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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 25/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 860/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI FEO FRANCESCO e LOREDANA LIONETTI contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.01.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2018, per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” ed ha censurato l'operato CP_ dell' laddove ha ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi OTD.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto all'iscrizione per CP_ l'anno e per il numero di giornate indicate nel ricorso, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_ L' costituitosi tardivamente ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale. Terminata l'istruttoria la causa è stata rinviata per decisione.
All'udienza del 25.3.2025, tenuta con le modalità di cui in epigrafe, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_1
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui
CP_ ha lamentato la violazione da parte dell' .
Sempre in via preliminare, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente in sede di note per la trattazione scritta, deve essere acquisito anche ai sensi dell'art.
CP_ 421 c.p.c. il verbale ispettivo prodotto dall nonostante la tardività della sua costituzione.
Sul punto giova richiamare quanto ripetutamente asserito dalla Corte territoriale in
CP_ casi analoghi “in ordine alla valenza probatoria del verbale esibito dall' in sede di gravame, il Collegio ritiene di acquisirlo agli atti ex art. 421 c.p.c. e di tenerne conto ai fini decisori, sulla scorta del principio, ormai consolidato, secondo cui i verbali di accertamento - che attestano documentalmente il quadro omissivo o comunque connotato da forti irregolarità in cui versavano i presunti datori di lavoro
- si prestano a essere acquisiti anche officiosamente, persino ai sensi dell'art. 437
c.p.c., ove si consideri che nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano a un esito "necessario" della controversia (Cass. n.
13353/2012; in termini Cass. n. 13432 del 2013).
In senso conforme, si è altresì affermato che i verbali ispettivi: a) possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in modo da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto;
b) anche in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr., da ultimo, Cass. n. 31009 del 2019; v. pure Cass. n. 11646 del 2018; Cass. n. 20768 del 2017)” (Corte di Appello di Bari sentenza n. 87/2024; in senso conforme vedasi anche sentenza n. 245/2025).
Ne consegue che il verbale può in questa sede essere acquisito ed esaminato. Nel merito, la domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2021008325/DDL del 25.3.2022, riferito al periodo compreso tra il 1.7.2017 al
31.12.2021, relativo alla azienda agricola “AGRICOLA NUOVA VITA S.R.L.S.”, asserita datrice di lavoro dell'odierna parte ricorrente.
Va premesso che l'attività di indagine è stata finalizzata alla verifica della congruità delle giornate di manodopera dichiarate rispetto al fabbisogno aziendale, nonché al controllo della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti degli operai CP_ agricoli denunciati all'
Ebbene, dal verbale unico di accertamento indicato, è emerso che:
1) - la società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” è stata iscritta presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato della provincia di Foggia, con REA n. FG-
303943 e con la qualifica di impresa agricola, a far tempo dal 26.5.2017 per l'esercizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area” - codice ATECORI
01.31.1 con inizio attività dal 01.08.2017;
2) - Socio unico, nonché amministratore unico della società, sin dalla sua costituzione, è risultato il sig. (C.F. , nato a CP_2 C.F._1
Trinitapoli, il 07/07/1969; CP_ 3) - dalla consultazione degli archivi telematici dell' gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato che la società in esame, per lo svolgimento dell'attività agricola e al CP_ fine di poter assumere manodopera agricola, ha presentato all' in formato elettronico, una sola Denuncia Aziendale (D.A.) in data 29.8.2017, con la quale ha dichiarato di condurre un unico fondo agricolo, sito in agro di Cerignola (FG), alla
C.da Lupara, contraddistinto catastalmente al Fg. 70, p.lla 96 e Fg. 75, p.lle 16, 269 e
661, avente la superficie Ha 15.22.73 e destinato prevalentemente alla coltivazione del pomodoro;
4) - dall'esame degli archivi dell' , inoltre, è emerso che la “Agricola Nuova CP_1
Vita S.r.l.s.”, a fronte del fabbisogno aziendale di 737 giornate di lavoro indicato nella D.A. del 29.8.2017, ha denunciato all' per ogni anno il Controparte_3
seguente numero di lavoratori OTD, nonché di giornate e di retribuzioni imponibili: Anno Lavoratori OTD Numero Giornate Retribuzioni
2017 49 2.700 €.139.952,00
2018 123 9.795 €.533.355,00
2019 74 4.895 €.266.594,00
2020 101 7.812 €.426.681,00
2021 66 4.618 €.251.552,00
5) - la società ispezionata, in tutto il periodo di attività agricola in esame, ha interamente omesso il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale in favore dei soggetti denunciati in qualità di operai agricoli, maturando un debito contributivo nei confronti dell' di €.290.156,84 (fino al secondo trimestre CP_1 dell'anno 2021);
6) - gli ispettori verbalizzanti, al fine di verificare la congruità delle giornate denunciate rispetto al fabbisogno aziendale, hanno effettuato un confronto tra i ricavi dell'attività commerciale, desumibili dalle denunce IVA, ed i costi denunciati per retribuire la manodopera asseritamente utilizzata. In particolare, da tale operazione è emerso un grande squilibrio economico, che avrebbe portato (se fosse stato effettivo), ad avviso degli ispettori, qualsiasi imprenditore a desistere dal continuare l'esercizio di una attività d'impresa del tutto antieconomica.
Ed invero, dal suesposto confronto tra ricavi e costi è emerso quanto segue:
Anno Totale acquisti Volume d'affari Ricavi Retribuzioni denunciate
2017 26.906 113.655 86.749 €.139.952,00
2018 14.436 0 Negativo €.533.355,00
2019 65.500 9.265 Negativo €.266.812,00
2020 42.778 23.729 Negativo €.426.681,00
7) - gli ispettori verbalizzanti hanno inviato all'amministratore unico della società ispezionata, sig. , con lettera raccomandata A/R del 29.09.2021, un CP_2
invito a presentarsi, in data 4.10.2021, presso la sede della Polizia Locale di
Trinitapoli;
8) - in data 1.10.2021, gli ispettori hanno effettuato un accesso sull'unico fondo aziendale indicato nella D.A. presentata all' in data 29.8.2017, senza tuttavia CP_1
trovare alcuna persona al lavoro, né tantomeno il titolare e responsabile della società;
9) - in data 05.10.2021, presso gli uffici della sede della Polizia Locale di Trinitapoli, il sig. , in qualità di legale rappresentante della società “AGRICOLA CP_2 NUOVA VITA S.r.l.s.” è stato sentito e il medesimo ha rilasciato agli ispettori verbalizzanti le seguenti informazioni:
“D. Lei è un imprenditore agricolo e risulta amministratore unico della società
che attività svolge la società? Parte_2
R. Preciso che attualmente la società della quale sono amministratore unico non possiede più terreni poiché i contratti di affitto con i quali il sottoscritto li aveva concessi fino al 2023 sono stati rescissi, pertanto, di certo a partire dal 01/01/2021 i terreni non sono più condotti e coltivati dalla ma Parte_3
direttamente dal sottoscritto come avveniva in passato prima della costituzione della società. I terreni condotti dalla società fino al 2020 sono estesi circa 15 ettari che costituiscono un unico appezzamento in agro di Cerignola alla contrada Lupara e si tratta di terreni che attualmente sono oggetto di vendita all'incanto e concessi in uso al sottoscritto dal Tribunale di Foggia. Nell'anno 2021 la mia impresa individuale conduce oltre ai circa 15 ettari su citati altri 4 ettari in agro di Cerignola alla contrada Cerinella in compartecipazione con la ditta Agricola Pozzo Terraneo.
D. Quali colture sono state praticate sui terreni aziendali della società e della ditta individuale quest'anno?
R. Quest'anno nel fondo di contrada Lupara sono stati coltivati i broccoli fino a gennaio febbraio e poi i pomodori e le zucchine e lo stesso posso dire per lo scorso anno 2020. Nel fondo di contrada Cerinella ho piantato solo i pomodori poiché il fondo è stato acquisito come ho detto in compartecipazione solo a partire dal mese di maggio 2021.
D. La società possiede mezzi per il trasporto della merce e/o di persone, trattori e macchine agricole?
R. La società non possiede mezzi propri per il trasporto di cose e persone né trattori
e macchine agricole e per le lavorazioni al terreno, le irrorazioni si avvale di contoterzisti o mezzi presi in prestito che utilizzo personalmente.
D. Chi si occupa del reclutamento del personale e con quale modalità avviene?
R.Sono io che mi sono sempre occupato del reclutamento del personale, e i contatti avvengono quasi sempre telefonicamente poiché si tratta di persone che in prevalenza conosco personalmente.
D. A quali professionisti o enti ha rilasciato la delega per la tenuta dei libri obbligatori e per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e per la gestione della contabilità e la materia fiscale? R. Tutti gli adempimenti sono gestiti dal , ufficio al quale ho Parte_4 conferito le deleghe. Per quanto attiene all'assunzione del personale, sono io che comunico o per telefono o via mail o in caso di un numero elevato di assunzioni mi
Parte reco personalmente presso gli uffici del di Cerignola per comunicare i nominativi delle persone da assumere. Anche le fatture di vendita sono emesse Parte dall'ufficio di Cerignola.
D. Mediamente quanti operai occupa o ha occupato in ciascun anno l'azienda della società della quale lei è l'amministratore unico? Parte_2
R. La società ha assunto mediamente ogni anno circa 50 operai per eseguire tutte le fasi lavorative necessarie. Non sono in grado di quantificare neppure in via approssimativa il numero delle giornate di lavoro complessive lavorate dagli operai nel corso di ciascun anno.
D. A quanto ammonta il volume di affari o fatturato che la società Parte_2
ha sviluppato nel corso degli ultimi anni?
[...]
