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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2024, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
13 settembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G4170 /2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE CUOMO per Parte_1
procura come in atti
-ricorrente- contro
– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GAETANA ANGELA MARCHESE come in atti
-resistente-
Avente ad oggetto disconoscimento rapporto di lavoro subordinato e della correlata posizione previdenziale
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della dalla OPERA SERVIZI – Società Cooperativa Sociale
ONLUS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal primo ottobre 2019 al 31 luglio
2020, convertito alla scadenza in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e poi cessato in data 12 maggio 2021, con mansioni di addetto alla gestione del personale, inquadramento C1,
CCNL Cooperative Sociali come documentato da CUD e buste paga prodotte in atti. -che tuttavia tale rapporto di lavoro era stato disconosciuto dall' -a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi espletati nel 2021 ed esitati nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019016069/DDL del 01/02/2022- con provvedimento prot. 2100.09/06/2022.0371095 CP_1
notificatogli il 14 ottobre 2022.
-che tale provvedimento di disconoscimento doveva ritenersi immotivato, il rapporto di lavoro in questione (intercorso dal 2019 e non dal 2016 come erroneamente riportato nel suddetto verbale) dovendo ritenersi essere stato effettivo e le ragioni spiegate dagli ispettori verbalizzanti -legate ad un calo di commesse della società datoriale incompatibile con l'esistenza del rapporto di lavoro- risultando generiche ed infondate
-che confermava l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con i relativi connotati, anche il verbale di conciliazione del 9 giugno 2021 intercorso con la parte datoriale nel quale la società dava atto dell'esistenza del rapporto di lavoro
-che nessuna valenza probatoria poteva riconoscersi alla valutazione degli ispettori verbalizzanti sulle dichiarazioni rese dai dipendenti, dalle quali non avrebbe dovuto evincersi l'inesistenza dei rapporti di lavoro disconosciuti.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo a questo Tribunale di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'infondatezza del provvedimento
2100.09/06/2022.0371095 con cui l' di Catania, ha illegittimamente disconosciuto la CP_1 CP_1
sussistenza del rapporto di lavoro subordinato svolto dal Sig. alle Parte_1
dipendenze della OPERA SERVIZI Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., nonché ogni ulteriore atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto, e/o in via di acquisizione, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, annullare i medesimi atti;
2) accertare e dichiarare la validità del rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativa OPERA SERVIZI e il ricorrente per periodo compreso tra il 2019 e il 2021, e per l'effetto, riconoscere validità dei contributi previdenziali versati in favore della ricorrente e arbitrariamente cancellati. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva l' che rilevava l'onere probatorio sull'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
disconosciuto essere a carico di chi invoca il diritto alla posizione previdenziale su di esso fondata e adduceva come il disconoscimento in questione fosse stato operato sulla scorta di diversi elementi, tutti utili a far ritenere simulato e fittizio.
In particolare l' riportava al riguardo il contenuto del verbale ispettivo prodotto in atti CP_1 nel quale si legge: “L'Opera Servizi ha, inoltre, assunto, per come si evince dalle comunicazioni unilav:
SI “- , con un contratto a tempo determinato con inizio il 1.10.2019 e Parte_1
scadenza il 31.07.2020, part-time di 30 ore settimanali, con le mansioni di addetto alla gestione del personale, trasformato, in data 01.08.2020, a tempo indeterminato, conclusosi in data 12.05.2021, con sede di lavoro a Catania- Zona Industriale VIII strada n.7.
Relativamente ai predetti rapporti di lavoro, dal complesso delle dichiarazioni acquisite, sono emersi elementi fortemente contraddittori e discordanti non solo tra di loro ma anche in relazione a quanto emerso in corso di istruttoria.
Si sono riscontrate delle forti discordanze riguardo le mansioni svolte, i luoghi di lavoro in cui dette prestazioni sarebbero state rese ed anche a vantaggio di chi sarebbero state rese.
Quanto alle attività lavorative in concreto svolte, le stesse sono apparse vaghe, generiche, incompatibili, talvolta, con riferimento ai luoghi in cui sarebbero stata rese ed anche non giustificabili con l'evidente diminuzione di commesse da parte della cooperativa.
Quanto ai luoghi di lavoro, è emerso che alcuni soggetti che avrebbero dovuto lavorare a
Catania Zona Industriale VIII strada n.7 o ad Acireale Piazza Indirizzo n.2, per come dichiarato nelle comuncazioni unilav, avrebbero, invece, lavorato, dalla loro assunzione fino al marzo
2020,sempre presso un ufficio della cooperativa, sito in Grotte (AG), ufficio che, peraltro, non risulta in nessuna documentazione ufficiale;
dal marzo del 2020 avrebbero continuato a lavorare solo in smart working, recandosi raramente, sempre in compagnia del legale rappresentante IG. , Pt_2 presso l'ufficio di Catania- Zona Industriale VIII strada n.7,dove avrebbero svolto lavori, non bene precisati, all'interno dell'archivio, ivi esistente. In quella sede avrebbero, inoltre, trovato, altri dipendenti della cooperativa, intenti a lavorare;
soggetti che, però, a loro volta, hanno, smentito tali circostanze.
Altri avrebbero confermato di aver lavorato per conto della cooperativa nel corso dell'anno
2019 fino a marzo 2020 solo presso gli uffici di Catania Zona Industriale VIII strada n.7 per poi continuare a lavorare in smart working dal marzo 2020.
Infine, è emerso anche che alcuni, nello svolgimento della loro attività, avrebbero fatto capo ad un altro soggetto il cui nominativo, dalla documentazione in possesso, sembrerebbe non riconducibile alla Opera Servizi, con cui avrebbero firmato il contratto di assunzione, da cui avrebbero ricevuto la formazione e/o le direttive, lavorando anche presso gli uffici che quest'ultimo avrebbe a Misterbianco in via Plebiscito.
Relativamente alla sede di lavoro di Catania - Zona Industriale VIII strada n.7, indicata dalla visura camerale come unità locale e dichiarata nelle predette comunicazioni unilav, si è potuto rilevare, sia dai contratti di locazione acquisiti nonché dalla dichiarazione resa dalla SNT
Messaggerie s.r.l., per mezzo di una sua dipendente, che la cooperativa ha avuto in locazione da quest'ultima società, nel periodo oggetto del presente accertamento, solo due box-uffici e precisamente il primo, denominato ufficio n.B, dal 01.09.2015 al 31.08.2017, di piccolissime dimensioni, tutto a vetrate e utilizzabile per una sola postazione di lavoro, mentre il secondo, denominato ufficio n.2, dall' 01.05.2015 al 31.10.2019, di piccole dimensioni, tutto a vetrate utilizzabile al massimo per due postazioni di lavoro.
Entrambi gli uffici, per come confermato anche dalla SNT Messaggerie, sono sicuramente inadatti a contenere archivi sia per le ridotte dimensioni che per la presenza di vetrate, per come anche verificato durante il sopralluogo, ed, in ogni caso, anche insufficienti ad ospitare, viste le ridotte dimensioni, tutto il personale che ivi avrebbe dovuto svolgere la propria attività.
A tal proposito, si fa, comunque, presente che la cooperativa, essendosi il contratto di locazione dell'ufficio n.2 concluso nell'agosto del 2017, è rimasta, negli ultimi anni, nella Pa disponibilità del solo ufficio , diponibilità cessata il 31 Ottobre 2019, non essendo stato il contatto di locazione ulteriormente prorogato, circostanza peraltro riscontrata in sede di sopralluogo. Da tale data, sono cessati tutti i rapporti contrattuali tra la SNT messaggerie s.r.l. e la cooperativa, per cui quest'ultima non ha avuto più la disponibilità neanche del predetto ufficio, avendo la Società locataria provveduto per ragioni di sicurezza, per come dichiarato dalla IG.ra , alla Pt_4
sostituzione delle serrature.
Per le motivazioni evidenziate, non ritenendosi validamente costituiti i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra la società ed i predetti soggetti, si procede, con il presente verbale, ad annullarli, come da allegato n.3, parte integrante del presente verbale…omissis”.
Concesso termine per il deposito di note difensive, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
_____________
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato descritto in ricorso, disconosciuto dall' ai fini della relativa posizione previdenziale. CP_1
Al riguardo, per l'esegesi di legittimità, l'onere della prova dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento di prestazioni previdenziali e ritenuto fittizio dall' è a CP_1
carico della parte interessata (cfr. Cass 809/2021 “6.3. Va rammentato che in forza del potere di
CP_ autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass 08/02/2000. n. 1399)”; cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 7139 del 09/05/2003 :
“Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa” È costante insegnamento di questa Corte, ribadito anche recentemente, che colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (Cass. 8 febbraio 2000, n.
1399). Per contro, sempre in questa prospettiva, si è esattamente detto che non è configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, un onere dell'Istituto di previdenza di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore e in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito alle altrui dipendenze (Cass.
11 giugno 1985, n. 3512) e si è quindi ritenuto che, la contestazione di tale requisito da parte dell'ente previdenziale, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa non integra una eccezione ma una mera difesa, sicché ad. es. non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. (Cass. 28 gennaio 1989, n. 4547)”.
E' dunque onere della parte interessata ricorrente allegare in modo specifico e dimostrare in modo puntuale le prestazioni lavorative e i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato per le giornate in relazione alle quali chiede l'accertamento.
Con riferimento alla prova della subordinazione è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico -ossia direttivo, organizzativo e disciplinare- del datore di lavoro .
Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. in tal senso ex multis
Cass. Sez. lav. sentenza n. 2728/2010).
Parametro di qualificazione della subordinazione è dunque la eterodirezione, non sufficiente la mera etero organizzazione, con la sottoposizione al potere di controllo e disciplinare del datore, a ciò dovendosi attribuirsi un peso decisivo nella qualificazione del rapporto.
Se il lavoro autonomo, nella declinazione della parasubordinazione o del lavoro etero organizzato, può infatti anch'esso essere connotato dall'inserimento nell'organizzazione del committente con la conseguente esistenza di un certo grado di potere di controllo e direttiva in capo al soggetto nel cui interesse si svolge l'attività lavorativa, la subordinazione si sostanzia nel vincolo di assoggettamento gerarchico prettamente inteso, consistente non solo nell'inserimento del lavoratore -peraltro in modo stabile ed esclusivo- nell'organizzazione datoriale ma anche nella sottoposizione del lavoratore a specifiche direttive (sebbene differentemente indirizzate agli aspetti organizzativi o alle intrinseche modalità di svolgimento dalla prestazione in relazione al contenuto professionalizzante o meno della stessa) e al potere disciplinare esistente in capo al datore di lavoro
In particolare il potere disciplinare, che connota esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, consente al datore di lavoro di reagire all'inadempimento del lavoratore non solo con le comuni azioni rimediali previste in ogni rapporto contrattuale ma con l'irrogazione di sanzioni disciplinari sì come previste dalla legge e dalla fonte collettiva di riferimento.
Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione, l'assenza del rischio di impresa.
Solo laddove, in relazione alla connotazione eccessivamente professionalizzante ovvero eccessivamente elementare della prestazione, la specificità delle direttive datoriali sulle modalità intrinseche di svolgimento della prestazione non sia concretamente apprezzabile, gli indici secondari possono assurgere -pur sempre tuttavia a fronte dell'esistenza indefettibile del potere disciplinare- ad elementi particolarmente indicativi (cfr. Cass Sez. L Ord.n.5436/2019 così massimata: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”; cfr anche Cass Sez. L,
Sentenza n. 13858/2009: “Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”; cfr. anche Cass Sez. L, Sentenza n.
5645/2009 così massimata: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”).
Va altresì osservato, al di là del possibile rilievo nella valutazione degli elementi indiziari del caso concreto, che non sussiste una presunzione generale di subordinazione che possa farsi derivare dalla astratta tipologia dell'attività lavorativa in sé risultando sempre dirimente, anche qualora per una determinata tipologia di lavoro sia socialmente più frequente lo schema della subordinazione, la detta esistenza del rapporto gerarchico in termini di poteri di eterodirezione, controllo e disciplinari.
(cfr. Cass sez lav sentenza n. 2622/2004 per la quale “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative eIGenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”; cfr., nei medesimi termini, sentenza Cass.sez lav 2728/2010 per la quale “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo….” ).
Non può dunque reputarsi sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate e neanche la descrizione di elementi di mera eterorganizzazione (generiche istruzioni, orario di lavoro, utilizzazione di mezzi aziendali) posto che tali elementi non appaiono comunque determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nella specie parte ricorrente non ha allegato circostanze concrete del rapporto dalle quali possano desumersi inequivocabilmente i caratteri tipici della subordinazione essendosi limitato ad affermare l'effettività del rapporto di lavoro e la discrezionalità del datore nel valutare di mantenere o meno il rapporto nonché di variare il luogo e le modalità di prestazione dei dipendenti e la ritenuta insindacabilità di tali variazioni e della idoneità dei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori.
Alle carenze dell'attività di compiuta allegazione -che di per sé potrebbero da sole giustificare la reiezione della domanda stante la prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. con la circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova- si uniscono le carenze probatorie.
Il rapporto di lavoro subordinato non può dirsi dimostrato mercè la produzione di documentazione proveniente dal preteso datore di lavoro, la stessa risultando priva di valore probatorio diretto (potendo rivestire solo carattere di indizio) in considerazione della natura simulata del rapporto nella sua esistenza o nella sua natura subordinata sostenuta dall' con il CP_1
disconoscimento dello stesso (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996). Né, per le medesime ragioni, la prova in questione può farsi derivare dalle dichiarazioni rese dall'asserito datore di lavoro in sede conciliativa, nulla di effettivamente comprovante potendosi perciò derivare dal verbale di conciliazione del 9 giugno 2021 prodotto in atti.
La rigorosa attività assertiva e probatoria della parte ricorrente risultava indefettibile vieppiù
a fronte di quanto emerso in sede ispettiva.
Risultano infatti, dagli accertamenti posti in essere -sì come documentati in atti- contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché il carattere fittizio del rapporto di lavoro in discussione nei limiti del disconoscimento dell' . E ciò con particolare riferimento agli elementi fortemente indiziari elencati dai CP_1
verbalizzanti e dalle stesse dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento in merito a luoghi e modalità dell'attività lavorativa.
Va a questo punto osservato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro hanno efficacia probatoria di atto pubblico in relazione ai fatti e alle dichiarazioni ricevute dagli ispettori -non già con riferimento alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni stesse- e peraltro la Corte di Cassazione ha precisato che, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, “il quale può peraltro anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis Cass.Sez.lav. 15073 del 06/06/2008).
Nella specie le risultanze del verbale di accertamento, fondate su plurimi elementi acquisiti dagli ispettori e sulle dichiarazioni rese dai lavoratori, risultano sufficientemente comprovanti. E del resto, come detto, l'onere probatorio in punto all'esistenza del rapporto disconosciuto era a carico della parte ricorrente e non è stato adempiuto.
Tanto basta per il rigetto del ricorso.
La qualità delle parti consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Catania il 16 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo
Il giudice del Tribunale di Catania Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
13 settembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G4170 /2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE CUOMO per Parte_1
procura come in atti
-ricorrente- contro
– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GAETANA ANGELA MARCHESE come in atti
-resistente-
Avente ad oggetto disconoscimento rapporto di lavoro subordinato e della correlata posizione previdenziale
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della dalla OPERA SERVIZI – Società Cooperativa Sociale
ONLUS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal primo ottobre 2019 al 31 luglio
2020, convertito alla scadenza in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e poi cessato in data 12 maggio 2021, con mansioni di addetto alla gestione del personale, inquadramento C1,
CCNL Cooperative Sociali come documentato da CUD e buste paga prodotte in atti. -che tuttavia tale rapporto di lavoro era stato disconosciuto dall' -a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi espletati nel 2021 ed esitati nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019016069/DDL del 01/02/2022- con provvedimento prot. 2100.09/06/2022.0371095 CP_1
notificatogli il 14 ottobre 2022.
-che tale provvedimento di disconoscimento doveva ritenersi immotivato, il rapporto di lavoro in questione (intercorso dal 2019 e non dal 2016 come erroneamente riportato nel suddetto verbale) dovendo ritenersi essere stato effettivo e le ragioni spiegate dagli ispettori verbalizzanti -legate ad un calo di commesse della società datoriale incompatibile con l'esistenza del rapporto di lavoro- risultando generiche ed infondate
-che confermava l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con i relativi connotati, anche il verbale di conciliazione del 9 giugno 2021 intercorso con la parte datoriale nel quale la società dava atto dell'esistenza del rapporto di lavoro
-che nessuna valenza probatoria poteva riconoscersi alla valutazione degli ispettori verbalizzanti sulle dichiarazioni rese dai dipendenti, dalle quali non avrebbe dovuto evincersi l'inesistenza dei rapporti di lavoro disconosciuti.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo a questo Tribunale di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'infondatezza del provvedimento
2100.09/06/2022.0371095 con cui l' di Catania, ha illegittimamente disconosciuto la CP_1 CP_1
sussistenza del rapporto di lavoro subordinato svolto dal Sig. alle Parte_1
dipendenze della OPERA SERVIZI Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., nonché ogni ulteriore atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto, e/o in via di acquisizione, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, annullare i medesimi atti;
2) accertare e dichiarare la validità del rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativa OPERA SERVIZI e il ricorrente per periodo compreso tra il 2019 e il 2021, e per l'effetto, riconoscere validità dei contributi previdenziali versati in favore della ricorrente e arbitrariamente cancellati. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Si costituiva l' che rilevava l'onere probatorio sull'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
disconosciuto essere a carico di chi invoca il diritto alla posizione previdenziale su di esso fondata e adduceva come il disconoscimento in questione fosse stato operato sulla scorta di diversi elementi, tutti utili a far ritenere simulato e fittizio.
In particolare l' riportava al riguardo il contenuto del verbale ispettivo prodotto in atti CP_1 nel quale si legge: “L'Opera Servizi ha, inoltre, assunto, per come si evince dalle comunicazioni unilav:
SI “- , con un contratto a tempo determinato con inizio il 1.10.2019 e Parte_1
scadenza il 31.07.2020, part-time di 30 ore settimanali, con le mansioni di addetto alla gestione del personale, trasformato, in data 01.08.2020, a tempo indeterminato, conclusosi in data 12.05.2021, con sede di lavoro a Catania- Zona Industriale VIII strada n.7.
Relativamente ai predetti rapporti di lavoro, dal complesso delle dichiarazioni acquisite, sono emersi elementi fortemente contraddittori e discordanti non solo tra di loro ma anche in relazione a quanto emerso in corso di istruttoria.
Si sono riscontrate delle forti discordanze riguardo le mansioni svolte, i luoghi di lavoro in cui dette prestazioni sarebbero state rese ed anche a vantaggio di chi sarebbero state rese.
Quanto alle attività lavorative in concreto svolte, le stesse sono apparse vaghe, generiche, incompatibili, talvolta, con riferimento ai luoghi in cui sarebbero stata rese ed anche non giustificabili con l'evidente diminuzione di commesse da parte della cooperativa.
Quanto ai luoghi di lavoro, è emerso che alcuni soggetti che avrebbero dovuto lavorare a
Catania Zona Industriale VIII strada n.7 o ad Acireale Piazza Indirizzo n.2, per come dichiarato nelle comuncazioni unilav, avrebbero, invece, lavorato, dalla loro assunzione fino al marzo
2020,sempre presso un ufficio della cooperativa, sito in Grotte (AG), ufficio che, peraltro, non risulta in nessuna documentazione ufficiale;
dal marzo del 2020 avrebbero continuato a lavorare solo in smart working, recandosi raramente, sempre in compagnia del legale rappresentante IG. , Pt_2 presso l'ufficio di Catania- Zona Industriale VIII strada n.7,dove avrebbero svolto lavori, non bene precisati, all'interno dell'archivio, ivi esistente. In quella sede avrebbero, inoltre, trovato, altri dipendenti della cooperativa, intenti a lavorare;
soggetti che, però, a loro volta, hanno, smentito tali circostanze.
Altri avrebbero confermato di aver lavorato per conto della cooperativa nel corso dell'anno
2019 fino a marzo 2020 solo presso gli uffici di Catania Zona Industriale VIII strada n.7 per poi continuare a lavorare in smart working dal marzo 2020.
Infine, è emerso anche che alcuni, nello svolgimento della loro attività, avrebbero fatto capo ad un altro soggetto il cui nominativo, dalla documentazione in possesso, sembrerebbe non riconducibile alla Opera Servizi, con cui avrebbero firmato il contratto di assunzione, da cui avrebbero ricevuto la formazione e/o le direttive, lavorando anche presso gli uffici che quest'ultimo avrebbe a Misterbianco in via Plebiscito.
Relativamente alla sede di lavoro di Catania - Zona Industriale VIII strada n.7, indicata dalla visura camerale come unità locale e dichiarata nelle predette comunicazioni unilav, si è potuto rilevare, sia dai contratti di locazione acquisiti nonché dalla dichiarazione resa dalla SNT
Messaggerie s.r.l., per mezzo di una sua dipendente, che la cooperativa ha avuto in locazione da quest'ultima società, nel periodo oggetto del presente accertamento, solo due box-uffici e precisamente il primo, denominato ufficio n.B, dal 01.09.2015 al 31.08.2017, di piccolissime dimensioni, tutto a vetrate e utilizzabile per una sola postazione di lavoro, mentre il secondo, denominato ufficio n.2, dall' 01.05.2015 al 31.10.2019, di piccole dimensioni, tutto a vetrate utilizzabile al massimo per due postazioni di lavoro.
Entrambi gli uffici, per come confermato anche dalla SNT Messaggerie, sono sicuramente inadatti a contenere archivi sia per le ridotte dimensioni che per la presenza di vetrate, per come anche verificato durante il sopralluogo, ed, in ogni caso, anche insufficienti ad ospitare, viste le ridotte dimensioni, tutto il personale che ivi avrebbe dovuto svolgere la propria attività.
A tal proposito, si fa, comunque, presente che la cooperativa, essendosi il contratto di locazione dell'ufficio n.2 concluso nell'agosto del 2017, è rimasta, negli ultimi anni, nella Pa disponibilità del solo ufficio , diponibilità cessata il 31 Ottobre 2019, non essendo stato il contatto di locazione ulteriormente prorogato, circostanza peraltro riscontrata in sede di sopralluogo. Da tale data, sono cessati tutti i rapporti contrattuali tra la SNT messaggerie s.r.l. e la cooperativa, per cui quest'ultima non ha avuto più la disponibilità neanche del predetto ufficio, avendo la Società locataria provveduto per ragioni di sicurezza, per come dichiarato dalla IG.ra , alla Pt_4
sostituzione delle serrature.
Per le motivazioni evidenziate, non ritenendosi validamente costituiti i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra la società ed i predetti soggetti, si procede, con il presente verbale, ad annullarli, come da allegato n.3, parte integrante del presente verbale…omissis”.
Concesso termine per il deposito di note difensive, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato descritto in ricorso, disconosciuto dall' ai fini della relativa posizione previdenziale. CP_1
Al riguardo, per l'esegesi di legittimità, l'onere della prova dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento di prestazioni previdenziali e ritenuto fittizio dall' è a CP_1
carico della parte interessata (cfr. Cass 809/2021 “6.3. Va rammentato che in forza del potere di
CP_ autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass 08/02/2000. n. 1399)”; cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 7139 del 09/05/2003 :
“Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa” È costante insegnamento di questa Corte, ribadito anche recentemente, che colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (Cass. 8 febbraio 2000, n.
1399). Per contro, sempre in questa prospettiva, si è esattamente detto che non è configurabile, alla stregua dei principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, un onere dell'Istituto di previdenza di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore e in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito alle altrui dipendenze (Cass.
11 giugno 1985, n. 3512) e si è quindi ritenuto che, la contestazione di tale requisito da parte dell'ente previdenziale, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della pretesa non integra una eccezione ma una mera difesa, sicché ad. es. non è soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. (Cass. 28 gennaio 1989, n. 4547)”.
E' dunque onere della parte interessata ricorrente allegare in modo specifico e dimostrare in modo puntuale le prestazioni lavorative e i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato per le giornate in relazione alle quali chiede l'accertamento.
Con riferimento alla prova della subordinazione è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico -ossia direttivo, organizzativo e disciplinare- del datore di lavoro .
Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. in tal senso ex multis
Cass. Sez. lav. sentenza n. 2728/2010).
Parametro di qualificazione della subordinazione è dunque la eterodirezione, non sufficiente la mera etero organizzazione, con la sottoposizione al potere di controllo e disciplinare del datore, a ciò dovendosi attribuirsi un peso decisivo nella qualificazione del rapporto.
Se il lavoro autonomo, nella declinazione della parasubordinazione o del lavoro etero organizzato, può infatti anch'esso essere connotato dall'inserimento nell'organizzazione del committente con la conseguente esistenza di un certo grado di potere di controllo e direttiva in capo al soggetto nel cui interesse si svolge l'attività lavorativa, la subordinazione si sostanzia nel vincolo di assoggettamento gerarchico prettamente inteso, consistente non solo nell'inserimento del lavoratore -peraltro in modo stabile ed esclusivo- nell'organizzazione datoriale ma anche nella sottoposizione del lavoratore a specifiche direttive (sebbene differentemente indirizzate agli aspetti organizzativi o alle intrinseche modalità di svolgimento dalla prestazione in relazione al contenuto professionalizzante o meno della stessa) e al potere disciplinare esistente in capo al datore di lavoro
In particolare il potere disciplinare, che connota esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, consente al datore di lavoro di reagire all'inadempimento del lavoratore non solo con le comuni azioni rimediali previste in ogni rapporto contrattuale ma con l'irrogazione di sanzioni disciplinari sì come previste dalla legge e dalla fonte collettiva di riferimento.
Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione, l'assenza del rischio di impresa.
Solo laddove, in relazione alla connotazione eccessivamente professionalizzante ovvero eccessivamente elementare della prestazione, la specificità delle direttive datoriali sulle modalità intrinseche di svolgimento della prestazione non sia concretamente apprezzabile, gli indici secondari possono assurgere -pur sempre tuttavia a fronte dell'esistenza indefettibile del potere disciplinare- ad elementi particolarmente indicativi (cfr. Cass Sez. L Ord.n.5436/2019 così massimata: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”; cfr anche Cass Sez. L,
Sentenza n. 13858/2009: “Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”; cfr. anche Cass Sez. L, Sentenza n.
5645/2009 così massimata: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”).
Va altresì osservato, al di là del possibile rilievo nella valutazione degli elementi indiziari del caso concreto, che non sussiste una presunzione generale di subordinazione che possa farsi derivare dalla astratta tipologia dell'attività lavorativa in sé risultando sempre dirimente, anche qualora per una determinata tipologia di lavoro sia socialmente più frequente lo schema della subordinazione, la detta esistenza del rapporto gerarchico in termini di poteri di eterodirezione, controllo e disciplinari.
(cfr. Cass sez lav sentenza n. 2622/2004 per la quale “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative eIGenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”; cfr., nei medesimi termini, sentenza Cass.sez lav 2728/2010 per la quale “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo….” ).
Non può dunque reputarsi sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate e neanche la descrizione di elementi di mera eterorganizzazione (generiche istruzioni, orario di lavoro, utilizzazione di mezzi aziendali) posto che tali elementi non appaiono comunque determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nella specie parte ricorrente non ha allegato circostanze concrete del rapporto dalle quali possano desumersi inequivocabilmente i caratteri tipici della subordinazione essendosi limitato ad affermare l'effettività del rapporto di lavoro e la discrezionalità del datore nel valutare di mantenere o meno il rapporto nonché di variare il luogo e le modalità di prestazione dei dipendenti e la ritenuta insindacabilità di tali variazioni e della idoneità dei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori.
Alle carenze dell'attività di compiuta allegazione -che di per sé potrebbero da sole giustificare la reiezione della domanda stante la prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. con la circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova- si uniscono le carenze probatorie.
Il rapporto di lavoro subordinato non può dirsi dimostrato mercè la produzione di documentazione proveniente dal preteso datore di lavoro, la stessa risultando priva di valore probatorio diretto (potendo rivestire solo carattere di indizio) in considerazione della natura simulata del rapporto nella sua esistenza o nella sua natura subordinata sostenuta dall' con il CP_1
disconoscimento dello stesso (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996). Né, per le medesime ragioni, la prova in questione può farsi derivare dalle dichiarazioni rese dall'asserito datore di lavoro in sede conciliativa, nulla di effettivamente comprovante potendosi perciò derivare dal verbale di conciliazione del 9 giugno 2021 prodotto in atti.
La rigorosa attività assertiva e probatoria della parte ricorrente risultava indefettibile vieppiù
a fronte di quanto emerso in sede ispettiva.
Risultano infatti, dagli accertamenti posti in essere -sì come documentati in atti- contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché il carattere fittizio del rapporto di lavoro in discussione nei limiti del disconoscimento dell' . E ciò con particolare riferimento agli elementi fortemente indiziari elencati dai CP_1
verbalizzanti e dalle stesse dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento in merito a luoghi e modalità dell'attività lavorativa.
Va a questo punto osservato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro hanno efficacia probatoria di atto pubblico in relazione ai fatti e alle dichiarazioni ricevute dagli ispettori -non già con riferimento alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni stesse- e peraltro la Corte di Cassazione ha precisato che, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, “il quale può peraltro anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis Cass.Sez.lav. 15073 del 06/06/2008).
Nella specie le risultanze del verbale di accertamento, fondate su plurimi elementi acquisiti dagli ispettori e sulle dichiarazioni rese dai lavoratori, risultano sufficientemente comprovanti. E del resto, come detto, l'onere probatorio in punto all'esistenza del rapporto disconosciuto era a carico della parte ricorrente e non è stato adempiuto.
Tanto basta per il rigetto del ricorso.
La qualità delle parti consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Catania il 16 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo