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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrita Di Siena - Piazza Giacomo Matteotti,10 53049 Torrita Di Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte NA FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Rappresentante_1), residente a [...] Indirizzo_1 Indirizzo_1, in proprio in quanto iscritto nell'Albo Nazionale dei Revisione Legale, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Intimazione di pagamento notificato in data 9.5.25, a mezzo racc. a/r, da ICA S.p.A.– concessionaria della riscossione per conto del Comune di Torrita di Siena- relativo al mancato pagamento dell'IMU per gli anni dal 2015 al 2018, riguardante immobili siti nel Comune di Torrita di Siena, di proprietà per una quota del 50%.
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:
“1-Il ricorrente non ha mai ricevuto notifica di avvisi di accertamento relativi alle annualità sopra indicate.
L'intimazione rappresenta il primo e unico atto notificato, con conseguente violazione del diritto di difesa sancito dallo Statuto del Contribuente (art. 7, L. 212/2000);
2- L'atto notificato è altresì viziato sotto il profilo formale, in quanto riporta per tutte le annualità contestate la medesima data di notifica, facendo presumere una trasmissione cumulativa non conforme alla normativa sulla notifica individuale degli atti impositivi;
3- Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, il Comune decade dal potere di accertamento decorso il termine di cinque anni successivi all'annualità di riferimento. Pertanto, gli accertamenti IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 risultano tardivi e l'intimazione è illegittima per decadenza dell'azione; 4-
Gli immobili in questione erano, e sono tuttora, non abitati, non utilizzati e alcuni privi di utenze attive dall'anno 2007. Alcuni di essi risultano essere fatiscenti, non agibili, in condizioni di abbandono o degrado, e comunque regolarmente messi in vendita da diversi anni, come dimostrabile da documentazione allegata. Non hanno prodotto redditi né sono stati oggetto di locazione, alcuni in condizioni disastrati;
5- Violazione di legge – mancata indicazione dei criteri di calcolo (art. 7 L.212/2000)”
Parte ricorrente così concludeva:” …. Accogliere il presente ricorso;
- Annullare integralmente l'intimazione di pagamento per IMU relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - Dichiarare l'intervenuta decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, nonché l'illegittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato;
- Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio l'ICA Spa, depositava le proprie controdeduzioni e così premetteva: la stessa “sulla base degli avvisi di accertamento esecutivo emessi e notificati del Comune di Torrita di Siena per IMU annualità dal 2015 al 2018 (Prod.2), ha emesso: - Dapprima l'avviso di presa in carico ID Pratica 20527129 del 21.04.2022, notificato il 20.05.2022 (Prod.3); successivamente, non ricevendo alcun pagamento e/o impugnazione, l'avviso di intimazione oggi opposto (cfr. Prod.1)”.
Pertanto, l'ICA Spa insisteva sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 28.11.25 la Corte disponeva, con ordinanza n.162/25 nei confronti di parte ricorrente, di avvalersi di un difensore tecnico abilitato, depositando la relativa procura entro il 31 dicembre 2025.
Parte ricorrente depositava in PTT procura a difensore tecnico.
All'udienza del 12.01.26 veniva accolta l'istanza cautelare.
All'udienza del 16.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Sugli avvisi di accertamento emessi e notificati da parte del Comune di Torrita di Siena per IMU annualità dal 2015 al 2018, contestati da parte ricorrente quali atti prodromici, asseritamente non notificati, occorre precisare:
-per l'annualità IMU 2015 (acc.n.1204/20), 2016 (acc.n.91/20) e 2017 (acc.n.55/20) le notifiche dei relativi avvisi di accertamento sono avvenute regolarmente in data 17.12.2020 (si veda doc.2 controdeduzioni) e, comunque, anche laddove fosse emerso un vizio di notifica, ma non è il caso in specie, parte ricorrente risulta non aver impugnato il successivo avviso di presa in carico ID Pratica 20527129 del 21.04.2022, notificatole in data 20.05.2022 (si veda doc.3 controdeduzioni). Di conseguenza, le doglianze lamentate risultano tardive e, quindi, inammissibili, a fronte di un credito oramai consolidatosi a favore dell'Ente impositore, demandato legittimamente al recupero da parte di ICA S.p.A.– concessionaria della riscossione;
-per l'annualità IMU 2018 (acc. n.41/2020) come disposto da altra sezione di questa Corte con sent. nn.13-14 /2022 (RG.nn.30-31/2021), il relativo accertamento impugnato è stato ritenuto legittimo e fondato.
A tal riguardo dagli atti depositati in Segreteria risulta che per l'annualità IMU 2018 le relative sentenze non sono state oggetto di impugnazione e, quindi, sono da ritenere passate in giudicato.
Sulle spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessive €1.500,00 (millecinquecento/00).
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrita Di Siena - Piazza Giacomo Matteotti,10 53049 Torrita Di Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte NA FF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30560542 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Rappresentante_1), residente a [...] Indirizzo_1 Indirizzo_1, in proprio in quanto iscritto nell'Albo Nazionale dei Revisione Legale, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Intimazione di pagamento notificato in data 9.5.25, a mezzo racc. a/r, da ICA S.p.A.– concessionaria della riscossione per conto del Comune di Torrita di Siena- relativo al mancato pagamento dell'IMU per gli anni dal 2015 al 2018, riguardante immobili siti nel Comune di Torrita di Siena, di proprietà per una quota del 50%.
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:
“1-Il ricorrente non ha mai ricevuto notifica di avvisi di accertamento relativi alle annualità sopra indicate.
L'intimazione rappresenta il primo e unico atto notificato, con conseguente violazione del diritto di difesa sancito dallo Statuto del Contribuente (art. 7, L. 212/2000);
2- L'atto notificato è altresì viziato sotto il profilo formale, in quanto riporta per tutte le annualità contestate la medesima data di notifica, facendo presumere una trasmissione cumulativa non conforme alla normativa sulla notifica individuale degli atti impositivi;
3- Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/2006, il Comune decade dal potere di accertamento decorso il termine di cinque anni successivi all'annualità di riferimento. Pertanto, gli accertamenti IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 risultano tardivi e l'intimazione è illegittima per decadenza dell'azione; 4-
Gli immobili in questione erano, e sono tuttora, non abitati, non utilizzati e alcuni privi di utenze attive dall'anno 2007. Alcuni di essi risultano essere fatiscenti, non agibili, in condizioni di abbandono o degrado, e comunque regolarmente messi in vendita da diversi anni, come dimostrabile da documentazione allegata. Non hanno prodotto redditi né sono stati oggetto di locazione, alcuni in condizioni disastrati;
5- Violazione di legge – mancata indicazione dei criteri di calcolo (art. 7 L.212/2000)”
Parte ricorrente così concludeva:” …. Accogliere il presente ricorso;
- Annullare integralmente l'intimazione di pagamento per IMU relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - Dichiarare l'intervenuta decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, nonché l'illegittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato;
- Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio l'ICA Spa, depositava le proprie controdeduzioni e così premetteva: la stessa “sulla base degli avvisi di accertamento esecutivo emessi e notificati del Comune di Torrita di Siena per IMU annualità dal 2015 al 2018 (Prod.2), ha emesso: - Dapprima l'avviso di presa in carico ID Pratica 20527129 del 21.04.2022, notificato il 20.05.2022 (Prod.3); successivamente, non ricevendo alcun pagamento e/o impugnazione, l'avviso di intimazione oggi opposto (cfr. Prod.1)”.
Pertanto, l'ICA Spa insisteva sulla legittimità e fondatezza del proprio operato e, per l'effetto, chiedeva l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 28.11.25 la Corte disponeva, con ordinanza n.162/25 nei confronti di parte ricorrente, di avvalersi di un difensore tecnico abilitato, depositando la relativa procura entro il 31 dicembre 2025.
Parte ricorrente depositava in PTT procura a difensore tecnico.
All'udienza del 12.01.26 veniva accolta l'istanza cautelare.
All'udienza del 16.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Sugli avvisi di accertamento emessi e notificati da parte del Comune di Torrita di Siena per IMU annualità dal 2015 al 2018, contestati da parte ricorrente quali atti prodromici, asseritamente non notificati, occorre precisare:
-per l'annualità IMU 2015 (acc.n.1204/20), 2016 (acc.n.91/20) e 2017 (acc.n.55/20) le notifiche dei relativi avvisi di accertamento sono avvenute regolarmente in data 17.12.2020 (si veda doc.2 controdeduzioni) e, comunque, anche laddove fosse emerso un vizio di notifica, ma non è il caso in specie, parte ricorrente risulta non aver impugnato il successivo avviso di presa in carico ID Pratica 20527129 del 21.04.2022, notificatole in data 20.05.2022 (si veda doc.3 controdeduzioni). Di conseguenza, le doglianze lamentate risultano tardive e, quindi, inammissibili, a fronte di un credito oramai consolidatosi a favore dell'Ente impositore, demandato legittimamente al recupero da parte di ICA S.p.A.– concessionaria della riscossione;
-per l'annualità IMU 2018 (acc. n.41/2020) come disposto da altra sezione di questa Corte con sent. nn.13-14 /2022 (RG.nn.30-31/2021), il relativo accertamento impugnato è stato ritenuto legittimo e fondato.
A tal riguardo dagli atti depositati in Segreteria risulta che per l'annualità IMU 2018 le relative sentenze non sono state oggetto di impugnazione e, quindi, sono da ritenere passate in giudicato.
Sulle spese di giudizio viene seguito il criterio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessive €1.500,00 (millecinquecento/00).