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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19885/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Comune Presidente dott. Alberto La Manna Giudice Relatore dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19885/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NA DR e dell'avv. Parte_1
BACCIARDI ENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, presso il difensore avv.
NA DR
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PAOLO CRETA, dell'avv. ANNALISA Controparte_1
LANZARINI, dell'avv. FRANCESCO RICOTTA, dell'avv. ALBERTO CONTI, dell'avv. Odra
PA e dell'avv. ELISA VITTONE, elettivamente domiciliato in PIAZZA SOLFERINO, 9
10121 TORINO presso il difensore avv. PA ODRA
CONVENUTO
e
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito,
1) accertare che le convenute hanno violato i diritti di sul proprio nome e marchio, CP_3 violando in particolare gli artt. 8, 20 ss. c.p.i. e gli artt. 2598 e 2043 c.c.;
2) inibire in via definitiva, ogni e qualunque utilizzo dei segni ICKX, ICH-X e ICHX (o comunque confondibili con ), ivi compresi quelli promozionali;
Pt_1
3) ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tutte le automobili , ICH-X e ICHX, o comunque Pt_1 contraddistinte da segni confondibili con , nei confronti di tutti i soggetti (concessionari, dealer, Pt_1 ecc.) che non ne facciano uso personale;
4) fissare in via definitiva una penale nella misura di € 50.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni futura vendita di automobili , ICH-X e ICHX, o comunque
Pt_1 contraddistinte da segni confondibili con , e di € 10.000,00 o nella diversa misura che sarà
Pt_1 ritenuta di giustizia, per ogni uso promozionale dei segni , ICH-X e ICHX (o comunque
Pt_1 confondibili con ) e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza (ivi
Pt_1 compreso l'ordine definitivo di trasferimento e di pubblicazione di cui infra);
5) nei confronti della sola in persona del l.r.p.t., disporre il trasferimento Controparte_1 definitivo del nome a dominio www.ickx.it a favore di;
CP_3
6) condannare le convenute, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido o, in subordine, pro quota, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'attore, procedendo alla liquidazione anche secondo equità e secondo tutti i criteri di cui all'art. 125 c.p.i.;
7) condannare le convenute, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido o, in subordine, pro quota, alla retroversione degli utili conseguiti mediante l'utilizzo del nome dell'attore;
8) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attore ma a spese delle convenute, sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, nonché su RU (edizione cartacea e digitale), nonché sui siti internet e canali social di entrambe le parti convenute;
9) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Con
10) condannare e/o al pagamento in favore dell'attore di una somma ex art 96, commi 1 e 3, CP_2
c.p.c. e se del caso anche di somma in favore della cassa delle ammende in base al comma 4; in via istruttoria, omissis
Per parte convenuta Controparte_1 pagina 2 di 13 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria allegazione, domanda, deduzione, produzione e istanza, nel merito,
- rigettare, nel miglior modo e con la miglior formula, tutte le domande proposte dall'attore, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto (ivi incluse le inammissibili - anche in quanto nuove e tardive - ed infondate domande proposte per la prima volta con la memoria ex art. 171 Con P ter, n. 1, c.p.c. relative al diverso marchio “ ”);
- revocare, nel miglior modo e con la miglior formula, tutti i provvedimenti cautelari assunti con l'ordinanza del 19 ottobre 2023 all'esito del procedimento cautelare R.G. 14562/2023 (come parzialmente riformata all'esito del procedimento di reclamo R.G. 18778/2023), e conseguentemente disporre, fra l'altro, il (ri)trasferimento in favore di del nome a dominio CP_1
“www.ickx.it” provvisoriamente trasferito al signor;
Pt_1 in ogni caso,
- condannare l'attore alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente CP_1 giudizio (oltre al rimborso delle spese generali), nella misura massima di legge;
- condannare l'attore alla restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite liquidate nella prima fase cautelare e nel procedimento di reclamo;
- condannare l'attore a rifondere a le spese dell'intervenuta pubblicazione CP_1 dell'ordinanza cautelare del 19 ottobre 2023; in via istruttoria, omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 ha convenuto in Parte_3 giudizio la e la riferendo di essere personaggio di notoria celebrità per i Controparte_1 CP_2 propri successi in ambito automobilistico avendo disputato 116 Gran Premi iridati di Formula 1, ottenendo otto vittorie, tredici pole position e altri record, celebrità che oltre ad essere fatto notorio è desumibile da una serie di pagine web, riviste ed articoli di settore;
che per via della notorietà del nome lo stesso è associato allo status di brand ambassador degli orologi CH e al Gruppo Volkswagen.
Ha, quindi, riferito di avere saputo, nel luglio 2023, dell'immissione sul mercato, da parte della convenuta, di una vettura denominata K2 che, pertanto, utilizza il nome dell'attore senza Pt_1 pagina 3 di 13 autorizzazione;
che la vettura è stata lanciata su un sito dedicato con nome a dominio identico al nome dell'attore cui il mercato ha immediatamente ricondotto il marchio della nuova auto;
che la convenuta Con
concessionario per il Piemonte, dava atto nel proprio sito di una collaborazione tra CP_2 CP_5
e il brand CH, di cui è brand ambassador ed affermava espressamente che il marchio
[...] Pt_1
CP_ prendeva il nome da;
che nel prossimo futuro il marchio verrà utilizzato anche per contraddistinguere altri modelli di fuoristrada. Ha lamentato, pertanto, la violazione dell'art. 8 co. 2 e 3
e dell'art. 20 Cpi nonché l'indebito agganciamento, l'appropriazione di pregi e ancora la condotta parassitaria rilevanti ex art. 2598, nn. 2 e 3, c.c Ha chiesto, pertanto, l'inibitoria dell'utilizzo del marchio con conseguente ritiro dal commercio delle auto contraddistinte con tale marchio, Pt_1 nonché il trasferimento nome a dominio www.ickx.it, con fissazione di penale per la violazione, pubblicazione del provvedimento e risarcimento del danno secondo tutti i criteri di cui all'art. 125 Cpi
e al danno all'immagine.
Nessuno si è costituito per la dichiarata contumace. CP_2
Si è costituta la convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto. CP_1
CP_ In particolare, ha contestato la notorietà del nome sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto in sede cautelare, il nome dell'ex pilota non gode della notorietà richiesta, tanto da non essere riconosciuto da percentuali altissime della popolazione italiana generale nonché del pubblico di riferimento. Ha, quindi, sostenuto che la particolare forma grafica e l'associazione del modello della vettura K2 escludono il rischio di associazione tra il marchio e il nome del pilota e che i riferimenti al nome del signor riportati (brevemente) sul sito di anteriormente all'avvio Pt_1 CP_2 dell'iniziativa cautelare sono frutto di un'autonoma iniziativa di mai autorizzata né, CP_2
Contr tantomeno, preventivamente discussa con a evidenziato, in ogni caso, che l'utilizzo del marchio non ha leso la fama e il decoro dell'attore. Ha contestato la genericità della domanda di tutela CP_5 del nome come marchio non essendo mai stato allegato e provato tale utilizzo del nome nonché la Pt_1 domanda risarcitoria proposta non ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 125 Cpi riferito ai titoli di proprietà intellettuale. Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc l'attore ha segnalato che in concomitanza con l'esito cautelare, Con ha mutato il segno contestato da a ICH-X che, alla luce della pregressa generata Pt_1 confondibilità, non soddisferebbe il requisito del sufficiente distanziamento tale da escludere la prosecuzione dell'illecito. Ha esteso, pertanto, la domanda anche al marchio ICH-X.
Parte convenuta ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore per tardività della stessa e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. pagina 4 di 13 Eseguita CTU contabile, con provvedimento del 21.11.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda relativa al marchio ICH-X.
In via preliminare deve rilevarsi che la domanda proposta con la memoria ex art. 171 ter cpc da parte attrice relativa al marchio della convenuta ICH-X è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
Afferma in proposito l'art. 171 ter cpc che con la prima memoria da depositarsi almeno 40 giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, è possibile proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
Afferma la Suprema Corte che “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cass. 12.12.2018 n. 32146).
Nel caso di specie con la memoria indicata parte attrice ha, per la prima volta, formulato le domande di accertamento della violazione del proprio nome/marchio, di inibitoria e risarcimento in relazione al nuovo marchio della convenuta ICH-X, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, estendendo poi tali domande in sede di precisazione conclusioni anche al segno ICHX.
Tale marchio è un marchio diverso e nuovo rispetto a quello oggetto della domanda di cui alla citazione. Non può, pertanto, ravvisarsi una ipotesi di emendatio libelli essendo mutato sia il petitum che la causa petendi, ovvero i fatti costitutivi posti a base della domanda medesima.
La domanda non può essere, inoltre, considerata come conseguenza delle difese del convenuto, non avendo la in alcun modo trattato del nuovo marchio in sede di comparsa, in relazione CP_1 al quale, anzi, la stessa convenuta ha introdotto diverso giudizio, tuttora pendente, innanzi al Tribunale di Napoli.
Per l'insieme di tali ragioni tale domanda non può essere ritenuta ammissibile.
La domanda di violazione del diritto al nome.
L'oggetto del presente giudizio deve essere, pertanto, limitato alle domande formulate in riferimento al marchio della convenuta CP_5 pagina 5 di 13 Parte attrice contesta in primo luogo la violazione dell'art. 8 co. 3 Cpi secondo il quale se notori, i nomi di persona, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi.
La ratio della disposizione in oggetto è quella di impedire di trarre vantaggio economico dallo sfruttamento della notorietà altrui. La giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di chiarire che chi pretende di utilizzare un nome celebre senza sostenere i costi corrispettivi lede sia l'interesse del titolare alla remunerazione differenziale degli investimenti che questi abbia effettuato per promuovere il proprio nome e fargli acquisire notorietà, sia gli interessi degli altri concorrenti a non essere svantaggiati nella competizione economica avendo pagato ciò che gli altri utilizzano gratuitamente
(Tribunale Roma, 3.3.2006).
In merito poi alla notorietà si è ritenuto in giurisprudenza che, ai fini della tutela dei nomi o segni divenuti notori nell'attività artistica, letteraria, politica o sportiva, il requisito del carattere notorio deve essere inteso in senso ampio, non solo con riferimento al “rinomato”, ma anche facendo riferimento al significato che la notorietà assume per la tutela del marchio o del secondary meaning (Tribunale
Bologna 27.8.2009).
A tale proposito ritiene il Collegio, in conformità con quanto già valutato in sede cautelare, che la copiosa documentazione proposta dalla parte attrice sia idonea a dimostrare la notorietà dell'attore.
Notorietà che deriva in primo luogo dai successi ottenuti nelle diverse competizioni sportive tra gli anni
'60 e '80 tra cui otto Gran Premi di Formula 1 (alcuni dei quali alla guida di una Ferrari), una Parigi -
Dakar e sei 24 Ore di Le Mans. E', inoltre, documentato un numero molto elevato di pubblicazioni, sia su web che su riviste specializzate anche recenti. Significativa, in tal senso, a mero titolo esemplificativo, è la celebrazione dell'attore nei fumetti di con una tiratura di ben 17 Parte_4 mln di copie, o la pubblicazione di numerosi articoli su riviste specializzate ad ampia diffusione (ad es.
Il Sole 24 Ore, Grand Prix, Flat Magazine, Repubblica, l'Avvenire, La Gazzetta dello Sport,
Tuttosport, Il Messaggero), sia a livello nazionale che internazionale. Ulteriormente degna di nota, come già evidenziato anche in sede cautelare, è poi la collaborazione con CH come brand ambassador e per il gruppo Volkswagen e, in particolare, per Porsche che gli ha anche dedicato una versione speciale del modello 911.
La copiosità di tale documentazione, unitariamente valutata, è tale da consentire di fugare ogni dubbio circa la notorietà dell'attore e sulla conseguente applicabilità del terzo comma dell'art. 8 al caso in oggetto.
Deve ribadirsi, in questa sede, quanto già rilevato in sede cautelare circa il fatto che le 3 diverse pagina 6 di 13 indagini demoscopiche prodotte dalla parte convenuta non inficiano le conclusioni di cui sopra circa la notorietà del nome dell'attore.
Deve essere anche in questa sede evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
“nessuna norma impone di valutare la capacità distintiva e le percezioni del pubblico alla stregua di indagini demoscopiche, che costituiscono solo un possibile strumento di indagine, neppur previsto espressamente dalla legge e da ricondursi semmai nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio, sì che il giudice è libero di formarsi il proprio convincimento sulla base di ogni possibile mezzo di prova”
(Cass. 18.2.2022 n. 5491).
