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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 21/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO e GN VIVIANA RI
ST ( ) VIA LA CITTADELLA 102/G 93100 CALTANISSETTA;
C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
BARZAGLI FEDERICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Delle parti:
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la presente istanza di revisione e disporre la revoca dei versamenti dell'assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 in favore della IG.ra , Parte_2 della somma di 150,00 euro/mese in favore della figlia nonché del contributo pari al Persona_1
50% per le spese straordinarie e consuetudinarie sostenute nell'interesse dei figli”.
Del P.M.:
“..esprime parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Donnas, in data 21.4.1997. Dalla loro unione sono nati i figli il 19/3/2003) e (il 1° giugno 2001). Per_2 Per_1
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 22/05/2019, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al provvedimento in atti.
In particolare, in punto mantenimento dei figli, la sentenza così disponeva:
“ il mantenimento dei figli verrà ripartito nel modo seguente: la madre provvederà alle spese di mantenimento di alla quale il padre comunque corrisponderà la somma di euro 150,00 per gli Per_1 acquisti correnti;
il padre provvederà alle spese di mantenimento di versando la somma di 400,00 Per_2 euro/mese. Al termine del periodo scolastico, qualora il figlio decidesse di ricollocarsi presso il domicilio della madre, la predetta somma di denaro verrà versata a quest'ultima e rideterminata secondo gli indici
ISTAT. Per contro se il minore decidesse di ricollocarsi presso il padre, quest'ultimo provvederà alle spese del relativo mantenimento, senza nulla corrispondere alla madre. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e medico-sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale) sostenute nell'interesse dei figli, nonché consuetudinariamente sostenute alla luce del tenore di vita della famiglia, antecedente alla separazione, documentandole e concordandole preventivamente. Gli assegni familiari verranno percepiti dalla madre, così come le eventuali detrazioni/deduzioni di imposte.”. Le parti congiuntamente, a modifica delle condizioni di divorzio in essere, hanno chiesto di revocare l'obbligo posto a carico del padre di versare il contributo di mantenimento nonché di revocare l'obbligo del padre di concorso nelle spese mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli, in quanto ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La domanda può quindi trovare accoglimento alle ulteriori condizioni concordate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale così
DISPONE
a modifica delle condizioni di divorzio in essere fra le parti, revoca i versamenti dell'assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 in favore della IG.ra , della somma di 150,00 Parte_2 euro/mese in favore della figlia nonché del contributo pari al 50% per le spese Persona_1 straordinarie e consuetudinarie sostenute nell'interesse dei figli. Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 21.1.2025
Il Presidente rel,/est.
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BARZAGLI FEDERICO e GN VIVIANA RI
ST ( ) VIA LA CITTADELLA 102/G 93100 CALTANISSETTA;
C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA NARBONNE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
BARZAGLI FEDERICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Delle parti:
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la presente istanza di revisione e disporre la revoca dei versamenti dell'assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 in favore della IG.ra , Parte_2 della somma di 150,00 euro/mese in favore della figlia nonché del contributo pari al Persona_1
50% per le spese straordinarie e consuetudinarie sostenute nell'interesse dei figli”.
Del P.M.:
“..esprime parere favorevole alla pronuncia secondo diritto”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Donnas, in data 21.4.1997. Dalla loro unione sono nati i figli il 19/3/2003) e (il 1° giugno 2001). Per_2 Per_1
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 22/05/2019, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al provvedimento in atti.
In particolare, in punto mantenimento dei figli, la sentenza così disponeva:
“ il mantenimento dei figli verrà ripartito nel modo seguente: la madre provvederà alle spese di mantenimento di alla quale il padre comunque corrisponderà la somma di euro 150,00 per gli Per_1 acquisti correnti;
il padre provvederà alle spese di mantenimento di versando la somma di 400,00 Per_2 euro/mese. Al termine del periodo scolastico, qualora il figlio decidesse di ricollocarsi presso il domicilio della madre, la predetta somma di denaro verrà versata a quest'ultima e rideterminata secondo gli indici
ISTAT. Per contro se il minore decidesse di ricollocarsi presso il padre, quest'ultimo provvederà alle spese del relativo mantenimento, senza nulla corrispondere alla madre. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e medico-sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale) sostenute nell'interesse dei figli, nonché consuetudinariamente sostenute alla luce del tenore di vita della famiglia, antecedente alla separazione, documentandole e concordandole preventivamente. Gli assegni familiari verranno percepiti dalla madre, così come le eventuali detrazioni/deduzioni di imposte.”. Le parti congiuntamente, a modifica delle condizioni di divorzio in essere, hanno chiesto di revocare l'obbligo posto a carico del padre di versare il contributo di mantenimento nonché di revocare l'obbligo del padre di concorso nelle spese mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per i figli, in quanto ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La domanda può quindi trovare accoglimento alle ulteriori condizioni concordate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale così
DISPONE
a modifica delle condizioni di divorzio in essere fra le parti, revoca i versamenti dell'assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 in favore della IG.ra , della somma di 150,00 Parte_2 euro/mese in favore della figlia nonché del contributo pari al 50% per le spese Persona_1 straordinarie e consuetudinarie sostenute nell'interesse dei figli. Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 21.1.2025
Il Presidente rel,/est.
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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