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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eliana Marchesini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 465-2024 promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro
Fabbrini e Alessandra Bacci, giusta delega in calce al ricorso depositato il
27.08.2024,
ricorrente
contro
pagina 1 di 6 la ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Via Garibaldi n. 5 in 39012 Merano, codice fiscale
, C.F._1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Garibaldi n. 5 in 39012 Merano, codice fiscale , al pagamento della somma C.F._1
di € 1.261,00 per la causali indicati in narrativa nonché della mensilità di aprile
2024 in poi e quelle maturate in corso di causa, in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 27.08.2024 la di Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata ditta individuale Pt_1 CP_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli
[...]
accantonamenti relativi alle mensilità da gennaio a marzo 2024, concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 1.261,00.-, rappresentando altresì che da aprile 2024 la convenuta non aveva più provveduto a inviare le denunce mensili.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 15.11.2024 il procuratore di parte ricorrente chiedeva ammettersi le prove. Il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. Dopo assunzione di prova testimoniale questo Giudice, il giudice ordinava all'INPS l'esibizione di documentazione necessaria per il calcolo dei contributi in ipotesi dovuti da aprile 2024 in poi e rinviava per la prosecuzione del giudizio al 17.12.2024. Seguiva ulteriore rinvio in attesa del deposito della documentazione richiesta da parte dell'INPS. In data 13.1.2025 INPS depositava dichiarazione dalla quale emergeva che parte convenuta non aveva provveduto a inviare flussi Uniemens da aprile in poi. All'udienza del 11.3.2025 ritenuta la causa pagina 3 di 6 matura per la decisione, su istanza di parte ricorrente il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 30.04.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data
6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno Parte_1
l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari Pt_1
contributi con i quali essa gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 Parte_1
del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della Pt_1
ricorrente.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già CP_2
compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di € 1.261,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da gennaio a marzo 2024.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1.261,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa 465-2024 RGL promossa con ricorso depositato il 27.08.2024 dalla Parte_1
contro la ditta individuale così provvede: Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € Pt_1
1.261,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1.310,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle sulle voci gravate per legge.
Bolzano, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eliana Marchesini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 465-2024 promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro
Fabbrini e Alessandra Bacci, giusta delega in calce al ricorso depositato il
27.08.2024,
ricorrente
contro
pagina 1 di 6 la ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Via Garibaldi n. 5 in 39012 Merano, codice fiscale
, C.F._1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.04.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge, condanni la ditta individuale , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Garibaldi n. 5 in 39012 Merano, codice fiscale , al pagamento della somma C.F._1
di € 1.261,00 per la causali indicati in narrativa nonché della mensilità di aprile
2024 in poi e quelle maturate in corso di causa, in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 27.08.2024 la di Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata ditta individuale Pt_1 CP_1
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli
[...]
accantonamenti relativi alle mensilità da gennaio a marzo 2024, concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 1.261,00.-, rappresentando altresì che da aprile 2024 la convenuta non aveva più provveduto a inviare le denunce mensili.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale, rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 15.11.2024 il procuratore di parte ricorrente chiedeva ammettersi le prove. Il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. Dopo assunzione di prova testimoniale questo Giudice, il giudice ordinava all'INPS l'esibizione di documentazione necessaria per il calcolo dei contributi in ipotesi dovuti da aprile 2024 in poi e rinviava per la prosecuzione del giudizio al 17.12.2024. Seguiva ulteriore rinvio in attesa del deposito della documentazione richiesta da parte dell'INPS. In data 13.1.2025 INPS depositava dichiarazione dalla quale emergeva che parte convenuta non aveva provveduto a inviare flussi Uniemens da aprile in poi. All'udienza del 11.3.2025 ritenuta la causa pagina 3 di 6 matura per la decisione, su istanza di parte ricorrente il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 30.04.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data
6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno Parte_1
l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari Pt_1
contributi con i quali essa gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 Parte_1
del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della Pt_1
ricorrente.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già CP_2
compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di € 1.261,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da gennaio a marzo 2024.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1.261,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa 465-2024 RGL promossa con ricorso depositato il 27.08.2024 dalla Parte_1
contro la ditta individuale così provvede: Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € Pt_1
1.261,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1.310,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle sulle voci gravate per legge.
Bolzano, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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