Sentenza 26 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/04/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03429/2025REG.PROV.COLL.
N. 01093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1093 del 2024, proposto da
TE CT s.p.a. (già VI Transport s.c. a r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci e Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elena Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;
contro
NA Ente NA VI IL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A. s.p.a., Regione Lombardia, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), 14 giugno 2023, n. 1509, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac - Ente NA VI IL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Palatucci Pierfrancesco e dello Stato Davide Di Giorgio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La TE CT s.p.a. (già VI Transport s.c. a r.l.) è una società che effettua servizi di trasporto di persone mediante autobus modello gran turismo.
La società espone che si tratta di servizi di trasporto di linea, di tipo commerciale, esercitati previo ottenimento di autorizzazioni amministrative e dunque di servizi sostenuti economicamente grazie ai ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società VI Transport s.c. a r.l. (di seguito “VI” ) impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo per la Lombardia, in uno agli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dei suoi interessi (incluso, ove occorresse, il regolamento della Regione Lombardia n. 8/2015 e la nota della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. s.p.a., gestore aeroportuale ), le note dell’Ente NA VI IL (di seguito “E ), a firma del Direttore Aeroportuale di Milano Malpensa, del 5 ottobre 2017 protocollo 100968 e dell'8 novembre 2017 protocollo 113268.
Con tali note la medesima Direzione aeroportuale ha negato la propria competenza a provvedere sulla richiesta di assegnazione da parte della società di stalli (punti di fermata) per i propri autobus presso l'aeroporto di Malpensa secondo quanto previsto dal regolamento della Regione Lombardia n. 8 del 27 ottobre 2015, recante “Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale” .
2.1. Con il proposto ricorso la società sosteneva che il gestore aeroportuale le avrebbe assegnato degli stalli collocati in posizione sfavorevole rispetto a quelli utilizzati dalle imprese di trasporto concorrenti e senza prevedere alcuna rotazione nell’uso. Lamentava, inoltre, che la proposta contrattuale, formulata dal gestore in occasione del rinnovo del contratto, prevedesse condizioni penalizzanti per l’VI sia quanto alla pretesa economica, che all’ubicazione degli stalli; il tutto, secondo la ricorrente, in violazione della nuova disciplina sull’assegnazione degli stalli contenuta nell’aggiornato regolamento regionale sui collegamenti aeroportuali.
2.2. La società domandava, quindi, l’annullamento delle note impugnate. In subordine, nel caso in cui il Tribunale amministrativo avesse ritenuto incompetente l’NA e il direttore della circoscrizione aeroportuale (e competente unicamente il gestore aeroportuale SEA s.p.a.), con il medesimo ricorso chiedeva accertarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice del processo amministrativo, l’illegittimità dei silenzi serbati da parte della S.E.A. s.p.a., quale gestore dell’aeroporto di Malpensa, in merito alla propria richiesta di applicazione del regolamento regionale, nonché da parte dell’NA in ordine alla richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull’operato del gestore aeroportuale, con conseguente accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione all’assegnazione degli stalli nel rispetto delle norme di cui al predetto regolamento regionale.
2.3. Infine, la ricorrente domandava la condanna del gestore aeroportuale e di NA (quest’ultimo responsabile anche per non aver esercitato il dovuto controllo) al risarcimento dei danni subiti, lamentando che il protrarsi della situazione descritta le avrebbe arrecato notevoli pregiudizi economici - sia a titolo di danno emergente (per le somme che le era stato imposto di versare o che le erano state trattenute per gli stalli, pari, per le sole annualità 2017 e 2018, alla complessiva somma di € 242.672,00 ) che di lucro cessante (per mancati incassi e perdita di clientela, in conseguenza della penalizzante ubicazione degli stalli assegnati) – da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.
2.4. Con atto di motivi aggiunti la società impugnava, formulando diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere, la sopravvenuta proposta di accordo commerciale, unitamente agli allegati, trasmessa dalla S.E.A. s.p.a. alla ricorrente con pec in data 14 marzo 2018 e della quale il gestore aeroportuale aveva chiesto la sottoscrizione per consentire nell’anno 2018 agli autobus della ricorrente l’accesso e l’uso degli spazi di fermata (stalli) presso l’aeroporto di Malpensa.
3. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza sia dell’NA che della SEA s.p.a., il Tribunale adito ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (quanto all’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., poiché la ricorrente era spontaneamente addivenuta all’accordo con il gestore aeroportuale, con conseguente cessazione di “ogni ragione per insistere su tale domanda” ); ha altresì dichiarato improcedibile l’atto per motivi aggiunti in ragione della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente di avvenuta sottoscrizione dell’ “accordo definitivo non oggetto di contestazione giudiziale” , che aveva fatto seguito alla proposta di contratto.
Il Tar ha, infine, ritenuto infondata la domanda risarcitoria “in quanto, in via assorbente, non sorretta da adeguato supporto probatorio” .
4. Con l’appello proposto la società TE CT s.p.a. (di seguito “TE” ) impugna, unitamente al capo sulla domanda risarcitoria (domanda che ha ritualmente riproposto, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte alla SEA per gli stalli e il risarcimento del danno da lucro cessante), le statuizioni della sentenza che hanno respinto il primo motivo di ricorso, mediante il quale ha dedotto: “Violazione degli artt. 3, 5 e 6 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). Violazione dell’art. 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 8/2015 e dei principi di imparzialità e trasparenza dell’agire della pubblica amministrazione. Violazione dell’ordinanza NA a firma del Direttore aeroportuale di Milano Malpensa n. 7/2015. Eccesso di potere, presupposto erroneo, illogicità, irragionevolezza.” .
4.1. Resiste all’appello, chiedendone il rigetto, l’NA.
DIRITTO
5. L’appello è infondato.
6. L’appellante critica le ragioni poste alla base del rigetto del primo motivo di ricorso, tornando a sostenere la tesi disattesa dal primo giudice.
6.1. Secondo la società TE, poiché ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada è riservata al direttore dell’aeroporto la competenza a emanare le ordinanze che regolamentano la circolazione stradale e poiché la fermata, così come la sosta, rientra nel concetto di circolazione in senso ampio spetterebbe sempre al direttore dell’aeroporto provvedere sulla regolamentazione delle fermate (come pure dei c.d. golfi di fermata) e, quindi, sulla assegnazione degli stalli agli operatori economici che effettuano i servizi di trasporto pubblico da e per gli aeroporti.
6.2. Tale assegnazione delle aree di fermata dovrebbe poi avvenire gratuitamente, senza che il gestore aeroportuale possa richiedere alcun corrispettivo.
6.3. Ne conseguirebbe che se, per un verso, il direttore dell’aeroporto avrebbe erroneamente negato la propria competenza in merito alle istanze della società VI di vedersi assegnati degli stalli per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico presso i terminal dell’aeroporto ai sensi della legge e del regolamento regionale n. 8 del 2015 – e, quindi, “sulla base di criteri predeterminati e dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità, libera concorrenza e rotazione” – per altro verso, sarebbe comunque illegittima l’assegnazione degli stalli compiuta dalla (incompetente) SEA – gestore aeroportuale ed ente proprietario della strada- perché asseritamente avvenuta in violazione della normativa di settore, senza garantire la rotazione nell’uso e con disparità di trattamento rispetto agli altri operatori concorrenti.
6.4. Più nello specifico, ad avviso della società appellante, la competenza ad assegnare gli stalli secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale sarebbe, invece, in capo a NA (e, in particolare, al direttore della circoscrizione aeroportuale) ai sensi dell’art. 6, comma 7, del nuovo Codice della strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, norma speciale che, per gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, deroga ai criteri generali di attribuzione della competenza indicati ai precedenti commi 5 e 6.
6.5. In particolare, la norma de qua , in deroga al comma 5 (che in via generale prevede che le ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale di cui al comma 4 sono emanate dai competenti organi degli enti proprietari della strada), stabilisce che: “Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati” .
Pertanto, per le strade interne di detti aeroporti la competenza in materia di circolazione stradale sarebbe sempre del direttore della circoscrizione aeroportuale.
6.6. Inoltre, secondo l’assunto dell’appellante, la circolazione che il direttore della circoscrizione aeroportuale sarebbe chiamato a disciplinare comprenderebbe, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 9, del Codice della strada, “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada” e, quindi, anche il “golfo di fermata” , quale “parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni” , così definita dal n. 24 della medesima disposizione.
6.7. In conclusione, dal complesso delle norme sopra indicate si evincerebbe che:
a) nella nozione di circolazione utilizzata dal Codice della strada è inclusa anche la fermata dei veicoli sulle strade (inclusi i golfi di fermata, che sono destinati alla fermata dei mezzi collettivi di linea);
b) la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade interne degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e affidati a società di gestione è del direttore aeroportuale, sentita la società di gestione;
c) coerentemente a ciò, la disciplina della circolazione in dette strade degli aeroporti aperti al traffico civile, anche quando affidati ad un gestore, dovrebbe rinvenirsi nelle ordinanze adottate dai direttori aeroportuali e nelle planimetrie allegate (nelle quali è riportata la segnaletica stradale), anche per quanto concerne l’individuazione degli stalli di fermata dei servizi pubblici di linea.
6.8. Da quanto sopra deriverebbe, quindi, l’illegittimità delle note impugnate in quanto il direttore aeroportuale, ritenendo erroneamente che la competenza in materia spetterebbe al gestore aeroportuale in quanto ente proprietario della strada, avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta della società VI di ottenere l’assegnazione degli stalli nel pieno rispetto della legge e del regolamento regionale (con modalità non sfavorevoli rispetto a quelle di cui godono le ditte concorrenti titolari di un analogo servizio di collegamento aeroportuale).
6.8.1. Anche la sentenza appellata sarebbe incorsa nel medesimo errore, aderendo alla tesi della direzione aeroportuale secondo cui rileverebbe la qualificazione di SEA come “ente proprietario” , risultante dalla convenzione stipulata tra NA e il gestore aeroportuale.
6.8.2. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere corretto il rifiuto di NA di assentire la fermata reputando che la competenza sarebbe del gestore aeroportuale.
6.8.3. In tal modo, la sentenza avrebbe violato l’ordine legale delle competenze in materia di disciplina della circolazione stradale che “deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli, ma anche la fermata e la sosta di essi” (a tale proposito l’appellante richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 14 aprile 1969), dovendo intendersi sia in senso dinamico, che statico.
6.8.4. Inoltre, i provvedimenti impugnati sarebbero viziati anche nelle parti in cui hanno ritenuto che il gestore aeroportuale sia competente in via esclusiva a disciplinare i servizi di trasporto in questione e a stabilire i flussi di traffico.
6.8.5. Sarebbe altresì erroneo l’aver limitato il potere di disciplinare la circolazione stradale esercitato dal direttore aeroportuale ai sensi della richiamata norma del dal Codice della strada alle sole verifiche delle condizioni di sicurezza: infatti, non si sarebbe neppure considerato che la competenza in materia di sicurezza del percorso e delle fermate è delle Province o Città metropolitane – alle quali compete, in base alla legge regionale n. 6/2012, il rilascio del nulla osta per la sicurezza di cui all’art. 5, comma 7, del d.P.R. 753/1980 - e non del gestore aeroportuale, né di NA.
6.9. Sotto il secondo profilo, poiché il Codice della strada non consente di imporre il pagamento di una somma di denaro per le mere fermate, prevedendolo solo per le soste o per l’ingresso in zone ZTL (al ricorrere di determinati presupposti), l’imposizione di un corrispettivo da parte del gestore aeroportuale per gli stalli del servizio di trasporto di linea in questione sarebbe illegittima.
6.9.1. Infatti, gli stalli sarebbero solo aree di fermata degli autobus al solo fine di consentire ai passeggeri di scendere e salire sui mezzi di trasporto e non, invece, aree di sosta: ciò in quanto, da un lato, il citato regolamento n. 8/2015 non chiede affatto che gli autobus effettuino una “sosta” in aeroporto, reputando sufficiente una “fermata”, dall’altro anche l’articolo del regolamento citato in sentenza (art. 3) parla solo di “aree di fermata”. Del resto, neppure è consentito dal Codice della strada collocare gli spazi per lo stazionamento degli autobus che svolgono servizi di linea al di fuori dei centri abitati (e, quindi, presso gli aeroporti).
6.9.2. La pretesa di pagamento di un corrispettivo da parte del gestore aeroportuale sarebbe poi anche irragionevole in quanto non giustificata dall’attribuzione di luoghi di fermata economicamente più appetibili di altri (ove non si applichi la rotazione nell’uso) né dalla necessità di coprire i costi di servizi aggiuntivi offerti alle imprese di trasporto (quali, ad esempio, servizi di biglietteria o assistenza ai passeggeri).
7. Le censure sono suggestive, ma non sono fondate.
7.1. Preliminarmente occorre riepilogare brevemente il quadro normativo di riferimento che disciplina la fattispecie.
7.2. Il regolamento della Regione Lombardia del 27 ottobre 2015, n. 8, rubricato “Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale” , contiene la disciplina dei servizi di collegamento, mediante autobus, con gli aeroporti aperti al traffico civile siti nella Regione.
Come chiarisce il regolamento si tratta di servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, ossia servizi di trasporto pubblico di linea assentiti dalla Regione organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, e ad offerta indifferenziata.
Secondo l’articolo 3 del regolamento citato, tra i requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale sono inclusi: “d) nulla osta, rilasciato dai soggetti competenti ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 6, comma 2, lettera i), della l.r. n. 6/2012, relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione del percorso, ivi incluso l'aeroporto, rilasciato dal soggetto competente” .
7.3. Per quanto di interesse, l’art. 3, comma 3, del regolamento regionale dispone quanto segue: “Gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata, in ragione delle rispettive competenze, sono tenuti ad assegnare i relativi stalli, anche a titolo oneroso, tenendo eventualmente conto della localizzazione dello stallo, secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori, anche nel rispetto del principio di rotazione, al fine di perseguire la copertura del servizio nell'arco delle 24 ore e il coordinamento degli orari tra i diversi gestori esercenti, con intervalli di effettuazione del servizio non inferiori ai 10 minuti. Gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata disciplinano termini e modalità di utilizzo degli stalli nonché le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali prescrizioni. Gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata sono tenuti a comunicare le procedure seguite e a trasmettere gli atti assunti a Regione Lombardia. È in ogni caso vietato agli operatori assegnatari degli stalli cedere, a qualsiasi titolo, i medesimi stalli ad altri operatori. Il divieto di prosecuzione dell'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale comporta la revoca dell'assegnazione del relativo stallo” .
7.4. Tanto premesso, occorre da subito evidenziare che non si parla qui di regolamentazione delle fermate, ma di assegnazione degli stalli che, secondo lo stesso regolamento regionale richiamato dall’appellante, spetta al soggetto gestore o all’ente proprietario (che nel caso dell’aeroporto di Malpensa è la S.E.A. s.p.a.) e può avvenire anche “a titolo oneroso” , purché “secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori” , nonché “nel rispetto del principio di rotazione” .
7.5. Pertanto, correttamente la sentenza appellata ha condiviso quanto chiarito da NA nelle note impugnate in merito alla sua incompetenza a provvedere sulla richiesta della società originaria ricorrente riferita alla localizzazione degli stalli per l’effettuazione del servizio di trasporto.
7.6. Nella disciplina della circolazione di competenza del direttore della circoscrizione aeroportuale rientra la sola individuazione delle aree di fermata dei mezzi di trasporto che effettuano il servizio di linea, ma non anche l’assegnazione degli stalli ai singoli operatori, che spetta invece alla competenza della società di gestione nella sua qualità di ente proprietario in conseguenza dell’affidamento in concessione.
La competenza della Direzione aeroportuale nella disciplina della circolazione è, infatti, diretta a garantirne la sicurezza, ma non si estende alla regolazione degli aspetti operativi e commerciali delle imprese di trasporto.
Legittimamente, dunque, l’ordinanza del Direttore dell’aeroporto n. 7/2015, nell’individuare nelle planimetrie l’ubicazione delle aree da destinare alla fermata dei mezzi di trasporto, si è limitata a dettare disposizioni per la relativa segnaletica; ma si è astenuta dal dettare norme sull’assegnazione delle aree di fermata a singoli operatori: compito che il regolamento regionale riserva all’ente proprietario o al gestore.
7.7. Nello specifico, la disciplina della circolazione delle strade interne aperte al pubblico, che il comma 7 dell’art. 6 del Codice della strada attribuisce alla competenza del direttore della circoscrizione aeroportuale nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, è quella generalmente indirizzata ad assicurare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale secondo i principi e le finalità indicati dall’art. 1, commi 1 e 2, del Codice della strada.
7.7.1. Tuttavia, nell’ambito del potere di ordinanza riconosciuto per tali finalità – potere che, ai sensi dell’appena richiamata previsione del Codice della strada, negli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, viene esercitato “dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati” - non rientrano le competenze riferite all’assegnazione degli stalli ai singoli operatori, che l’art. 3, comma 3, del regolamento regionale attribuisce, invece, specificamente agli enti proprietari e ai soggetti gestori delle aree di fermata.
Permangono, dunque, in capo all’ente proprietario le competenze che non attengono alla disciplina della sicurezza della circolazione stradale e, tra queste, quella di assegnare gli stalli agli operatori.
7.7.2. In base alle sopra indicate disposizioni di legge e regolamento per le aree di fermata all’interno dell’aeroporto di Malpensa l’ente proprietario e, comunque, il soggetto gestore va individuato nella società S.E.A. s.p.a., cui compete l’assegnazione degli stalli agli operatori sulla base della disciplina del regolamento regionale (e cioè “secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza” ).
7.8. Acclarato che rientra nella disciplina della circolazione stradale di competenza del direttore aeroportuale l’individuazione delle aree di fermata dei mezzi di trasporto che effettuano il servizio di linea, ma non anche l’assegnazione degli stalli ai singoli operatori, deve coerentemente ritenersi che la sentenza appellata merita di essere confermata, avendo correttamente dichiarato la legittimità dei provvedimenti impugnati.
7.8.1. A questo riguardo la nota della Direzione aeroportuale n. 113268 dell’8 novembre 2017 ha correttamente precisato che, ai sensi dell’art. 704 del codice della navigazione, la gestione dell’aeroporto di Milano Malpensa “è affidata in concessione, previa sottoscrizione di apposita convenzione con NA” e, inoltre, che l’art. 9 della Convenzione a suo tempo stipulata tra l’NA e la SEA, prevede, al comma 1, che “La SEA ha diritto di uso delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale” , e aggiunge al comma 3, che “per l’intera durata della presente convenzione, la SEA è “ente proprietario” ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della strada e dal relativo regolamento” .
La stessa nota ha poi anche a ragione ribadito che “il potere del Direttore Aeroportuale di regolare la circolazione nelle aree stradali aeroportuali è esercitato nel rispetto delle competenze del gestore aeroportuale qualificato come “ente proprietario” .
7.8.2. Anche la nota della Direzione aeroportuale n. 100968 del 5 ottobre 2017 ha correttamente evidenziato che “ il Direttore aeroportuale – a seguito di attività istruttoria e acquisiti i pareri degli enti dello Stato e della Polizia locale tenuti a garantire la vigilanza sul rispetto delle norme previste dal codice della strada e del codice della navigazione – emana l’ordinanza prevista dal Codice della strada dopo aver verificato esclusivamente la sussistenza delle previste condizioni di sicurezza” .
Con la medesima nota la Direzione aeroportuale ha, quindi, legittimamente riscontrato la diffida della società VI (ora TE), negando la propria competenza e segnatamente affermando che “gli stalli per la fermata degli autobus sono assegnati dagli enti proprietari della strada o dai soggetti gestori delle aree di fermata in ragione delle rispettive competenze” e, quindi, che “il gestore aeroportuale nella sua qualità di “ente proprietario della strada” assegna in piena autonomia gli stalli per le fermate ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento” .
7.9. Nel caso di specie, inoltre, non si tratta affatto di garantire un mero spazio di fermata, ma un vero e proprio stallo nel quale i mezzi sostano e i passeggeri acquistano i titoli di viaggio. Negli spazi in questione, infatti, al contrario di quanto affermato dall’appellante, gli autobus non si fermano per il solo tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri, ma effettuano una vera e propria sosta prolungata, essendo l’aeroporto di Malpensa anche il capolinea del percorso degli autobus e la loro destinazione finale (o, viceversa, il punto di partenza).
8. In conclusione, l’appello va respinto.
9. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante TE CT s.p.a. (già VI Transport s.c. a r.l.) alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore di NA Ente NA VI IL che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO