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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 15625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15625 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 49362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nata in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore Persona_1 titolare della responsabilità genitoriale su nata in [...] il Persona_2
08/12/2015; , nata in [...] il [...]; , Persona_3 Parte_1 nata in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore titolare della responsabilità genitoriale su , nato in [...] il [...], e Persona_4 Persona_5
nata in [...] il [...],
[...]
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta ed elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 8
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, Persona_6 senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 30.4.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato, senza alcuna contestazione di parte resistente (art. 115 cpc), di aver tentato ripetutamente di accedere al servizio di prenotazione di un appuntamento presso il
Consolato italiano di Curitiba, competente per territorio, senza esito, ed hanno altresì dedotto l'impossibilità di stimare un termine temporale per la presentazione dei documenti e per l'effettiva conclusione del procedimento.
Le coordinate temporali che discendono da tali incertezze si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 8.11.2025.
Il Giudice
AN CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nata in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore Persona_1 titolare della responsabilità genitoriale su nata in [...] il Persona_2
08/12/2015; , nata in [...] il [...]; , Persona_3 Parte_1 nata in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di genitore titolare della responsabilità genitoriale su , nato in [...] il [...], e Persona_4 Persona_5
nata in [...] il [...],
[...]
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta ed elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 8
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, Persona_6 senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 30.4.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato, senza alcuna contestazione di parte resistente (art. 115 cpc), di aver tentato ripetutamente di accedere al servizio di prenotazione di un appuntamento presso il
Consolato italiano di Curitiba, competente per territorio, senza esito, ed hanno altresì dedotto l'impossibilità di stimare un termine temporale per la presentazione dei documenti e per l'effettiva conclusione del procedimento.
Le coordinate temporali che discendono da tali incertezze si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 8.11.2025.
Il Giudice
AN CO