Articolo 2 della Legge 17 aprile 1989, n. 141
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 aprile 1989
Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La denominazione 'birra' o 'birra normale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a undici.
2. La denominazione 'birra speciale' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici.
3. La denominazione 'birra doppio malto' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici.
4. La denominazione 'birra analcolica' e' riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a tre e non superiore a otto".
Entrata in vigore il 27 aprile 1989