Le indagini prodotte sono mirate a dimostrare che nel pubblico in generale e in quello più appassionato di automobilismo in particolare, il nome dell'attore sarebbe conosciuto da una esigua minoranza di persone, le quali non saprebbero neppure come il cognome dell'attore sia scritto, associandolo per lo più con la sola lettera X.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta proprio la notevole quantità di documentazione prodotta dall'attore a supporto della notorietà del proprio nome è idonea a superare il valore probatorio delle indagini demoscopiche prodotte laddove tale documentazione, si ripete, attesta inequivocabilmente come l'attore sia personaggio tuttora noto nell'ambiente automobilistico, e non solo, in ragione degli importanti successi sportivi conseguiti in passato, della natura delle attività cui lo stesso continua tuttora ad essere associato, della diffusione dei mezzi di comunicazione sia su stampa che via web in cui lo stesso è frequentemente presente, e ciò a prescindere dal fatto che buona parte degli intervistati possa non conoscere tale nome o non sapere come sia scritto.
La stessa natura dei mezzi di comunicazione in cui è presente l'attore e, in particolare la rete web e i social network, è poi tale da consentire l'amplificazione dei contenuti pubblicati e contribuisce, pertanto, ad aumentare ulteriormente la notorietà del personaggio.
Ciò a fronte di indagini demoscopiche per loro natura limitate ad un ambito, comunque, ristretto di soggetti intervistati (alcune migliaia) e, pertanto, non sufficienti ad inficiare la prova della notorietà desumibile dalla documentazione sopra citata in ragione della potenziale capacità di diffusione della stessa ad un numero di persone esponenzialmente maggiore.
Infondate, ancora, sono poi le considerazioni della convenuta secondo cui il marchio contestato non coinciderebbe con il nome dell'attore atteso che lo stesso si farebbe chiamare “Jacky IC” e non solo
IC. E' evidente, infatti, che il cognome IC è componente fondamentale e identificativa del nome pagina 7 di 13 dell'attore ed è, pertanto, di per sé solo idoneo ad indentificare il personaggio e a connotarne la sua notorietà. L'identità del marchio della convenuta rispetto al cognome è, pertanto, idonea e Pt_1 sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 8 co. 3 Cpi. Afferma, in proposito, la giurisprudenza di merito che la registrazione o l'uso come marchio del solo nome di un artista, senza il cognome, può violare la norma di cui all'art. 8 co.3 Cpi quando questo goda in sé di notorietà (Tribunale Torino
29.10.2009).
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda proposta da parte attrice ex art. 8 co. 3 Cpi attesa l'identità del marchio della convenuta rispetto al cognome dell'attore e la conseguente possibilità di associazione che in concreto risulta essersi già avverata come testimoniato dall'articolo apparso sul sito FormulaPassion.it, ove si afferma che il“brand IC … evoca evidentemente le corse automobilistiche a 360 gradi”, pur precisandosi che l'ex pilota ad oggi non ha nulla a che fare con tale marchio e secondo quanto affermato dalla stessa convenuta contumace CP_2 sul proprio sito web ovvero che “il marchio prende il nome da , pilota automobilistico
[...] CP_3 belga che vinse numerose gare prestigiose, tra cui il primo Gran Premio d'Austria della storia”.
Non può, invece, ritenersi fondata la tesi attorea secondo cui nel caso di specie sarebbe altresì ravvisabile la violazione di un marchio di fatto non essendo stato allegato né tanto meno provato alcun elemento da cui desumere che il nome sia stato utilizzato dall'attore quale marchio di fatto. Pt_1
Le conclusioni di cui sopra sono, inoltre, assorbenti rispetto alle ulteriori domande di concorrenza sleale formulate dalla parte attrice.
Alla luce di tali considerazioni devono trovare, pertanto, accoglimento le domande proposte da parte attrice con riferimento al marchio convenuto di cui ai punti da 1 a 5 con fissazione della penale Pt_1 nella misura di cui al dispositivo.
La domanda di risarcimento del danno.
Parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illecito perpetrato dalla convenuta.
In particolare, l'attore ha formulato domanda risarcitoria con riferimento ai parametri di cui all'art. 125
Cpi richiamando sia la liquidazione secondo il criterio della giusta royalty e che quello relativo alla pagina 8 di 13 retroversione dell'utile, oltre al danno all'immagine.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la liquidazione in via equitativa del danno derivante da lesione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 125, comma 1° e 2°, c.p.i. è legittima solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione, nonché che vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. A questo scopo, la norma speciale prevede una serie di criteri, come gli utili del contraffattore di cui al comma
1° e 3° e la cd. Royalty ragionevole di cui al comma 2°, che non esonerano il danneggiato dalla prova dell'esistenza del danno e del nesso causale, ma costituiscono delle regole di semplificazione per
l'interprete in fase di liquidazione” (Cass. 25.5.2023 n. 14593).
Nel caso di specie la prova del danno è stata fornita, essendo pacifico e documentale che la convenuta ha venduto autovetture associandole al marchio in violazione del disposto di cui all'art. 8 co. 3 Pt_1
Cpi con ciò privando l'attore di un guadagno che avrebbe potuto legittimamente derivare da tale utilizzo tenuto conto che per l'utilizzazione del proprio marchio la convenuta avrebbe dovuto essere autorizzata dall'attore medesimo.
In merito poi alla quantificazione, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 125 Cpi, applicabili al caso di specie, trattandosi di tutela del nome notorio disciplinato dallo stesso codice della proprietà intellettuale, si rileva che la stessa Suprema Corte ha affermato che “in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale;
in particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale” (Cass. 18.7.2025 n. 20074).
Si è ancora sostenuto che “nei casi in cui il titolare del bene protetto non intenda concedere lo sfruttamento della riproduzione fotografica dei propri dati personali ad altri e ciò nonostante detta pagina 9 di 13 riproduzione venga abusivamente pubblicata, non può essere escluso un danno patrimoniale. Infatti anche qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimonialmente valutabile, la parte lesa, se non può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente domandato per concedere il suo consenso alla pubblicazione, può comunque chiedere una determinazione di tale importo in via equitativa, avuto riguardo alla consistenza del vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione”. (Cass. 23.1.2019 n. 1875).
Ciò premesso, nel caso di specie è stata effettuata CTU contabile al fine di verificare tanto l'utile derivato alla convenuta dalla vendita delle vetture contraddistinte dal marchio quanto il valore del Pt_1 prezzo del consenso ovvero della giusta royalty per l'utilizzo del nome dell'attore.
La CTU ha formulato una serie di ipotesi, la prima delle quali prende in esclusiva considerazione le sole autovetture indicate come effettivamente commercializzate al consumatore finale con il marchio per cui è causa, ovvero il marchio . Le altre tengono invece in considerazione le vetture, Pt_1 comunque, vendute ma senza il marchio o in cui, comunque, il marchio è stato sostituito con altro Pt_1 marchio non oggetto del presente giudizio.
In proposito si rileva che il presente giudizio, come sopra stabilito, ha esclusivamente ad oggetto l'indebito utilizzo da parte della convenuta del marchio ed è, pertanto, con esclusivo riferimento ai Pt_1 beni effettivamente commercializzati con tale marchio che l'oggetto di indagine peritale deve essere limitata, non potendosi tenere in considerazione vetture che, ammesso che fossero inizialmente contrassegnate col marchio , sono poi state commercializzate con marchio diverso atteso che le Pt_1 stesse sono evidentemente state accettate e valorizzate dall'acquirente in ragione del nuovo marchio che le contraddistingue e non di quello precedente.
Ciò premesso in merito al criterio di determinazione dell'utile si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'utile percepito dal contraffattore impone di considerare, come è del tutto evidente, non l'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, quanto il margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa.
Ed è altrettanto ovvio che la locuzione "benefici realizzati dall'autore della violazione" (di cui è parola nell'art. 125, comma 1, c.p.i., che l'istante richiama) evochi un concetto del tutto analogo: per
l'appunto quello dei vantaggi o utilità conseguiti da quel soggetto attraverso l'illegittimo sfruttamento della privativa” (Cass. 14.5.2020 n. 8944) e che “in tema di diritto d'autore, il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla pagina 10 di 13 regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci, dalle scritture contabili o dai contratti conclusi con i terzi, e, dall'altro, dall'autonomo contributo al successo dell'opera, così come realizzata e diffusa sul mercato dall'autore dell'illecito, per quanto tale successo dipenda dal lancio, propiziato dalla notorietà dell'interprete e dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da suscitare l'interesse del pubblico” (Cass. 29.7.2021 n. 21833).
Nel caso di specie, deve ritenersi condivisibile la soluzione fornita dal CTU con riferimento al rilievo dell'utile incrementale atteso che lo stesso, in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Cass.
14.5.2020 n. 8944), ha determinato l'utile sottraendo dai ricavi caratteristici generati dalla vendita dei prodotti in contraffazione i soli costi strettamente inerenti alla produzione e alla distribuzione di tali beni (i.e. costi incrementali). Sotto tale profilo non sono ravvisabili censure che possano essere mosse alle conclusioni del CTU il quale ha operato una valutazione tecnico contabile congrua e motivata dei ricavi e dei costi da porre in deduzione sulla base delle scritture contabili a sua disposizione che lo stesso ha riferito essere complete e, comunque, sufficienti per addivenire ad un calcolo specifico del ricavo conseguito. Le contestazioni sollevate in tal senso dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale devono essere ritenute infondate alla luce della inerenza dei costi indicati dal consulente rispetto alla produzione e commercializzazione delle vetture in oggetto.
Sulla base dei principi sopra enunciati risulta poi condivisibile anche la valutazione operata dal CTU in merito all'incidenza del marchio sull'utile che può essere oggetto di rimborso, attesto che può essere rimborsato l'utile derivante dall'illegittimo utilizzo del nome . Pt_1
In particolare, il CTU ha attribuito al marchio una quota di reddittività pari ad 1/6, assumendo che ciascun fattore – in assenza di evidenze contrarie – contribuisca in modo paritetico all'efficacia commerciale dell'offerta e, in definitiva, al successo commerciale del brand (CTU pag. 47). Ciò in quanto il segno distintivo costituisce uno degli elementi, seppur rilevante, tra i vari fattori che influenzano la decisione di acquisto da parte del consumatore, con la ragionevole conseguenza che una quota parte del ricavato dell'infringer non può essere imputata alla violazione perpetrata. In sostanza,
l'analisi deve essere riferita al vantaggio concorrenziale direttamente attribuibile all'illecito uso del marchio, escludendo i ricavi generati da componenti estranee alla violazione.
In merito poi al fatto che la documentazione specifica da cui desumere l'effettiva entità delle vetture vendute col marchio sia stata depositata in sede peritale si rileva trattarsi di produzione Pt_1 pagina 11 di 13 ammissibile ex art. 121 co. 5 Cpi.
Sulla base di tutti i principi sopra enunciati deve essere, pertanto, riconosciuto a favore dell'attore l'importo di € 11.127 oltre che di € 1.261 per le vetture vendute dalla per un totale di € CP_2
12.388,00.
Sulla base dei principi sopra esposti atteso il maggior importo dell'utile incrementale rispetto a quello calcolato dal CTU della giusta royalty (determinato dal CTU in € 6.555,00) deve riconoscersi a titolo risarcitorio l'importo dell'utile incrementale.
A tale danno deve essere aggiunto quello all'immagine richiesto dalla parte attrice che alla luce della particolare notorietà dell'attore deve essere liquidato nella misura del 50% di quello patrimoniale ovvero in € 6194,00.
L'importo complessivamente dovuto risulta, pertanto, pari ad € 18.582,00.
Sulla somma così indicata deve essere applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo i criteri di cui Cass SU 1712/1995 dall'aprile 2023 alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non si ritiene necessaria la pubblicazione del dispositivo della sentenza essendo già stato oggetto di pubblicazione il provvedimento cautelare avente medesimo contenuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri per le cause di valore indeterminabile di media complessità, attese le domande di accertamento ed inibitoria formulate.
Spese di CTU a carico di parti convenute, per l'80% a carico di e il 20% a carico di CP_1
CP_2
Attesa la complessità delle questioni trattate non si ritengono sussistere i presupposti per l'invocata pronuncia ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 12 di 13 Inibisce alla e alla l'uso nell'attività economica del segno IC;
Controparte_1 CP_2
Ordina il ritiro dal commercio entro 60 giorni delle automobili contraddistinte con il segno IC, a eccezione di quelle già vendute che appartengono a chi ne fa uso personale;
Dispone nei confronti della il definitivo trasferimento a entro Controparte_1 Parte_1
20 giorni del nome a dominio www.ickx.it;
Fissa a carico della e della la somma di € 50.000,00 per ogni singola Controparte_1 CP_2 automobile messa in commercio in violazione dell'inibitoria, nonché la somma di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
Condanna le convenute, in solido, a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni l'importo di €
18.582,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione dall'aprile 2023 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
9800,00 (di cui € 2100,00 per fase studio, € 1400,00 per fase introduttiva, € 2800,00 per fase istruttoria ed € 3500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico delle parti convenute per l'80% a carico di e il 20% a carico di CP_1
CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Chiara Comune
Il giudice est.
Dott. Alberto La Manna
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Comune Presidente dott. Alberto La Manna Giudice Relatore dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19885/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NA DR e dell'avv. Parte_1
BACCIARDI ENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, presso il difensore avv.
NA DR
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. PAOLO CRETA, dell'avv. ANNALISA Controparte_1
LANZARINI, dell'avv. FRANCESCO RICOTTA, dell'avv. ALBERTO CONTI, dell'avv. Odra
PA e dell'avv. ELISA VITTONE, elettivamente domiciliato in PIAZZA SOLFERINO, 9
10121 TORINO presso il difensore avv. PA ODRA
CONVENUTO
e
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito,
1) accertare che le convenute hanno violato i diritti di sul proprio nome e marchio, CP_3 violando in particolare gli artt. 8, 20 ss. c.p.i. e gli artt. 2598 e 2043 c.c.;
2) inibire in via definitiva, ogni e qualunque utilizzo dei segni ICKX, ICH-X e ICHX (o comunque confondibili con ), ivi compresi quelli promozionali;
Pt_1
3) ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tutte le automobili , ICH-X e ICHX, o comunque Pt_1 contraddistinte da segni confondibili con , nei confronti di tutti i soggetti (concessionari, dealer, Pt_1 ecc.) che non ne facciano uso personale;
4) fissare in via definitiva una penale nella misura di € 50.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni futura vendita di automobili , ICH-X e ICHX, o comunque
Pt_1 contraddistinte da segni confondibili con , e di € 10.000,00 o nella diversa misura che sarà
Pt_1 ritenuta di giustizia, per ogni uso promozionale dei segni , ICH-X e ICHX (o comunque
Pt_1 confondibili con ) e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza (ivi
Pt_1 compreso l'ordine definitivo di trasferimento e di pubblicazione di cui infra);
5) nei confronti della sola in persona del l.r.p.t., disporre il trasferimento Controparte_1 definitivo del nome a dominio www.ickx.it a favore di;
CP_3
6) condannare le convenute, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido o, in subordine, pro quota, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'attore, procedendo alla liquidazione anche secondo equità e secondo tutti i criteri di cui all'art. 125 c.p.i.;
7) condannare le convenute, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido o, in subordine, pro quota, alla retroversione degli utili conseguiti mediante l'utilizzo del nome dell'attore;
8) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attore ma a spese delle convenute, sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, nonché su RU (edizione cartacea e digitale), nonché sui siti internet e canali social di entrambe le parti convenute;
9) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
Con
10) condannare e/o al pagamento in favore dell'attore di una somma ex art 96, commi 1 e 3, CP_2
c.p.c. e se del caso anche di somma in favore della cassa delle ammende in base al comma 4; in via istruttoria, omissis
Per parte convenuta Controparte_1 pagina 2 di 13 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria allegazione, domanda, deduzione, produzione e istanza, nel merito,
- rigettare, nel miglior modo e con la miglior formula, tutte le domande proposte dall'attore, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto (ivi incluse le inammissibili - anche in quanto nuove e tardive - ed infondate domande proposte per la prima volta con la memoria ex art. 171 Con P ter, n. 1, c.p.c. relative al diverso marchio “ ”);
- revocare, nel miglior modo e con la miglior formula, tutti i provvedimenti cautelari assunti con l'ordinanza del 19 ottobre 2023 all'esito del procedimento cautelare R.G. 14562/2023 (come parzialmente riformata all'esito del procedimento di reclamo R.G. 18778/2023), e conseguentemente disporre, fra l'altro, il (ri)trasferimento in favore di del nome a dominio CP_1
“www.ickx.it” provvisoriamente trasferito al signor;
Pt_1 in ogni caso,
- condannare l'attore alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente CP_1 giudizio (oltre al rimborso delle spese generali), nella misura massima di legge;
- condannare l'attore alla restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite liquidate nella prima fase cautelare e nel procedimento di reclamo;
- condannare l'attore a rifondere a le spese dell'intervenuta pubblicazione CP_1 dell'ordinanza cautelare del 19 ottobre 2023; in via istruttoria, omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023 ha convenuto in Parte_3 giudizio la e la riferendo di essere personaggio di notoria celebrità per i Controparte_1 CP_2 propri successi in ambito automobilistico avendo disputato 116 Gran Premi iridati di Formula 1, ottenendo otto vittorie, tredici pole position e altri record, celebrità che oltre ad essere fatto notorio è desumibile da una serie di pagine web, riviste ed articoli di settore;
che per via della notorietà del nome lo stesso è associato allo status di brand ambassador degli orologi CH e al Gruppo Volkswagen.
Ha, quindi, riferito di avere saputo, nel luglio 2023, dell'immissione sul mercato, da parte della convenuta, di una vettura denominata K2 che, pertanto, utilizza il nome dell'attore senza Pt_1 pagina 3 di 13 autorizzazione;
che la vettura è stata lanciata su un sito dedicato con nome a dominio identico al nome dell'attore cui il mercato ha immediatamente ricondotto il marchio della nuova auto;
che la convenuta Con
concessionario per il Piemonte, dava atto nel proprio sito di una collaborazione tra CP_2 CP_5
e il brand CH, di cui è brand ambassador ed affermava espressamente che il marchio
[...] Pt_1
CP_ prendeva il nome da;
che nel prossimo futuro il marchio verrà utilizzato anche per contraddistinguere altri modelli di fuoristrada. Ha lamentato, pertanto, la violazione dell'art. 8 co. 2 e 3
e dell'art. 20 Cpi nonché l'indebito agganciamento, l'appropriazione di pregi e ancora la condotta parassitaria rilevanti ex art. 2598, nn. 2 e 3, c.c Ha chiesto, pertanto, l'inibitoria dell'utilizzo del marchio con conseguente ritiro dal commercio delle auto contraddistinte con tale marchio, Pt_1 nonché il trasferimento nome a dominio www.ickx.it, con fissazione di penale per la violazione, pubblicazione del provvedimento e risarcimento del danno secondo tutti i criteri di cui all'art. 125 Cpi
e al danno all'immagine.