R. Non sono in grado di indicare anche in via approssimativa l'ammontare del fatturato.
D. Come vengono pagati gli operai, da chi e dove?
R. La maggior parte degli operai è stata pagata in contanti con cadenza settimanale direttamente in campagna. Sono stati sempre retribuiti dal sottoscritto. Alcuni operai sono stati retribuiti con bonifico bancario.
D. Gli operai sono stati sempre retribuiti? Hanno ricevuto regolarmente le buste paga?
R. Si gli operai ad oggi sono stati sempre pagati ed hanno ricevuto regolarmente le
Parte buste paga che ritiro personalmente dall'ufficio di Cerignola e le consegno agli operai.
D. Chi controlla il lavoro svolto quotidianamente dagli operai assunti?
R. Sono sempre io che presente sui campi ogni giorno controllo l'operato degli operai agricoli.
D. Gli operai sono stati sottoposti a visita medica preventiva all'assunzione? Se sì, da chi e dove? R. No, non sono stati mai sottoposti a visita medica preventiva all'assunzione.”;
10) - gli ispettori verbalizzanti, al termine dell'interrogatorio, hanno notificato a mani al sig. il “Verbale di primo accesso ispettivo”, contenente la CP_2
richiesta della documentazione amministrativa necessaria alla definizione dell'accertamento da esibire il giorno 14.10.2021 presso la sede di Cerignola. CP_1
Tuttavia, in tale data, né il sig. , né il suo consulente del lavoro e/o CP_2
suoi collaboratori della sede del di Parte_5
Cerignola, ufficio al quale il ha dichiarato di aver conferito delega per la tenuta CP_2
del LUL (libro unico del lavoro) e per tutti gli adempimenti in materia contabile e fiscale si sono presentati presso l'ufficio di Cerignola;
CP_1
11) - gli ispettori verbalizzanti, stante l'assenza dei suindicati soggetti, hanno provveduto a notificare le ulteriori richieste di documentazione e i verbali interlocutori con PEC dall'indirizzo istituzionale della sede di Foggia agli CP_1
indirizzi PEC della società ( e del MAB di Cerignola Email_1
( . Email_2
Tuttavia, la società, nonostante le molteplici richieste avanzate dagli ispettori, non ha mai inviato, neppure in copia, i seguenti documenti: LUL dei mesi da luglio a dicembre 2021; prospetti paga sottoscritti dai lavoratori per tutto il periodo di
Parte_ attività; delega al di Cerignola per la tenuta del LUL e per gli adempimenti previdenziali e fiscali;
documentazione attestante i titoli di possesso dei terreni riportati in D.A. con eventuali atti di rescissione del contratto di affitto, così come sostenuto dal sig. presso la sede della Polizia Locale di Trinitapoli;
CP_2
documentazione obbligatoria attestante le vendite giornaliere riportata nei Registri dei Corrispettivi degli anni 2018, 2019 e 2020; sottoconti dei conti bancari o in alternativa gli estratti conto bancari e/o postali della ditta relativi al periodo di attività;
12) - dalla consultazione del SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale), è emerso che la “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” avrebbe preso in carico i terreni riportati nella D.A. del 29.8.2017 a maggio del 2017 e li avrebbe tenuti fino ad aprile dell'anno 2020. Ed invero, tali terreni, a partire dal 2.5.2020, sono ritornati nella disponibilità della ditta individuale ”, che già li possedeva e li CP_2
conduceva prima di concederli in affitto alla società ispezionata da maggio del 2017 ad aprile 2020. Gli ispettori hanno, pertanto, evidenziato la contraddittorietà rispetto a quanto dichiarato in sede ispettiva dal , il quale ha riferito, al contrario, che CP_2 tali terreni sarebbero ritornati nella disponibilità della ditta individuale
[...]
dal mese di gennaio 2021; CP_2
13) - gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto all'analisi della documentazione inviata dalla società all'indirizzo PEC della sede di Foggia ed hanno CP_1 provveduto ad un riscontro delle operazioni commerciali attestate nelle fatture, nei documenti contabili e nelle scritture private.
In particolare, gli ispettori hanno rilevato, con riferimento alle singole annualità, le seguenti anomalie:
-- ANNO 2017: gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato la fittizietà delle fatture di vendita alla pianta di broccoli e carciofi emesse dalla società “Agricola Nuova
Vita S.r.l.s.” in favore della ditta “Passion Fruit di Negoita Eugen” (titolare di P.IVA
n° ), con sede legale a San Ferdinando di Puglia, in Via Battisti, n. 9. P.IVA_1
A tal riguardo, hanno precisato che, in seguito ad accertamenti ispettivi effettuati in passato, la “Passion Fruit” è risultata un'impresa del tutto fittizia e nella dichiarazione rilasciata agli ispettori dal sig. Negoita Eugen, in data 31.01.2018, presso la Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, non vi è alcun riferimento a rapporti commerciali intercorsi con la società “Agricola Nuova Vita
S.r.l.s” e/o con il sig. , né all'acquisto di ortaggi e verdura poiché le CP_2
compravendite riguardavano esclusivamente partite di uva e pesche.
Gli ispettori hanno, invece, riscontrato, per tale annualità, l'attendibilità delle vendite di pomodori alla “Cooperativa Vesevus di Lavello”, che ha confermato l'acquisto di pomodoro, inviando le relative fatture di acquisto emesse dalla “Agricola Nuova Vita
S.r.l.s.”;
-- ANNO 2018: secondo i dati economici rilevati dagli ispettori verbalizzanti nella fase istruttoria delle verifiche ispettive, la società presumibilmente non ha venduto e neanche raccolto ortaggi o altri prodotti della terra.
A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa all' di Foggia dalla CP_1
Società ispezionata, gli ispettori sono giunti alla medesima conclusione, ossia alla totale insussistenza di attività agricola nell'anno 2018.
In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che la società ha trasmesso, tramite
PEC, due scritture private denominate “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, quattro fatture di vendita (due per la vendita di pomodori alla pianta e due per la vendita delle quote di compartecipazione), un registro dei corrispettivi nel quale sono riportate vendite giornaliere in tutti i mesi da febbraio a dicembre per un totale di corrispettivi di €.190.670,00.
A tal riguardo, hanno osservato, in primo luogo, che la società, a seguito dell'inoltro di tale documentazione, in data 29.10.2021, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate una denuncia integrativa ai fini IVA per l'anno 2018 con la quale il fatturato è passato da 0 a €.263.000,00.
In secondo luogo, hanno evidenziato l'inattendibilità delle due fatture di vendita di partite di pomodoro alla pianta. In particolare, la fattura n. 3 di €.32.500,00
(compreso iva), emessa in favore della società “La Nuova Gestione soc. coop. agr.”, non è risultata inserita nella contabilità della società acquirente e la stessa amministratrice della società ha dichiarato agli ispettori, in data 21.2.2022, di non aver acquistato, nell'anno 2018, partite di pomodori dalla società ispezionata. Al contempo, anche la fattura di vendita n. 4 di €.21.000,00 (compreso iva), emessa in favore della “Soc. Cooperativa Vesevus”, non è risultata inserita nella contabilità della società acquirente e la stessa amministratrice della società ha dichiarato che negli anni 2018, 2020 e 2021 non vi è stato alcun conferimento di pomodoro.
In terzo luogo, gli ispettori hanno osservato che le fatture n. 1 e 2 di €.10.000,00 e
€.20.000,00, emesse rispettivamente per la vendita delle quote di compartecipazione, risultano di dubbia veridicità per le seguenti motivazioni: i corrispettivi in esse riportati non sono compresi nelle dichiarazioni IVA dei percettori;
si riferiscono a contratti di associazione in compartecipazione ai quali lo stesso sig. CP_2
non ha fatto alcun cenno nel corso del suo interrogatorio (cfr. dich. resa in data
5.10.2021: “Nel fondo di contrada Cerinella ho piantato solo i pomodori poiché il fondo è stato acquisito come ho detto in compartecipazione solo a partire dal mese di maggio 2021”. Infatti, il ha riferito di aver condotto, solo a partire dal 2021 CP_2
e in proprio, come ditta individuale, dei terreni in compartecipazione, come è anche risultato dal Fascicolo Aziendale della ditta individuale); i contratti che sarebbero stati sottoscritti dalla “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” in qualità di “compartecipata” non risultano essere stati mai inseriti nel fascicolo aziendale della società ispezionata;
dai contratti di compartecipazione non è emersa una effettiva compartecipazione dei contraenti, in quanto negli stessi sono stati previsti, da un lato, la mera concessione dei terreni da parte del compartecipante e, dall'altro, lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la conduzione dei terreni e le colture praticate (dall'organizzazione dei fattori di produzione alle spese necessarie per l'acquisto di materie prime, di concimi e fitofarmaci) da parte della società compartecipata. Inoltre, in tali contratti non vi è alcun riferimento ad una specifica coltura stagionale, non è stabilita la quota di compartecipazione o di riparto del reddito e la società compartecipata è autorizzata anche alla commercializzazione della quota del compartecipato. In quarto luogo, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato la fittizietà e l'inattendibilità dei registri dei corrispettivi prodotti in quanto, nonostante le molteplici richieste, la società non ha fornito alcuna prova dell'effettività delle vendite giornaliere in essi riportate, in quanto non ha mai esibito o inviato con PEC la documentazione fiscale (scontrini o ricevute dei bollettari), attestante ciascuna vendita giornaliera. Inoltre, gli ispettori hanno evidenziato che la società non ha mai avuto sedi operative con negozi o locali per la vendita al dettaglio di ortaggi e verdura, né che sia ipotizzabile che una quantità di ortaggi così elevata del valore
€.190.670,00 sia stata venduta tutta direttamente sui campi, senza emettere alcuna ricevuta o documento fiscale.
Infine, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che non è stata fornita alcuna prova dell'effettivo pagamento delle fatture emesse poiché la società non ha esibito la documentazione contabile relativa ai propri conti bancari o postali, né gli estratti conto bancari e/o postali di tutto il periodo di attività.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli ispettori sono arrivati alle conclusioni secondo cui le fatture, i contratti di compartecipazione e i registri dei corrispettivi sono stati redatti nel corso della verifica ed inviati con lo scopo di far credere che la “Agricola
Nuova Vita S.r.l.s.” abbia esercitato nel corso dell'anno un'intensa attività di produzione e commercializzazione di ortaggi per la quale si rendeva necessario il ricorso a tutta la manodopera denunciata all' ; CP_1
-- ANNO 2019: secondo i dati economici rilevati dagli ispettori verbalizzanti nella fase istruttoria delle verifiche ispettive, nel corso dell'anno 2019, la società avrebbe avuto un volume di affari fatturato pari ad €.9.265,00.
A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa all' di Foggia dalla CP_1
Società ispezionata, gli ispettori sono giunti alla medesima conclusione, ossia che la società, nell'anno 2019, ha effettivamente fatturato €.9.265,00.
In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che la società ha trasmesso, tramite
PEC, tre scritture private denominate “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, otto stampe di fatture elettroniche, di cui una annullata con successiva nota di credito, un registro dei corrispettivi nel quale sono riportate vendite giornaliere in tutti i mesi da febbraio a dicembre per un totale di corrispettivi di €.181.860,00.
A tal riguardo, hanno osservato, in primo luogo, che la società, a seguito dell'inoltro di tale documentazione, in data 29.10.2021, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate una denuncia integrativa ai fini IVA per l'anno 2019 con la quale il volume di affari
è passato da €. 9.265,00 a €.245.272,00.
In secondo luogo, con riferimento alle fatture di vendita, gli ispettori hanno precisato che la n. 1/FE è stata annullata, la n. 2/F ha riguardato una vendita a blocco di rape al prezzo di €.4.525,00, la n. 3/F la vendita di un aratro per €.90,00, le nn. 4/F, 5/F e 6/F hanno riguardato la vendita di modeste quantità di per un corrispettivo pari Parte_6
a €.1.750,00, la fattura n. 7/F ha riguardato una vendita a blocco di pomodori con raccolta a carico dell'acquirente per un importo pari ad €.2.900,00.
Pertanto, gli ispettori hanno evidenziato che la somma dei corrispettivi delle suddette fatture, al netto dell'IVA, corrisponde al volume di affari dichiarato dalla ditta prima della verifica (pari ad €.9.265,00), precisando che nella denuncia IVA iniziale non risultava il corrispettivo di €.63.587,00 riportato nella fattura n. 8/E, riguardante la vendita di pomodoro da industria, che, però, non è presente nella piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche.
In terzo luogo, gli ispettori hanno evidenziato la dubbia veridicità ed attendibilità dei tre contratti di associazione in compartecipazione trasmessi tramite PEC per le stesse ragioni e considerazioni fatte per quelli del tutto simili esibiti per l'anno 2018.
In quarto luogo, gli ispettori hanno rilevato la fittizietà ed artificiosità del registro dei corrispettivi, che, ad avviso degli stessi, sono stati redatti artificiosamente per dimostrare un'intensa attività di produzione e vendita di prodotti agricoli che in realtà non c'è mai stata. Ed invero, la società non ha dato prova dell'effettività delle vendite giornaliere riportate nel registro dei corrispettivi, in quanto non ha esibito la documentazione fiscale (scontrini o ricevute dei bollettari), che normalmente si accompagna alla singola vendita giornaliera dei prodotti agricoli;
-- ANNO 2020: secondo i dati economici rilevati dagli ispettori verbalizzanti nella fase istruttoria delle verifiche ispettive, nel corso dell'anno 2020, la società avrebbe avuto un volume di affari fatturato pari ad €.23.729,00.
A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa all' di Foggia dalla CP_1
Società ispezionata, gli ispettori sono giunti alla medesima conclusione, ossia che la società, nell'anno 2020, ha effettivamente fatturato €.23.729,00.
In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che la società ha trasmesso, tramite
PEC, due “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, 10 stampe di fatture elettroniche e un registro dei corrispettivi nel quale sono state riportate le vendite giornaliere in tutti i mesi da marzo a dicembre per un ammontare complessivo di €.125.800,00.
A tal riguardo, gli ispettori hanno osservato, in primo luogo, che la società, a seguito dell'inoltro di tale documentazione, in data 29.10.2021, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate una denuncia integrativa ai fini IVA per l'anno 2020 con la quale il volume di affari è passato da €.23.729,00. a € 239,084,00.
In secondo luogo, con riferimento alle fatture di vendita, gli ispettori hanno osservato che le prime cinque, numerate da 1/FE a 6/FE, sono senz'altro verosimili sia perché in fase di preistruttoria della verifica risultavano già presenti nel sistema di interscambio delle fatture elettroniche, sia perché il valore del fatturato in esse registrato è pari al fatturato complessivo riportato nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate prima che iniziasse l'accertamento ispettivo.
Gli ispettori verbalizzanti hanno, invece, escluso l'attendibilità delle restanti fatture, numerate da 7/FE a 10/FE, in quanto trasmesse e consegnate sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche a verifica in corso e successivamente a quando
è stato richiesto di esibirle.
In terzo luogo, gli ispettori verbalizzanti, in merito ai due contratti di compartecipazione esibiti, hanno rilevato molteplici anomalie.
In particolare, con riferimento al contratto di compartecipazione stipulato tra la ditta individuale (compartecipante) “ e la società (compartecipata) CP_2
“Agricola Nuova Vita S.r.l.s.”, gli ispettori hanno evidenziato che si sarebbe paradossalmente trattato di un contratto sottoscritto due volte al medesimo soggetto,
titolare della omonima ditta individuale e socio unico ed CP_2 amministratore della società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.”. Pertanto, gli ispettori hanno evidenziato l'inattendibilità di tale contratto di natura associativa, che, come tale, presuppone necessariamente il coinvolgimento materiale di due distinti soggetti.
Nella specie, infatti, si tratta di soggetti che, seppur formalmente distinti, fanno capo alla stessa persona, . CP_2
Con riferimento al secondo contratto di compartecipazione stipulato con la ditta individuale “F VA, padre del titolare della società in accertamento, gli ispettori hanno ribadito le stesse ragioni e considerazioni fatte per i contratti di compartecipazione esibiti per gli anni 2018 e 2019.
In quarto luogo, gli ispettori hanno rilevato la fittizietà ed artificiosità del registro dei corrispettivi, che, ad avviso degli stessi, sono stati redatti artificiosamente per dimostrare un'intensa attività di produzione e vendita di prodotti agricoli che in realtà non c'è mai stata. Ed invero, la società non ha dato prova dell'effettività delle vendite giornaliere riportate nel registro dei corrispettivi, in quanto non ha esibito la documentazione fiscale (scontrini o ricevute dei bollettari), che normalmente si accompagna alla singola vendita giornaliera dei prodotti agricoli;
-- ANNO 2021: gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che la società per l'anno
2021 ha inviato con PEC due “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, un “Contratto di appalto per l'esecuzione di fasi della produzione agricola” ed una sola fattura di vendita. In particolare, con riferimento a quest'ultima, gli ispettori hanno osservato che la stessa è stata trasmessa al sistema elettronico di interscambio delle fatture elettroniche soltanto in data 23.11.2021, ossia nel corso della verifica ispettiva e successivamente alla data in cui è stata inviata ai verbalizzanti.
Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale, gli ispettori hanno ribadito le ragioni e le osservazioni già effettuate per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Infine, con riferimento al contratto di appalto per l'esecuzione di fasi della produzione agricola, gli ispettori hanno evidenziato che lo stesso paradossalmente ha per riferimento un terreno che risulta essere già oggetto di un contratto di compartecipazione tra il sig. e il suo socio CP_2 Persona_1
Gli ispettori verbalizzanti, sulla scorta delle argomentazioni sopra richiamate, hanno rilevato l'inattendibilità, in capo alla società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.”, di una costante e regolare attività di produzione e commercializzazione di ortaggi e verdure e anche di servizi in favore di altre aziende agricole, per la quale risulterebbe giustificato il ricorso a tutta la manodopera denunciata all' . CP_1
A riprova di tale conclusione, gli ispettori hanno evidenziato che, pur considerando tutte le operazioni asseritamente poste in essere dalla società, le entrate non sarebbero state comunque sufficienti a coprire l'enorme costo della manodopera occupata che, a detta dello stesso , sarebbe stata regolarmente CP_2
pagata;
14) - gli ispettori verbalizzanti, al fine di dirimere ogni dubbio sulla regolarità dei rapporti di lavoro e delle giornate denunciate all' , nonché sulla legittimità dei CP_3
rapporti giuridico previdenziali che ne sono conseguiti, hanno provveduto alla
CP_ convocazione presso le Sedi di Cerignola e Foggia, nonché presso il comando della Polizia locale di Trinitapoli e la stazione dei Carabinieri di Stornara di n.103 soggetti assunti e denunciati all' in qualità di operai agricoli dalla società in CP_1
esame. Tuttavia, soltanto quattro dei soggetti denunciati si sono presentati alla convocazione. A tal riguardo, gli ispettori hanno precisato che la sistematica assenza alle convocazioni, senza peraltro fornire alcuna giustificazione, non possa considerarsi frutto di scelte individuali, ma il risultato di una strategia pensata e studiata da chi ha interesse a non fornire ulteriori elementi di prova per il disconoscimento di rapporto di lavoro inesistenti e costituiti unicamente per accedere alle prestazioni previdenziali.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che molti dei soggetti assunti nel periodo oggetto della verifica dalla “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” siano stati già interessati da provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo in uno o più anni, in virtù di precedenti verifiche ispettive eseguite sempre per contrastare il fenomeno dei rapporti fittizi.
Infine, a riprova della fittizietà dei rapporti di lavoro, gli ispettori hanno evidenziato che i soggetti che si sono presentati alla convocazione hanno reso dichiarazioni inidonee a provare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa agricola.
Sulla scorta delle verifiche effettuate nel corso degli accertamenti, nonché dell'analisi della documentazione prodotta, gli ispettori verbalizzanti sono arrivati alle seguenti conclusioni:
- i fondi riportati nella DA inviata all' in data 29.8.2017 sono stati condotti CP_1 dalla società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” da maggio 2017 a giugno 2020;
- in questo periodo l'unica coltura praticata che avrebbe necessitato di un numero consistente di operai, soprattutto per le operazioni di raccolta, documentata da fatture di acquisto e vendita, è il pomodoro, del quale risultano vendute ingenti quantità negli anni 2017 e 2019 alla Cooperativa Vesevus;
- per gli anni 2017 e 2019, sono da considerarsi valide soltanto le giornate denunciate per il periodo in cui sarebbe stata condotta la piantagione del pomodoro, dal trapianto alla raccolta;
- per l'anno 2018, nonostante sia stato l'anno in cui la società ha registrato il più alto numero di operai e giornate denunciate all' , non è stata esibita documentazione CP_1
valida attestante la conduzione di piantagioni su larga scala sia nei circa 15 ettari di terreni aziendali, che in altri terreni;
- per gli anni 2020 e 2021, la società non ha più condotto in proprio i terreni di
Contrada Lupara. Pertanto, ogni attività agricola svolta in tali terreni a partire da luglio 2020 e sul fondo sito in Contrada Cerina, oggetto di un contratto di compartecipazione dal 2021, è certamente e incontrovertibilmente riconducibile alla ditta individuale ”; CP_2
- l'assenza alle audizioni non ha consentito ai verbalizzanti di individuare quei lavoratori che effettivamente hanno prestato la loro opera nei campi e per, tale ragione, non è stato possibile provvedere d'ufficio al corretto inquadramento di coloro che a partire dal 01/07/2020, pur essendo assunti formalmente dalla “Agricola
Nuova Vita S.r.l.s.”, hanno in realtà prestato la loro opera alle dipendenze della ditta individuale ”, che, per lo stesso periodo, non ha assunto, né CP_2 denunciato all' operai agricoli. CP_1
Tutto ciò premesso, sulla base di tutto quanto sin qui riportato e ampiamente trattato, gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto al disconoscimento di tutte le giornate di lavoro e dei relativi rapporti di lavoro denunciati dal 1.10.2017 al 31.3.2019, dal
1.10.2019 al 31.12.2019 e dal 01.07.2020 al 31.12.2021, ivi compreso quello oggetto di odierno scrutinio.
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti dal ricorrente, del rapporto di lavoro per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non esprimendo allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, all'eventuale predeterminazione di turni, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Va rilevato, inoltre, che il ricorrente articolava in ricorso circostanze di tenore talora confliggente con quanto accertato in sede ispettiva.
Ed invero, lo stesso rivendicava il riconoscimento di 152 giornate di lavoro svolte dal
19 giugno al 31 dicembre dell'anno 2018 omettendo di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Va rilevato, in merito alle mansioni asseritamente svolte, che il ricorrente deduceva di essersi occupato della “raccolta, del taglio e dell'incassettamento di prodotti agricoli, nonché di lavori agricoli vari nei terreni a disposizione della ditta”, senza specificare quale tipo di prodotti agricoli fossero oggetto delle indicate mansioni, considerata la presunta varietà degli stessi in virtù del lungo periodo di lavoro asseritamente svolto.
Ed inoltre, gli ispettori a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla CP_ società all' nonché dall'analisi dei dati economici rilevati in sede ispettiva hanno riscontrato la totale insussistenza di attività agricola nell'anno 2018 non avendo la ditta né venduto, né raccolto ortaggi (o altri prodotti) provenienti dalle proprie coltivazioni (cfr. pag. 8 del verbale in atti). Nel verbale ispettivo in atti, infatti, si dava conto delle circostanze di fatto in ragione delle quali doveva ritenersi che le fatture, i contratti di compartecipazione e i registri dei corrispettivi relativi all' annualità oggetto del presente accertamento dovevano ritenersi redatti nel corso della verifica ed inviati con lo scopo di far credere che la “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” avesse esercitato nel corso dell'anno una effettiva attività di produzione e commercializzazione.
Si ritiene, poi, che anche l'indicazione dei fondi sia estremamente generica, laddove il ricorrente deduceva di aver svolto attività bracciantile su terreni siti in agro di
Cerignola e in zone limitrofe, senza indicare alcun riferimento utile all'esatta ubicazione dei fondi predetti e senza esplicare il tipo di mansioni svolte su ciascun agro. Peraltro il datore di lavoro indicava precisamente i fondi sui quali sarebbe stata svolta l'attività lavorativa: “…I terreni condotti dalla società fino al 2020 sono estesi circa 15 ettari che costituiscono un unico appezzamento in agro di Cerignola alla contrada Lupara…”.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori, della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli stessi e dell'eccessivo numero di manodopera denunciata dalla società ispezionata.
A ben vedere, le allegazioni contenute nel ricorso non sono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia innanzitutto che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Tuttavia le risultanze della prova orale si sono rilevate inadeguate a supportare la prospettazione attorea.
Innanzitutto nessun rilievo dirimente può essere ascritto alle dichiarazioni rese dal teste il quale ha confermato i capitoli di prova articolati in ricorso, Tes_1
asserendo tuttavia di aver lavorato alle dipendenze della ditta ispezionata nell'anno
2019 e, pertanto in un periodo diverso da quello per cui è causa (anno 2018).
Per quanto riguarda invece la deposizione rilasciata dall'altro teste, Tes_2
, deve rilevarsi in via preliminare che costui ha riferito di essere destinatario
[...]
di analogo provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, nonché di aver
CP_ avere in corso un procedimento giudiziario nei confronti dell' avverso la cancellazione dagli elenchi OTD delle giornate lavorate nel settore agricolo. Orbene, se è vero che tale stato di cose senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare, è altrettanto vero che tale evidente comunanza di interessi
(tra l'attore e il teste, che ha instaurato un contenzioso del tutto analogo al presente) - alla stregua anche dei suddetti elementi indiziari raccolti a carico della ditta apparente datrice - impone, a questo punto, un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza dell'attore che, nella specie, come è noto, è tenuto a provare il fondamento della sua domanda.
E invero, il giudizio di inattendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (v. in motivazione Cass. n. 14835/19).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763/2010 e
Cass. n. 7623/2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (nei ridetti termini vedasi Corte di Appello di Bari sentenza n.
741/2024).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, la valutazione di non genuinità della deposizione resa dal teste è ulteriormente corroborata dalle contraddizioni Tes_2
emergenti tra le sue dichiarazioni e quelle rilasciate dallo stesso datore di lavoro in sede ispettiva.
A titolo esemplificativo:
- il teste ha dedotto che il pagamento della retribuzione avveniva presso il magazzino, laddove il datore di lavoro ha asserito che provvedeva al pagamento della retribuzione direttamente in campagna;
- il teste ha riferito che il datore di lavoro non sempre era presente sui campi, in quanto erano braccianti esperti, mentre il datore di lavoro ha dichiarato che era sempre presente (ogni giorno) sui campi.
Inoltre non può sfuggire, quale ulteriore elemento che indebolisce la deposizione in esame, la circostanza che il abbia indicato tra i prodotti agricoli trattati Tes_2
dalla ditta anche il carciofo;
tale prodotto tuttavia, come facilmente desumibile dal verbale ispettivo non risulta è mai stato coltivato dall'azienda ispezionata.
In conclusione la prova offerta dall'instante risulta inidonea a dimostrare in maniera rigorosa che egli abbia lavorato alle dipendenze dell'azienda “Agricola Nuova Vita
S.r.l.s.”, a fronte di un verbale ispettivo estremamente dettagliato e motivato.
Dunque, a fronte degli insufficienti elementi probatori acquisiti agli atti tramite la prova orale, che avrebbe dovuto essere assai rigorosa al fine di smentire un verbale ispettivo così particolareggiato, la domanda proposta non può che avere esito negativo;
le dichiarazioni testimoniali acquisite si appalesano, infatti, assolutamente inidonee a dimostrare l'esistenza e l'effettività del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura che l'odierno ricorrente sostiene di aver svolto nell'anno 2018 e che CP_ l' ha disconosciuto a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice.
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, non trovando applicazione nella presente controversia, che ha per oggetto solo la reiscrizione negli elenchi, la disposizione sull'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., in ossequio all'orientamento della Suprema Corte espressasi a più riprese, e da ultimo con statuizione del 9 agosto 2022 n. 24547, che afferma <il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, come più volte affermato da questa Corte, si applica soltanto ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali
e assistenziali (Cass. 25759/08, Cass. 22857/16, Cass. 16676/20), non anche quando la prestazione previdenziale è solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (v. Cass. 16676/20, riguardo alla domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli)>>. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022
(in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità
e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 860 /2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1.863,00, oltre accessori come per legge.
Foggia, dopo l'udienza del 25.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 25/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 860/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI FEO FRANCESCO e LOREDANA LIONETTI contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.01.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2018, per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” ed ha censurato l'operato CP_ dell' laddove ha ritenuto insussistente il suddetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi OTD.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto all'iscrizione per CP_ l'anno e per il numero di giornate indicate nel ricorso, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_ L' costituitosi tardivamente ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale. Terminata l'istruttoria la causa è stata rinviata per decisione.
All'udienza del 25.3.2025, tenuta con le modalità di cui in epigrafe, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_1
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui
CP_ ha lamentato la violazione da parte dell' .
Sempre in via preliminare, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente in sede di note per la trattazione scritta, deve essere acquisito anche ai sensi dell'art.
CP_ 421 c.p.c. il verbale ispettivo prodotto dall nonostante la tardività della sua costituzione.
Sul punto giova richiamare quanto ripetutamente asserito dalla Corte territoriale in
CP_ casi analoghi “in ordine alla valenza probatoria del verbale esibito dall' in sede di gravame, il Collegio ritiene di acquisirlo agli atti ex art. 421 c.p.c. e di tenerne conto ai fini decisori, sulla scorta del principio, ormai consolidato, secondo cui i verbali di accertamento - che attestano documentalmente il quadro omissivo o comunque connotato da forti irregolarità in cui versavano i presunti datori di lavoro
- si prestano a essere acquisiti anche officiosamente, persino ai sensi dell'art. 437
c.p.c., ove si consideri che nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano a un esito "necessario" della controversia (Cass. n.
13353/2012; in termini Cass. n. 13432 del 2013).
In senso conforme, si è altresì affermato che i verbali ispettivi: a) possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in modo da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto;
b) anche in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr., da ultimo, Cass. n. 31009 del 2019; v. pure Cass. n. 11646 del 2018; Cass. n. 20768 del 2017)” (Corte di Appello di Bari sentenza n. 87/2024; in senso conforme vedasi anche sentenza n. 245/2025).
Ne consegue che il verbale può in questa sede essere acquisito ed esaminato. Nel merito, la domanda attorea risulta infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2021008325/DDL del 25.3.2022, riferito al periodo compreso tra il 1.7.2017 al
31.12.2021, relativo alla azienda agricola “AGRICOLA NUOVA VITA S.R.L.S.”, asserita datrice di lavoro dell'odierna parte ricorrente.
Va premesso che l'attività di indagine è stata finalizzata alla verifica della congruità delle giornate di manodopera dichiarate rispetto al fabbisogno aziendale, nonché al controllo della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti degli operai CP_ agricoli denunciati all'
Ebbene, dal verbale unico di accertamento indicato, è emerso che:
1) - la società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” è stata iscritta presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato della provincia di Foggia, con REA n. FG-
303943 e con la qualifica di impresa agricola, a far tempo dal 26.5.2017 per l'esercizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area” - codice ATECORI
01.31.1 con inizio attività dal 01.08.2017;
2) - Socio unico, nonché amministratore unico della società, sin dalla sua costituzione, è risultato il sig. (C.F. , nato a CP_2 C.F._1
Trinitapoli, il 07/07/1969; CP_ 3) - dalla consultazione degli archivi telematici dell' gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato che la società in esame, per lo svolgimento dell'attività agricola e al CP_ fine di poter assumere manodopera agricola, ha presentato all' in formato elettronico, una sola Denuncia Aziendale (D.A.) in data 29.8.2017, con la quale ha dichiarato di condurre un unico fondo agricolo, sito in agro di Cerignola (FG), alla
C.da Lupara, contraddistinto catastalmente al Fg. 70, p.lla 96 e Fg. 75, p.lle 16, 269 e
661, avente la superficie Ha 15.22.73 e destinato prevalentemente alla coltivazione del pomodoro;
4) - dall'esame degli archivi dell' , inoltre, è emerso che la “Agricola Nuova CP_1
Vita S.r.l.s.”, a fronte del fabbisogno aziendale di 737 giornate di lavoro indicato nella D.A. del 29.8.2017, ha denunciato all' per ogni anno il Controparte_3
seguente numero di lavoratori OTD, nonché di giornate e di retribuzioni imponibili: Anno Lavoratori OTD Numero Giornate Retribuzioni
2017 49 2.700 €.139.952,00
2018 123 9.795 €.533.355,00
2019 74 4.895 €.266.594,00
2020 101 7.812 €.426.681,00
2021 66 4.618 €.251.552,00
5) - la società ispezionata, in tutto il periodo di attività agricola in esame, ha interamente omesso il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale in favore dei soggetti denunciati in qualità di operai agricoli, maturando un debito contributivo nei confronti dell' di €.290.156,84 (fino al secondo trimestre CP_1 dell'anno 2021);
6) - gli ispettori verbalizzanti, al fine di verificare la congruità delle giornate denunciate rispetto al fabbisogno aziendale, hanno effettuato un confronto tra i ricavi dell'attività commerciale, desumibili dalle denunce IVA, ed i costi denunciati per retribuire la manodopera asseritamente utilizzata. In particolare, da tale operazione è emerso un grande squilibrio economico, che avrebbe portato (se fosse stato effettivo), ad avviso degli ispettori, qualsiasi imprenditore a desistere dal continuare l'esercizio di una attività d'impresa del tutto antieconomica.
Ed invero, dal suesposto confronto tra ricavi e costi è emerso quanto segue:
Anno Totale acquisti Volume d'affari Ricavi Retribuzioni denunciate
2017 26.906 113.655 86.749 €.139.952,00
2018 14.436 0 Negativo €.533.355,00
2019 65.500 9.265 Negativo €.266.812,00
2020 42.778 23.729 Negativo €.426.681,00
7) - gli ispettori verbalizzanti hanno inviato all'amministratore unico della società ispezionata, sig. , con lettera raccomandata A/R del 29.09.2021, un CP_2
invito a presentarsi, in data 4.10.2021, presso la sede della Polizia Locale di
Trinitapoli;
8) - in data 1.10.2021, gli ispettori hanno effettuato un accesso sull'unico fondo aziendale indicato nella D.A. presentata all' in data 29.8.2017, senza tuttavia CP_1
trovare alcuna persona al lavoro, né tantomeno il titolare e responsabile della società;
9) - in data 05.10.2021, presso gli uffici della sede della Polizia Locale di Trinitapoli, il sig. , in qualità di legale rappresentante della società “AGRICOLA CP_2 NUOVA VITA S.r.l.s.” è stato sentito e il medesimo ha rilasciato agli ispettori verbalizzanti le seguenti informazioni:
“D. Lei è un imprenditore agricolo e risulta amministratore unico della società
che attività svolge la società? Parte_2
R. Preciso che attualmente la società della quale sono amministratore unico non possiede più terreni poiché i contratti di affitto con i quali il sottoscritto li aveva concessi fino al 2023 sono stati rescissi, pertanto, di certo a partire dal 01/01/2021 i terreni non sono più condotti e coltivati dalla ma Parte_3
direttamente dal sottoscritto come avveniva in passato prima della costituzione della società. I terreni condotti dalla società fino al 2020 sono estesi circa 15 ettari che costituiscono un unico appezzamento in agro di Cerignola alla contrada Lupara e si tratta di terreni che attualmente sono oggetto di vendita all'incanto e concessi in uso al sottoscritto dal Tribunale di Foggia. Nell'anno 2021 la mia impresa individuale conduce oltre ai circa 15 ettari su citati altri 4 ettari in agro di Cerignola alla contrada Cerinella in compartecipazione con la ditta Agricola Pozzo Terraneo.
D. Quali colture sono state praticate sui terreni aziendali della società e della ditta individuale quest'anno?
R. Quest'anno nel fondo di contrada Lupara sono stati coltivati i broccoli fino a gennaio febbraio e poi i pomodori e le zucchine e lo stesso posso dire per lo scorso anno 2020. Nel fondo di contrada Cerinella ho piantato solo i pomodori poiché il fondo è stato acquisito come ho detto in compartecipazione solo a partire dal mese di maggio 2021.
D. La società possiede mezzi per il trasporto della merce e/o di persone, trattori e macchine agricole?
R. La società non possiede mezzi propri per il trasporto di cose e persone né trattori
e macchine agricole e per le lavorazioni al terreno, le irrorazioni si avvale di contoterzisti o mezzi presi in prestito che utilizzo personalmente.
D. Chi si occupa del reclutamento del personale e con quale modalità avviene?
R.Sono io che mi sono sempre occupato del reclutamento del personale, e i contatti avvengono quasi sempre telefonicamente poiché si tratta di persone che in prevalenza conosco personalmente.
D. A quali professionisti o enti ha rilasciato la delega per la tenuta dei libri obbligatori e per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e per la gestione della contabilità e la materia fiscale? R. Tutti gli adempimenti sono gestiti dal , ufficio al quale ho Parte_4 conferito le deleghe. Per quanto attiene all'assunzione del personale, sono io che comunico o per telefono o via mail o in caso di un numero elevato di assunzioni mi
Parte reco personalmente presso gli uffici del di Cerignola per comunicare i nominativi delle persone da assumere. Anche le fatture di vendita sono emesse Parte dall'ufficio di Cerignola.
D. Mediamente quanti operai occupa o ha occupato in ciascun anno l'azienda della società della quale lei è l'amministratore unico? Parte_2
R. La società ha assunto mediamente ogni anno circa 50 operai per eseguire tutte le fasi lavorative necessarie. Non sono in grado di quantificare neppure in via approssimativa il numero delle giornate di lavoro complessive lavorate dagli operai nel corso di ciascun anno.
D. A quanto ammonta il volume di affari o fatturato che la società Parte_2
ha sviluppato nel corso degli ultimi anni?
[...]
R. Non sono in grado di indicare anche in via approssimativa l'ammontare del fatturato.
D. Come vengono pagati gli operai, da chi e dove?
R. La maggior parte degli operai è stata pagata in contanti con cadenza settimanale direttamente in campagna. Sono stati sempre retribuiti dal sottoscritto. Alcuni operai sono stati retribuiti con bonifico bancario.
D. Gli operai sono stati sempre retribuiti? Hanno ricevuto regolarmente le buste paga?
R. Si gli operai ad oggi sono stati sempre pagati ed hanno ricevuto regolarmente le
Parte buste paga che ritiro personalmente dall'ufficio di Cerignola e le consegno agli operai.
D. Chi controlla il lavoro svolto quotidianamente dagli operai assunti?
R. Sono sempre io che presente sui campi ogni giorno controllo l'operato degli operai agricoli.
D. Gli operai sono stati sottoposti a visita medica preventiva all'assunzione? Se sì, da chi e dove? R. No, non sono stati mai sottoposti a visita medica preventiva all'assunzione.”;
10) - gli ispettori verbalizzanti, al termine dell'interrogatorio, hanno notificato a mani al sig. il “Verbale di primo accesso ispettivo”, contenente la CP_2
richiesta della documentazione amministrativa necessaria alla definizione dell'accertamento da esibire il giorno 14.10.2021 presso la sede di Cerignola. CP_1
Tuttavia, in tale data, né il sig. , né il suo consulente del lavoro e/o CP_2
suoi collaboratori della sede del di Parte_5
Cerignola, ufficio al quale il ha dichiarato di aver conferito delega per la tenuta CP_2
del LUL (libro unico del lavoro) e per tutti gli adempimenti in materia contabile e fiscale si sono presentati presso l'ufficio di Cerignola;
CP_1
11) - gli ispettori verbalizzanti, stante l'assenza dei suindicati soggetti, hanno provveduto a notificare le ulteriori richieste di documentazione e i verbali interlocutori con PEC dall'indirizzo istituzionale della sede di Foggia agli CP_1
indirizzi PEC della società ( e del MAB di Cerignola Email_1
( . Email_2
Tuttavia, la società, nonostante le molteplici richieste avanzate dagli ispettori, non ha mai inviato, neppure in copia, i seguenti documenti: LUL dei mesi da luglio a dicembre 2021; prospetti paga sottoscritti dai lavoratori per tutto il periodo di
Parte_ attività; delega al di Cerignola per la tenuta del LUL e per gli adempimenti previdenziali e fiscali;
documentazione attestante i titoli di possesso dei terreni riportati in D.A. con eventuali atti di rescissione del contratto di affitto, così come sostenuto dal sig. presso la sede della Polizia Locale di Trinitapoli;
CP_2
documentazione obbligatoria attestante le vendite giornaliere riportata nei Registri dei Corrispettivi degli anni 2018, 2019 e 2020; sottoconti dei conti bancari o in alternativa gli estratti conto bancari e/o postali della ditta relativi al periodo di attività;
12) - dalla consultazione del SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale), è emerso che la “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” avrebbe preso in carico i terreni riportati nella D.A. del 29.8.2017 a maggio del 2017 e li avrebbe tenuti fino ad aprile dell'anno 2020. Ed invero, tali terreni, a partire dal 2.5.2020, sono ritornati nella disponibilità della ditta individuale ”, che già li possedeva e li CP_2
conduceva prima di concederli in affitto alla società ispezionata da maggio del 2017 ad aprile 2020. Gli ispettori hanno, pertanto, evidenziato la contraddittorietà rispetto a quanto dichiarato in sede ispettiva dal , il quale ha riferito, al contrario, che CP_2 tali terreni sarebbero ritornati nella disponibilità della ditta individuale
[...]
dal mese di gennaio 2021; CP_2
13) - gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto all'analisi della documentazione inviata dalla società all'indirizzo PEC della sede di Foggia ed hanno CP_1 provveduto ad un riscontro delle operazioni commerciali attestate nelle fatture, nei documenti contabili e nelle scritture private.
In particolare, gli ispettori hanno rilevato, con riferimento alle singole annualità, le seguenti anomalie:
-- ANNO 2017: gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato la fittizietà delle fatture di vendita alla pianta di broccoli e carciofi emesse dalla società “Agricola Nuova
Vita S.r.l.s.” in favore della ditta “Passion Fruit di Negoita Eugen” (titolare di P.IVA
n° ), con sede legale a San Ferdinando di Puglia, in Via Battisti, n. 9. P.IVA_1
A tal riguardo, hanno precisato che, in seguito ad accertamenti ispettivi effettuati in passato, la “Passion Fruit” è risultata un'impresa del tutto fittizia e nella dichiarazione rilasciata agli ispettori dal sig. Negoita Eugen, in data 31.01.2018, presso la Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, non vi è alcun riferimento a rapporti commerciali intercorsi con la società “Agricola Nuova Vita
S.r.l.s” e/o con il sig. , né all'acquisto di ortaggi e verdura poiché le CP_2
compravendite riguardavano esclusivamente partite di uva e pesche.
Gli ispettori hanno, invece, riscontrato, per tale annualità, l'attendibilità delle vendite di pomodori alla “Cooperativa Vesevus di Lavello”, che ha confermato l'acquisto di pomodoro, inviando le relative fatture di acquisto emesse dalla “Agricola Nuova Vita
S.r.l.s.”;
-- ANNO 2018: secondo i dati economici rilevati dagli ispettori verbalizzanti nella fase istruttoria delle verifiche ispettive, la società presumibilmente non ha venduto e neanche raccolto ortaggi o altri prodotti della terra.
A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa all' di Foggia dalla CP_1
Società ispezionata, gli ispettori sono giunti alla medesima conclusione, ossia alla totale insussistenza di attività agricola nell'anno 2018.
In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che la società ha trasmesso, tramite
PEC, due scritture private denominate “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, quattro fatture di vendita (due per la vendita di pomodori alla pianta e due per la vendita delle quote di compartecipazione), un registro dei corrispettivi nel quale sono riportate vendite giornaliere in tutti i mesi da febbraio a dicembre per un totale di corrispettivi di €.190.670,00.
A tal riguardo, hanno osservato, in primo luogo, che la società, a seguito dell'inoltro di tale documentazione, in data 29.10.2021, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate una denuncia integrativa ai fini IVA per l'anno 2018 con la quale il fatturato è passato da 0 a €.263.000,00.
In secondo luogo, hanno evidenziato l'inattendibilità delle due fatture di vendita di partite di pomodoro alla pianta. In particolare, la fattura n. 3 di €.32.500,00
(compreso iva), emessa in favore della società “La Nuova Gestione soc. coop. agr.”, non è risultata inserita nella contabilità della società acquirente e la stessa amministratrice della società ha dichiarato agli ispettori, in data 21.2.2022, di non aver acquistato, nell'anno 2018, partite di pomodori dalla società ispezionata. Al contempo, anche la fattura di vendita n. 4 di €.21.000,00 (compreso iva), emessa in favore della “Soc. Cooperativa Vesevus”, non è risultata inserita nella contabilità della società acquirente e la stessa amministratrice della società ha dichiarato che negli anni 2018, 2020 e 2021 non vi è stato alcun conferimento di pomodoro.
In terzo luogo, gli ispettori hanno osservato che le fatture n. 1 e 2 di €.10.000,00 e
€.20.000,00, emesse rispettivamente per la vendita delle quote di compartecipazione, risultano di dubbia veridicità per le seguenti motivazioni: i corrispettivi in esse riportati non sono compresi nelle dichiarazioni IVA dei percettori;
si riferiscono a contratti di associazione in compartecipazione ai quali lo stesso sig. CP_2
non ha fatto alcun cenno nel corso del suo interrogatorio (cfr. dich. resa in data
5.10.2021: “Nel fondo di contrada Cerinella ho piantato solo i pomodori poiché il fondo è stato acquisito come ho detto in compartecipazione solo a partire dal mese di maggio 2021”. Infatti, il ha riferito di aver condotto, solo a partire dal 2021 CP_2
e in proprio, come ditta individuale, dei terreni in compartecipazione, come è anche risultato dal Fascicolo Aziendale della ditta individuale); i contratti che sarebbero stati sottoscritti dalla “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” in qualità di “compartecipata” non risultano essere stati mai inseriti nel fascicolo aziendale della società ispezionata;
dai contratti di compartecipazione non è emersa una effettiva compartecipazione dei contraenti, in quanto negli stessi sono stati previsti, da un lato, la mera concessione dei terreni da parte del compartecipante e, dall'altro, lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la conduzione dei terreni e le colture praticate (dall'organizzazione dei fattori di produzione alle spese necessarie per l'acquisto di materie prime, di concimi e fitofarmaci) da parte della società compartecipata. Inoltre, in tali contratti non vi è alcun riferimento ad una specifica coltura stagionale, non è stabilita la quota di compartecipazione o di riparto del reddito e la società compartecipata è autorizzata anche alla commercializzazione della quota del compartecipato. In quarto luogo, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato la fittizietà e l'inattendibilità dei registri dei corrispettivi prodotti in quanto, nonostante le molteplici richieste, la società non ha fornito alcuna prova dell'effettività delle vendite giornaliere in essi riportate, in quanto non ha mai esibito o inviato con PEC la documentazione fiscale (scontrini o ricevute dei bollettari), attestante ciascuna vendita giornaliera. Inoltre, gli ispettori hanno evidenziato che la società non ha mai avuto sedi operative con negozi o locali per la vendita al dettaglio di ortaggi e verdura, né che sia ipotizzabile che una quantità di ortaggi così elevata del valore
€.190.670,00 sia stata venduta tutta direttamente sui campi, senza emettere alcuna ricevuta o documento fiscale.
Infine, gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che non è stata fornita alcuna prova dell'effettivo pagamento delle fatture emesse poiché la società non ha esibito la documentazione contabile relativa ai propri conti bancari o postali, né gli estratti conto bancari e/o postali di tutto il periodo di attività.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli ispettori sono arrivati alle conclusioni secondo cui le fatture, i contratti di compartecipazione e i registri dei corrispettivi sono stati redatti nel corso della verifica ed inviati con lo scopo di far credere che la “Agricola
Nuova Vita S.r.l.s.” abbia esercitato nel corso dell'anno un'intensa attività di produzione e commercializzazione di ortaggi per la quale si rendeva necessario il ricorso a tutta la manodopera denunciata all' ; CP_1
-- ANNO 2019: secondo i dati economici rilevati dagli ispettori verbalizzanti nella fase istruttoria delle verifiche ispettive, nel corso dell'anno 2019, la società avrebbe avuto un volume di affari fatturato pari ad €.9.265,00.
A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa all' di Foggia dalla CP_1
Società ispezionata, gli ispettori sono giunti alla medesima conclusione, ossia che la società, nell'anno 2019, ha effettivamente fatturato €.9.265,00.
In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che la società ha trasmesso, tramite
PEC, tre scritture private denominate “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, otto stampe di fatture elettroniche, di cui una annullata con successiva nota di credito, un registro dei corrispettivi nel quale sono riportate vendite giornaliere in tutti i mesi da febbraio a dicembre per un totale di corrispettivi di €.181.860,00.
A tal riguardo, hanno osservato, in primo luogo, che la società, a seguito dell'inoltro di tale documentazione, in data 29.10.2021, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate una denuncia integrativa ai fini IVA per l'anno 2019 con la quale il volume di affari
è passato da €. 9.265,00 a €.245.272,00.
In secondo luogo, con riferimento alle fatture di vendita, gli ispettori hanno precisato che la n. 1/FE è stata annullata, la n. 2/F ha riguardato una vendita a blocco di rape al prezzo di €.4.525,00, la n. 3/F la vendita di un aratro per €.90,00, le nn. 4/F, 5/F e 6/F hanno riguardato la vendita di modeste quantità di per un corrispettivo pari Parte_6
a €.1.750,00, la fattura n. 7/F ha riguardato una vendita a blocco di pomodori con raccolta a carico dell'acquirente per un importo pari ad €.2.900,00.
Pertanto, gli ispettori hanno evidenziato che la somma dei corrispettivi delle suddette fatture, al netto dell'IVA, corrisponde al volume di affari dichiarato dalla ditta prima della verifica (pari ad €.9.265,00), precisando che nella denuncia IVA iniziale non risultava il corrispettivo di €.63.587,00 riportato nella fattura n. 8/E, riguardante la vendita di pomodoro da industria, che, però, non è presente nella piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche.
In terzo luogo, gli ispettori hanno evidenziato la dubbia veridicità ed attendibilità dei tre contratti di associazione in compartecipazione trasmessi tramite PEC per le stesse ragioni e considerazioni fatte per quelli del tutto simili esibiti per l'anno 2018.
In quarto luogo, gli ispettori hanno rilevato la fittizietà ed artificiosità del registro dei corrispettivi, che, ad avviso degli stessi, sono stati redatti artificiosamente per dimostrare un'intensa attività di produzione e vendita di prodotti agricoli che in realtà non c'è mai stata. Ed invero, la società non ha dato prova dell'effettività delle vendite giornaliere riportate nel registro dei corrispettivi, in quanto non ha esibito la documentazione fiscale (scontrini o ricevute dei bollettari), che normalmente si accompagna alla singola vendita giornaliera dei prodotti agricoli;
-- ANNO 2020: secondo i dati economici rilevati dagli ispettori verbalizzanti nella fase istruttoria delle verifiche ispettive, nel corso dell'anno 2020, la società avrebbe avuto un volume di affari fatturato pari ad €.23.729,00.
A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa all' di Foggia dalla CP_1
Società ispezionata, gli ispettori sono giunti alla medesima conclusione, ossia che la società, nell'anno 2020, ha effettivamente fatturato €.23.729,00.
In particolare, gli ispettori hanno evidenziato che la società ha trasmesso, tramite
PEC, due “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, 10 stampe di fatture elettroniche e un registro dei corrispettivi nel quale sono state riportate le vendite giornaliere in tutti i mesi da marzo a dicembre per un ammontare complessivo di €.125.800,00.
A tal riguardo, gli ispettori hanno osservato, in primo luogo, che la società, a seguito dell'inoltro di tale documentazione, in data 29.10.2021, ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate una denuncia integrativa ai fini IVA per l'anno 2020 con la quale il volume di affari è passato da €.23.729,00. a € 239,084,00.
In secondo luogo, con riferimento alle fatture di vendita, gli ispettori hanno osservato che le prime cinque, numerate da 1/FE a 6/FE, sono senz'altro verosimili sia perché in fase di preistruttoria della verifica risultavano già presenti nel sistema di interscambio delle fatture elettroniche, sia perché il valore del fatturato in esse registrato è pari al fatturato complessivo riportato nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate prima che iniziasse l'accertamento ispettivo.
Gli ispettori verbalizzanti hanno, invece, escluso l'attendibilità delle restanti fatture, numerate da 7/FE a 10/FE, in quanto trasmesse e consegnate sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche a verifica in corso e successivamente a quando
è stato richiesto di esibirle.
In terzo luogo, gli ispettori verbalizzanti, in merito ai due contratti di compartecipazione esibiti, hanno rilevato molteplici anomalie.
In particolare, con riferimento al contratto di compartecipazione stipulato tra la ditta individuale (compartecipante) “ e la società (compartecipata) CP_2
“Agricola Nuova Vita S.r.l.s.”, gli ispettori hanno evidenziato che si sarebbe paradossalmente trattato di un contratto sottoscritto due volte al medesimo soggetto,
titolare della omonima ditta individuale e socio unico ed CP_2 amministratore della società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.”. Pertanto, gli ispettori hanno evidenziato l'inattendibilità di tale contratto di natura associativa, che, come tale, presuppone necessariamente il coinvolgimento materiale di due distinti soggetti.
Nella specie, infatti, si tratta di soggetti che, seppur formalmente distinti, fanno capo alla stessa persona, . CP_2
Con riferimento al secondo contratto di compartecipazione stipulato con la ditta individuale “F VA, padre del titolare della società in accertamento, gli ispettori hanno ribadito le stesse ragioni e considerazioni fatte per i contratti di compartecipazione esibiti per gli anni 2018 e 2019.
In quarto luogo, gli ispettori hanno rilevato la fittizietà ed artificiosità del registro dei corrispettivi, che, ad avviso degli stessi, sono stati redatti artificiosamente per dimostrare un'intensa attività di produzione e vendita di prodotti agricoli che in realtà non c'è mai stata. Ed invero, la società non ha dato prova dell'effettività delle vendite giornaliere riportate nel registro dei corrispettivi, in quanto non ha esibito la documentazione fiscale (scontrini o ricevute dei bollettari), che normalmente si accompagna alla singola vendita giornaliera dei prodotti agricoli;
-- ANNO 2021: gli ispettori verbalizzanti hanno evidenziato che la società per l'anno
2021 ha inviato con PEC due “Contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale”, un “Contratto di appalto per l'esecuzione di fasi della produzione agricola” ed una sola fattura di vendita. In particolare, con riferimento a quest'ultima, gli ispettori hanno osservato che la stessa è stata trasmessa al sistema elettronico di interscambio delle fatture elettroniche soltanto in data 23.11.2021, ossia nel corso della verifica ispettiva e successivamente alla data in cui è stata inviata ai verbalizzanti.
Con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione agraria per la coltivazione stagionale, gli ispettori hanno ribadito le ragioni e le osservazioni già effettuate per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Infine, con riferimento al contratto di appalto per l'esecuzione di fasi della produzione agricola, gli ispettori hanno evidenziato che lo stesso paradossalmente ha per riferimento un terreno che risulta essere già oggetto di un contratto di compartecipazione tra il sig. e il suo socio CP_2 Persona_1
Gli ispettori verbalizzanti, sulla scorta delle argomentazioni sopra richiamate, hanno rilevato l'inattendibilità, in capo alla società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.”, di una costante e regolare attività di produzione e commercializzazione di ortaggi e verdure e anche di servizi in favore di altre aziende agricole, per la quale risulterebbe giustificato il ricorso a tutta la manodopera denunciata all' . CP_1
A riprova di tale conclusione, gli ispettori hanno evidenziato che, pur considerando tutte le operazioni asseritamente poste in essere dalla società, le entrate non sarebbero state comunque sufficienti a coprire l'enorme costo della manodopera occupata che, a detta dello stesso , sarebbe stata regolarmente CP_2
pagata;
14) - gli ispettori verbalizzanti, al fine di dirimere ogni dubbio sulla regolarità dei rapporti di lavoro e delle giornate denunciate all' , nonché sulla legittimità dei CP_3
rapporti giuridico previdenziali che ne sono conseguiti, hanno provveduto alla
CP_ convocazione presso le Sedi di Cerignola e Foggia, nonché presso il comando della Polizia locale di Trinitapoli e la stazione dei Carabinieri di Stornara di n.103 soggetti assunti e denunciati all' in qualità di operai agricoli dalla società in CP_1
esame. Tuttavia, soltanto quattro dei soggetti denunciati si sono presentati alla convocazione. A tal riguardo, gli ispettori hanno precisato che la sistematica assenza alle convocazioni, senza peraltro fornire alcuna giustificazione, non possa considerarsi frutto di scelte individuali, ma il risultato di una strategia pensata e studiata da chi ha interesse a non fornire ulteriori elementi di prova per il disconoscimento di rapporto di lavoro inesistenti e costituiti unicamente per accedere alle prestazioni previdenziali.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che molti dei soggetti assunti nel periodo oggetto della verifica dalla “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” siano stati già interessati da provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo in uno o più anni, in virtù di precedenti verifiche ispettive eseguite sempre per contrastare il fenomeno dei rapporti fittizi.
Infine, a riprova della fittizietà dei rapporti di lavoro, gli ispettori hanno evidenziato che i soggetti che si sono presentati alla convocazione hanno reso dichiarazioni inidonee a provare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa agricola.
Sulla scorta delle verifiche effettuate nel corso degli accertamenti, nonché dell'analisi della documentazione prodotta, gli ispettori verbalizzanti sono arrivati alle seguenti conclusioni:
- i fondi riportati nella DA inviata all' in data 29.8.2017 sono stati condotti CP_1 dalla società “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” da maggio 2017 a giugno 2020;
- in questo periodo l'unica coltura praticata che avrebbe necessitato di un numero consistente di operai, soprattutto per le operazioni di raccolta, documentata da fatture di acquisto e vendita, è il pomodoro, del quale risultano vendute ingenti quantità negli anni 2017 e 2019 alla Cooperativa Vesevus;
- per gli anni 2017 e 2019, sono da considerarsi valide soltanto le giornate denunciate per il periodo in cui sarebbe stata condotta la piantagione del pomodoro, dal trapianto alla raccolta;
- per l'anno 2018, nonostante sia stato l'anno in cui la società ha registrato il più alto numero di operai e giornate denunciate all' , non è stata esibita documentazione CP_1
valida attestante la conduzione di piantagioni su larga scala sia nei circa 15 ettari di terreni aziendali, che in altri terreni;
- per gli anni 2020 e 2021, la società non ha più condotto in proprio i terreni di
Contrada Lupara. Pertanto, ogni attività agricola svolta in tali terreni a partire da luglio 2020 e sul fondo sito in Contrada Cerina, oggetto di un contratto di compartecipazione dal 2021, è certamente e incontrovertibilmente riconducibile alla ditta individuale ”; CP_2
- l'assenza alle audizioni non ha consentito ai verbalizzanti di individuare quei lavoratori che effettivamente hanno prestato la loro opera nei campi e per, tale ragione, non è stato possibile provvedere d'ufficio al corretto inquadramento di coloro che a partire dal 01/07/2020, pur essendo assunti formalmente dalla “Agricola
Nuova Vita S.r.l.s.”, hanno in realtà prestato la loro opera alle dipendenze della ditta individuale ”, che, per lo stesso periodo, non ha assunto, né CP_2 denunciato all' operai agricoli. CP_1
Tutto ciò premesso, sulla base di tutto quanto sin qui riportato e ampiamente trattato, gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto al disconoscimento di tutte le giornate di lavoro e dei relativi rapporti di lavoro denunciati dal 1.10.2017 al 31.3.2019, dal
1.10.2019 al 31.12.2019 e dal 01.07.2020 al 31.12.2021, ivi compreso quello oggetto di odierno scrutinio.
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti dal ricorrente, del rapporto di lavoro per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non esprimendo allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, all'eventuale predeterminazione di turni, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro.
Va rilevato, inoltre, che il ricorrente articolava in ricorso circostanze di tenore talora confliggente con quanto accertato in sede ispettiva.
Ed invero, lo stesso rivendicava il riconoscimento di 152 giornate di lavoro svolte dal
19 giugno al 31 dicembre dell'anno 2018 omettendo di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Va rilevato, in merito alle mansioni asseritamente svolte, che il ricorrente deduceva di essersi occupato della “raccolta, del taglio e dell'incassettamento di prodotti agricoli, nonché di lavori agricoli vari nei terreni a disposizione della ditta”, senza specificare quale tipo di prodotti agricoli fossero oggetto delle indicate mansioni, considerata la presunta varietà degli stessi in virtù del lungo periodo di lavoro asseritamente svolto.
Ed inoltre, gli ispettori a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla CP_ società all' nonché dall'analisi dei dati economici rilevati in sede ispettiva hanno riscontrato la totale insussistenza di attività agricola nell'anno 2018 non avendo la ditta né venduto, né raccolto ortaggi (o altri prodotti) provenienti dalle proprie coltivazioni (cfr. pag. 8 del verbale in atti). Nel verbale ispettivo in atti, infatti, si dava conto delle circostanze di fatto in ragione delle quali doveva ritenersi che le fatture, i contratti di compartecipazione e i registri dei corrispettivi relativi all' annualità oggetto del presente accertamento dovevano ritenersi redatti nel corso della verifica ed inviati con lo scopo di far credere che la “Agricola Nuova Vita S.r.l.s.” avesse esercitato nel corso dell'anno una effettiva attività di produzione e commercializzazione.
Si ritiene, poi, che anche l'indicazione dei fondi sia estremamente generica, laddove il ricorrente deduceva di aver svolto attività bracciantile su terreni siti in agro di
Cerignola e in zone limitrofe, senza indicare alcun riferimento utile all'esatta ubicazione dei fondi predetti e senza esplicare il tipo di mansioni svolte su ciascun agro. Peraltro il datore di lavoro indicava precisamente i fondi sui quali sarebbe stata svolta l'attività lavorativa: “…I terreni condotti dalla società fino al 2020 sono estesi circa 15 ettari che costituiscono un unico appezzamento in agro di Cerignola alla contrada Lupara…”.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori, della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli stessi e dell'eccessivo numero di manodopera denunciata dalla società ispezionata.
A ben vedere, le allegazioni contenute nel ricorso non sono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia innanzitutto che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale.
Tuttavia le risultanze della prova orale si sono rilevate inadeguate a supportare la prospettazione attorea.
Innanzitutto nessun rilievo dirimente può essere ascritto alle dichiarazioni rese dal teste il quale ha confermato i capitoli di prova articolati in ricorso, Tes_1
asserendo tuttavia di aver lavorato alle dipendenze della ditta ispezionata nell'anno
2019 e, pertanto in un periodo diverso da quello per cui è causa (anno 2018).
Per quanto riguarda invece la deposizione rilasciata dall'altro teste, Tes_2
, deve rilevarsi in via preliminare che costui ha riferito di essere destinatario
[...]
di analogo provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, nonché di aver
CP_ avere in corso un procedimento giudiziario nei confronti dell' avverso la cancellazione dagli elenchi OTD delle giornate lavorate nel settore agricolo. Orbene, se è vero che tale stato di cose senz'altro non configura una situazione di incapacità a testimoniare, è altrettanto vero che tale evidente comunanza di interessi
(tra l'attore e il teste, che ha instaurato un contenzioso del tutto analogo al presente) - alla stregua anche dei suddetti elementi indiziari raccolti a carico della ditta apparente datrice - impone, a questo punto, un'attenta e rigorosa valutazione del materiale probatorio raccolto su istanza dell'attore che, nella specie, come è noto, è tenuto a provare il fondamento della sua domanda.
E invero, il giudizio di inattendibilità di una deposizione testimoniale ben può essere basato anche su un accertato rapporto tra il teste e la parte, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare (v. in motivazione Cass. n. 14835/19).
A tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7763/2010 e
Cass. n. 7623/2016) ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (nei ridetti termini vedasi Corte di Appello di Bari sentenza n.
741/2024).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, la valutazione di non genuinità della deposizione resa dal teste è ulteriormente corroborata dalle contraddizioni Tes_2
emergenti tra le sue dichiarazioni e quelle rilasciate dallo stesso datore di lavoro in sede ispettiva.
A titolo esemplificativo:
- il teste ha dedotto che il pagamento della retribuzione avveniva presso il magazzino, laddove il datore di lavoro ha asserito che provvedeva al pagamento della retribuzione direttamente in campagna;
- il teste ha riferito che il datore di lavoro non sempre era presente sui campi, in quanto erano braccianti esperti, mentre il datore di lavoro ha dichiarato che era sempre presente (ogni giorno) sui campi.
Inoltre non può sfuggire, quale ulteriore elemento che indebolisce la deposizione in esame, la circostanza che il abbia indicato tra i prodotti agricoli trattati Tes_2
dalla ditta anche il carciofo;
tale prodotto tuttavia, come facilmente desumibile dal verbale ispettivo non risulta è mai stato coltivato dall'azienda ispezionata.
In conclusione la prova offerta dall'instante risulta inidonea a dimostrare in maniera rigorosa che egli abbia lavorato alle dipendenze dell'azienda “Agricola Nuova Vita
S.r.l.s.”, a fronte di un verbale ispettivo estremamente dettagliato e motivato.
Dunque, a fronte degli insufficienti elementi probatori acquisiti agli atti tramite la prova orale, che avrebbe dovuto essere assai rigorosa al fine di smentire un verbale ispettivo così particolareggiato, la domanda proposta non può che avere esito negativo;
le dichiarazioni testimoniali acquisite si appalesano, infatti, assolutamente inidonee a dimostrare l'esistenza e l'effettività del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura che l'odierno ricorrente sostiene di aver svolto nell'anno 2018 e che CP_ l' ha disconosciuto a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice.
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, non trovando applicazione nella presente controversia, che ha per oggetto solo la reiscrizione negli elenchi, la disposizione sull'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., in ossequio all'orientamento della Suprema Corte espressasi a più riprese, e da ultimo con statuizione del 9 agosto 2022 n. 24547, che afferma <il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, come più volte affermato da questa Corte, si applica soltanto ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali
e assistenziali (Cass. 25759/08, Cass. 22857/16, Cass. 16676/20), non anche quando la prestazione previdenziale è solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (v. Cass. 16676/20, riguardo alla domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli)>>. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022
(in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità
e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 860 /2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1.863,00, oltre accessori come per legge.
Foggia, dopo l'udienza del 25.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti