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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2024, n. 18383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18383 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori AVV. ROBERTO FABIO TRICOLI del Foro di Palermo e AVV. VINCENZO SALVO del Foro di Marsala, in difesa di CA MB, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 luglio 2020 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione, aggravata dalle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p.. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione basato su quattro motivi. 3. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'articolo 238 bis c.p.p. per omessa motivazione della prova favorevole contenuta nella sentenza 1169/2021 della stessa corte d'appello di Palermo acquisita ai fini della prova del fatto in esso accertato e valutabile ai sensi dell'articolo 187 e 192.3 c.p.p.. La citata pronuncia, si osserva nel ricorso per cassazione, ha mandato assolto l'imputato dall'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso;
per giungere a tale conclusione si è soffermata, tra l'altro, sull'episodio oggetto del presente giudizio, escludendo, dopo attente analisi delle intercettazioni telefoniche che erano state poste dalla 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18383 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/01/2024 pubblica accusa a base dell'imputazione, la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente per concludere che l'episodio estorsivo fosse in qualche maniera riferibile al VO. La sentenza oggi in contestazione non si è confrontata tale pronuncia, nonostante la specifica richiesta formulata dal difensore. 4. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'articolo 649 dello stesso codice e dall'articolo 4 del settimo Protocollo Addizionale della Convenzione EDU. Il fatto oggetto del presente procedimento è stato altresì scrutinato, con esito assolutorio, nella sentenza numero 1169/2021 cosicché la stessa vicenda non può essere oggetto di ulteriore esame, pena la violazione del divieto di ne bis in idem. 5. Con il terzo motivo si deduce la violazione delle lett. b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'articolo 629, comma 1 e 2 c.p., nonché 7 d.l. 15.2/1991. La Corte d'appello ha attribuito all'imputato il ruolo di intermediario senza tuttavia verificare se la sua condotta si sia concretizzata nell'intervento in favore della vittima ovvero dell'associazione mafiosa. A ciò si aggiunge che la Corte pur esaminando questioni già risolte in senso favorevole all'imputato dalla sentenza 1169/2021 sopra menzionata, non ha affrontato e risposto al quesito formulato nei motivi di appello relativo al contenuto della telefonata intercorsa tra l'imputato ed altro soggetto nel corso della quale il primo escludeva di aver mai "condiviso con il RU alcun fatto delittuoso". 6. Con l'ultimo motivo si deduce la violazione delle lett. b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'articolo 7 d.l. 152/1991. La motivazione della sentenza sul punto è illogica e contraddittoria. Vi si sostiene, infatti, che l'imputato avesse fatto espresso riferimento alla compagine mafiosa nel corso delle telefonate mentre tale circostanza non emerge da alcuna delle interlocuzioni con la persona offesa. Né si considera nella sentenza che l'imputato non avrebbe avuto alcuna necessità di far ricorso a formule espresse alla luce del fatto che egli era il fratello un uomo di fiducia di TE IN Denaro. Infine, nella sentenza si omette ogni considerazione sul fati:o che l'imputato era stato indotto ad agire nell'interesse dell'amico EM, persona offesa, onde evitare azioni ritorsive nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi infondati e va pertanto rigettato. I primi due motivi trattano dell'interferenza tra due distinti procedimenti a carico di IA, di tal che conviene esaminarli congiuntamente, per logica espositiva ed economia processuale. Si sostiene, in linea difensiva, che vi sia, per così dire, una sineddoche poiché nel primo, conclusosi con l'assoluzione, la accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso conteneva anche la vicenda estorsiva esaminata in questo processo, quale reato fine (anche se non oggetto di una specifica imputazione in quella sede). 2 Se ne deduce pertanto che vi è contraddizione tra i giudicati per l'errore in cui è incorsa la Corte palermitana nel presente giudizio. Non si è infatti considerato il precedente assolutorio e, in ogni caso, è stato violato il principio del ne bis in idem, dato che il precedente giudiziario favorevole all'imputato era ostativo ad un ulteriore giudizio sul fatto, anche se diversamente qualificato, ex art. 649 c.p.p.. Così riassunte le questioni proposte nel primo e nel secondo motivo di impugnazione, la Corte ritiene che esse siano infondate. 2. In relazione al primo profilo, occorre innanzitutto evidenziare che il motivo di ricorso che lamenta la mancata considerazione del precedente favorevole da parte della Corte d'appello non può essere fondato sulla violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.238 bis c.p.p.. La disposizione da ultimo menzionata, infatti, fa riferimento a specifici criteri di valutazione della sentenza acquisita e dei fatti in essa accertati, ma non sottrae al giudice il controllo sul (-la valutazione del) fatto che si riflette nella motivazione del provvedimento. Si è infatti affermato che «l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'ad. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepinnento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate>> (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015 Daccò Rv. 266338 - 01; Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023 Bruno Rv. 284130 - 01). La ratio della norma, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice, nel senso che l'utilizzazione ai fini del decidere di risultanze di fatto emergenti anche dalla motivazione, e non dal solo dispositivo, delle sentenze divenute irrevocabili acquisite ex art. 238 bis, per il richiamo agli art. 187 e 192, comma 3 cod. proc. pen., implica innanzi tutto l'accertamento della rilevanza di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova e poi una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente (ex multis, Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Cento e altri, Rv. 245483; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009, Cafarella, Rv. 242767). In definitiva, sul giudice grava uno specifico onere valutativo, destinato ad essere espresso nella motivazione. Ed anche se si deduce la violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione della sentenza acquisita, non si fa altro che entrare in un circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della revisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione. Ed allora, si torna daccapo, poiché l'apparato motivazionale della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, cioè per i criteri dettati dall'ad. 606 lett. e) c.p.p.. 3 D'altronde, il primo motivo di ricorso, evocando altresì l'art.606 lett. e c.p.p., deduce l'errore motivazionale per l'omessa motivazione della prova favorevole. Tuttavia, nemmeno tale critica alla motivazione è fondata nel merito. Pur in mancanza di alcun riferimento, nella sentenza impugnata, alla sentenza n.1169/2021 del 26 febbraio 2021, la Corte ritiene che l'omissione motivazionale non sia rilevante e che non vi sia un interesse concreto da parte dell'imputato. Infatti, la sentenza assolutoria depositata all'udienza 30 giugno 2020 non giunge ad accertare quanto si sostiene nel ricorso, vale a dire l'estraneità dell'imputato alla vicenda estorsiva ai danni di IC EM e della società EM Costruzioni s.r.l. in relazione ai lavori all'epoca condotti per l'ammodernamento della strada Grotticelli del Re. Nella motivazione della sentenza, pochi paragrafi dopo il lungo estratto riportato nel ricorso in cassazione (alle pg.3-6), la Corte d'appello di Palermo, preso atto della condanna dell'imputato da parte del Tribunale di Trapani per il medesimo episodio, lungi dal confutarne la sussistenza, ovvero il ruolo in esso svolto dall'imputato, si limita ad escludere che esso fosse prova di affiliazione mafiosa. Si legge invero a pg.31 della sentenza n.1169/2021 della Corte palermitana che "è agevole rilevare che, anche ritenendo accertato, nei suddetti limiti, che l'imputato abbia fornito un contributo, concorrendo alla consumazione di uno dei "delitti fine" dell'associazione mafiosa, rileva il collegio che esso, per il suo carattere obiettivamente singolare e occasionale, non può costituire, da solo, in assenza di ulteriori significativi elementi processuali, un dato probatorio sufficiente a confermare un'effettiva partecipazione associativa". Non si può pertanto affermare che la Corte palermitana nella sentenza 1169/2021 abbia escluso il ruolo del IA nella estorsione contestata, quanto piuttosto che ne abbia escluso la valenza dimostrativa di una partecipazione mafiosa da parte dell'odierno imputato. Così ridefinita la questione, devesi concludere per la carenza dell'interesse concreto dell'imputato ad una pronuncia di annullamento sul punto, giacché la restituzione del processo all'appello non porrebbe l'imputato in una posizione poziore. L'omessa risposta sul motivo di appello, infatti non inficia la sentenza impugnata in quanto detto motivo era ab origine inammissibile, con la conseguenza che l'omessa motivazione sul punto non incide sulla sentenza impugnata. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale acc:oglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso, che evoca la violazione della regola del ne bis in idem, è infondato. Etiamsi daremus, quod sine magno errore dar nequit, se anche dunque ammettessimo, contro quanto si è stabilito in precedenza, che vi fosse un contrasto di giudicati o che comunque il fatto fosse stato (diversamente) valutato dalla Corte palermitana nel processo conclusosi con la sentenza 1169/2021, non si configura alcuna preclusione processuale. Infatti, 4 come è stato già affermato da questa stessa Sezione, in un caso sostanzialmente sovrapponibile, «è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati» (Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019 Lo Bue Rv. 277590 - 01). D'altra parte, proprio con riferimento al tema del ne bis in idem in rapporto alla relazione tra reato associativo e reati fine, si è affermato, con orientamento che si condivide, che «nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idern" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa» (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014 Montalbano Rv. 261623 - 01). 4. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono incentrati sulla rielaborazione del fatto (pur deducendo entrambi anche la violazione di legge: sul punto vale quanto detto sopra a pg.3) ed in particolare sulla insoddisfacente valutazione effettuata dalla Corte palermitana del ruolo svolto dall'imputato nella vicenda e sulla sussistenza della aggravante 'mafiosa'. Non si può tuttavia ignorare che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito vanno lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Non è pertanto consentita la riproposizione di temi che, risolvendosi nella formulazione di interpretazioni fattuale o ipotesi ricostruttive alternative, non raggiungano la soglia della critica di legittimità della sentenza, che afferisce unicamente alla omissione di motivazione (certamente non ricorrente nel caso specifico), alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità della motivazione (categorie nemmeno evocate nel ricorso). In particolare, il ruolo di IA viene sviscerato dalla sentenza a pg.7 e 8 ove, contrastando efficacemente le deduzioni difensive sulla vaghezza del supposto ruolo di mediatore di VO, si ripercorrono le telefonate in cui l'imputato, interloquendo con ES TI, riferiva delle minacce al EM alle quali egli stesso aveva assistito nel suo ruolo di intermediario. Ed altrettanto deve dirsi dell'ulteriore e conclusivo tema della aggravante mafiosa (art.416 bis 1 c.p.) linearmente e logicamente ravvisata nel riferimento alla frase "vedi che c'è quello, quello 5 e quello che ti cerca, Nicola, che devi fare?", allusivamente riferita alla persona offesa proprio per esercitare su costui la pressione psicologica tipicamente generata dalla consapevolezza nella vittima 'dell'interessamento' da parte di un gruppo malavitoso strutturato e radicato sul territorio. D'altronde, come congruamente osservato in sentenza (pg.10) la richiesta di 'pizzo' è una tipica attività mafiosa ed anche se (come ritenuto nella sentenza) non sia condotta da un associato (essendo l'imputato stato assolto nel processo 'parallelo' relativo all'imputazione associativa). 5 . Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così clikiso in _Roma, 9 gennaio 2024 Il Consigliere reltore Il Presiden Franc sco Flo t GE
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori AVV. ROBERTO FABIO TRICOLI del Foro di Palermo e AVV. VINCENZO SALVO del Foro di Marsala, in difesa di CA MB, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 luglio 2020 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione, aggravata dalle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p.. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione basato su quattro motivi. 3. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'articolo 238 bis c.p.p. per omessa motivazione della prova favorevole contenuta nella sentenza 1169/2021 della stessa corte d'appello di Palermo acquisita ai fini della prova del fatto in esso accertato e valutabile ai sensi dell'articolo 187 e 192.3 c.p.p.. La citata pronuncia, si osserva nel ricorso per cassazione, ha mandato assolto l'imputato dall'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso;
per giungere a tale conclusione si è soffermata, tra l'altro, sull'episodio oggetto del presente giudizio, escludendo, dopo attente analisi delle intercettazioni telefoniche che erano state poste dalla 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18383 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/01/2024 pubblica accusa a base dell'imputazione, la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente per concludere che l'episodio estorsivo fosse in qualche maniera riferibile al VO. La sentenza oggi in contestazione non si è confrontata tale pronuncia, nonostante la specifica richiesta formulata dal difensore. 4. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'articolo 649 dello stesso codice e dall'articolo 4 del settimo Protocollo Addizionale della Convenzione EDU. Il fatto oggetto del presente procedimento è stato altresì scrutinato, con esito assolutorio, nella sentenza numero 1169/2021 cosicché la stessa vicenda non può essere oggetto di ulteriore esame, pena la violazione del divieto di ne bis in idem. 5. Con il terzo motivo si deduce la violazione delle lett. b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'articolo 629, comma 1 e 2 c.p., nonché 7 d.l. 15.2/1991. La Corte d'appello ha attribuito all'imputato il ruolo di intermediario senza tuttavia verificare se la sua condotta si sia concretizzata nell'intervento in favore della vittima ovvero dell'associazione mafiosa. A ciò si aggiunge che la Corte pur esaminando questioni già risolte in senso favorevole all'imputato dalla sentenza 1169/2021 sopra menzionata, non ha affrontato e risposto al quesito formulato nei motivi di appello relativo al contenuto della telefonata intercorsa tra l'imputato ed altro soggetto nel corso della quale il primo escludeva di aver mai "condiviso con il RU alcun fatto delittuoso". 6. Con l'ultimo motivo si deduce la violazione delle lett. b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'articolo 7 d.l. 152/1991. La motivazione della sentenza sul punto è illogica e contraddittoria. Vi si sostiene, infatti, che l'imputato avesse fatto espresso riferimento alla compagine mafiosa nel corso delle telefonate mentre tale circostanza non emerge da alcuna delle interlocuzioni con la persona offesa. Né si considera nella sentenza che l'imputato non avrebbe avuto alcuna necessità di far ricorso a formule espresse alla luce del fatto che egli era il fratello un uomo di fiducia di TE IN Denaro. Infine, nella sentenza si omette ogni considerazione sul fati:o che l'imputato era stato indotto ad agire nell'interesse dell'amico EM, persona offesa, onde evitare azioni ritorsive nei suoi confronti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi infondati e va pertanto rigettato. I primi due motivi trattano dell'interferenza tra due distinti procedimenti a carico di IA, di tal che conviene esaminarli congiuntamente, per logica espositiva ed economia processuale. Si sostiene, in linea difensiva, che vi sia, per così dire, una sineddoche poiché nel primo, conclusosi con l'assoluzione, la accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso conteneva anche la vicenda estorsiva esaminata in questo processo, quale reato fine (anche se non oggetto di una specifica imputazione in quella sede). 2 Se ne deduce pertanto che vi è contraddizione tra i giudicati per l'errore in cui è incorsa la Corte palermitana nel presente giudizio. Non si è infatti considerato il precedente assolutorio e, in ogni caso, è stato violato il principio del ne bis in idem, dato che il precedente giudiziario favorevole all'imputato era ostativo ad un ulteriore giudizio sul fatto, anche se diversamente qualificato, ex art. 649 c.p.p.. Così riassunte le questioni proposte nel primo e nel secondo motivo di impugnazione, la Corte ritiene che esse siano infondate. 2. In relazione al primo profilo, occorre innanzitutto evidenziare che il motivo di ricorso che lamenta la mancata considerazione del precedente favorevole da parte della Corte d'appello non può essere fondato sulla violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art.238 bis c.p.p.. La disposizione da ultimo menzionata, infatti, fa riferimento a specifici criteri di valutazione della sentenza acquisita e dei fatti in essa accertati, ma non sottrae al giudice il controllo sul (-la valutazione del) fatto che si riflette nella motivazione del provvedimento. Si è infatti affermato che «l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'ad. 238 bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepinnento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate>> (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015 Daccò Rv. 266338 - 01; Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023 Bruno Rv. 284130 - 01). La ratio della norma, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice, nel senso che l'utilizzazione ai fini del decidere di risultanze di fatto emergenti anche dalla motivazione, e non dal solo dispositivo, delle sentenze divenute irrevocabili acquisite ex art. 238 bis, per il richiamo agli art. 187 e 192, comma 3 cod. proc. pen., implica innanzi tutto l'accertamento della rilevanza di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova e poi una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente (ex multis, Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Cento e altri, Rv. 245483; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009, Cafarella, Rv. 242767). In definitiva, sul giudice grava uno specifico onere valutativo, destinato ad essere espresso nella motivazione. Ed anche se si deduce la violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione della sentenza acquisita, non si fa altro che entrare in un circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della revisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione. Ed allora, si torna daccapo, poiché l'apparato motivazionale della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, cioè per i criteri dettati dall'ad. 606 lett. e) c.p.p.. 3 D'altronde, il primo motivo di ricorso, evocando altresì l'art.606 lett. e c.p.p., deduce l'errore motivazionale per l'omessa motivazione della prova favorevole. Tuttavia, nemmeno tale critica alla motivazione è fondata nel merito. Pur in mancanza di alcun riferimento, nella sentenza impugnata, alla sentenza n.1169/2021 del 26 febbraio 2021, la Corte ritiene che l'omissione motivazionale non sia rilevante e che non vi sia un interesse concreto da parte dell'imputato. Infatti, la sentenza assolutoria depositata all'udienza 30 giugno 2020 non giunge ad accertare quanto si sostiene nel ricorso, vale a dire l'estraneità dell'imputato alla vicenda estorsiva ai danni di IC EM e della società EM Costruzioni s.r.l. in relazione ai lavori all'epoca condotti per l'ammodernamento della strada Grotticelli del Re. Nella