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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2024 R.G. promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani.
Appellata
OGGETTO: bonus docente tramite “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 L 107/2015 - Retribuzione professionale docenti per supplenze brevi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3458/20204 pubblicata il 21.6.2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento parziale del ricorso proposto da
[...] , accertava il diritto della ricorrente di fruire della “Carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024; per l'effetto condannava il alla attribuzione Controparte_2
alla parte ricorrente della carta elettronica per un valore complessivo di euro
1.000,00, oltre accessori come per legge;
dichiarava il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e per l'effetto condannava il resistente al Parte_1
pagamento, in relazione al servizio svolto negli anni scolatici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, della somma di euro 4.612,28 oltre le differenze sui trattamenti di fine rapporto e oltre accessori come per legge;
rigettava per il resto il ricorso;
condanna l'amministrazione al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite.
Impugnava la pronuncia il con atto del 1.8.2024. Parte_1
Resisteva che, in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per decorrenza del termine breve di impugnazione.
La causa è stata posta in decisione in data 23 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va esaminata prioritariamente la questione concernente la tempestività dell'impugnazione.
La sentenza impugnata è stata notificata in data 24 giugno 2024 presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
Nel giudizio di primo grado, l'amministrazione scolastica era rappresentata, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. nella memoria Controparte_3
di costituzione si legge: “Per il , Controparte_2 cf , in persona del rappresentato dal dott. P.IVA_1 CP_4 [...]
funzionario del , Controparte_3 Controparte_2 [...]
Controparte_5
Via Mascagni 52, Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: . Email_1
2. L'appello è inammissibile.
2.1. Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato…” (Cass. n. 32166/2021).
L'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 prevede che “tutte le comunicazioni
e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12”.
L'art. 28, co. 1, lett. a) d.l. 76/2020, conv., con mod. in L. 120/2020, ha poi stabilito che all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti
a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”.
Tali disposizioni si applicano non alle sole comunicazioni o notificazioni di cancelleria, ma anche alle notificazioni di parte, come è reso evidente dal riferirsi del comma 7 a tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni, oltre che dall'apertura dell'elenco di cui al comma 12 alla consultazione diretta anche degli avvocati.
Nel caso in esame la notifica è avvenuta, in data 24/6/ 2024, presso l'indirizzo telematico indicato nella memoria di costituzione, inserito nel registro PP.AA. e nel registro IPA, e l'appello è stato depositato in data 1/8/2024, allorquando il termine di 30 giorni previsto dall'art. 434, comma 2, c.p.c., era ampiamente decorso.
L'appello è pertanto inammissibile.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014(aggiornati al
DM 147/2022) in relazione al valore della causa tenuto conto del devolutum in appello.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, in data
23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2024 R.G. promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani.
Appellata
OGGETTO: bonus docente tramite “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 L 107/2015 - Retribuzione professionale docenti per supplenze brevi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3458/20204 pubblicata il 21.6.2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento parziale del ricorso proposto da
[...] , accertava il diritto della ricorrente di fruire della “Carta Controparte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024; per l'effetto condannava il alla attribuzione Controparte_2
alla parte ricorrente della carta elettronica per un valore complessivo di euro
1.000,00, oltre accessori come per legge;
dichiarava il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e per l'effetto condannava il resistente al Parte_1
pagamento, in relazione al servizio svolto negli anni scolatici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, della somma di euro 4.612,28 oltre le differenze sui trattamenti di fine rapporto e oltre accessori come per legge;
rigettava per il resto il ricorso;
condanna l'amministrazione al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite.
Impugnava la pronuncia il con atto del 1.8.2024. Parte_1
Resisteva che, in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per decorrenza del termine breve di impugnazione.
La causa è stata posta in decisione in data 23 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va esaminata prioritariamente la questione concernente la tempestività dell'impugnazione.
La sentenza impugnata è stata notificata in data 24 giugno 2024 presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
Nel giudizio di primo grado, l'amministrazione scolastica era rappresentata, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. nella memoria Controparte_3
di costituzione si legge: “Per il , Controparte_2 cf , in persona del rappresentato dal dott. P.IVA_1 CP_4 [...]
funzionario del , Controparte_3 Controparte_2 [...]
Controparte_5
Via Mascagni 52, Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: . Email_1
2. L'appello è inammissibile.
2.1. Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato…” (Cass. n. 32166/2021).
L'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 prevede che “tutte le comunicazioni
e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12”.
L'art. 28, co. 1, lett. a) d.l. 76/2020, conv., con mod. in L. 120/2020, ha poi stabilito che all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti
a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”.
Tali disposizioni si applicano non alle sole comunicazioni o notificazioni di cancelleria, ma anche alle notificazioni di parte, come è reso evidente dal riferirsi del comma 7 a tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni, oltre che dall'apertura dell'elenco di cui al comma 12 alla consultazione diretta anche degli avvocati.
Nel caso in esame la notifica è avvenuta, in data 24/6/ 2024, presso l'indirizzo telematico indicato nella memoria di costituzione, inserito nel registro PP.AA. e nel registro IPA, e l'appello è stato depositato in data 1/8/2024, allorquando il termine di 30 giorni previsto dall'art. 434, comma 2, c.p.c., era ampiamente decorso.
L'appello è pertanto inammissibile.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014(aggiornati al
DM 147/2022) in relazione al valore della causa tenuto conto del devolutum in appello.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile;
condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, in data
23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese