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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3369/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, pendente tra: ata a Jesi il 15.11.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Fiorentini Parte_1
e ato a Jesi il 23.12.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Rosati;
Controparte_1
e con l'intervento del pubblico ministero in sede;
OGGETTO: separazione consensuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.08.2024, i coniugi ed Controparte_1 Parte_2
si sono rivolti a questo Tribunale per ottenere l'omologa della separazione consensuale alle
[...]
condizioni ivi previste.
Con decreto del 27.08.2024, il Presidente della Prima Sezione ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 17.01.2025, disponendo ex art. 127 ter c.p.c., così come richiesto dalle parti, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero.
Le note di trattazione scritta sono state depositate unicamente dal sig. il quale, peraltro, ha CP_1
richiesto una parziale modifica delle condizioni concordate originariamente indicate nel ricorso originario.
Ciò posto, stante il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte della sig.ra e viste le Pt_2
nuove conclusioni avanzate dal sig. deve ritenersi venuto meno il consenso di entrambe le CP_1
pagina 1 di 2 parti in merito alle condizioni di cui al ricorso, presupposto necessario per l'omologa della separazione consensuale. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso (cfr. Cass.
19540/2018).
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese, che pertanto restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità della domanda;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe indicato, pendente tra: ata a Jesi il 15.11.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Fiorentini Parte_1
e ato a Jesi il 23.12.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Rosati;
Controparte_1
e con l'intervento del pubblico ministero in sede;
OGGETTO: separazione consensuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.08.2024, i coniugi ed Controparte_1 Parte_2
si sono rivolti a questo Tribunale per ottenere l'omologa della separazione consensuale alle
[...]
condizioni ivi previste.
Con decreto del 27.08.2024, il Presidente della Prima Sezione ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 17.01.2025, disponendo ex art. 127 ter c.p.c., così come richiesto dalle parti, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero.
Le note di trattazione scritta sono state depositate unicamente dal sig. il quale, peraltro, ha CP_1
richiesto una parziale modifica delle condizioni concordate originariamente indicate nel ricorso originario.
Ciò posto, stante il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte della sig.ra e viste le Pt_2
nuove conclusioni avanzate dal sig. deve ritenersi venuto meno il consenso di entrambe le CP_1
pagina 1 di 2 parti in merito alle condizioni di cui al ricorso, presupposto necessario per l'omologa della separazione consensuale. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso (cfr. Cass.
19540/2018).
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese, che pertanto restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità della domanda;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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