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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1741/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1741/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LEONARDO GIANNINI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ( Email_1
e da
( , rappresentato e difeso dall'avv. GIONATA Parte_2 C.F._2
GIANNINI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ( Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 03.07.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di separazione attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il
Tribunale si pronunci in conformità: “1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi hanno un reddito proprio, pertanto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, pertanto non viene previsto alcun assegno a favore di un coniuge rispetto all'altro.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1741/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LEONARDO GIANNINI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ( Email_1
e da
( , rappresentato e difeso dall'avv. GIONATA Parte_2 C.F._2
GIANNINI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ( Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 03.07.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di separazione attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il
Tribunale si pronunci in conformità: “1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi hanno un reddito proprio, pertanto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, pertanto non viene previsto alcun assegno a favore di un coniuge rispetto all'altro.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni 2