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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/08/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ER
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NC Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8683/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell 'avv. MATTEO RIVIELLO (C.F. ) e, con C.F._2
elezione di domicilio in Lonato d/G, C.so Garibaldi n° 71/A;
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1 C.F._3
e (C.F. , con il patrocinio dell 'avv. Controparte_2 C.F._4
ALBERTO MUNARI (C.F. ) e, con elezione di domicilio CodiceFiscale_5 digitale all'indirizzo PEC Email_1
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 23.1.2025 che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell 'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
pagina 1 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell 'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell 'error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex pagina 2 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato alle convenute in data 30.11.22 a mezzo posta, abbia ad oggetto le domande di parte attrice, , di previo accertamento Parte_1
dell 'inadempimento delle convenute, e Controparte_1
, n.q. di ex socie e titolari della società MIRAKELA Controparte_2
SNC, alle obbligazioni assunte nel contratto di cessione d'azienda stipulato inter partes in data 02/12/2021 (impossibilità di utilizzare il piano interrato del centro estetico per trattamenti, mancata voltura dell'utenza telefonica e illegittimo accaparramento di clientela in violazione del patto di non concorrenza) con cui la relativa azienda veniva ceduta in favore dell'attore nonchè di dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c. e/o ex art. 1218 c.c. e di conseguente condanna delle controparti a corrispondere in favore del : Pt_1
o € 11.463,82 in restituzione del prezzo corrisposto per la compravendita e delle spese sostenute per la redazione dell 'atto notarile;
o € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito;
- dato atto di come le parti convenute, e Controparte_1
, si siano costituite con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta in data 28.3.2023, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata per tutti i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- confermata l 'ordinanza interlocutoria del 14.12.23 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi parimenti richiamata per relationem;
pagina 3 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER - dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta, nell 'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei bilanci degli anni 2017, 2018 e 2019 della società
LA SNC, successivamente depositati dalle convenute, e nell'assunzione di prove testimoniali e interrogatorio formale nei limiti ammessi per effetto della richiamata ordinanza;
- dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti, risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. il 22 settembre 2000, otteneva l'autorizzazione Controparte_1
dal Comune di ER per svolgere l'attività di estetista presso i locali di Via Col.
Giovanni Fincato n. 116/B, al solo piano terra (provvedimento n. 2201 del
Comune di ER, doc. 2 di parte convenuta);
2. dal 2000 al 2018, la gestiva in proprio il centro estetico, quale CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale: esso era costituito dai locali al piano terra, dove venivano svolte l'attività di estetica e i trattamenti alla clientela, e dal sottonegozio al piano interrato, utilizzato come magazzino (si vedano atti di acquisto di cui è causa, docc. 5 e 6 di parte convenuta);
3. dal 2016, , in qualità di agente di commercio nel settore Parte_1
estetico e medicale, forniva macchinari e prodotti a vari centri estetici, incluso quello della (doc. 3 di parte convenuta), il cui centro estetico era CP_1 dunque frequentato abitualmente dall'odierno attore (circostanza non contestata);
4. il 21 settembre 2018, e Controparte_1 CP_2
costituivano la società "EL SN di LE LA e
[...]
TT Michela", che subentrava nella gestione del centro estetico (doc. 4 di parte convenuta);
pagina 4 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER 5. dal 1 ottobre 2018, EL SN subentrava nel contratto di locazione commerciale dei medesimi locali di Via Col. Fincato n. 116/B: il contratto individuava l'unità immobiliare locata come "negozio al piano terra e sottonegozio al piano interrato" (doc. 5 di parte convenuta);
6. in occasione dei contatti professionali successivi all'ottobre 2018, il Pt_1
manifestava alle convenute la volontà di acquistare il negozio con le attrezzature e l'avviamento commerciale (circostanza non contestata);
7. durante la fase di contrattazione per l'acquisto dell'azienda, , unitamente Pt_1
ai suoi collaboratori, si recava più volte a visionare l'azienda e i suoi macchinari
(si vedano dichiarazioni dei testi - collaboratore di Testimone_1
- e - ex moglie di -); Pt_1 Testimone_2 Pt_1
8. il 2 dicembre 2021, la ditta OC NC acquistava l'azienda EL SN di LE LA e per il prezzo complessivo di Controparte_2
€10.000,00, regolarmente corrisposto (atto notarile del 02/12/2021, doc.
1-2 parte attrice), che includeva l'avviamento commerciale, specificato in € 8.000,00, e i macchinari (all. A dell'atto notarile, doc. 1 parte attrice);
9. al momento della stipula dell'atto notarile, e Controparte_1
garantivano espressamente per iscritto la "piena Controparte_2 conformità dei locali ove è svolta l 'attività aziendale alle norme in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni ed in genere in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento ed emissioni nocive in atmosfera, dichiarando di essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni e certificazioni amministrative al riguardo” (pag. 4 atto notarile, doc. 1 di parte attrice);
10. nel contratto di cessione d'azienda, era concordato che , in qualità di Pt_1
nuovo titolare, sarebbe subentrato nell'utenza telefonica intestata alla il numero 340-6696072 era identificato come il contatto CP_1
pagina 5 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER telefonico ufficiale del centro estetico (doc. 8 parte attrice, verbale Pt_2
09/06/2022 doc. 3 parte attrice);
11. inoltre, il contratto conteneva una clausola che vincolava la “società venditrice”
(EL SN) alla non concorrenza per almeno cinque anni (clausola n. 8 dell'atto notarile, doc. 1 di parte attrice);
12. contestualmente, per effetto della avvenuta cessione, la ditta acquirente subentrava nel contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile (doc. 5 di parte convenuta) iniziando a pagare il relativo canone alla proprietaria;
13. intanto, e , precedenti Controparte_1 Controparte_2
titolari, cancellavano la propria attività dal registro delle imprese ed erano assunte dall'attore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di estetiste per operare nel centro (doc. 7 di parte convenuta), a partire dal 7 dicembre 2021;
14. le entrate mensili del centro estetico sono risultate sostanzialmente costanti dal dicembre 2021 al luglio 2022 (docc. 5 e 6 di parte attrice) e conformi alle entrate attestate dal bilancio del 2019 (doc. 21 di parte convenuta);
15. il 9 giugno 2022, si svolgeva un'ispezione da parte dell di ER presso i CP_3 locali dell'azienda, condotta dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Per_1
e in presenza di , in qualità di Per_2 Controparte_1
responsabile tecnico (doc. 3 parte attrice) ed al riguardo:
a. il verbale di ispezione (doc. 3 di parte attrice) non riportava espressamente la contestazione indicata nell'atto di citazione riguardo l'autorizzazione all'uso del locale interrato e la teste ha dichiarato che, al Per_1
momento dell'ispezione, il seminterrato sembrava una sorta di deposito, disordinato e non utilizzato dai clienti, con un lettino non operativo su cui erano posti materiali in modo apparentemente disordinato, con le luci pagina 6 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER spente (si veda prova testimoniale della Dott.ssa , quesiti n. 7 Per_1
e 25);
b. inoltre, la teste - nel corso del presente giudizio - ha Per_1
affermato di non ricordare di aver chiesto alcuna autorizzazione per l'uso del seminterrato come luogo di lavoro, ma di aver verbalmente consigliato a di apporre un cartello di divieto di Controparte_1
accesso per i clienti al seminterrato, non risultando autorizzazioni per il suo utilizzo (si veda prova testimoniale della Dott.ssa , quesiti n. Per_1
8 e 26);
c. la teste ha confermato che il locale interrato conservava una Per_2
memoria di un suo uso più come magazzino che come locale aperto al pubblico, e che non era utilizzato come luogo di lavoro al momento dell'ispezione; inoltre ha dichiarato che se fossero state riscontrate irregolarità, sarebbero state verbalizzate con successiva comunicazione al
Sindaco, cosa che non le risultava essere avvenuta (si veda prova testimoniale della Dott.ssa quesiti n. 7 e 9); Per_2
d. in aggiunta, i clienti sentiti come testimoni Tes_3 Tes_4
- figlia e sorella delle convenute -, , Testimone_5 Tes_6
, hanno costantemente riferito di non aver Tes_7 Tes_8
mai visto clienti salire o scendere le scale del piano interrato, di aver sempre effettuato i trattamenti estetici soltanto al piano terra e di non aver mai ricevuto la proposta di effettuare trattamenti al piano inferiore (si veda prova testimoniale di , domande n. 2, 6; di Parte_3 Pt_4
, domande n. 2, 6; di , domande n. 2, 6; di
[...] Testimone_5
, domande n. 2, 6 e 9; di , Parte_5 Parte_6
domande n. 2, 6; di , domande n. 2, 6); Parte_7
pagina 7 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER 16. e rassegnavano Controparte_1 Controparte_2
spontaneamente le dimissioni con decorrenza rispettivamente dal 1 settembre
2022 e dal 6 agosto 2022 (doc. 11 di parte convenuta);
17. le entrate del centro estetico sono diminuite drasticamente a decorrere dalle dimissioni delle convenute (agosto, settembre, ottobre 2022, doc. 7 di parte attrice);
18. , in data 14 settembre 2022, chiedeva l'iscrizione nel Controparte_2
Registro Imprese di una ditta individuale a suo nome per lo svolgimento dell'attività di agente di commercio di materiale dentale e prodotti della linea dentalica (doc. 13 di parte convenuta), con lo stesso codice ATECORI (n.
46.18.32) dell'attività di agente di commercio nel settore estetico medicale di
COCCO (doc. 9 parte attrice);
19. veniva assunta con contratto di lavoro Controparte_1
intermittente dal 10 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 dalla società Alomas
Srls, ma lavorava effettivamente solo per una settimana (dal 10 settembre al 30 settembre 2022) con una retribuzione di € 17,00 (doc. 12 di parte convenuta);
20. le convenute esprimevano la disponibilità a inoltrare i dati dei clienti eventualmente presenti sulla SIM card (di proprietà privata della , CP_1
ma la parte attrice non ha mai comunicato le modalità per la trasmissione di tali dati (doc. 15 di parte convenuta);
21. il centro estetico chiudeva definitivamente il 31 ottobre 2022 (circostanza non contestata);
A tali premesse in fatto ne segue in diritto il rigetto delle domande tutte di parte attrice per i motivi che seguono.
La presente controversia verte sull'accertamento dell'inadempimento delle convenute rispetto al contratto di cessione d'azienda e sul conseguente risarcimento dei danni pagina 8 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER lamentati dall'attore, basati principalmente sulla presunta mancanza delle qualità promesse dell'azienda, la mancata voltura dell'utenza telefonica e la violazione del patto di non concorrenza.
Per quanto riguarda la presunta mancanza delle qualità promesse dell'azienda ceduta, la domanda di parte attrice ex art. 1497 c.c. si fonda sull'assunto che le convenute avrebbero garantito l'operatività del centro estetico su entrambi i piani, incluso il seminterrato, e che tale promessa si sarebbe rivelata falsa a seguito dell'ispezione Pt_2
Tuttavia, l'istruttoria ha smentito tale ricostruzione.
In primo luogo, la documentazione prodotta dalle parti descrive l'immobile in modo univoco. Sia l'autorizzazione del Comune di ER n. 2201 del 22 settembre 2000 (doc.
2 di parte convenuta), sia il contratto di locazione commerciale in cui è Pt_1 subentrato (doc. 5 di parte convenuta), sia lo stesso atto di cessione d'azienda (doc. 1 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta) definiscono l'unità immobiliare come "negozio al piano terra e sottonegozio al piano interrato", distinguendo in modo chiaro l'area adibita a centro estetico (solo il piano terra) dal sottonegozio, utilizzabile come magazzino.
In secondo luogo, la conoscenza di sullo stato dei luoghi era approfondita. Pt_1
L'attore stesso ha riconosciuto di aver frequentato il centro estetico "più volte a visionare l 'azienda ed i suoi macchinari" prima dell'acquisto. Essendo egli stesso un agente di commercio e fornitore nel settore estetico e medicale da molti anni, e gestendo un altro centro estetico, si presume avesse le competenze professionali per valutare l'idoneità dei locali e le relative normative di sicurezza. Non appare credibile che un soggetto così qualificato si sarebbe fidato ciecamente di presunte garanzie verbali che contraddicevano la chiara documentazione contrattuale e la sua esperienza diretta. La dichiarazione nell'atto di acquisto di aver "visionato i beni costituenti l 'azienda e di
pagina 9 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER averli trovati in buono stato e adatti all 'uso a cui sono destinati" rafforza l'idea che l'attore fosse consapevole delle reali caratteristiche dell'azienda.
In terzo luogo, le risultanze dell'ispezione USLL 9 del 9.6.2022, centrale nella narrazione dell'attore, sono state chiarite dalle testimonianze delle Dott.sse e Entrambe le ispettrici hanno negato di aver richiesto Per_1 Per_2
l'esibizione di autorizzazioni specifiche per la destinazione al lavoro del locale interrato o la rimozione di macchinari. Hanno invece descritto il seminterrato come un "deposito" disordinato, non utilizzato per trattamenti con clienti e con le luci spente. L'unico
"consiglio" verbale dato fu quello di apporre un cartello di divieto di accesso al seminterrato per i clienti. Ciò smentisce l'affermazione dell'attore di essere venuto a conoscenza dell'illegittimità dell'uso del seminterrato in quell'occasione.
Infine, le testimonianze dei clienti del centro estetico ( Tes_3 Tes_4 [...]
, , sono state univoche e Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8
concordanti nel confermare che l'attività con i clienti si svolgeva esclusivamente al piano terra, che essi non sono mai scesi al piano interrato né gli è stato proposto di farlo, e non hanno mai visto altri clienti accedere al seminterrato. Queste testimonianze, provenienti da soggetti terzi e disinteressati, risultano più attendibili rispetto a quelle dei testi di parte attrice, (ex moglie e socia in affari di ) e Testimone_2 Pt_1
(consulente ed ex socio di ), le cui dichiarazioni, Testimone_1 Pt_1
seppur affermando il contrario, devono ritenersi meno credibili a causa dei loro legami personali e professionali con l'attore e per alcune incongruenze, come la difficoltà di accogliere numerosi macchinari e clienti nel limitato spazio del seminterrato così come descritto. Pertanto, si ritiene che l'azienda sia stata ceduta con le qualità promesse e conosciute dall'attore, e che non vi sia stato alcun inadempimento in tal senso da parte delle convenute, non legittimando dunque la risoluzione del contratto ai sensi dell 'art. 1497 cc e/o ex art. 1218 cc.
pagina 10 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER Inoltre, l'attore lamenta la mancata voltura dell'utenza telefonica e la mancata consegna della SIM contenente la lista clienti e delle password dei social media. Tuttavia, l'utenza telefonica era intestata personalmente alla sig.ra non alla ditta, pertanto CP_1
era legittimo per lei trattenere la SIM card dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, è pacifico che nel negozio fossero presenti schede cartacee con i contatti di tutti i clienti, quindi l'attore avrebbe potuto contattare la clientela indipendentemente dalla
SIM. Le convenute si sono anche rese disponibili a fornire i dati aggiuntivi presenti sulla
SIM se l'attore avesse indicato una modalità di trasmissione, cosa che non è avvenuta prima dell'azione legale.
Occorre notare che la tempistica degli eventi è significativa: l'attore ha chiesto i dati della clientela nel settembre 2022, poco prima di chiudere definitivamente l'attività il 31 ottobre 2022. Tale vicinanza temporale tra la richiesta e la chiusura rende inverosimile che la mancata consegna dei dati in quel breve lasso di tempo abbia causato un "ingente danno economico" tale da portare alla cessazione dell'attività. La diminuzione degli incassi lamentata dall'attore a partire da agosto 2022 può essere più ragionevolmente ricondotta alla decisione dell'attore di cessare l'attività, dimostrata anche dalla mancata assunzione di nuove lavoratrici dopo le dimissioni delle convenute. Per quanto riguarda gli account social, le convenute hanno sostenuto che si trattava di profili privati e personali, non inclusi nel contratto di cessione d'azienda, e non è stata fornita prova dall'attore che tali account fossero parte integrante degli asset aziendali trasferiti contrattualmente. L'onere della prova del danno derivante da tali inadempimenti e del nesso causale con le condotte delle convenute non è stato assolto da parte attrice.
Infine, l'attore ha lamentato che avrebbe lavorato per Controparte_1
una società concorrente e che avrebbe avviato un'attività Controparte_2
concorrenziale. Tuttavia, l'articolo 8 del contratto di cessione d'azienda stabiliva che la pagina 11 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER clausola di non concorrenza vincolava "la società venditrice", ovvero LA
SNC.
La stessa è stata sciolta il 7 dicembre 2021 (doc. 18 di parte convenuta), pochissimi giorni dopo la cessione dell'azienda. Pertanto, la società non poteva svolgere alcuna attività concorrenziale nei confronti dell'attore. In ogni caso, anche esaminando le attività post-dimissioni delle singole convenute:
• : ha effettivamente lavorato per la società Controparte_1
Alomas Srls, ma solo per una settimana, con un reddito di € 17,00, nell'ambito di un contratto di lavoro intermittente tra il 10 settembre 2022 e il 31 dicembre 2022. Un'attività così limitata nel tempo e nel reddito non può configurare una concorrenza sleale significativa o causare un danno rilevante all'attore;
• : ha aperto una ditta individuale come agente di Controparte_2
commercio per "materiale dentale e prodotti della linea dentalica” (doc. 13 di parte convenuta). Sebbene il codice ATECORI (N. 46.18.32) sia lo stesso di quello dell'attore ("agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici;
apparecchi per centri estetici"), il settore merceologico effettivo ("materiale dentale") è palesemente diverso da quello di un centro estetico che offre trattamenti di bellezza.
L'attore non ha fornito alcuna prova concreta che la bbia effettivamente CP_2
sviato clientela dal centro estetico di o operato in concorrenza diretta. Le Pt_1
affermazioni di in merito a un "pacchetto clienti" utilizzato dalle convenute per Pt_1
la concorrenza sono rimaste mere illazioni prive delle necessarie prove.
In conclusione, le domande tutte di parte attrice non hanno trovato riscontro probatorio adeguato nel corso del giudizio. Le circostanze relative alla presunta impossibilità di pagina 12 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER utilizzare il piano interrato per l'attività estetica, alla mancata consegna dell'utenza telefonica e alla violazione del patto di non concorrenza non sono state dimostrate in modo convincente e non configurano un inadempimento o un danno risarcibile secondo le prove assunte. Le lamentele sul rapporto di lavoro subordinato delle convenute, sebbene menzionate, sono invece ritenute estranee all'oggetto del presente procedimento.
Per tutte le ragioni esposte, le domande proposte da parte attrice devono essere integralmente rigettate.
La condanna alle spese, seguendo la soccombenza, va posta a carico dell'attore provvedendosi alla liquidazione come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 8683/2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice . Parte_1
2. Condanna parte attrice a rimborsare alle parti convenute Parte_1
e le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in 5.388 per compensi difensivi ed in € 68 per esborsi;
oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge.
Si comunichi.
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
pagina 13 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ER
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NC Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8683/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell 'avv. MATTEO RIVIELLO (C.F. ) e, con C.F._2
elezione di domicilio in Lonato d/G, C.so Garibaldi n° 71/A;
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1 C.F._3
e (C.F. , con il patrocinio dell 'avv. Controparte_2 C.F._4
ALBERTO MUNARI (C.F. ) e, con elezione di domicilio CodiceFiscale_5 digitale all'indirizzo PEC Email_1
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 23.1.2025 che qui si intendono richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell 'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
pagina 1 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell 'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell 'error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex pagina 2 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato alle convenute in data 30.11.22 a mezzo posta, abbia ad oggetto le domande di parte attrice, , di previo accertamento Parte_1
dell 'inadempimento delle convenute, e Controparte_1
, n.q. di ex socie e titolari della società MIRAKELA Controparte_2
SNC, alle obbligazioni assunte nel contratto di cessione d'azienda stipulato inter partes in data 02/12/2021 (impossibilità di utilizzare il piano interrato del centro estetico per trattamenti, mancata voltura dell'utenza telefonica e illegittimo accaparramento di clientela in violazione del patto di non concorrenza) con cui la relativa azienda veniva ceduta in favore dell'attore nonchè di dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c. e/o ex art. 1218 c.c. e di conseguente condanna delle controparti a corrispondere in favore del : Pt_1
o € 11.463,82 in restituzione del prezzo corrisposto per la compravendita e delle spese sostenute per la redazione dell 'atto notarile;
o € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito;
- dato atto di come le parti convenute, e Controparte_1
, si siano costituite con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta in data 28.3.2023, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata per tutti i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- confermata l 'ordinanza interlocutoria del 14.12.23 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi parimenti richiamata per relationem;
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N. R.G. 8683/2022 Trib. ER - dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta, nell 'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei bilanci degli anni 2017, 2018 e 2019 della società
LA SNC, successivamente depositati dalle convenute, e nell'assunzione di prove testimoniali e interrogatorio formale nei limiti ammessi per effetto della richiamata ordinanza;
- dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti, risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
1. il 22 settembre 2000, otteneva l'autorizzazione Controparte_1
dal Comune di ER per svolgere l'attività di estetista presso i locali di Via Col.
Giovanni Fincato n. 116/B, al solo piano terra (provvedimento n. 2201 del
Comune di ER, doc. 2 di parte convenuta);
2. dal 2000 al 2018, la gestiva in proprio il centro estetico, quale CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale: esso era costituito dai locali al piano terra, dove venivano svolte l'attività di estetica e i trattamenti alla clientela, e dal sottonegozio al piano interrato, utilizzato come magazzino (si vedano atti di acquisto di cui è causa, docc. 5 e 6 di parte convenuta);
3. dal 2016, , in qualità di agente di commercio nel settore Parte_1
estetico e medicale, forniva macchinari e prodotti a vari centri estetici, incluso quello della (doc. 3 di parte convenuta), il cui centro estetico era CP_1 dunque frequentato abitualmente dall'odierno attore (circostanza non contestata);
4. il 21 settembre 2018, e Controparte_1 CP_2
costituivano la società "EL SN di LE LA e
[...]
TT Michela", che subentrava nella gestione del centro estetico (doc. 4 di parte convenuta);
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N. R.G. 8683/2022 Trib. ER 5. dal 1 ottobre 2018, EL SN subentrava nel contratto di locazione commerciale dei medesimi locali di Via Col. Fincato n. 116/B: il contratto individuava l'unità immobiliare locata come "negozio al piano terra e sottonegozio al piano interrato" (doc. 5 di parte convenuta);
6. in occasione dei contatti professionali successivi all'ottobre 2018, il Pt_1
manifestava alle convenute la volontà di acquistare il negozio con le attrezzature e l'avviamento commerciale (circostanza non contestata);
7. durante la fase di contrattazione per l'acquisto dell'azienda, , unitamente Pt_1
ai suoi collaboratori, si recava più volte a visionare l'azienda e i suoi macchinari
(si vedano dichiarazioni dei testi - collaboratore di Testimone_1
- e - ex moglie di -); Pt_1 Testimone_2 Pt_1
8. il 2 dicembre 2021, la ditta OC NC acquistava l'azienda EL SN di LE LA e per il prezzo complessivo di Controparte_2
€10.000,00, regolarmente corrisposto (atto notarile del 02/12/2021, doc.
1-2 parte attrice), che includeva l'avviamento commerciale, specificato in € 8.000,00, e i macchinari (all. A dell'atto notarile, doc. 1 parte attrice);
9. al momento della stipula dell'atto notarile, e Controparte_1
garantivano espressamente per iscritto la "piena Controparte_2 conformità dei locali ove è svolta l 'attività aziendale alle norme in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni ed in genere in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento ed emissioni nocive in atmosfera, dichiarando di essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni e certificazioni amministrative al riguardo” (pag. 4 atto notarile, doc. 1 di parte attrice);
10. nel contratto di cessione d'azienda, era concordato che , in qualità di Pt_1
nuovo titolare, sarebbe subentrato nell'utenza telefonica intestata alla il numero 340-6696072 era identificato come il contatto CP_1
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N. R.G. 8683/2022 Trib. ER telefonico ufficiale del centro estetico (doc. 8 parte attrice, verbale Pt_2
09/06/2022 doc. 3 parte attrice);
11. inoltre, il contratto conteneva una clausola che vincolava la “società venditrice”
(EL SN) alla non concorrenza per almeno cinque anni (clausola n. 8 dell'atto notarile, doc. 1 di parte attrice);
12. contestualmente, per effetto della avvenuta cessione, la ditta acquirente subentrava nel contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile (doc. 5 di parte convenuta) iniziando a pagare il relativo canone alla proprietaria;
13. intanto, e , precedenti Controparte_1 Controparte_2
titolari, cancellavano la propria attività dal registro delle imprese ed erano assunte dall'attore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di estetiste per operare nel centro (doc. 7 di parte convenuta), a partire dal 7 dicembre 2021;
14. le entrate mensili del centro estetico sono risultate sostanzialmente costanti dal dicembre 2021 al luglio 2022 (docc. 5 e 6 di parte attrice) e conformi alle entrate attestate dal bilancio del 2019 (doc. 21 di parte convenuta);
15. il 9 giugno 2022, si svolgeva un'ispezione da parte dell di ER presso i CP_3 locali dell'azienda, condotta dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Per_1
e in presenza di , in qualità di Per_2 Controparte_1
responsabile tecnico (doc. 3 parte attrice) ed al riguardo:
a. il verbale di ispezione (doc. 3 di parte attrice) non riportava espressamente la contestazione indicata nell'atto di citazione riguardo l'autorizzazione all'uso del locale interrato e la teste ha dichiarato che, al Per_1
momento dell'ispezione, il seminterrato sembrava una sorta di deposito, disordinato e non utilizzato dai clienti, con un lettino non operativo su cui erano posti materiali in modo apparentemente disordinato, con le luci pagina 6 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER spente (si veda prova testimoniale della Dott.ssa , quesiti n. 7 Per_1
e 25);
b. inoltre, la teste - nel corso del presente giudizio - ha Per_1
affermato di non ricordare di aver chiesto alcuna autorizzazione per l'uso del seminterrato come luogo di lavoro, ma di aver verbalmente consigliato a di apporre un cartello di divieto di Controparte_1
accesso per i clienti al seminterrato, non risultando autorizzazioni per il suo utilizzo (si veda prova testimoniale della Dott.ssa , quesiti n. Per_1
8 e 26);
c. la teste ha confermato che il locale interrato conservava una Per_2
memoria di un suo uso più come magazzino che come locale aperto al pubblico, e che non era utilizzato come luogo di lavoro al momento dell'ispezione; inoltre ha dichiarato che se fossero state riscontrate irregolarità, sarebbero state verbalizzate con successiva comunicazione al
Sindaco, cosa che non le risultava essere avvenuta (si veda prova testimoniale della Dott.ssa quesiti n. 7 e 9); Per_2
d. in aggiunta, i clienti sentiti come testimoni Tes_3 Tes_4
- figlia e sorella delle convenute -, , Testimone_5 Tes_6
, hanno costantemente riferito di non aver Tes_7 Tes_8
mai visto clienti salire o scendere le scale del piano interrato, di aver sempre effettuato i trattamenti estetici soltanto al piano terra e di non aver mai ricevuto la proposta di effettuare trattamenti al piano inferiore (si veda prova testimoniale di , domande n. 2, 6; di Parte_3 Pt_4
, domande n. 2, 6; di , domande n. 2, 6; di
[...] Testimone_5
, domande n. 2, 6 e 9; di , Parte_5 Parte_6
domande n. 2, 6; di , domande n. 2, 6); Parte_7
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N. R.G. 8683/2022 Trib. ER 16. e rassegnavano Controparte_1 Controparte_2
spontaneamente le dimissioni con decorrenza rispettivamente dal 1 settembre
2022 e dal 6 agosto 2022 (doc. 11 di parte convenuta);
17. le entrate del centro estetico sono diminuite drasticamente a decorrere dalle dimissioni delle convenute (agosto, settembre, ottobre 2022, doc. 7 di parte attrice);
18. , in data 14 settembre 2022, chiedeva l'iscrizione nel Controparte_2
Registro Imprese di una ditta individuale a suo nome per lo svolgimento dell'attività di agente di commercio di materiale dentale e prodotti della linea dentalica (doc. 13 di parte convenuta), con lo stesso codice ATECORI (n.
46.18.32) dell'attività di agente di commercio nel settore estetico medicale di
COCCO (doc. 9 parte attrice);
19. veniva assunta con contratto di lavoro Controparte_1
intermittente dal 10 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 dalla società Alomas
Srls, ma lavorava effettivamente solo per una settimana (dal 10 settembre al 30 settembre 2022) con una retribuzione di € 17,00 (doc. 12 di parte convenuta);
20. le convenute esprimevano la disponibilità a inoltrare i dati dei clienti eventualmente presenti sulla SIM card (di proprietà privata della , CP_1
ma la parte attrice non ha mai comunicato le modalità per la trasmissione di tali dati (doc. 15 di parte convenuta);
21. il centro estetico chiudeva definitivamente il 31 ottobre 2022 (circostanza non contestata);
A tali premesse in fatto ne segue in diritto il rigetto delle domande tutte di parte attrice per i motivi che seguono.
La presente controversia verte sull'accertamento dell'inadempimento delle convenute rispetto al contratto di cessione d'azienda e sul conseguente risarcimento dei danni pagina 8 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER lamentati dall'attore, basati principalmente sulla presunta mancanza delle qualità promesse dell'azienda, la mancata voltura dell'utenza telefonica e la violazione del patto di non concorrenza.
Per quanto riguarda la presunta mancanza delle qualità promesse dell'azienda ceduta, la domanda di parte attrice ex art. 1497 c.c. si fonda sull'assunto che le convenute avrebbero garantito l'operatività del centro estetico su entrambi i piani, incluso il seminterrato, e che tale promessa si sarebbe rivelata falsa a seguito dell'ispezione Pt_2
Tuttavia, l'istruttoria ha smentito tale ricostruzione.
In primo luogo, la documentazione prodotta dalle parti descrive l'immobile in modo univoco. Sia l'autorizzazione del Comune di ER n. 2201 del 22 settembre 2000 (doc.
2 di parte convenuta), sia il contratto di locazione commerciale in cui è Pt_1 subentrato (doc. 5 di parte convenuta), sia lo stesso atto di cessione d'azienda (doc. 1 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta) definiscono l'unità immobiliare come "negozio al piano terra e sottonegozio al piano interrato", distinguendo in modo chiaro l'area adibita a centro estetico (solo il piano terra) dal sottonegozio, utilizzabile come magazzino.
In secondo luogo, la conoscenza di sullo stato dei luoghi era approfondita. Pt_1
L'attore stesso ha riconosciuto di aver frequentato il centro estetico "più volte a visionare l 'azienda ed i suoi macchinari" prima dell'acquisto. Essendo egli stesso un agente di commercio e fornitore nel settore estetico e medicale da molti anni, e gestendo un altro centro estetico, si presume avesse le competenze professionali per valutare l'idoneità dei locali e le relative normative di sicurezza. Non appare credibile che un soggetto così qualificato si sarebbe fidato ciecamente di presunte garanzie verbali che contraddicevano la chiara documentazione contrattuale e la sua esperienza diretta. La dichiarazione nell'atto di acquisto di aver "visionato i beni costituenti l 'azienda e di
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N. R.G. 8683/2022 Trib. ER averli trovati in buono stato e adatti all 'uso a cui sono destinati" rafforza l'idea che l'attore fosse consapevole delle reali caratteristiche dell'azienda.
In terzo luogo, le risultanze dell'ispezione USLL 9 del 9.6.2022, centrale nella narrazione dell'attore, sono state chiarite dalle testimonianze delle Dott.sse e Entrambe le ispettrici hanno negato di aver richiesto Per_1 Per_2
l'esibizione di autorizzazioni specifiche per la destinazione al lavoro del locale interrato o la rimozione di macchinari. Hanno invece descritto il seminterrato come un "deposito" disordinato, non utilizzato per trattamenti con clienti e con le luci spente. L'unico
"consiglio" verbale dato fu quello di apporre un cartello di divieto di accesso al seminterrato per i clienti. Ciò smentisce l'affermazione dell'attore di essere venuto a conoscenza dell'illegittimità dell'uso del seminterrato in quell'occasione.
Infine, le testimonianze dei clienti del centro estetico ( Tes_3 Tes_4 [...]
, , sono state univoche e Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8
concordanti nel confermare che l'attività con i clienti si svolgeva esclusivamente al piano terra, che essi non sono mai scesi al piano interrato né gli è stato proposto di farlo, e non hanno mai visto altri clienti accedere al seminterrato. Queste testimonianze, provenienti da soggetti terzi e disinteressati, risultano più attendibili rispetto a quelle dei testi di parte attrice, (ex moglie e socia in affari di ) e Testimone_2 Pt_1
(consulente ed ex socio di ), le cui dichiarazioni, Testimone_1 Pt_1
seppur affermando il contrario, devono ritenersi meno credibili a causa dei loro legami personali e professionali con l'attore e per alcune incongruenze, come la difficoltà di accogliere numerosi macchinari e clienti nel limitato spazio del seminterrato così come descritto. Pertanto, si ritiene che l'azienda sia stata ceduta con le qualità promesse e conosciute dall'attore, e che non vi sia stato alcun inadempimento in tal senso da parte delle convenute, non legittimando dunque la risoluzione del contratto ai sensi dell 'art. 1497 cc e/o ex art. 1218 cc.
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N. R.G. 8683/2022 Trib. ER Inoltre, l'attore lamenta la mancata voltura dell'utenza telefonica e la mancata consegna della SIM contenente la lista clienti e delle password dei social media. Tuttavia, l'utenza telefonica era intestata personalmente alla sig.ra non alla ditta, pertanto CP_1
era legittimo per lei trattenere la SIM card dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, è pacifico che nel negozio fossero presenti schede cartacee con i contatti di tutti i clienti, quindi l'attore avrebbe potuto contattare la clientela indipendentemente dalla
SIM. Le convenute si sono anche rese disponibili a fornire i dati aggiuntivi presenti sulla
SIM se l'attore avesse indicato una modalità di trasmissione, cosa che non è avvenuta prima dell'azione legale.
Occorre notare che la tempistica degli eventi è significativa: l'attore ha chiesto i dati della clientela nel settembre 2022, poco prima di chiudere definitivamente l'attività il 31 ottobre 2022. Tale vicinanza temporale tra la richiesta e la chiusura rende inverosimile che la mancata consegna dei dati in quel breve lasso di tempo abbia causato un "ingente danno economico" tale da portare alla cessazione dell'attività. La diminuzione degli incassi lamentata dall'attore a partire da agosto 2022 può essere più ragionevolmente ricondotta alla decisione dell'attore di cessare l'attività, dimostrata anche dalla mancata assunzione di nuove lavoratrici dopo le dimissioni delle convenute. Per quanto riguarda gli account social, le convenute hanno sostenuto che si trattava di profili privati e personali, non inclusi nel contratto di cessione d'azienda, e non è stata fornita prova dall'attore che tali account fossero parte integrante degli asset aziendali trasferiti contrattualmente. L'onere della prova del danno derivante da tali inadempimenti e del nesso causale con le condotte delle convenute non è stato assolto da parte attrice.
Infine, l'attore ha lamentato che avrebbe lavorato per Controparte_1
una società concorrente e che avrebbe avviato un'attività Controparte_2
concorrenziale. Tuttavia, l'articolo 8 del contratto di cessione d'azienda stabiliva che la pagina 11 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER clausola di non concorrenza vincolava "la società venditrice", ovvero LA
SNC.
La stessa è stata sciolta il 7 dicembre 2021 (doc. 18 di parte convenuta), pochissimi giorni dopo la cessione dell'azienda. Pertanto, la società non poteva svolgere alcuna attività concorrenziale nei confronti dell'attore. In ogni caso, anche esaminando le attività post-dimissioni delle singole convenute:
• : ha effettivamente lavorato per la società Controparte_1
Alomas Srls, ma solo per una settimana, con un reddito di € 17,00, nell'ambito di un contratto di lavoro intermittente tra il 10 settembre 2022 e il 31 dicembre 2022. Un'attività così limitata nel tempo e nel reddito non può configurare una concorrenza sleale significativa o causare un danno rilevante all'attore;
• : ha aperto una ditta individuale come agente di Controparte_2
commercio per "materiale dentale e prodotti della linea dentalica” (doc. 13 di parte convenuta). Sebbene il codice ATECORI (N. 46.18.32) sia lo stesso di quello dell'attore ("agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici;
apparecchi per centri estetici"), il settore merceologico effettivo ("materiale dentale") è palesemente diverso da quello di un centro estetico che offre trattamenti di bellezza.
L'attore non ha fornito alcuna prova concreta che la bbia effettivamente CP_2
sviato clientela dal centro estetico di o operato in concorrenza diretta. Le Pt_1
affermazioni di in merito a un "pacchetto clienti" utilizzato dalle convenute per Pt_1
la concorrenza sono rimaste mere illazioni prive delle necessarie prove.
In conclusione, le domande tutte di parte attrice non hanno trovato riscontro probatorio adeguato nel corso del giudizio. Le circostanze relative alla presunta impossibilità di pagina 12 di 13
N. R.G. 8683/2022 Trib. ER utilizzare il piano interrato per l'attività estetica, alla mancata consegna dell'utenza telefonica e alla violazione del patto di non concorrenza non sono state dimostrate in modo convincente e non configurano un inadempimento o un danno risarcibile secondo le prove assunte. Le lamentele sul rapporto di lavoro subordinato delle convenute, sebbene menzionate, sono invece ritenute estranee all'oggetto del presente procedimento.
Per tutte le ragioni esposte, le domande proposte da parte attrice devono essere integralmente rigettate.
La condanna alle spese, seguendo la soccombenza, va posta a carico dell'attore provvedendosi alla liquidazione come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 8683/2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da parte attrice . Parte_1
2. Condanna parte attrice a rimborsare alle parti convenute Parte_1
e le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in 5.388 per compensi difensivi ed in € 68 per esborsi;
oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge.
Si comunichi.
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
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N. R.G. 8683/2022 Trib. ER