motivazione della sentenza, pochi paragrafi dopo il lungo estratto riportato nel ricorso in cassazione (alle pg.3-6), la Corte d'appello di Palermo, preso atto della condanna dell'imputato da parte del Tribunale di Trapani per il medesimo episodio, lungi dal confutarne la sussistenza, ovvero il ruolo in esso svolto dall'imputato, si limita ad escludere che esso fosse prova di affiliazione mafiosa. Si legge invero a pg.31 della sentenza n.1169/2021 della Corte palermitana che "è agevole rilevare che, anche ritenendo accertato, nei suddetti limiti, che l'imputato abbia fornito un contributo, concorrendo alla consumazione di uno dei "delitti fine" dell'associazione mafiosa, rileva il collegio che esso, per il suo carattere obiettivamente singolare e occasionale, non può costituire, da solo, in assenza di ulteriori significativi elementi processuali, un dato probatorio sufficiente a confermare un'effettiva partecipazione associativa". Non si può pertanto affermare che la Corte palermitana nella sentenza 1169/2021 abbia escluso il ruolo del IA nella estorsione contestata, quanto piuttosto che ne abbia escluso la valenza dimostrativa di una partecipazione mafiosa da parte dell'odierno imputato. Così ridefinita la questione, devesi concludere per la carenza dell'interesse concreto dell'imputato ad una pronuncia di annullamento sul punto, giacché la restituzione del processo all'appello non porrebbe l'imputato in una posizione poziore. L'omessa risposta sul motivo di appello, infatti non inficia la sentenza impugnata in quanto detto motivo era ab origine inammissibile, con la conseguenza che l'omessa motivazione sul punto non incide sulla sentenza impugnata. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale acc:oglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso, che evoca la violazione della regola del ne bis in idem, è infondato. Etiamsi daremus, quod sine magno errore dar nequit, se anche dunque ammettessimo, contro quanto si è stabilito in precedenza, che vi fosse un contrasto di giudicati o che comunque il fatto fosse stato (diversamente) valutato dalla Corte palermitana nel processo conclusosi con la sentenza 1169/2021, non si configura alcuna preclusione processuale. Infatti, 4 come è stato già affermato da questa stessa Sezione, in un caso sostanzialmente sovrapponibile, «è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati» (Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019 Lo Bue Rv. 277590 - 01). D'altra parte, proprio con riferimento al tema del ne bis in idem in rapporto alla relazione tra reato associativo e reati fine, si è affermato, con orientamento che si condivide, che «nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento per i reati fine realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idern" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa» (Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014 Montalbano Rv. 261623 - 01). 4. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono incentrati sulla rielaborazione del fatto (pur deducendo entrambi anche la violazione di legge: sul punto vale quanto detto sopra a pg.3) ed in particolare sulla insoddisfacente valutazione effettuata dalla Corte palermitana del ruolo svolto dall'imputato nella vicenda e sulla sussistenza della aggravante 'mafiosa'. Non si può tuttavia ignorare che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito vanno lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Non è pertanto consentita la riproposizione di temi che, risolvendosi nella formulazione di interpretazioni fattuale o ipotesi ricostruttive alternative, non raggiungano la soglia della critica di legittimità della sentenza, che afferisce unicamente alla omissione di motivazione (certamente non ricorrente nel caso specifico), alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità della motivazione (categorie nemmeno evocate nel ricorso). In particolare, il ruolo di IA viene sviscerato dalla sentenza a pg.7 e 8 ove, contrastando efficacemente le deduzioni difensive sulla vaghezza del supposto ruolo di mediatore di VO, si ripercorrono le telefonate in cui l'imputato, interloquendo con ES TI, riferiva delle minacce al EM alle quali egli stesso aveva assistito nel suo ruolo di intermediario. Ed altrettanto deve dirsi dell'ulteriore e conclusivo tema della aggravante mafiosa (art.416 bis 1 c.p.) linearmente e logicamente ravvisata nel riferimento alla frase "vedi che c'è quello, quello 5 e quello che ti cerca, Nicola, che devi fare?", allusivamente riferita alla persona offesa proprio per esercitare su costui la pressione psicologica tipicamente generata dalla consapevolezza nella vittima 'dell'interessamento' da parte di un gruppo malavitoso strutturato e radicato sul territorio. D'altronde, come congruamente osservato in sentenza (pg.10) la richiesta di 'pizzo' è una tipica attività mafiosa ed anche se (come ritenuto nella sentenza) non sia condotta da un associato (essendo l'imputato stato assolto nel processo 'parallelo' relativo all'imputazione associativa). 5 . Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così clikiso in _Roma, 9 gennaio 2024 Il Consigliere reltore Il Presiden Franc sco Flo t GE