Nessuno si è costituito per la dichiarata contumace. CP_2
Si è costituta la convenuta contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto. CP_1
CP_ In particolare, ha contestato la notorietà del nome sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto in sede cautelare, il nome dell'ex pilota non gode della notorietà richiesta, tanto da non essere riconosciuto da percentuali altissime della popolazione italiana generale nonché del pubblico di riferimento. Ha, quindi, sostenuto che la particolare forma grafica e l'associazione del modello della vettura K2 escludono il rischio di associazione tra il marchio e il nome del pilota e che i riferimenti al nome del signor riportati (brevemente) sul sito di anteriormente all'avvio Pt_1 CP_2 dell'iniziativa cautelare sono frutto di un'autonoma iniziativa di mai autorizzata né, CP_2
Contr tantomeno, preventivamente discussa con a evidenziato, in ogni caso, che l'utilizzo del marchio non ha leso la fama e il decoro dell'attore. Ha contestato la genericità della domanda di tutela CP_5 del nome come marchio non essendo mai stato allegato e provato tale utilizzo del nome nonché la Pt_1 domanda risarcitoria proposta non ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 125 Cpi riferito ai titoli di proprietà intellettuale. Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc l'attore ha segnalato che in concomitanza con l'esito cautelare, Con ha mutato il segno contestato da a ICH-X che, alla luce della pregressa generata Pt_1 confondibilità, non soddisferebbe il requisito del sufficiente distanziamento tale da escludere la prosecuzione dell'illecito. Ha esteso, pertanto, la domanda anche al marchio ICH-X.
Parte convenuta ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore per tardività della stessa e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. pagina 4 di 13 Eseguita CTU contabile, con provvedimento del 21.11.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda relativa al marchio ICH-X.
In via preliminare deve rilevarsi che la domanda proposta con la memoria ex art. 171 ter cpc da parte attrice relativa al marchio della convenuta ICH-X è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
Afferma in proposito l'art. 171 ter cpc che con la prima memoria da depositarsi almeno 40 giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, è possibile proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
Afferma la Suprema Corte che “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cass. 12.12.2018 n. 32146).
Nel caso di specie con la memoria indicata parte attrice ha, per la prima volta, formulato le domande di accertamento della violazione del proprio nome/marchio, di inibitoria e risarcimento in relazione al nuovo marchio della convenuta ICH-X, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, estendendo poi tali domande in sede di precisazione conclusioni anche al segno ICHX.
Tale marchio è un marchio diverso e nuovo rispetto a quello oggetto della domanda di cui alla citazione. Non può, pertanto, ravvisarsi una ipotesi di emendatio libelli essendo mutato sia il petitum che la causa petendi, ovvero i fatti costitutivi posti a base della domanda medesima.
La domanda non può essere, inoltre, considerata come conseguenza delle difese del convenuto, non avendo la in alcun modo trattato del nuovo marchio in sede di comparsa, in relazione CP_1 al quale, anzi, la stessa convenuta ha introdotto diverso giudizio, tuttora pendente, innanzi al Tribunale di Napoli.
Per l'insieme di tali ragioni tale domanda non può essere ritenuta ammissibile.
La domanda di violazione del diritto al nome.
L'oggetto del presente giudizio deve essere, pertanto, limitato alle domande formulate in riferimento al marchio della convenuta CP_5 pagina 5 di 13 Parte attrice contesta in primo luogo la violazione dell'art. 8 co. 3 Cpi secondo il quale se notori, i nomi di persona, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi.
La ratio della disposizione in oggetto è quella di impedire di trarre vantaggio economico dallo sfruttamento della notorietà altrui. La giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di chiarire che chi pretende di utilizzare un nome celebre senza sostenere i costi corrispettivi lede sia l'interesse del titolare alla remunerazione differenziale degli investimenti che questi abbia effettuato per promuovere il proprio nome e fargli acquisire notorietà, sia gli interessi degli altri concorrenti a non essere svantaggiati nella competizione economica avendo pagato ciò che gli altri utilizzano gratuitamente
(Tribunale Roma, 3.3.2006).
In merito poi alla notorietà si è ritenuto in giurisprudenza che, ai fini della tutela dei nomi o segni divenuti notori nell'attività artistica, letteraria, politica o sportiva, il requisito del carattere notorio deve essere inteso in senso ampio, non solo con riferimento al “rinomato”, ma anche facendo riferimento al significato che la notorietà assume per la tutela del marchio o del secondary meaning (Tribunale
Bologna 27.8.2009).
A tale proposito ritiene il Collegio, in conformità con quanto già valutato in sede cautelare, che la copiosa documentazione proposta dalla parte attrice sia idonea a dimostrare la notorietà dell'attore.
Notorietà che deriva in primo luogo dai successi ottenuti nelle diverse competizioni sportive tra gli anni
'60 e '80 tra cui otto Gran Premi di Formula 1 (alcuni dei quali alla guida di una Ferrari), una Parigi -
Dakar e sei 24 Ore di Le Mans. E', inoltre, documentato un numero molto elevato di pubblicazioni, sia su web che su riviste specializzate anche recenti. Significativa, in tal senso, a mero titolo esemplificativo, è la celebrazione dell'attore nei fumetti di con una tiratura di ben 17 Parte_4 mln di copie, o la pubblicazione di numerosi articoli su riviste specializzate ad ampia diffusione (ad es.
Il Sole 24 Ore, Grand Prix, Flat Magazine, Repubblica, l'Avvenire, La Gazzetta dello Sport,
Tuttosport, Il Messaggero), sia a livello nazionale che internazionale. Ulteriormente degna di nota, come già evidenziato anche in sede cautelare, è poi la collaborazione con CH come brand ambassador e per il gruppo Volkswagen e, in particolare, per Porsche che gli ha anche dedicato una versione speciale del modello 911.
La copiosità di tale documentazione, unitariamente valutata, è tale da consentire di fugare ogni dubbio circa la notorietà dell'attore e sulla conseguente applicabilità del terzo comma dell'art. 8 al caso in oggetto.
Deve ribadirsi, in questa sede, quanto già rilevato in sede cautelare circa il fatto che le 3 diverse pagina 6 di 13 indagini demoscopiche prodotte dalla parte convenuta non inficiano le conclusioni di cui sopra circa la notorietà del nome dell'attore.
Deve essere anche in questa sede evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
“nessuna norma impone di valutare la capacità distintiva e le percezioni del pubblico alla stregua di indagini demoscopiche, che costituiscono solo un possibile strumento di indagine, neppur previsto espressamente dalla legge e da ricondursi semmai nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio, sì che il giudice è libero di formarsi il proprio convincimento sulla base di ogni possibile mezzo di prova”
(Cass. 18.2.2022 n. 5491).
Le indagini prodotte sono mirate a dimostrare che nel pubblico in generale e in quello più appassionato di automobilismo in particolare, il nome dell'attore sarebbe conosciuto da una esigua minoranza di persone, le quali non saprebbero neppure come il cognome dell'attore sia scritto, associandolo per lo più con la sola lettera X.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta proprio la notevole quantità di documentazione prodotta dall'attore a supporto della notorietà del proprio nome è idonea a superare il valore probatorio delle indagini demoscopiche prodotte laddove tale documentazione, si ripete, attesta inequivocabilmente come l'attore sia personaggio tuttora noto nell'ambiente automobilistico, e non solo, in ragione degli importanti successi sportivi conseguiti in passato, della natura delle attività cui lo stesso continua tuttora ad essere associato, della diffusione dei mezzi di comunicazione sia su stampa che via web in cui lo stesso è frequentemente presente, e ciò a prescindere dal fatto che buona parte degli intervistati possa non conoscere tale nome o non sapere come sia scritto.
La stessa natura dei mezzi di comunicazione in cui è presente l'attore e, in particolare la rete web e i social network, è poi tale da consentire l'amplificazione dei contenuti pubblicati e contribuisce, pertanto, ad aumentare ulteriormente la notorietà del personaggio.
Ciò a fronte di indagini demoscopiche per loro natura limitate ad un ambito, comunque, ristretto di soggetti intervistati (alcune migliaia) e, pertanto, non sufficienti ad inficiare la prova della notorietà desumibile dalla documentazione sopra citata in ragione della potenziale capacità di diffusione della stessa ad un numero di persone esponenzialmente maggiore.
Infondate, ancora, sono poi le considerazioni della convenuta secondo cui il marchio contestato non coinciderebbe con il nome dell'attore atteso che lo stesso si farebbe chiamare “Jacky IC” e non solo
IC. E' evidente, infatti, che il cognome IC è componente fondamentale e identificativa del nome pagina 7 di 13 dell'attore ed è, pertanto, di per sé solo idoneo ad indentificare il personaggio e a connotarne la sua notorietà. L'identità del marchio della convenuta rispetto al cognome è, pertanto, idonea e Pt_1 sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 8 co. 3 Cpi. Afferma, in proposito, la giurisprudenza di merito che la registrazione o l'uso come marchio del solo nome di un artista, senza il cognome, può violare la norma di cui all'art. 8 co.3 Cpi quando questo goda in sé di notorietà (Tribunale Torino
29.10.2009).
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda proposta da parte attrice ex art. 8 co. 3 Cpi attesa l'identità del marchio della convenuta rispetto al cognome dell'attore e la conseguente possibilità di associazione che in concreto risulta essersi già avverata come testimoniato dall'articolo apparso sul sito FormulaPassion.it, ove si afferma che il“brand IC … evoca evidentemente le corse automobilistiche a 360 gradi”, pur precisandosi che l'ex pilota ad oggi non ha nulla a che fare con tale marchio e secondo quanto affermato dalla stessa convenuta contumace CP_2 sul proprio sito web ovvero che “il marchio prende il nome da , pilota automobilistico
[...] CP_3 belga che vinse numerose gare prestigiose, tra cui il primo Gran Premio d'Austria della storia”.
Non può, invece, ritenersi fondata la tesi attorea secondo cui nel caso di specie sarebbe altresì ravvisabile la violazione di un marchio di fatto non essendo stato allegato né tanto meno provato alcun elemento da cui desumere che il nome sia stato utilizzato dall'attore quale marchio di fatto. Pt_1
Le conclusioni di cui sopra sono, inoltre, assorbenti rispetto alle ulteriori domande di concorrenza sleale formulate dalla parte attrice.
Alla luce di tali considerazioni devono trovare, pertanto, accoglimento le domande proposte da parte attrice con riferimento al marchio convenuto di cui ai punti da 1 a 5 con fissazione della penale Pt_1 nella misura di cui al dispositivo.
La domanda di risarcimento del danno.
Parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illecito perpetrato dalla convenuta.
In particolare, l'attore ha formulato domanda risarcitoria con riferimento ai parametri di cui all'art. 125
Cpi richiamando sia la liquidazione secondo il criterio della giusta royalty e che quello relativo alla pagina 8 di 13 retroversione dell'utile, oltre al danno all'immagine.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la liquidazione in via equitativa del danno derivante da lesione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 125, comma 1° e 2°, c.p.i. è legittima solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione, nonché che vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. A questo scopo, la norma speciale prevede una serie di criteri, come gli utili del contraffattore di cui al comma
1° e 3° e la cd. Royalty ragionevole di cui al comma 2°, che non esonerano il danneggiato dalla prova dell'esistenza del danno e del nesso causale, ma costituiscono delle regole di semplificazione per
l'interprete in fase di liquidazione” (Cass. 25.5.2023 n. 14593).
Nel caso di specie la prova del danno è stata fornita, essendo pacifico e documentale che la convenuta ha venduto autovetture associandole al marchio in violazione del disposto di cui all'art. 8 co. 3 Pt_1
Cpi con ciò privando l'attore di un guadagno che avrebbe potuto legittimamente derivare da tale utilizzo tenuto conto che per l'utilizzazione del proprio marchio la convenuta avrebbe dovuto essere autorizzata dall'attore medesimo.
In merito poi alla quantificazione, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 125 Cpi, applicabili al caso di specie, trattandosi di tutela del nome notorio disciplinato dallo stesso codice della proprietà intellettuale, si rileva che la stessa Suprema Corte ha affermato che “in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale;
in particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale” (Cass. 18.7.2025 n. 20074).
Si è ancora sostenuto che “nei casi in cui il titolare del bene protetto non intenda concedere lo sfruttamento della riproduzione fotografica dei propri dati personali ad altri e ciò nonostante detta pagina 9 di 13 riproduzione venga abusivamente pubblicata, non può essere escluso un danno patrimoniale. Infatti anche qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimonialmente valutabile, la parte lesa, se non può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente domandato per concedere il suo consenso alla pubblicazione, può comunque chiedere una determinazione di tale importo in via equitativa, avuto riguardo alla consistenza del vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione”. (Cass. 23.1.2019 n. 1875).
Ciò premesso, nel caso di specie è stata effettuata CTU contabile al fine di verificare tanto l'utile derivato alla convenuta dalla vendita delle vetture contraddistinte dal marchio quanto il valore del Pt_1 prezzo del consenso ovvero della giusta royalty per l'utilizzo del nome dell'attore.
La CTU ha formulato una serie di ipotesi, la prima delle quali prende in esclusiva considerazione le sole autovetture indicate come effettivamente commercializzate al consumatore finale con il marchio per cui è causa, ovvero il marchio . Le altre tengono invece in considerazione le vetture, Pt_1 comunque, vendute ma senza il marchio o in cui, comunque, il marchio è stato sostituito con altro Pt_1 marchio non oggetto del presente giudizio.
In proposito si rileva che il presente giudizio, come sopra stabilito, ha esclusivamente ad oggetto l'indebito utilizzo da parte della convenuta del marchio ed è, pertanto, con esclusivo riferimento ai Pt_1 beni effettivamente commercializzati con tale marchio che l'oggetto di indagine peritale deve essere limitata, non potendosi tenere in considerazione vetture che, ammesso che fossero inizialmente contrassegnate col marchio , sono poi state commercializzate con marchio diverso atteso che le Pt_1 stesse sono evidentemente state accettate e valorizzate dall'acquirente in ragione del nuovo marchio che le contraddistingue e non di quello precedente.
Ciò premesso in merito al criterio di determinazione dell'utile si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'utile percepito dal contraffattore impone di considerare, come è del tutto evidente, non l'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, quanto il margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa.
Ed è altrettanto ovvio che la locuzione "benefici realizzati dall'autore della violazione" (di cui è parola nell'art. 125, comma 1, c.p.i., che l'istante richiama) evochi un concetto del tutto analogo: per
l'appunto quello dei vantaggi o utilità conseguiti da quel soggetto attraverso l'illegittimo sfruttamento della privativa” (Cass. 14.5.2020 n. 8944) e che “in tema di diritto d'autore, il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla pagina 10 di 13 regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci, dalle scritture contabili o dai contratti conclusi con i terzi, e, dall'altro, dall'autonomo contributo al successo dell'opera, così come realizzata e diffusa sul mercato dall'autore dell'illecito, per quanto tale successo dipenda dal lancio, propiziato dalla notorietà dell'interprete e dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da suscitare l'interesse del pubblico” (Cass. 29.7.2021 n. 21833).
Nel caso di specie, deve ritenersi condivisibile la soluzione fornita dal CTU con riferimento al rilievo dell'utile incrementale atteso che lo stesso, in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Cass.
14.5.2020 n. 8944), ha determinato l'utile sottraendo dai ricavi caratteristici generati dalla vendita dei prodotti in contraffazione i soli costi strettamente inerenti alla produzione e alla distribuzione di tali beni (i.e. costi incrementali). Sotto tale profilo non sono ravvisabili censure che possano essere mosse alle conclusioni del CTU il quale ha operato una valutazione tecnico contabile congrua e motivata dei ricavi e dei costi da porre in deduzione sulla base delle scritture contabili a sua disposizione che lo stesso ha riferito essere complete e, comunque, sufficienti per addivenire ad un calcolo specifico del ricavo conseguito. Le contestazioni sollevate in tal senso dalla parte attrice nella propria comparsa conclusionale devono essere ritenute infondate alla luce della inerenza dei costi indicati dal consulente rispetto alla produzione e commercializzazione delle vetture in oggetto.
Sulla base dei principi sopra enunciati risulta poi condivisibile anche la valutazione operata dal CTU in merito all'incidenza del marchio sull'utile che può essere oggetto di rimborso, attesto che può essere rimborsato l'utile derivante dall'illegittimo utilizzo del nome . Pt_1
In particolare, il CTU ha attribuito al marchio una quota di reddittività pari ad 1/6, assumendo che ciascun fattore – in assenza di evidenze contrarie – contribuisca in modo paritetico all'efficacia commerciale dell'offerta e, in definitiva, al successo commerciale del brand (CTU pag. 47). Ciò in quanto il segno distintivo costituisce uno degli elementi, seppur rilevante, tra i vari fattori che influenzano la decisione di acquisto da parte del consumatore, con la ragionevole conseguenza che una quota parte del ricavato dell'infringer non può essere imputata alla violazione perpetrata. In sostanza,
l'analisi deve essere riferita al vantaggio concorrenziale direttamente attribuibile all'illecito uso del marchio, escludendo i ricavi generati da componenti estranee alla violazione.
In merito poi al fatto che la documentazione specifica da cui desumere l'effettiva entità delle vetture vendute col marchio sia stata depositata in sede peritale si rileva trattarsi di produzione Pt_1 pagina 11 di 13 ammissibile ex art. 121 co. 5 Cpi.
Sulla base di tutti i principi sopra enunciati deve essere, pertanto, riconosciuto a favore dell'attore l'importo di € 11.127 oltre che di € 1.261 per le vetture vendute dalla per un totale di € CP_2
12.388,00.
Sulla base dei principi sopra esposti atteso il maggior importo dell'utile incrementale rispetto a quello calcolato dal CTU della giusta royalty (determinato dal CTU in € 6.555,00) deve riconoscersi a titolo risarcitorio l'importo dell'utile incrementale.
A tale danno deve essere aggiunto quello all'immagine richiesto dalla parte attrice che alla luce della particolare notorietà dell'attore deve essere liquidato nella misura del 50% di quello patrimoniale ovvero in € 6194,00.
L'importo complessivamente dovuto risulta, pertanto, pari ad € 18.582,00.
Sulla somma così indicata deve essere applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo i criteri di cui Cass SU 1712/1995 dall'aprile 2023 alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non si ritiene necessaria la pubblicazione del dispositivo della sentenza essendo già stato oggetto di pubblicazione il provvedimento cautelare avente medesimo contenuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri per le cause di valore indeterminabile di media complessità, attese le domande di accertamento ed inibitoria formulate.
Spese di CTU a carico di parti convenute, per l'80% a carico di e il 20% a carico di CP_1
CP_2
Attesa la complessità delle questioni trattate non si ritengono sussistere i presupposti per l'invocata pronuncia ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 12 di 13 Inibisce alla e alla l'uso nell'attività economica del segno IC;
Controparte_1 CP_2
Ordina il ritiro dal commercio entro 60 giorni delle automobili contraddistinte con il segno IC, a eccezione di quelle già vendute che appartengono a chi ne fa uso personale;
Dispone nei confronti della il definitivo trasferimento a entro Controparte_1 Parte_1
20 giorni del nome a dominio www.ickx.it;
Fissa a carico della e della la somma di € 50.000,00 per ogni singola Controparte_1 CP_2 automobile messa in commercio in violazione dell'inibitoria, nonché la somma di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
Condanna le convenute, in solido, a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni l'importo di €
18.582,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione dall'aprile 2023 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
9800,00 (di cui € 2100,00 per fase studio, € 1400,00 per fase introduttiva, € 2800,00 per fase istruttoria ed € 3500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Spese di CTU a carico delle parti convenute per l'80% a carico di e il 20% a carico di CP_1
CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Chiara Comune
Il giudice est.
Dott. Alberto La Manna
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