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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 01.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11087 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Roberto Toscano e Angela Pedone;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Anna Faretra;
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni – danno da usura psico-fisica.
******
Con ricorso depositato in data 12.09.2024 , premesso di Parte_1 essere C.P.S. infermiere alle dipendenze della convenuta presso l'Ospedale
“Di Venere” di Bari, ha esposto di avere svolto attività lavorativa in pronta disponibilità, sia festiva che notturna/festiva.
Ha perciò adito il Tribunale di Bari, al fine di ottenere la condanna dell' convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella CP_2 misura corrispondente all'ammontare della retribuzione spettante in relazione ad una giornata lavorativa ordinaria, per ogni riposo settimanale perduto.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituita in giudizio, prendendo CP_1 specificamente posizione su alcune giornate per le quali, in ricorso, è stata allegata la maturazione e mancata fruizione di riposo compensativo.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha osservato (v. sentenze nn. 5465 e 6491 del 2016 nonché Cass. n. 14770 del 2017) che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001, nella parte in cui esclude la riduzione del debito orario complessivo, si riferisce unicamente alla reperibilità passiva e che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
In particolare, la Cassazione con ordinanza n.14770 del 2017 ha poi precisato, sempre in subiecta materia, richiamando l'orientamento consolidato palesato da Cass. n. 24563 del 2016, Cass. n. 16665 del 2015,
Cass. n. 24180 del 2013 nonché da Cass. S.U. n. 142 del 2013, che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché «l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art.
36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno…».
Da ultimo, ancora, secondo Cass. n. 18884 del 2019: “la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva
Pag. 2 di 4 settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE;…… la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno".
In tale situazione, risulta comprovato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, per il tramite della produzione delle timbrature delle presenze.
Di conseguenza ed in definitiva, parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica nei confronti della ricorrente.
Ai fini della quantificazione, tenendo conto delle sole giornate indicate in ricorso che sono state contestate dalla convenuta e per il tramite CP_2 della documentazione fornita da parte ricorrente – timbrature di presenza – si devono escludere i seguenti turni:
- per l'anno 2021, 17 Gennaio;
- per l'anno 2022, 24 Aprile.
Di conseguenza ed in definitiva, parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica per complessive n. 28 giornate.
A tale quantificazione delle settimane prese in considerazione ai fini risarcitori si perviene, in particolare, tenuto conto che il riposo per prestazione lavorativa in pronta disponibilità si deve aggiungere (e non può perciò sovrapporsi) a ferie, permessi, malattia ed al riposo diretto al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno (cfr. Cass. n. 23111 del 2024).
Pag. 3 di 4 In merito al criterio per determinare l'entità del danno, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre fare riferimento, come parametro equitativo, al compenso giornaliero ordinario, non essendo assolutamente detto che le
(dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo.
In conclusione, tenuto conto dei parametri retributivi indicati nell'atto introduttivo della controversia, l' va condanna al risarcimento per CP_1 complessivi € 1.845,87.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 11087 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento in favore della ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura di complessivi € 1.845,87 oltre accessori di legge;
2) condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Bari, 01.10.2025 Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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