Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    La Corte rileva che per gli anni 2015, 2016 e 2017 le notifiche degli avvisi di accertamento sono avvenute regolarmente. Inoltre, anche in caso di vizio di notifica, il ricorrente non ha impugnato il successivo avviso di presa in carico, rendendo le doglianze tardive e inammissibili. Per l'annualità 2018, l'accertamento è stato ritenuto legittimo e fondato da altra sezione e le relative sentenze sono passate in giudicato.

  • Rigettato
    Vizi formali dell'atto notificato

    La Corte rileva che le doglianze relative ai vizi formali sono tardive e inammissibili in quanto non è stato impugnato l'avviso di presa in carico.

  • Rigettato
    Decadenza del Comune dal potere di accertamento

    La Corte rileva che le doglianze relative alla decadenza sono tardive e inammissibili in quanto non è stato impugnato l'avviso di presa in carico.

  • Rigettato
    Immobili non produttivi di reddito e fatiscenti

    La Corte rileva che le doglianze relative allo stato degli immobili sono tardive e inammissibili in quanto non è stato impugnato l'avviso di presa in carico.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo

    La Corte rileva che le doglianze relative alla mancata indicazione dei criteri di calcolo sono tardive e inammissibili in quanto non è stato impugnato l'avviso di presa in carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena
    Numero : 62
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo