciascuno dei genitori che ha sostenuto Per_1 anticipatamente una delle spese straordinarie descritte al precedente punto 13) si impegna a richiedere, a cadenza mensile e comunque entro 15 giorni dalla spesa, il rimborso all'altro genitore nella misura del 50% della spesa anticipata, previa esibizione della adeguata documentazione giustificativa intestata al minore attestante la spesa sostenuta;
16) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che la documentazione fiscale delle spese straordinarie dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità delle stesse e che la deducibilità verrà goduta interamente dal padre;
17) prende atto che le parti hanno convenuto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio del signor così come l'assegno unico Parte_2 continuerà ad essere percepito al 100% dal padre. Quest'ultimo, previa documentazione alla madre dei rimborsi e/o sussidi e/o dell'assegno unico di anno in anno dallo stesso percepiti, destinerà interamente i suddetti importi a copertura dalle spese straordinarie del figlio minore previamente concordate con la madre, fermo restando che ciascun anno le spese straordinarie del figlio eccedenti l'importo dell'assegno unico e/o dei rimborsi e/o sussidi percepiti dal padre verranno in ogni caso ripartite al 50 % tra i genitori come statuito, con conguaglio tra i genitori alla fine di ciascun anno;
18) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver accesso presso - CP_1
Filiale di Rioveggio – Monzuno (BO)- un libretto di risparmio intestato a
[...]
n. 025 161972/79 – n. 1700647 emesso il 20/07/2021, con firma di CP_2 disposizione congiunta dei signori e Il Parte_2 Parte_1 minore è altresì intestatario presso Allianz Spa di un Fondo Pensione Allianz Spa n. 501296695 (cfr. doc. n. 8). Le parti concordano che continueranno, sino alla maggiore età di , a gestire e movimentare congiuntamente il libretto di risparmio e il Fondo Per_1
Pensione, con facoltà degli stessi di versare, nell'interesse del figlio, le somme che di volta in volta ciascuno riterrà opportuno, nei modi e nei tempi da ciascuno insindacabilmente decisi, fermo restando che le stesse dovranno concordare di volta in pagina 5 di 7 volta l'impiego delle somme portate dai suddetti rapporti, somme che dovranno essere in ogni caso destinate in via esclusiva ai bisogni del minore;
19) prende atto che i coniugi hanno concordato che ciascuno si farà carico, in via esclusiva al 100%, di tutte le spese ordinarie e straordinarie, utenze comprese, dell'immobile di proprietà pro quota nel quale ciascuno vivrà, senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno nei confronti dell'altro a qualunque titolo, anche per il pregresso, in relazione agli immobili suddetti;
20) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che le autovetture di proprietà esclusiva di ciascuno rimarranno in proprietà del rispettivo attuale intestatario;
- le autovetture Fiat Punto tg. CZ195JF, di una Fiat Panda Tg. GV523LE e di un trattore marca Fiat 540 Special DT Tg. BO36367, resteranno intestate alla SI;
Parte_1
- le autovetture Peugeot C UBHY 6 tg. FP237KE e FIAT 600 tg. CH690VZ resteranno intestate al signor Parte_2
Le parti concordano che ciascuna di esse sosterrà, anche per il pregresso, ogni costo e onere, ivi compreso eventuali multe per violazione del codice della strada, bolli, e quant'altro relativo all'uso e alla proprietà dei veicoli sopra indicati, tenendo manlevata la parte non intestataria da ogni pretesa anche di terzi;
21) prende atto che le parti hanno concordato che il finanziamento contratto dal signor on Findomestic per l'importo complessivo di 1.200,00 euro per l'acquisto Parte_2 di un telefono cellulare resterà definitivamente in capo allo stesso il quale provvederà a pagare tutte le rate, compresi interessi e spese e quant'altro collegato al finanziamento, sino al saldo/estinzione, senza nulla richiedere e/o pretendere ad alcun titolo dalla SI;
Parte_1
22) prende atto che i coniugi reciprocamente acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carte di identità valide per l'espatrio, anche per , e/o del Per_1 passaporto del minore, impegnandosi e obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc, fermo restando che i viaggi all'estero con il minore dovranno essere previamente concordati per iscritto tra i genitori;
23) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere entrambe economicamente indipendenti e autosufficienti, di aver disciplinato ogni questione economica e patrimoniale tra di essi intercorrente e derivante dal rapporto di coniugio, ivi compresa la suddivisione degli arredi dell'ex domicilio coniugale, mantenendo ciascuno i propri conti ed i propri risparmi personali a sè intestati, sui quali rispettivamente l'altro coniuge conviene e dichiara di non avere nulla da pretendere, ad alcun titolo e/o ragione, rinunciando reciprocamente ciascuno a ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento, essendo sia la moglie che il marito titolari di redditi propri e di diritti reali su beni immobili che consentono loro piena autonomia rendendoli del tutto autosufficienti e, pertanto, alcun assegno di mantenimento dovrà essere posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa ragione e/o titolo dedotto o deducibile derivante dal rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto previsto e concordato nelle clausole pagina 6 di 7 contenute nel presente ricorso e fermi restando gli obblighi di mantenimento di Per_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza e autosufficienza economica dello stesso;
24) prende atto che le parti hanno convenuto che se una di esse o entrambe dovessero intraprendere stabili relazioni con altre persone, ciascuna si impegna a che il rispettivo nuovo/a compagno/a o nuovo/a moglie/marito non si trasferisca stabilmente presso l'abitazione di ognuno di essi -e viva quindi stabilmente con il figlio minore- o che ivi prenda la residenza, salvo diversi accordi tra i coniugi. Resta ferma la piena libertà di ciascun coniuge di frequentare altre persone/compagni e di farle conoscere al figlio, purché detta decisione venga previamente comunicata all'altro affinché i genitori possano concordare i tempi e modi per comunicarlo al minore;
25) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere atteggiamenti rispettosi uno nei confronti dell'altro nel preminente interesse del figlio;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali in capo alla SI
. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta VECCHI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Ragazzi del 99 n. 3/E. con l'intervento del P.M.
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 19 febbraio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 6 maggio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castiglione dei Pepoli il 27 maggio 2012. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 7 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere poste in capo alla SI . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13 marzo 1978 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Castiglione Dei Pepoli il 27 maggio 2012, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 1 p. 1 anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che il signor si è già trasferito altrove, portando con sé i Parte_2 soli effetti personali;
3) affida a entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria Per_1 amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente, ciascuno nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio minore;
quanto alle questioni di straordinaria amministrazione, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per il figlio, ivi comprese le variazioni di residenza e abitazione, i percorsi scolastici, formativi, sportivi, ludici, educativi, artistici e musicali, viaggi e vacanze, l'educazione religiosa, nonché la scelta dei medici e delle cure mediche, e dovranno tenersi reciprocamente e tempestivamente informati in relazione all'andamento scolastico del figlio, allo stato di salute e cura dello stesso e ad ogni altro fatto rilevante per la vita del minore;
4) prende atto che le parti si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico- fisica di , anche mantenendo i rapporti in essere con entrambe le linee parentali. Per_1
In particolare, previo accordo tra loro, concordano a che il minore mantenga rapporti regolari con i nonni materni e paterni, i quali potranno vederlo e/o tenerlo presso di loro, garantendo così continuità del rapporto tra il figlio e le famiglie di origine dei genitori stessi, nonché con parenti, amici e conoscenti di entrambe le parti;
5) colloca il minore, con residenza anagrafica, presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, comprensiva di arredi;
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà e, in ogni caso:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, prelevandolo dall'abitazione materna o dall' uscita di scuola, al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola;
- durante la settimana almeno due giorni/pomeriggi, anche con pernottamento, prelevandolo da casa della madre o dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva oppure, nel periodo extrascolastico, prelevandolo nel primo pagina 2 di 7 pomeriggio e riaccompagnandolo presso la casa materna;
ciò compatibilmente e nel rispetto dei desideri di e degli impegni di studio, sportivi e sociali del minore e Per_1 degli impegni di lavoro del padre;
- salvo diverso accordo tra le parti, nelle festività natalizie ad anni alterni il 24 oppure il 25 dicembre;
il resto del periodo, al pari della madre, per la metà del tempo, consecutivamente o non consecutivamente;
- salvo diverso accordo tra i ricorrenti, nel periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo;
- in estate per almeno dieci giorni, anche non consecutivi, concordando con la madre i rispettivi periodi e luoghi di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di disaccordo, per negli anni dispari deciderà il signor e in quelli pari la Parte_2 SI;
Parte_1
- in occasione delle ulteriori festività e/o ponti accordandosi di volta in volta con la madre, nel rispetto del criterio dell'alternanza e con equa ripartizione di tali periodi tra i genitori;
7) prende atto che le parti hanno concordato che:
- nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro e di quelli di studio, sportivi e sociali del figlio, potranno essere concordarti ulteriori periodi di visita paterni;
- le modalità ed i tempi di frequentazione del padre con il minore potranno essere oggetto di modifiche in ragione delle esigenze anche lavorative dei genitori, nonché di quelle del figlio, anche relazionali, ed anche in considerazione della crescita dello stesso;
in particolare i ricorrenti si impegnano a rivedere le suddette condizioni, sia economiche sia di visita, relative ad , al compimento del 16° anno di età del ragazzo in Per_1 considerazione delle diverse e mutate esigenze dello stesso;
8) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che ciascuno sosterrà integralmente le spese per le vacanze che ogniuno trascorrerà col figlio senza richiesta reciproca di rimborso;
9) con decorso dal 6 maggio 2025 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , versando sul conto corrente della madre, entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
10) con decorso dal 6 maggio 2025 dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore ed in particolare delle spese mediche (visite specialistiche, farmaci non da banco e/o specifici non mutuabili), scolastiche obbligatorie (quali retta di frequenza, libri, gite) e ludico- ricreative/sportive, ciò fino al raggiungi mento dell'autosufficienza economica di;
Per_1
11) prende atto che le parti hanno concordato che le spese straordinarie nell'interesse del minore di particolare ed eccezionale rilevanza, anche economica, dovranno sempre essere previamente concordate per iscritto, salvo i casi di estrema necessità ed urgenza;
pagina 3 di 7 12) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le spese straordinarie tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle relative alle cure e/o visite mediche specialistiche, interventi chirurgici, odontoiatrici, per apparecchi sanitari (ad esempio occhiali o altri presidi) -escluse le spese mediche ordinarie e quelle per terapie e visite di controllo- dovranno essere in ogni caso previamente concordate per iscritto, con preferenza delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale, dovendo quelle erogate a pagamento essere sempre previamente concordate per iscritto tra i genitori in quanto diversamente non saranno rimborsate alla parte che le ha sostenute;
13) prende atto che i genitori hanno convenuto che per l'individuazione delle spese straordinarie faranno riferimento ai Protocolli per i procedimenti in materia di famiglia e persone del Tribunale di Bologna dell'8 luglio 2022 e del 9/08/2017; in particolare trattasi delle seguenti spese:
I - Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche, precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti, visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal S.S.N; tickets sanitari;
b) spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature). c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
spese di bollo, assicurazione e manutenzione delle autovetture o motocicli che verranno intestate o concesse in uso al figlio, compreso il carburante;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari AUSL e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche a carattere d'urgenza II- Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori: Le spese straordinarie non inserite nel suddetto elenco (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per le vacanze dei figli, i corsi di studio universitari, master e/o corsi di perfezionamento e/o studio post universitario, anche fuori Bologna e relative spese di viaggio ed alloggio, nonché le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, gli accertamenti e trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato al S.S.N., le cure non convenzionali, i farmaci particolari, le visite specialistiche, anche prescritte dal medico curante, presso pagina 4 di 7 strutture private) dovranno essere previamente concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail) specificando anche l'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi tra i genitori;
14) prende atto che le parti hanno concordato che quanto ai campi scuola estivi o post scuola e/o baby-sitter ciascuno dei genitori potrà attivarli e/o usufruirne in caso di necessità, informando previamente l'altro genitore, sostenendone la relativa spesa in via esclusiva senza richiesta reciproca di rimborso, salvo diverso accordo tra le parti;
15) prende atto che le parti hanno concordato che per il rimborso delle spese straordinarie sostenute per , ciascuno dei genitori che ha sostenuto Per_1 anticipatamente una delle spese straordinarie descritte al precedente punto 13) si impegna a richiedere, a cadenza mensile e comunque entro 15 giorni dalla spesa, il rimborso all'altro genitore nella misura del 50% della spesa anticipata, previa esibizione della adeguata documentazione giustificativa intestata al minore attestante la spesa sostenuta;
16) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che la documentazione fiscale delle spese straordinarie dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità delle stesse e che la deducibilità verrà goduta interamente dal padre;
17) prende atto che le parti hanno convenuto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio del signor così come l'assegno unico Parte_2 continuerà ad essere percepito al 100% dal padre. Quest'ultimo, previa documentazione alla madre dei rimborsi e/o sussidi e/o dell'assegno unico di anno in anno dallo stesso percepiti, destinerà interamente i suddetti importi a copertura dalle spese straordinarie del figlio minore previamente concordate con la madre, fermo restando che ciascun anno le spese straordinarie del figlio eccedenti l'importo dell'assegno unico e/o dei rimborsi e/o sussidi percepiti dal padre verranno in ogni caso ripartite al 50 % tra i genitori come statuito, con conguaglio tra i genitori alla fine di ciascun anno;
18) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver accesso presso - CP_1
Filiale di Rioveggio – Monzuno (BO)- un libretto di risparmio intestato a
[...]
n. 025 161972/79 – n. 1700647 emesso il 20/07/2021, con firma di CP_2 disposizione congiunta dei signori e Il Parte_2 Parte_1 minore è altresì intestatario presso Allianz Spa di un Fondo Pensione Allianz Spa n. 501296695 (cfr. doc. n. 8). Le parti concordano che continueranno, sino alla maggiore età di , a gestire e movimentare congiuntamente il libretto di risparmio e il Fondo Per_1
Pensione, con facoltà degli stessi di versare, nell'interesse del figlio, le somme che di volta in volta ciascuno riterrà opportuno, nei modi e nei tempi da ciascuno insindacabilmente decisi, fermo restando che le stesse dovranno concordare di volta in pagina 5 di 7 volta l'impiego delle somme portate dai suddetti rapporti, somme che dovranno essere in ogni caso destinate in via esclusiva ai bisogni del minore;
19) prende atto che i coniugi hanno concordato che ciascuno si farà carico, in via esclusiva al 100%, di tutte le spese ordinarie e straordinarie, utenze comprese, dell'immobile di proprietà pro quota nel quale ciascuno vivrà, senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno nei confronti dell'altro a qualunque titolo, anche per il pregresso, in relazione agli immobili suddetti;
20) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che le autovetture di proprietà esclusiva di ciascuno rimarranno in proprietà del rispettivo attuale intestatario;
- le autovetture Fiat Punto tg. CZ195JF, di una Fiat Panda Tg. GV523LE e di un trattore marca Fiat 540 Special DT Tg. BO36367, resteranno intestate alla SI;
Parte_1
- le autovetture Peugeot C UBHY 6 tg. FP237KE e FIAT 600 tg. CH690VZ resteranno intestate al signor Parte_2
Le parti concordano che ciascuna di esse sosterrà, anche per il pregresso, ogni costo e onere, ivi compreso eventuali multe per violazione del codice della strada, bolli, e quant'altro relativo all'uso e alla proprietà dei veicoli sopra indicati, tenendo manlevata la parte non intestataria da ogni pretesa anche di terzi;
21) prende atto che le parti hanno concordato che il finanziamento contratto dal signor on Findomestic per l'importo complessivo di 1.200,00 euro per l'acquisto Parte_2 di un telefono cellulare resterà definitivamente in capo allo stesso il quale provvederà a pagare tutte le rate, compresi interessi e spese e quant'altro collegato al finanziamento, sino al saldo/estinzione, senza nulla richiedere e/o pretendere ad alcun titolo dalla SI;
Parte_1
22) prende atto che i coniugi reciprocamente acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carte di identità valide per l'espatrio, anche per , e/o del Per_1 passaporto del minore, impegnandosi e obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc, fermo restando che i viaggi all'estero con il minore dovranno essere previamente concordati per iscritto tra i genitori;
23) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere entrambe economicamente indipendenti e autosufficienti, di aver disciplinato ogni questione economica e patrimoniale tra di essi intercorrente e derivante dal rapporto di coniugio, ivi compresa la suddivisione degli arredi dell'ex domicilio coniugale, mantenendo ciascuno i propri conti ed i propri risparmi personali a sè intestati, sui quali rispettivamente l'altro coniuge conviene e dichiara di non avere nulla da pretendere, ad alcun titolo e/o ragione, rinunciando reciprocamente ciascuno a ogni pretesa di contributo al proprio mantenimento, essendo sia la moglie che il marito titolari di redditi propri e di diritti reali su beni immobili che consentono loro piena autonomia rendendoli del tutto autosufficienti e, pertanto, alcun assegno di mantenimento dovrà essere posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa ragione e/o titolo dedotto o deducibile derivante dal rapporto di coniugio, ad eccezione di quanto previsto e concordato nelle clausole pagina 6 di 7 contenute nel presente ricorso e fermi restando gli obblighi di mantenimento di Per_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza e autosufficienza economica dello stesso;
24) prende atto che le parti hanno convenuto che se una di esse o entrambe dovessero intraprendere stabili relazioni con altre persone, ciascuna si impegna a che il rispettivo nuovo/a compagno/a o nuovo/a moglie/marito non si trasferisca stabilmente presso l'abitazione di ognuno di essi -e viva quindi stabilmente con il figlio minore- o che ivi prenda la residenza, salvo diversi accordi tra i coniugi. Resta ferma la piena libertà di ciascun coniuge di frequentare altre persone/compagni e di farle conoscere al figlio, purché detta decisione venga previamente comunicata all'altro affinché i genitori possano concordare i tempi e modi per comunicarlo al minore;
25) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere atteggiamenti rispettosi uno nei confronti dell'altro nel preminente interesse del figlio;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali in capo alla SI
. Parte_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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