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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1001/2024 (al quale è riunito il procedimento r.g.n. 1039/2024) avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , nato in [...] Parte_1 C.F._1
l'1.09.1983, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , dagli avv.ti Enrico
CC e AR EL, presso i quali elettivamente domicilia come indicato nel suddetto atto
RICORRENTE
E
c.f. , nato in [...] il CP_1 C.F._2
17.02.1978, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Giacomo NO, presso il cui studio in Padova, alla
Piazza De Gasperi n. 45/a, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
con sede in Roma, alla via Savoia n. 78 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 25.11.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le uniche parti costituite in giudizio hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con due distinti ricorsi depositati rispettivamente il 16.05.2024 e il
23.05.2024 (quest'ultimo iscritto a ruolo con r.g.n. 1039/2024),
e hanno agito in giudizio per il Parte_1 CP_1 pagamento di differenze retributive nei confronti d ella Controparte_3
e della CP_4
Più specificamente, a sostegno della domanda hanno dedotto: di aver lavorato dal 3.07.2023 al 12.03.2024 come driver alle dipendenze della
presso il magazzino di a ON (VE) ; che Controparte_5 CP_4
l'attività lavorativa si svolgeva dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore
5.30 presso il magazzino, caricamento del furgone, consegne e ritiri nelle province di Treviso e Belluno, e rientro intorno alle ore 16.00; che il rapporto di lavoro si è concluso con licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 12.03.2024; che non sono state corrisposte varie spettanze retributive, tra cui buoni pasto, retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, indennità di trasferta, differenze per lavoro straordinario, TFR , ROL e ferie non godute, indennità di mancato preavviso, e.d.r. contrattuale, e.a.r. per mancata adesione a Ebilog;
c he il rapporto era regolato dal CCNL Autotrasporto , che Controparte_6 prevede specifiche indennità e maggiorazioni per straordinario, trasferta, E.d.r. contrattuale, per mancata adesione a Ebilog;
che CP_7 sussiste responsabilità solidale della committente ex art. 29, CP_4
c. 2, d.lgs. 276/03, trattandosi di appalto di servizi;
che, in subordine, in caso di accertamento di intermediazione illecita di manodopera, il
2 lavoratore ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro direttamente con ex art. 29, co. 3 bis, d.lgs. 276/03, con conseguente diritto CP_4 alla reintegrazione e alle spettanze retributive;
che sono stati effettuati solleciti di pagamento rimasti senza esito.
Ciò posto, hanno dedotto di vantare differenze retributive, rispettivamente, il per € 15.042,20 e il per € Parte_1 CP_1
14.818,40.
In conseguenza di ciò hanno chiesto che il Tribunale accerti la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini prospettati, con conseguente condanna delle società resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme indicate come dovute;
con vittoria di spese con attribuzione.
In entrambi i procedimenti si è costituita la che ha eccepito CP_4
l'infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, l'inesistenza del rapporto di appalto con la con esclusione della Controparte_3 applicabilità della tutela di cui all'art. 39 d.lgs. n. 276/2003. Inoltre, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la costituzione del rapporto di lavoro con la anche per intervenuta decadenza ex artt. 32, CP_4 comma 1 e 4, lett. d) legge n. 132/2010 e art. 1, comma 38, legge n.
92/2012.
Alla prima udienza del 4.11.2024, constatata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso alla che non si costituiva in Controparte_5 giudizio, ne era dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2.04.2025 era disposta la riunione del procedimento
r.g.n. 1039/2024 al più risalente procedimento r.g.n. 1001/2024 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Con ordinanza del 27.07.2025 era disposta l'interruzione del giudizio nei confronti della CP_4
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, in seguito alla parziale interruzione del giudizio nei confronti della disposta con CP_4 ordinanza del 27.07.2025, in conseguenza della sentenza n. 61/2025 del 7.07.2025 resa dal Tribunale di Prato che ne ha dichiarato la
3 liquidazione giudiziale, il giudizio non è stato riassunto nei confronti della società in liquidazione giudiziale , nei cui confronti, quindi, devono ritenersi, almeno nel presente giudizio, non reiterate le domande originariamente proposte. Diversamente, infatti, le domande risulterebbero in ogni caso improcedibili per omessa notifica della riassunzione.
Ne consegue, quindi, che il giudizio e la presente decisione hanno ad oggetto esclusivamente le domande proposte nei confronti della
[...]
rimasta contumace. Controparte_5
2. Ciò posto, le domande sono fondate e vanno accolte nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserime nto stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prest azione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
2.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che i ricorrenti hanno fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro come prospettato in ricorso, anche con riferimento all'orario di lavoro osservato e all'effettuazione di trasferte.
4 In primo luogo, sono stati prodotti i contratti di lavoro, da cui risulta l'assunzione dei ricorrenti da parte della con Controparte_5 decorrenza dal 3.07.2023 , con qualifica di operai e mansioni di autisti, inquadramento nel livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica, la paga base di € 1.613,50, nonché l'intervenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 12.03.2024 (cfr. contratto e lettera di licenziamento allegate ai ricorsi).
Inoltre, i testi escussi, con dichiarazioni sufficientemente specifiche e sostanzialmente concordanti, hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine all'orario di lavoro osservato, alle mansioni svolte dai ricorrenti e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Più specificamente, il teste , dopo aver premesso di aver Testimone_1 lavorato per da luglio 2023 fino al 12.3.2024 , ha CP_5 dichiarato: “I ricorrenti erano in quel periodo (luglio 2023 – 12.3.2024) Contro miei colleghi;
lavoravano al magazzino di ON che era il luogo dove caricavamo la merce, dove c'era il magazzino e dove ritiravamo la merce e riportavamo eventuali resi. I ricorrenti lavoravano in linea di massima con l'orario 5.30-16 anche se essendo corrieri l'orario non era lo stesso, a volte terminava prima e a volte dopo. In magazzino l'orario di carico era dalle 5 alle 6, l'ordine di carico era dato dalla lunghezza del giro per cui chi faceva le consegne più lontane caricava prima. Ad inizio giornata tra le 5 e le 6 vedevo i ricorrenti, come tutti i corrieri della Con e delle altre aziende. “Al termine delle consegne se non c'erano ritiri
o resi si portava il furgone direttamente a casa, con l'autorizzazione dell'azienda, se c'erano residui e ritiri come frequente nell'ultimo periodo si doveva per forza passare al magazzino. Molto spesso vedevo i ricorrenti ad inizio giornata ed a fare gli ultimi ritiri, ritiri che andavano fatti tra le 14.30 e le 15.00 con conseguente attività di carico, ritorno al magazzino e scarico;
era frequente trovare a gli ultimi ritiri entrambi, soprattutto nell'ultimo periodo era giornaliero. Entrambi i ricorrenti facevano consegne su Treviso e Belluno”.
5 Tali dichiarazioni hanno trovato sostanziale conferma in quelle rese dal teste che, dopo aver premesso di aver lavorato da luglio Testimone_2
Contro 2023 a marzo 2024 presso il deposito ha dichiarato “Lavoravano lì anche i ricorrenti. Confermo che i ricorrenti lavoravano da lunedì a venerdì dalle 5.30 alle 16 Facevano consegne per ditte o hotel o altro.
Posso riferire dei loro orari perché lavoravo con loro e facevo i loro stessi orari. Li vedevo al magazzino quando arrivavano anche loro, io ero già presente;
li vedevo arrivare sulle 5.30. Quanto all'orario di fine lavoro, lo posso riferire perché nel palmare vedevo l'orario delle attività anche dei miei colleghi. Sia io che i ricorrenti andavamo a casa a fine giornata con il furgone;
a seconda del giro a volte bisognava ripassare per il magazzino a volte no;
la mattina bisognava andare al magazzino per caricare. Confermo che i ricorrenti facevano consegne nelle province di
Treviso e Belluno”.
Le dichiarazioni rese dai testi risultano attendibili, in quanto sufficientemente specifiche, frutto di una conoscenza diretta dei fatti di causa e sostanzialmente concordanti.
3. Ciò posto, deve ritenersi dimostrata la sussistenza de i rapporti di lavoro nei termini prospettati nei ricorsi, anche in ordine all'orario di lavoro svolto e all'effettuazione di differenze retributive, con conseguente diritto alle differenze retributive pretese con i ricorsi.
Per quanto concerne più specificamente queste ultime, esse sono in parte documentali: così, in particolare, per i buoni pasto novembre e dicembre 2023, per le retribuzioni dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2024 (cfr. buste paga allegate ai ricorsi), per la retribuzione dovute per i primi dodici giorni (cfr. lettere di licenziamento allegate ai ricorsi), per le voci e.d.r. contrattuale ed e.a.r. per mancata adesione a
Ebilog ai sensi dell'art. 54 bis del CCNL di categoria e e.a.r., TFR (cfr. busta paga febbraio 2024 e lettera di licenziamento) e per l'indennità di mancato preavviso ex art. 36 CCNL che la quantifica in 6 giorni di lavoro (cfr. lettera di licenziamento del 12.03.2024 con decorrenza in pari data).
6 Quanto all'applicabilità del CCNL invocato dai ricorrenti, com'è noto è possibile utilizzare il contratto collettivo di settore al fine di individuare i minimi della retribuzione in conformità all'art. 36 della
Costituzione. Così, tra l'altro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent.
27138/13: “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art.
36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, c on riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima.
Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto v oce retributiva tipicamente contrattuale”. Ne consegue, quindi,
l'applicabilità del C.C.N.L. innanzi richiamato che peraltro nel caso di specie risulta specificamente richiamato nei contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti.
Inoltre, quanto alle altre differenze retributive (lavoro straordinario e indennità di trasferta), assumono rilievo le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato, in particolare, alcune circostanze attinenti all'orario di lavoro osservato (dalle 5,30 alle 16,00), il che rileva ai fini del riconoscimento dello straordinario, considerato che l'orario di lavoro contrattualmente previsto era di 7,33 ore al giorno
(44 ore alla settimana), mentre è stato provato lo svolgimento all'incirca di due ore di lavoro straordinario in più al giorno;
e all'effettuazione con regolarità di consegne nelle province di Treviso e Belluno, rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta ex art. 62 del CCNL applicato ed espressamente richiamato.
4. Alla luce di ciò, il credito azionato deve ritenersi provato. Sul punto, infatti, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di Cassazione con la storica sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore, sia
7 che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
una volta assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema Corte, a palesi esigenze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contem po fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione (n. 826/15, 15659/11, n. 936/10,
n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che i ricorrenti hanno, come fin qui evidenziato, provato il titolo, ossia il rapporto lavorativo con la e la sussistenza del credito Controparte_5 azionato, e hanno dedotto l'inadempimento, consistente, in particolare nel mancato pagamento della complessiva somma , quantificata per in € 15.042,20, a titolo di differenze retributive - come Parte_1
8 analiticamente indicate a pagina 5 del ricorso - di cui € 1.077,52 a titolo di TFR, e per in € 14.818,40 – come CP_1 analiticamente indicate alle pagine 5 e 6 del ricorso – di cui € 1.0788,44
a titolo di TFR.
Gli importi pretesi, inoltre, risultano congrui, tenuto conto delle mansioni svolte, delle giornate lavorative, del numero di ore lavorative effettuate, dei contratti di lavoro sottoscritti e del CCNL applicabile, anche alla luce dell'istruttoria svolta.
Ne consegue, quindi, che, poiché è stata fornita la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, e poiché non sussistono elementi che inficino la validità del conteggio analitico elaborato dai ricorrenti, gravava sulla resistente Controparte_5
l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. della estinzione dell'obbligazione di pagamento, cioè di aver corrisposto al prestatore di lavoro gli emolumenti richiesti e dovuti;
tale onere probatorio, invece, non è stato assolto , essendo la società rimasta contumace.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta e quindi, la CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata
[...] al pagamento in favore di di € 15.042,20, a titolo di Parte_1 differenze retributive - come analiticamente indicate a pagina 5 del ricorso - di cui € 1.077,52 a titolo di TFR, e in favore di CP_1 in € 14.818,40 – come analiticamente indicate alle pagine 5 e 6 del ricorso – di cui € 1.0788,44 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate distintamente per ciascuna delle parti, assistit e da diversi difensori, ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
9 Relativamente al ricorrente le spese processuali sono Parte_2 liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Giacomo
NO che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1001/2024 (al quale è riunito il procedimento r.g.n. 1039/2024) come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza dei rapporti di lavoro tra Parte_1
e la e tra e la
[...] Controparte_8 CP_1 Controparte_8 nei termini ricostruiti in parte motiva;
2. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, al pagamento in favore di di € 15.042,20, Parte_1
a titolo di differenze retributive - come analiticamente indicate a pagina
5 del ricorso - di cui € 1.077,52 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo;
3. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, al pagamento in favore di in € 14.818,40 – CP_1 come analiticamente indicate alle pagine 5 e 6 del ricorso – di cui €
1.0788,44 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo;
4. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
5. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione
10 al procuratore antistatario avv.to Giacomo NO .
Venezia, 26.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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