Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa delle avv.te Raffaella Mazzotta e Maria Donata Parte_1
Tortorici;
e
Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/10/2022, parte ricorrente, premesso di aver lavorato in agricoltura come bracciante agricolo addetto alla potatura e alla guida di macchine agricole dal
1974 al 2018; che detta attività ha comportato quotidianamente la movimentazione manuale di carichi (ad es. casse e sacchi), l'assunzione di posture incongrue (accovacciamenti ed estensioni) per lungo tempo con notevole impegno funzionale dell'apparato osteoarticolare e muscolo scheletrico della schiena e degli arti, oltre alla continua e costante esposizione a perfrigerazioni ambientali;
che nel marzo 2018, a causa di cervico-dorsalgia con progressivo deficit stenico degli arti inferiori e difficoltà alla deambulazione autonoma, effettuava una serie di visite specialistiche ed esami strumentali e, all'esito, si sottoponeva ad intervento di laminectomia C7-D2 per una serrata “stenosi del canale midollare dorsale con scompaginamento delle strutture paravertebrali”; che detta patologia ha comportato il pregiudizio permanente della propria integrità psico-fisica; che in data 1.8.2018 ha proposto domanda di riconoscimento della malattia professionale, negata dall' ha domandato di CP_1
accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale contratta a causa dell'attività lavorativa e di condannare l' convenuto al pagamento di indennizzo sotto forma di rendita per la menomazione CP_1
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e superiore al 6%.
Si è costituito l' lamentando che il Tribunale di Castrovillari aveva già pronunciato la CP_1 improponibilità del ricorso;
che il ricorso introduttivo non si prodiga affatto nell'elencare le attività in concreto svolte dall'operaio con conseguente nullità assoluta del ricorso introduttivo;
ha concluso per la infondatezza della pretesa nel merito.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio.
2. È infondata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' contenendo l'atto CP_1
introduttivo del giudizio una sufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
3.1 All'esito della prova testimoniale può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso. I testimoni hanno riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta, essendo colleghi di lavoro del ricorrente.
Asseverate le mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente, il ctu, con analisi esaustiva e completa (cui integralmente si rimanda), immune da vizi logico-giuridici e che per tal motivo si condivide integralmente, è pervenuto alle seguenti conclusioni: “La malattia denunciata dalla parte ricorrente, Neuropatia arti inferiori in paziente con paraplegia in esiti di interventi neurochirurgici di Laminectomia decompressiva per stenosi del canale vertebrale da C7 a D2, ha secondo un criterio di elevata probabilità, natura professionale in quanto l'attività lavorativa svolta è stata una condizione necessaria ed essenziale - anche se non esclusiva (fattori genetici e obesità contribuiscono a determinare il quadro clinico considerato) - per la determinazione della suddetta malattia, per come illustrato nel paragrafo Discussione Diagnostica e
Considerazioni Medico-Legali al quale integralmente si rimanda. Nel caso di specie, e applicando le tabelle , si può riconoscere, della documentazione sanitaria in atti e dal CP_1
riscontro clinico obiettivo, un danno biologico che si aggira attorno al 30% sulla base della voce
192 (patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità ecc, fino a 35%)…La decorrenza si intende a far data dal mese di marzo 2018 quando, in seguito a deficit della deambulazione, si sottoponeva a RM del rachide Lombo-Sacrale che evidenziava stenosi del canale lombare”.
3.2 Il D.L.vo 38/00, applicabile al caso in esame trattandosi di malattia professionale denunciata successivamente al 25/7/00, prevede che il pregiudizio permanente determinato dalla lesione
2 all'integrità psico-fisica della persona sia indennizzabile fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L'art.13 co. 2 del predetto decreto dispone che l'indennizzo viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%.
Pertanto, l' va condannato ad erogare a favore della parte ricorrente il relativo indennizzo CP_1 sotto forma di rendita per l'inabilità permanente, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' convenuto e distratte in favore delle procuratrici CP_1
antistatarie (art. 93 c.p.c.).
Le spese di CTU vanno pure poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente in relazione all'accertato danno CP_1 biologico pari al 30% l'indennizzo in rendita per l'inabilità permanente dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento di giudizio, liquidate in complessivi euro 2697,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Castrovillari, 25/04/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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