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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1254 R. G. A. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Serraino ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Palermo, nella Via
Terrasanta n. 6
-Appellante -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi
-Appellato -
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato innanzi al G.L. del Tribunale Civile di Palermo
aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 Parte_1
2019 0004802388000 del 24.09.2019 con il quale l' gli aveva ingiunto il CP_1 pagamento di € 1.290,96 per contributi dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo contributivo 08/2014-05/2015, deducendo
“ prima dell'attuale notifica dell'avviso di addebito l'odierno ricorrente ha CP_3 ricevuto alcuna richiesta di intimazione di adempiere al pagamento da parte dell'ente impositore con atto di accertamento o mediante lettera di diffida…”, e di aver sempre versato quanto dovuto per la posizione contributiva del proprio dipendente.
Aveva, altresì, eccepito che“…per i DM 10 di Agosto , Settembre e Ottobre 2014 l'eventuale preteso credito risulta prescritto per il decorso del termine quinquennale…”.
1 Pertanto, aveva concluso chiedendo di “…Annullare e/o dichiarare illegittimo ed inefficace l'avviso di addebito n. 596 2019 0004802388000 per le motivazioni tutte gradualmente rese in premessa…”. Costituitosi in giudizio l' aveva contestato la fondatezza della domanda del CP_1 ricorrente chiedendone il rigetto, specificando, a tal fine, che le somme in contestazione erano relative al disconoscimento di sgravi contributivi ex art. 8, comma 9 della legge 407/1990, derivanti da addebito ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006.
Con sentenza n. 1952/2022 del 04.06.2022 il Tribunale, ricostruito il quadro normativo in materia, aveva rigettato l'opposizione atteso che - dalla documentazione prodotta dall' risultava accertata l'irregolarità contributiva del ricorrente, che, CP_1 nonostante l'invito a regolarizzare notificato a mezzo pec il 28.05.2015, non aveva, nel termine di 15 giorni, provveduto a versare il dovuto con conseguente emissione di
DURC negativo e disconoscimento degli sgravi contributivi ai sensi della L. 407/90.
Il G.L. aveva, altresì, osservato che, a fronte della documentazione agli atti comprovante la situazione di irregolarità contributiva, il cui ricadeva il Parte_2 relativo onere- non aveva fornito prova contraria.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 25.11.2022, ribadendo in forma di doglianza le argomentazioni di cui al grado precedente e, chiedendo, pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Per il rigetto dell'appello ha resistito in giudizio l' con memoria del CP_1
5.11.2024, reiterando le difese già spiegate in primo grado, e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.01.2025, in esito alla discussione e sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
L'appellante lamenta l'erroneità in cui sarebbe incorso il G.L. laddove ha ritenuto che “…avendo accertato la corretta notifica a mezzo pec dell'invito a regolarizzare da parte dell' e che non avendo provato l'opponente di aver CP_1 adempiuto nel termine di 15 giorni dalla ricezione della nota di regolarizzazione, pena l'emissione del DURC negativo, l'avviso di addebito in questione fosse legittimo e fondato;
indi per cui, riteneva meritevole di rigetto l'opposizione del sig.
”. Pt_3
A tal fine sostiene di non aver mai ricevuto alcun invito a regolarizzare e di aver, di contro, fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per beneficiare degli sgravi contributivi nonché di aver versato quanto dovuto per la posizione contributiva del proprio dipendente, di talché il recupero degli sgravi in precedenza concessi era da ritenersi illegittimo.
Il motivo non ha pregio e va disatteso.
2 L' già in prime cure, aveva spiegato che con l'avviso di addebito opposto CP_1 aveva proceduto al recupero degli importi indebitamente conguagliati dall'opponente a titolo di sgravi contributivi di cui all'art. 8 L. 407/90, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 1175 L. 296/2006, in quanto l'impresa non era in regola con il versamento di precedenti periodi di contribuzione, (riferiti agli anni 2009, 2011, 2012
e 2015), il cui elenco delle irregolarità era stato comunicato a mezzo pec presso lo studio del consulente del il 28.05.2015 mediante invito a regolarizzare con Pt_1 il quale era fatto espresso avvertimento che “…se non sanate entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, impediscono il godimento dei benefici per il periodo indicato nella comunicazione stessa…” (cfr doc.10 produzione , e che CP_1 pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della legge n.296/06 era precluso, alla detta società, l'accesso ai benefici previsti in favore dei datori di lavoro. Ciò premesso, si ricorda che l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/06 l' CP_1 prevede che "A decorrere dal l° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In termini generali, dunque, tale normativa ha condizionato la possibilità di fruire di sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre quelli già previsti, costituito dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C), che rappresenta una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, il quale, ai fini del rilascio del certificato, valuta la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso l' . CP_1
Ne segue che, oggetto del giudizio è l'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa, fattispecie disciplinata dall'art. 5 del D.M. 24/10/2007 che stabilisce: “La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”. Secondo quanto già stabilito, con orientamento ormai consolidato, da questa
Corte, cui si intende qui dare continuità, l'invito dell' a regolarizzare la CP_1 posizione contributiva entro un termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro del 30.01.2015, refluisce
3 (eventualmente) soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che non ha mancato di osservare come neppure la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell' determini l'inesigibilità delle CP_1 differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendosi rovesciare sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro (v. Cass. n
27107/2018, in motivazione).
Quindi, traslati i superiori assunti alla fattispecie in esame un'eventuale mancata notifica dell'invito a regolarizzare non avrebbe precluso, in ogni caso, l'accertamento della regolarità contributiva cui il giudice ordinario è tenuto ad accertare.
Orbene, poiché, come detto, il giudizio verte sull'esistenza o meno della pretesa creditoria e, nel caso di specie, è incontroverso che la somma oggetto di contestazione attiene al diritto o meno del ricorrente di fruire degli sgravi ai sensi della legge 407/90, art. 8 comma 9, era onere dell'opponente dimostrare la regolarità contributiva e la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione dei benefici nei periodi considerati (cfr. Cassazione n.16351/2007, sent.n. 21898/2010, e Ordinanza
n. 1157/2018).
Tale prova non è stata in alcun modo fornita atteso che le attestazioni di pagamento prodotte dal sono inerenti al versamento della quota Pt_1 contributiva dovuta calcolata sulla base dello sgravio (v. DM 10 in atti), mentre la situazione di irregolarità attiene ad un periodo pregresso (riferito agli anni 2009,
2011, 2012 e 2015), che inevitabilmente ha inciso sulla necessaria sussistenza della
“regolarità contributiva” ai fini del beneficio. Va osservato che, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di prescrizione promossa dall'appellante atteso che l'avviso di addebito è stato notificato entro il quinquennio rispetto ai periodi irregolari contestati. (agosto/2014- maggio/2015).
Conclusivamente, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve darsi atto, altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai
4 sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma
17 L.n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1942/2022 resa il 04 giugno 2022 dal Tribunale G.L. di
Palermo.
Condanna al pagamento in favore dell delle spese Parte_1 CP_1 processuali per il presente grado che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Da' atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1254 R. G. A. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Serraino ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Palermo, nella Via
Terrasanta n. 6
-Appellante -
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l Controparte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi
-Appellato -
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato innanzi al G.L. del Tribunale Civile di Palermo
aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 Parte_1
2019 0004802388000 del 24.09.2019 con il quale l' gli aveva ingiunto il CP_1 pagamento di € 1.290,96 per contributi dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo contributivo 08/2014-05/2015, deducendo
“ prima dell'attuale notifica dell'avviso di addebito l'odierno ricorrente ha CP_3 ricevuto alcuna richiesta di intimazione di adempiere al pagamento da parte dell'ente impositore con atto di accertamento o mediante lettera di diffida…”, e di aver sempre versato quanto dovuto per la posizione contributiva del proprio dipendente.
Aveva, altresì, eccepito che“…per i DM 10 di Agosto , Settembre e Ottobre 2014 l'eventuale preteso credito risulta prescritto per il decorso del termine quinquennale…”.
1 Pertanto, aveva concluso chiedendo di “…Annullare e/o dichiarare illegittimo ed inefficace l'avviso di addebito n. 596 2019 0004802388000 per le motivazioni tutte gradualmente rese in premessa…”. Costituitosi in giudizio l' aveva contestato la fondatezza della domanda del CP_1 ricorrente chiedendone il rigetto, specificando, a tal fine, che le somme in contestazione erano relative al disconoscimento di sgravi contributivi ex art. 8, comma 9 della legge 407/1990, derivanti da addebito ai sensi dell'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006.
Con sentenza n. 1952/2022 del 04.06.2022 il Tribunale, ricostruito il quadro normativo in materia, aveva rigettato l'opposizione atteso che - dalla documentazione prodotta dall' risultava accertata l'irregolarità contributiva del ricorrente, che, CP_1 nonostante l'invito a regolarizzare notificato a mezzo pec il 28.05.2015, non aveva, nel termine di 15 giorni, provveduto a versare il dovuto con conseguente emissione di
DURC negativo e disconoscimento degli sgravi contributivi ai sensi della L. 407/90.
Il G.L. aveva, altresì, osservato che, a fronte della documentazione agli atti comprovante la situazione di irregolarità contributiva, il cui ricadeva il Parte_2 relativo onere- non aveva fornito prova contraria.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 25.11.2022, ribadendo in forma di doglianza le argomentazioni di cui al grado precedente e, chiedendo, pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Per il rigetto dell'appello ha resistito in giudizio l' con memoria del CP_1
5.11.2024, reiterando le difese già spiegate in primo grado, e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.01.2025, in esito alla discussione e sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
L'appellante lamenta l'erroneità in cui sarebbe incorso il G.L. laddove ha ritenuto che “…avendo accertato la corretta notifica a mezzo pec dell'invito a regolarizzare da parte dell' e che non avendo provato l'opponente di aver CP_1 adempiuto nel termine di 15 giorni dalla ricezione della nota di regolarizzazione, pena l'emissione del DURC negativo, l'avviso di addebito in questione fosse legittimo e fondato;
indi per cui, riteneva meritevole di rigetto l'opposizione del sig.
”. Pt_3
A tal fine sostiene di non aver mai ricevuto alcun invito a regolarizzare e di aver, di contro, fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per beneficiare degli sgravi contributivi nonché di aver versato quanto dovuto per la posizione contributiva del proprio dipendente, di talché il recupero degli sgravi in precedenza concessi era da ritenersi illegittimo.
Il motivo non ha pregio e va disatteso.
2 L' già in prime cure, aveva spiegato che con l'avviso di addebito opposto CP_1 aveva proceduto al recupero degli importi indebitamente conguagliati dall'opponente a titolo di sgravi contributivi di cui all'art. 8 L. 407/90, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 1175 L. 296/2006, in quanto l'impresa non era in regola con il versamento di precedenti periodi di contribuzione, (riferiti agli anni 2009, 2011, 2012
e 2015), il cui elenco delle irregolarità era stato comunicato a mezzo pec presso lo studio del consulente del il 28.05.2015 mediante invito a regolarizzare con Pt_1 il quale era fatto espresso avvertimento che “…se non sanate entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, impediscono il godimento dei benefici per il periodo indicato nella comunicazione stessa…” (cfr doc.10 produzione , e che CP_1 pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della legge n.296/06 era precluso, alla detta società, l'accesso ai benefici previsti in favore dei datori di lavoro. Ciò premesso, si ricorda che l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/06 l' CP_1 prevede che "A decorrere dal l° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In termini generali, dunque, tale normativa ha condizionato la possibilità di fruire di sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre quelli già previsti, costituito dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C), che rappresenta una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, il quale, ai fini del rilascio del certificato, valuta la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso l' . CP_1
Ne segue che, oggetto del giudizio è l'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa, fattispecie disciplinata dall'art. 5 del D.M. 24/10/2007 che stabilisce: “La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”. Secondo quanto già stabilito, con orientamento ormai consolidato, da questa
Corte, cui si intende qui dare continuità, l'invito dell' a regolarizzare la CP_1 posizione contributiva entro un termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro del 30.01.2015, refluisce
3 (eventualmente) soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che non ha mancato di osservare come neppure la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell' determini l'inesigibilità delle CP_1 differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendosi rovesciare sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro (v. Cass. n
27107/2018, in motivazione).
Quindi, traslati i superiori assunti alla fattispecie in esame un'eventuale mancata notifica dell'invito a regolarizzare non avrebbe precluso, in ogni caso, l'accertamento della regolarità contributiva cui il giudice ordinario è tenuto ad accertare.
Orbene, poiché, come detto, il giudizio verte sull'esistenza o meno della pretesa creditoria e, nel caso di specie, è incontroverso che la somma oggetto di contestazione attiene al diritto o meno del ricorrente di fruire degli sgravi ai sensi della legge 407/90, art. 8 comma 9, era onere dell'opponente dimostrare la regolarità contributiva e la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione dei benefici nei periodi considerati (cfr. Cassazione n.16351/2007, sent.n. 21898/2010, e Ordinanza
n. 1157/2018).
Tale prova non è stata in alcun modo fornita atteso che le attestazioni di pagamento prodotte dal sono inerenti al versamento della quota Pt_1 contributiva dovuta calcolata sulla base dello sgravio (v. DM 10 in atti), mentre la situazione di irregolarità attiene ad un periodo pregresso (riferito agli anni 2009,
2011, 2012 e 2015), che inevitabilmente ha inciso sulla necessaria sussistenza della
“regolarità contributiva” ai fini del beneficio. Va osservato che, non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di prescrizione promossa dall'appellante atteso che l'avviso di addebito è stato notificato entro il quinquennio rispetto ai periodi irregolari contestati. (agosto/2014- maggio/2015).
Conclusivamente, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve darsi atto, altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai
4 sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma
17 L.n.228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1942/2022 resa il 04 giugno 2022 dal Tribunale G.L. di
Palermo.
Condanna al pagamento in favore dell delle spese Parte_1 CP_1 processuali per il presente grado che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Da' atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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