CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5973/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 2480063250008052 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 539/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 24.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio Calabria, relativa a IMU, per un valore di causa di €. 3.101,27.
Parte ricorrente, premesso che la pretesa tributaria si riferisce al mancato pagamento dell'IMU per l'anno
2023, deduceva la insussistenza del presupposto impositivo, per avere fissato la propria residenza nell'immobile tassato nel maggio 2023, di aver corrisposto l'IMU per la porzione di anno precedente e pertanto di nulla dovere in quanto per la restante parte dell'anno doveva essere considerata sussistere l'esenzione per la prima casa.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva che la pretesa tributaria non era relativa all'anno 2023, ma all'anno 2014. Precisava quanto segue:”… Invero,
l'intimazione di pagamento riguarda l'annualità 2014 e non il 2023 come erroneamente interpretato dal contribuente. Detto questo, prima di emettere e notificare l'atto opposto, l'Ente ha emesso e notificato i seguenti provvedimenti. 1) Avviso di accertamento n. 3234 del 25/10/2019 – IMU 2014 L'atto, inviato il 31/12/2019 presso la residenza del signor Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1 (CS), è stato notificato il 21/01/2020 mediante ritiro allo sportello di Banca_1 …. 2) Ingiunzione n. 5080063230078626 del 17/10/2023 (IMU 2014) Sulla scorta dell'accertamento n. 3234 del 25/10/2019, divenuto definitivo nel 2020, l'Ente ha emesso l'ingiunzione n. 5080063230078626. L'atto è stato notificato il 03/11/2023 sulla seguente pec: Email_3 Pertanto, gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa. Dopo la notifica dell'ingiunzione, l'Ente ha emesso l'intimazione odiernamente impugnata che, essendo stata notificata il 25/06/2025, ha interrotto il termine prescrizionale quinquennale, ex art. 2948 cc, che scadeva il 25/06/2028.”. Allegava la suddetta documentazione.
Con successiva memoria, depositata in data 6.2.2025 parte ricorrente insisteva nellì'accoglimento del ricorso, affermando che dall'atto impugnato non si evincerebbe che l'anno di tassazione è il 2014 anziché il 2023.
Confutava altresì l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dal Comune resistente a provare la notifica dal momento che il soggetto che ritirò il plico raccomandtao con l'atto impositivo prodromico non risulta essere stato identificato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Parte resistente ha documentato che la pretesa in parola si riferisce a pregressa ingiunzione di pagamento relativa ad IMU 2014, ingiunzione che risulta essere stata regolarmente notificata per PEC al ricorrente.
Il Comune resistente ha anche allegato documentazione a comprova della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, che risulta essere stato ritirato dall'Ufficio postalein data 20.1.2020. La circostanza che dalla cartolina non risulti la identificazione del soggetto che ritirò la raccomandata depone per il fatto che la sigla apposta sia stata vergata dallo stesso ricorrente. In ogni caso, l'addetto alle Poste non potè non consegnare la raccomandata che al destinatario ovvero a persona da lui delegata delegata, in ossequio alle norme che regolano il servizio postale. Non risultando che parte ricorrente abbia proposto al proposito querela di falso, la notificazione risulta regolarmente effettuata.
Quanto alla circostanza che dall'atto impugnato non si evincerebbe che l'anno di tassazione cui esso fa riferimento è il 2014, basti considerare che il provvedimento fa chiara menzione della pregressa ingiunzione di pagamento, notificata per PEC, avverso la quale nessuna obiezione è stata mossa dal ricorrente. La suddetta ingiunzione, ben nota al ricorrente, indica chiaramente l'anno di imposta cui si riferisce la pretesa tributaria. Pertanto l'intimazione impugnata risulta essere stata legittimamente emessa e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio Calabria, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore del Comune di Reggio Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 463,00, più accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5973/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 2480063250008052 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 539/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 24.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio Calabria, relativa a IMU, per un valore di causa di €. 3.101,27.
Parte ricorrente, premesso che la pretesa tributaria si riferisce al mancato pagamento dell'IMU per l'anno
2023, deduceva la insussistenza del presupposto impositivo, per avere fissato la propria residenza nell'immobile tassato nel maggio 2023, di aver corrisposto l'IMU per la porzione di anno precedente e pertanto di nulla dovere in quanto per la restante parte dell'anno doveva essere considerata sussistere l'esenzione per la prima casa.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva che la pretesa tributaria non era relativa all'anno 2023, ma all'anno 2014. Precisava quanto segue:”… Invero,
l'intimazione di pagamento riguarda l'annualità 2014 e non il 2023 come erroneamente interpretato dal contribuente. Detto questo, prima di emettere e notificare l'atto opposto, l'Ente ha emesso e notificato i seguenti provvedimenti. 1) Avviso di accertamento n. 3234 del 25/10/2019 – IMU 2014 L'atto, inviato il 31/12/2019 presso la residenza del signor Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1 (CS), è stato notificato il 21/01/2020 mediante ritiro allo sportello di Banca_1 …. 2) Ingiunzione n. 5080063230078626 del 17/10/2023 (IMU 2014) Sulla scorta dell'accertamento n. 3234 del 25/10/2019, divenuto definitivo nel 2020, l'Ente ha emesso l'ingiunzione n. 5080063230078626. L'atto è stato notificato il 03/11/2023 sulla seguente pec: Email_3 Pertanto, gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa. Dopo la notifica dell'ingiunzione, l'Ente ha emesso l'intimazione odiernamente impugnata che, essendo stata notificata il 25/06/2025, ha interrotto il termine prescrizionale quinquennale, ex art. 2948 cc, che scadeva il 25/06/2028.”. Allegava la suddetta documentazione.
Con successiva memoria, depositata in data 6.2.2025 parte ricorrente insisteva nellì'accoglimento del ricorso, affermando che dall'atto impugnato non si evincerebbe che l'anno di tassazione è il 2014 anziché il 2023.
Confutava altresì l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dal Comune resistente a provare la notifica dal momento che il soggetto che ritirò il plico raccomandtao con l'atto impositivo prodromico non risulta essere stato identificato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Parte resistente ha documentato che la pretesa in parola si riferisce a pregressa ingiunzione di pagamento relativa ad IMU 2014, ingiunzione che risulta essere stata regolarmente notificata per PEC al ricorrente.
Il Comune resistente ha anche allegato documentazione a comprova della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento, che risulta essere stato ritirato dall'Ufficio postalein data 20.1.2020. La circostanza che dalla cartolina non risulti la identificazione del soggetto che ritirò la raccomandata depone per il fatto che la sigla apposta sia stata vergata dallo stesso ricorrente. In ogni caso, l'addetto alle Poste non potè non consegnare la raccomandata che al destinatario ovvero a persona da lui delegata delegata, in ossequio alle norme che regolano il servizio postale. Non risultando che parte ricorrente abbia proposto al proposito querela di falso, la notificazione risulta regolarmente effettuata.
Quanto alla circostanza che dall'atto impugnato non si evincerebbe che l'anno di tassazione cui esso fa riferimento è il 2014, basti considerare che il provvedimento fa chiara menzione della pregressa ingiunzione di pagamento, notificata per PEC, avverso la quale nessuna obiezione è stata mossa dal ricorrente. La suddetta ingiunzione, ben nota al ricorrente, indica chiaramente l'anno di imposta cui si riferisce la pretesa tributaria. Pertanto l'intimazione impugnata risulta essere stata legittimamente emessa e il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dal Comune di Reggio Calabria, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore del Comune di Reggio Calabria le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 463,00, più accessori come per legge, se dovuti.