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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2550 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE RELATORE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2550/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CHIAFELE LUCIA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Coccaglio (BS), Via Luciano Lama, n.14
e
(c.f. ), con l'avv. MARUSCA CHITÒ, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Villongo (BG), Viale Italia, n. 46
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.6.2025 e 9.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
29.01.2005 tra i signori e in Cazzago San Martino (BS), trascritto nel Parte_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cazzago San Martino al Numero 2, Parte II, Serie
A, Anno 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) disporre l'assegnazione in favore della SI della casa coniugale, sita in Parte_1
Rovato (BS), via Luigi Pirandello n.39 – sino ad oggi di proprietà indivisa dei coniugi unitamente alla SI (madre della SI ed ivi residente e convivente) salvo Controparte_1 Pt_1 quanto si dirà in seguito in merito alla cessione immobiliare – unitamente a tutti i mobili e gli arredi che la compongono e/o che la componevano al momento della separazione, attesa la già concordata accettazione dello smaltimento/eliminazione di quelli che fra gli stessi erano obsoleti;
il signor
[...]
i impegna ad asportare dal garage della casa famigliare, entro il giorno precedente all'udienza Pt_2 presidenziale, tutte le scatole, già preparate dalla SI contenenti tutti gli oggetti/beni di Pt_1 proprietà del signor che ad oggi non sono ancora stati asportati dalla casa (ad esempio le Pt_2 canne da pesca, una batteria musicale, le gomme della sua auto, ed altri beni di infimo valore ma il cui ingombro impedisce alla SI di liberamente fruire del garage). Decorso inutilmente Pt_1 tale termine, la SI sarà autorizzata a disfarsene e/o a disporne come meglio Parte_1 crede, senza obbligo di ulteriore preavviso da parte della stessa al signor e senza diritto ad Pt_2 indennizzo alcuno in favore di quest'ultimo;
3) confermare l'affidamento in via condivisa del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e stabile residenza presso la madre nell'abitazione meglio descritta al paragrafo 8) delle premesse, con la precisazione che la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta;
4) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, avrà facoltà di vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri in accordo con la madre e previo congruo avviso, fermo restando il diritto-dovere a tenere con sé con le seguenti modalità: - a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica Per_1 sera (nei weekend in cui il padre si dedica al proprio hobby di disc-jockey, previo preavviso riporterà il figlio dalla madre alle ore 20.30- 21.00 per il pernotto e successivamente andrà a riprenderlo la mattina seguente); - un giorno alla settimana a scelta dal pomeriggio sino alla sera, indicativamente il martedì; - per una settimana durante le festività natalizie alternando di anno in anno i due periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 e per cinque giorni durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno della Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; - per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, i cui rispettivi periodi dovranno essere concordati entro e non oltre il 20 maggio di ciascun anno. Con obbligo dei genitori, nei periodi di vacanza loro assegnati e qualora si assentino per più giorni dalla propria residenza, di comunicarsi reciprocamente, prima di partire, indirizzo e recapito telefonico all'altro genitore di modo che li si possa facilmente rintracciare;
5) porre a carico del padre, signor , l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario indiretto dei figli e , nella misura di € 200,00.= mensili per ciascun figlio, Per_2 Per_1 quindi nella misura complessiva di € 400,00.= mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla moglie. Con la precisazione che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il padre verserà il contributo al mantenimento indiretto per il solo figlio nella maggior misura di € 250,00.= mensili, importo questo che verrà annualmente Per_1 rivalutato a decorrere dal rateo di giugno 2026, secondo la variazione assoluta dell'indice ISTAT
FOI verificatasi tra il mese di giugno 2025 e il mese di giugno di ciascuno degli anni successivi. Ciò in quanto, a decorrere dal mese di marzo 2025, la figlia presterà la propria attività lavorativa Per_2
a tempo pieno, con contratto in prova trasformando in contratto a tempo indeterminato da giugno
2025, presso il Bar Al Rivellino di Rovato (BS) e pure ella si riterrà autosufficiente;
6) premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per il figlio secondo il Protocollo d'Intesa del 31.10.2024 qui di Per_1 seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescrittidallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto, comprese le comunicazioni a mezzo email e whatsapp, per cui all'uopo i coniugi dichiarano di essersi già comunicati reciprocamente i relativi indirizzi email e che senza indugio si comunicheranno reciprocamente per iscritto l'eventuale cambio di indirizzo email) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7) le Parti confermano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI , con impegno del signor di mettere a Parte_1 Pt_2 disposizione di quest'ultima la documentazione richiesta dal CAF per la predisposizione dell'ISEE e dall'Ente per l'erogazione del contributo e di attivarsi per quanto necessario;
8) disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di prestare il consenso a che ciascuno di essi possa richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per sé e per il figlio minore , Per_1 effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte identità, licenze, autorizzazioni, ecc.) nonché
l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
9) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla dovrà essere versato da ambo le parti a titolo di assegno divorzile;
10) per comune volontà delle parti, il signor si impegna ed obbliga a cedere, al prezzo Parte_2 forfetario, complessivo e omnicomprensivo di € 10.000,00.= (Euro diecimila/00), alla SI Pt_1
, che accetta, la quota di 1/3 (un terzo) indiviso di piena proprietà della casa coniugale
[...] meglio identificata al paragrafo 8) delle premesse e più precisamente: - appartamento al piano terra composto da cucinino, sala pranzo, bagno, due balconi e corti esclusive, al piano primo da due vani, ripostiglio, disimpegno, bagno, due balconi, al piano secondo da soffitta e al piano cantina da cantina;
- autorimessa e centrale termica al piano cantinato. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rovato al Foglio 9 – Sez. NCT, come segue:
- mappale 196, sub. 22 – Via Luigi Pirandello – piano T-1-2-S1 – categoria A/2 – classe 5 – vani 6,5
– R.C. Euro 503,55;
- mappale 196, sub.23 – Via Luigi Pirandello – piano S1- categoria C/6 – classe 3 – mq.22 – R.C.
Euro 40,90.
Confini: come alle relative mappe e planimetrie catastali, in un unico corpo e più precisamente via
Pirandello, ragioni Bonfadini, parco comunale, ragioni Deviardi;
11) le Parti dichiarano che l'accordo in ordine al pattuito trasferimento immobiliare di cui al paragrafo 10) che precede costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che risponde allo scopo di regolamentare in modo definitivo ogni questione di natura economico-patrimoniale traente origine ed avente causa nel rapporto matrimoniale;
12) i ricorrenti dichiarano altresì che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione di cui al paragrafo 10) che precede verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla SI , entro Parte_1
e non oltre dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, a spese ad esclusivo carico della SI , e che il versamento del corrispettivo di € 10.000,00.= in favore del signor Parte_1 verrà effettuato a mezzo di assegno circolare al medesimo intestato, che gli verrà consegnato Pt_2 brevi manu in sede di stipula dell'atto notarile;
13) dare atto che le Parti, con l'esatto adempimento delle intese sancite nei superiori paragrafi, dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale tra le stesse e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 6.2.2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cazzago San Martino (BS) in data 29.01.2005, da cui erano nati i figli (C.F. ) nata a [...] C.F._3
Chiari (BS) il 06.10.2001, (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._4
20.09.2006, e (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._5 premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 31.3.2023 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 27.4.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe. ***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato a Cazzago San Martino (BS) in data 29.01.2005, trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, parte II^, serie A, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE RELATORE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2550/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CHIAFELE LUCIA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Coccaglio (BS), Via Luciano Lama, n.14
e
(c.f. ), con l'avv. MARUSCA CHITÒ, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Villongo (BG), Viale Italia, n. 46
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.6.2025 e 9.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
29.01.2005 tra i signori e in Cazzago San Martino (BS), trascritto nel Parte_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cazzago San Martino al Numero 2, Parte II, Serie
A, Anno 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) disporre l'assegnazione in favore della SI della casa coniugale, sita in Parte_1
Rovato (BS), via Luigi Pirandello n.39 – sino ad oggi di proprietà indivisa dei coniugi unitamente alla SI (madre della SI ed ivi residente e convivente) salvo Controparte_1 Pt_1 quanto si dirà in seguito in merito alla cessione immobiliare – unitamente a tutti i mobili e gli arredi che la compongono e/o che la componevano al momento della separazione, attesa la già concordata accettazione dello smaltimento/eliminazione di quelli che fra gli stessi erano obsoleti;
il signor
[...]
i impegna ad asportare dal garage della casa famigliare, entro il giorno precedente all'udienza Pt_2 presidenziale, tutte le scatole, già preparate dalla SI contenenti tutti gli oggetti/beni di Pt_1 proprietà del signor che ad oggi non sono ancora stati asportati dalla casa (ad esempio le Pt_2 canne da pesca, una batteria musicale, le gomme della sua auto, ed altri beni di infimo valore ma il cui ingombro impedisce alla SI di liberamente fruire del garage). Decorso inutilmente Pt_1 tale termine, la SI sarà autorizzata a disfarsene e/o a disporne come meglio Parte_1 crede, senza obbligo di ulteriore preavviso da parte della stessa al signor e senza diritto ad Pt_2 indennizzo alcuno in favore di quest'ultimo;
3) confermare l'affidamento in via condivisa del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e stabile residenza presso la madre nell'abitazione meglio descritta al paragrafo 8) delle premesse, con la precisazione che la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta;
4) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, avrà facoltà di vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri in accordo con la madre e previo congruo avviso, fermo restando il diritto-dovere a tenere con sé con le seguenti modalità: - a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica Per_1 sera (nei weekend in cui il padre si dedica al proprio hobby di disc-jockey, previo preavviso riporterà il figlio dalla madre alle ore 20.30- 21.00 per il pernotto e successivamente andrà a riprenderlo la mattina seguente); - un giorno alla settimana a scelta dal pomeriggio sino alla sera, indicativamente il martedì; - per una settimana durante le festività natalizie alternando di anno in anno i due periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 e per cinque giorni durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno della Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; - per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, i cui rispettivi periodi dovranno essere concordati entro e non oltre il 20 maggio di ciascun anno. Con obbligo dei genitori, nei periodi di vacanza loro assegnati e qualora si assentino per più giorni dalla propria residenza, di comunicarsi reciprocamente, prima di partire, indirizzo e recapito telefonico all'altro genitore di modo che li si possa facilmente rintracciare;
5) porre a carico del padre, signor , l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario indiretto dei figli e , nella misura di € 200,00.= mensili per ciascun figlio, Per_2 Per_1 quindi nella misura complessiva di € 400,00.= mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla moglie. Con la precisazione che, a decorrere dal mese di giugno 2025, il padre verserà il contributo al mantenimento indiretto per il solo figlio nella maggior misura di € 250,00.= mensili, importo questo che verrà annualmente Per_1 rivalutato a decorrere dal rateo di giugno 2026, secondo la variazione assoluta dell'indice ISTAT
FOI verificatasi tra il mese di giugno 2025 e il mese di giugno di ciascuno degli anni successivi. Ciò in quanto, a decorrere dal mese di marzo 2025, la figlia presterà la propria attività lavorativa Per_2
a tempo pieno, con contratto in prova trasformando in contratto a tempo indeterminato da giugno
2025, presso il Bar Al Rivellino di Rovato (BS) e pure ella si riterrà autosufficiente;
6) premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per il figlio secondo il Protocollo d'Intesa del 31.10.2024 qui di Per_1 seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescrittidallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto, comprese le comunicazioni a mezzo email e whatsapp, per cui all'uopo i coniugi dichiarano di essersi già comunicati reciprocamente i relativi indirizzi email e che senza indugio si comunicheranno reciprocamente per iscritto l'eventuale cambio di indirizzo email) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7) le Parti confermano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI , con impegno del signor di mettere a Parte_1 Pt_2 disposizione di quest'ultima la documentazione richiesta dal CAF per la predisposizione dell'ISEE e dall'Ente per l'erogazione del contributo e di attivarsi per quanto necessario;
8) disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di prestare il consenso a che ciascuno di essi possa richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per sé e per il figlio minore , Per_1 effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte identità, licenze, autorizzazioni, ecc.) nonché
l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
9) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla dovrà essere versato da ambo le parti a titolo di assegno divorzile;
10) per comune volontà delle parti, il signor si impegna ed obbliga a cedere, al prezzo Parte_2 forfetario, complessivo e omnicomprensivo di € 10.000,00.= (Euro diecimila/00), alla SI Pt_1
, che accetta, la quota di 1/3 (un terzo) indiviso di piena proprietà della casa coniugale
[...] meglio identificata al paragrafo 8) delle premesse e più precisamente: - appartamento al piano terra composto da cucinino, sala pranzo, bagno, due balconi e corti esclusive, al piano primo da due vani, ripostiglio, disimpegno, bagno, due balconi, al piano secondo da soffitta e al piano cantina da cantina;
- autorimessa e centrale termica al piano cantinato. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rovato al Foglio 9 – Sez. NCT, come segue:
- mappale 196, sub. 22 – Via Luigi Pirandello – piano T-1-2-S1 – categoria A/2 – classe 5 – vani 6,5
– R.C. Euro 503,55;
- mappale 196, sub.23 – Via Luigi Pirandello – piano S1- categoria C/6 – classe 3 – mq.22 – R.C.
Euro 40,90.
Confini: come alle relative mappe e planimetrie catastali, in un unico corpo e più precisamente via
Pirandello, ragioni Bonfadini, parco comunale, ragioni Deviardi;
11) le Parti dichiarano che l'accordo in ordine al pattuito trasferimento immobiliare di cui al paragrafo 10) che precede costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che risponde allo scopo di regolamentare in modo definitivo ogni questione di natura economico-patrimoniale traente origine ed avente causa nel rapporto matrimoniale;
12) i ricorrenti dichiarano altresì che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione di cui al paragrafo 10) che precede verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla SI , entro Parte_1
e non oltre dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, a spese ad esclusivo carico della SI , e che il versamento del corrispettivo di € 10.000,00.= in favore del signor Parte_1 verrà effettuato a mezzo di assegno circolare al medesimo intestato, che gli verrà consegnato Pt_2 brevi manu in sede di stipula dell'atto notarile;
13) dare atto che le Parti, con l'esatto adempimento delle intese sancite nei superiori paragrafi, dichiarano di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale tra le stesse e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 6.2.2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cazzago San Martino (BS) in data 29.01.2005, da cui erano nati i figli (C.F. ) nata a [...] C.F._3
Chiari (BS) il 06.10.2001, (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._4
20.09.2006, e (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._5 premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 31.3.2023 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 27.4.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe. ***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato a Cazzago San Martino (BS) in data 29.01.2005, trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, parte II^, serie A, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio