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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verbania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERTOLO ROBERTO, Presidente e Relatore LA MONACA ALESSANDRO, Giudice SERIANNI NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - ER
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 13876202500000506000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 1 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia l'on. Le Commissione adita in via cautelare sospendere la riscossione. Voglia annullare l'atto impugnato;
in subordine voglia annullare in tutto o in parte le pretese siccome prescritte per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari a favore dello Stato ove l'esponente venga ammessa al gratuito patrocinio, per il quale presenta domanda.”
Resistente: “CHIEDE alla Corte di Giustizia Tributaria adita:
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la condanna del Ricorrente alle spese della fase cautelare;
- in via principale e nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13876202500000506000, di euro 24.651,33, notificata dall'Agenzia delle entrate – RI a mezzo posta con plico depositato presso l'ufficio in data 30/6/2025 e ritirato il 12/7/2025, nonché le seguenti cartelle:
- n. 13820140000415240000, notificata il 2/05/2014 (pretesa dalla ADE di ER per IRPEF, ADD. COM. e REG., sanzioni e interessi) di € 5.219,97;
- n. 13820160000335243000, not. 6/05/2016 (pretesa dall'ADE di ER per IRPEF sanzione e interessi) di € 85,28;
- n. 113820200000660465000, not. 16/08/2022 (pretesa di ADE di Torino per imposta di registro, sanzioni ed interessi) per € 44,48;
- n. 138202000012209990000, not. 13/10/2022 per IMU 2013 - pretesa dal Comune di Albenga - di € 3.352,52.
Affida il ricorso ai seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 77 c.
1-bis d.p.r. 602/1973. la quale sancisce che l'agente della riscossione
“può iscrivere la garanzia ipotecaria… purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”; la comunicazione preventiva indica una
2 pretesa complessiva di € 24.651,33. L'esponente in data 7/8/2025 ha effettuato a favore dell'Agenzia della RI il versamento di euro 4.922,10.
La RI avrebbe considerato estinti i soli seguenti debiti:
1. euro 463,75 relativo alla cartella n. 1382014000185461900
2. euro 1041,14 relativo alla cartella n. 1382014000185461900
3. euro 3352,52 relativo alla cartella n. 13820140001854619000 per un totale, però di euro 4.857,71 e quindi di poco inferiore al versato.
Pertanto mancherebbe il presupposto per l'iscrizione di ipoteca in quanto residua un debito di euro 19.729,23, inferiore alla condizione minima di iscrivibilità.
2. Nullità o inesistenza delle notifiche di n. 4 cartelle.
Dichiara di non aver ricevuto la notifica delle seguenti cartelle:
- n. 13820140000415240000, asseritamente notificata il 2/05/2014 (pretesa della ADE di ER per IRPEF ADD COM e ADD REG, sanzioni e interessi) euro 5.219,97;
- n. 13820160000335243000, asseritamente not. il 6/05/2016 (pretesa dell'ADE di ER per IRPEF sanzione e interessi) euro 85,28;
- n. 113820200000660465000, asseritamente not. il 16/08/2022 (pretesa di ADE DP1 di Torino per imposta di registro, sanzioni, interessi) euro 44,48;
- n. 138202000012209990000, asseritamente not. 13/10/2022 di euro 3.352,52. Non esclude che il mancato ricevimento materiale della cartella possa essere dipeso anche dalla sua temporanea irreperibilità; protesta di aver richiesto alla AGENZIA della RI copia dei documenti ma di non aver ricevuto riscontro.
Eccepisce la prescrizione delle pretese di cui alla cartella n. 13820140000415240000. La cartella risulta notificata il 2/5/2014. Il termine di prescrizione decennale per le imposte è scaduto il 2/5/2024. Il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni ex art. 20 d.lgs. 472/97 è scaduto il 2/5/2019. Per gli interessi, si applica lo stesso termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c., scaduto il 2/5/2019;
Eccepisce la prescrizione delle pretese di cui alla cartella n. 13820160000335243000, asseritamente not. 06/05/2016. Il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni ex art. 20 d.lgs. 472/97 è scaduto il 6/5/2021. Per gli interessi, si applica lo stesso termine ex art. 2948 n. 4) c.c.
Ha formulato istanza per la sospensione cautelare. Con riguardo al fumus rinvia alle considerazioni svolte compresa la riduzione del debito sotto la soglia di euro 20.000,00. Con riguardo al periculum in mora, rileva che l'esponente esercita la professione di fotografo ma da qualche tempo la sua attività risulta gravemente limitata da condizioni personali e sanitarie. In particolare, dal 2019 soffre di una 3 disabilità cronica certificata dall'ASL (invalidità civile al 33% per patologia al ginocchio), che comporta limitazioni funzionali (impossibilità di sollevare pesi, stare in piedi a lungo, compiere sforzi prolungati); tali limitazioni incidono direttamente sull'attività di fotografo, che richiede spostamenti e la movimentazione di attrezzature ingombranti e pesanti, con conseguente riduzione della capacità lavorativa e reddituale. Il reddito complessivo 2024 dichiarato è di euro 6.005 (come da Unico PF 2025, rigo RN1). Il debito per cui la RI procede è di euro 24.651,33.
L'Ufficio affida le proprie difese alle seguenti controdeduzioni: eccepisce anzitutto l'inammissibilità della domanda in quanto non sussiste (più) alcun interesse ad agire. A fronte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 12 luglio 2025, il Contribuente, solo successivamente alla notifica della stessa, in data 7 agosto 2025, ha effettuato un versamento di € 4.922,10, al solo ed unico fine di ridurre il debito al di sotto della soglia minima (€ 20.000) per procedere all'iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha raggiunto il suo scopo, di sollecitare il pagamento del Contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento, giusta quanto previsto dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, secondo cui “… l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca”. Poiché l'importo del debito residuo risulta sceso al di sotto della soglia minima di € 20.000, prevista per l'iscrivibilità dell'ipoteca, l'Agente della RI non ha proceduto né potrà procedere all'iscrizione dell'ipoteca. Di conseguenza, il ricorrente, per effetto dei pagamenti da lui stesso effettuato successivamente alla notifica della comunicazione, non ha più alcun interesse ad impugnare la comunicazione preventiva, non potendo più quest'ultima cagionare alcun effetto pregiudizievole, con conseguente inammissibilità del motivo, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Il Ricorrente era stato tempestivamente informato dall'Ufficio, con comunicazione indirizzata al difensore, che, essendo venuto meno l'interesse ad agire, il presente contenzioso avrebbe potuto essere evitato, con conseguente minor aggravio di spese. In ogni caso, non sussiste alcuna violazione dell'art. 77, comma 1-bis D.P.R. n. 602/1973, dal momento che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata a luglio 2025, quando il debito complessivo era superiore alla soglia minima di 20.000 euro. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica delle cartelle contestate, viene evidenziato che le stesse sono state tutte correttamente notificate, come risulta dalla produzione dei rispettivi referti di notificazione. Dalla disamina delle relate emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante: (i) deposito dell'atto presso la casa comunale;
(ii) affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
(iii) invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento (allegato). Infine evidenzia l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione attesa l'omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento. Il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato interrotto da parte dell'Agente della RI, con diverse intimazioni di pagamento (successive alla notifica
4 delle originarie cartelle di pagamento e precedenti alla notifica dell'intimazione qui opposta), mai impugnate o contestate:
• preavviso di fermo n. 13880201500000171000 (all. 8), notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza, in data 20 agosto 2015, per la cartella n. 13820140000415240000;
• richiesta di compensazione ai sensi dell'art. 28-ter D.P.R. n. 602/1973, n. 13828201800000008000 (all. 9), notificata (con posta raccomandata non ritirata) in data 14 marzo 2018, per le cartelle n. 13820140000415240000 e n. 13820160000335243000;
• intimazione n. 13820219000052912000 (all. 10), notificata (con posta raccomandata consegnata a persona di famiglia, nella specie la madre) in data 22 novembre 2021, per le cartelle n. 13820140000415240000 e n. 13820160000335243000;
• intimazione n. 13820249000834861000 (all. 11), notificata (con posta raccomandata ritirata da persona di famiglia delegata, nella specie la madre) in data 9 luglio 2024, per tutte le cartelle, nn. 13820140000415240000,13820160000335243000, 13820200000660465000 e 13820200001220990000;
• pignoramento presso terzi ex. art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, n. 13884202400002447001 (all. 12), notificato (con posta raccomandata consegnata a mani proprie) in data 22 novembre 2024, per le cartelle n. 13820140000415240000 e n. 13820160000335243000. Evidenzia che resta preclusa qualsiasi deduzione di vizi concernenti la pretesa tributaria che non siano stati fatti valere opponendosi ai medesimi atti nei termini previsti. Stante la regolare notifica delle cartelle e degli atti di intimazione di pagamento, in mancanza di autonoma impugnazione degli stessi, l'ulteriore successivo preavviso di iscrizione ipotecaria può essere impugnato soltanto per vizi sui propri e non, come invece è avvenuto nella presente fattispecie, per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza/prescrizione relativo alla notifica, con la conseguenza che la pretesa del Fisco, incorporata nel preavviso di ipoteca, sarebbe divenuta definitiva (Cass. civ. ordinanza 13 aprile 2018, n. 9219). In relazione all'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, ribadisce quanto dedotto al punto relativo all'inammissibilità della doglianza, per omessa impugnazione dei precedenti atti interruttivi e, segnatamente, dell'ultimo di essi, costituito, per tutte le cartelle in contestazione, dall'intimazione di pagamento n. 13820249000834861000 (all. 11), notificata a mani proprie del destinatario a mezzo del servizio postale in data 9 luglio 2024. Stante la cristallizzazione della pretesa erariale, qualsiasi prescrizione maturata antecedentemente a tale data non può più essere eccepita. In relazione alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'Ufficio ha ravvisato l'inammissibilità della stessa, per sopravvenuta carenza di interesse. Come già argomentato, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non potrà, nel caso di specie, portare alla materiale iscrizione dell'ipoteca, avendo il Contribuente effettuato versamenti che hanno portato il debito sotto la soglia di € 20.000. Nè sussistono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Come osservato da alcuni giudici di merito, “la gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto o ad altre misure finanziarie” (si veda ex multis: Comm. Trib. Reg. Lombardia-Milano, ord. 10 giugno 2019, n. 1188; ord. 6 marzo 2019, n. 487; ord. 2 luglio 2018, n. 1160). In riferimento all'irreparabilità del danno i giudici di merito (Comm. Trib. Reg. Lombardia-Milano, ord. 6 marzo 2019, n. 493) ribadiscono ancora che occorre “una lesione effettiva o potenziale dei diritti inviolabili e/o dei doveri fondamentali della persona alla quale non è possibile
5 porre rimedio”. Il Ricorrente può accedere al pagamento dilazionato del debito tributario fino a un massimo di 84 rate mensili. All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensiva la relativa domanda cautelare è stata respinta. All'odierna udienza il ricorso è stato trattato in presenza e la presente sentenza è stata deliberata in camera di consiglio previa discussione tra le parti che si sono richiamate ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni sopra ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente a coltivare la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Specularmente va preso atto che l'Ufficio ha dichiarato che non provvederà all'iscrizione dell'ipoteca, stante il venir meno della soglia di iscrivibilità prevista dalla normativa di settore. L'art. 77 comma 2 bis del d.P.R. n° 602 del 1973 sulla riscossione dei tributi dispone: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. La norma, intesa a favorire le difese del contribuente nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo, consente al medesimo di provvedere al pagamento delle somme “dovute” nel termine di trenta giorni stabilito per legge e decorrente dalla notifica della comunicazione. In verità la norma non prescrive che il pagamento afferisca a tutte le somme indicate nell'avviso ma va coordinata con la disposizione del comma 1bis medesimo articolo 77 che vieta l'iscrizione ipotecaria ove la somma dovuta si riduca al di sotto dell'importo di € 20.000. Pertanto può e deve essere ammesso anche solo un pagamento parziale mirato ad affievolire il debito sotto tale limite minimo. Peraltro l'Ufficio impositore ha lealmente riconosciuto il venir meno della condizione di procedibilità dell'iscrizione. L'ulteriore insistenza del ricorrente nel richiedere l'annullamento dell'avviso non potrebbe in tal caso ottenere tutela per l'evidente carenza di interesse e sotto il profilo virtuale va osservato che al momento della notifica la soglia minima del debito era configurata sicchè la comunicazione non potrebbe mai essere annullata, dovendosi a tal fine verificare l'ammontare del debito alla data della notificazione. Per quanto attiene all'impugnazione delle singole cartelle, il ricorso non merita accoglimento. Ai fini dell'interruzione della prescrizione concernente le cartelle più risalenti, per le quali potrebbe essere in teoria, ossia in difetto di atti interruttivi, maturata una serie di prescrizioni relative a capitale, sanzioni ed interessi, va considerato anzitutto il primo degli avvisi di intimazione, l'avviso n° 52912000 notificato alla madre convivente il 22.11.2021, avviso che riguarda la cartella n. 660465/000 di € 44,48 e la cartella n. 1220990/000 di € 3.352,52. Detta intimazione risulta correttamente notificata. Poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver impugnato, a suo tempo, tale intimazione al fine di far valere eventuale causa estintiva dell'obbligazione tributaria maturata in precedenza, il debito portato da tale intimazione si è cristallizzato e non può più essere rimesso in discussione mediante successiva impugnazione, non essendo peraltro maturata alcuna prescrizione, nemmeno quinquennale, successivamente alla notifica, avvenuta il 22.11.2021, di tale atto interruttivo.
6 Anche le cartelle presupposte risultano comunque notificate ritualmente, la prima il 16.8.22 mediante deposito nella casa del comune di Albenga il 30.5.2022 e avviso di deposito racc.to del 5.8.22, la seconda a mezzo deposito in comune del 26.8.22 e avviso racc.to del 3.10.22.
Considerato che
le notifiche sono avvenute nel 2022 e quindi in un periodo atto ad escludere che successivamente ad esse possa essersi consumato fino alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria (avvenuta a mezzo posta con plico depositato presso l'ufficio in data 30/6/2025 e ritirato il 12/7/2025) il decorso di cinque anni, nessuna prescrizione può di fatto essersi verificata. Il ricorso va pertanto respinto per tale parte. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente. Nondimeno, atteso che è avvenuto il pagamento di parte del dovuto e che tale pagamento corrispondeva, come detto, ad un preciso diritto del contribuente sancito dall'art. 77 comma 2bis del d.P.R. 602/73, ricorrono giuste ragioni per dichiarare compensate in parte dette spese, e precisamente nella misura, ritenuta equa, del 20%. Pertanto dette spese vengono liquidate, per fasi e valori medi, per l'intero in € 1.000,00 (già decurtate della misura stabilita per le spese dovute agli Uffici finanziari) e, previa compensazione giudiziale nella misura del 20%, poste a carico del ricorrente nell'importo definitivo di €. 800,00 oltre accessori di legge (15%).
P.Q.M.
la Corte, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, respinge il ricorso relativamente all'impugnazione delle cartelle presupposte. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che, liquidate per l'intero in € 1.000,00, compensa per un quinto, ponendole a carico del ricorrente nella rimanente misura di € 800,00 oltre accessori di legge.
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Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERTOLO ROBERTO, Presidente e Relatore LA MONACA ALESSANDRO, Giudice SERIANNI NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - ER
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 13876202500000506000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 1 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia l'on. Le Commissione adita in via cautelare sospendere la riscossione. Voglia annullare l'atto impugnato;
in subordine voglia annullare in tutto o in parte le pretese siccome prescritte per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari a favore dello Stato ove l'esponente venga ammessa al gratuito patrocinio, per il quale presenta domanda.”
Resistente: “CHIEDE alla Corte di Giustizia Tributaria adita:
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la condanna del Ricorrente alle spese della fase cautelare;
- in via principale e nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13876202500000506000, di euro 24.651,33, notificata dall'Agenzia delle entrate – RI a mezzo posta con plico depositato presso l'ufficio in data 30/6/2025 e ritirato il 12/7/2025, nonché le seguenti cartelle:
- n. 13820140000415240000, notificata il 2/05/2014 (pretesa dalla ADE di ER per IRPEF, ADD. COM. e REG., sanzioni e interessi) di € 5.219,97;
- n. 13820160000335243000, not. 6/05/2016 (pretesa dall'ADE di ER per IRPEF sanzione e interessi) di € 85,28;
- n. 113820200000660465000, not. 16/08/2022 (pretesa di ADE di Torino per imposta di registro, sanzioni ed interessi) per € 44,48;
- n. 138202000012209990000, not. 13/10/2022 per IMU 2013 - pretesa dal Comune di Albenga - di € 3.352,52.
Affida il ricorso ai seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 77 c.
1-bis d.p.r. 602/1973. la quale sancisce che l'agente della riscossione
“può iscrivere la garanzia ipotecaria… purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”; la comunicazione preventiva indica una
2 pretesa complessiva di € 24.651,33. L'esponente in data 7/8/2025 ha effettuato a favore dell'Agenzia della RI il versamento di euro 4.922,10.
La RI avrebbe considerato estinti i soli seguenti debiti:
1. euro 463,75 relativo alla cartella n. 1382014000185461900
2. euro 1041,14 relativo alla cartella n. 1382014000185461900
3. euro 3352,52 relativo alla cartella n. 13820140001854619000 per un totale, però di euro 4.857,71 e quindi di poco inferiore al versato.
Pertanto mancherebbe il presupposto per l'iscrizione di ipoteca in quanto residua un debito di euro 19.729,23, inferiore alla condizione minima di iscrivibilità.
2. Nullità o inesistenza delle notifiche di n. 4 cartelle.
Dichiara di non aver ricevuto la notifica delle seguenti cartelle:
- n. 13820140000415240000, asseritamente notificata il 2/05/2014 (pretesa della ADE di ER per IRPEF ADD COM e ADD REG, sanzioni e interessi) euro 5.219,97;
- n. 13820160000335243000, asseritamente not. il 6/05/2016 (pretesa dell'ADE di ER per IRPEF sanzione e interessi) euro 85,28;
- n. 113820200000660465000, asseritamente not. il 16/08/2022 (pretesa di ADE DP1 di Torino per imposta di registro, sanzioni, interessi) euro 44,48;
- n. 138202000012209990000, asseritamente not. 13/10/2022 di euro 3.352,52. Non esclude che il mancato ricevimento materiale della cartella possa essere dipeso anche dalla sua temporanea irreperibilità; protesta di aver richiesto alla AGENZIA della RI copia dei documenti ma di non aver ricevuto riscontro.
Eccepisce la prescrizione delle pretese di cui alla cartella n. 13820140000415240000. La cartella risulta notificata il 2/5/2014. Il termine di prescrizione decennale per le imposte è scaduto il 2/5/2024. Il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni ex art. 20 d.lgs. 472/97 è scaduto il 2/5/2019. Per gli interessi, si applica lo stesso termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c., scaduto il 2/5/2019;
Eccepisce la prescrizione delle pretese di cui alla cartella n. 13820160000335243000, asseritamente not. 06/05/2016. Il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni ex art. 20 d.lgs. 472/97 è scaduto il 6/5/2021. Per gli interessi, si applica lo stesso termine ex art. 2948 n. 4) c.c.
Ha formulato istanza per la sospensione cautelare. Con riguardo al fumus rinvia alle considerazioni svolte compresa la riduzione del debito sotto la soglia di euro 20.000,00. Con riguardo al periculum in mora, rileva che l'esponente esercita la professione di fotografo ma da qualche tempo la sua attività risulta gravemente limitata da condizioni personali e sanitarie. In particolare, dal 2019 soffre di una 3 disabilità cronica certificata dall'ASL (invalidità civile al 33% per patologia al ginocchio), che comporta limitazioni funzionali (impossibilità di sollevare pesi, stare in piedi a lungo, compiere sforzi prolungati); tali limitazioni incidono direttamente sull'attività di fotografo, che richiede spostamenti e la movimentazione di attrezzature ingombranti e pesanti, con conseguente riduzione della capacità lavorativa e reddituale. Il reddito complessivo 2024 dichiarato è di euro 6.005 (come da Unico PF 2025, rigo RN1). Il debito per cui la RI procede è di euro 24.651,33.
L'Ufficio affida le proprie difese alle seguenti controdeduzioni: eccepisce anzitutto l'inammissibilità della domanda in quanto non sussiste (più) alcun interesse ad agire. A fronte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 12 luglio 2025, il Contribuente, solo successivamente alla notifica della stessa, in data 7 agosto 2025, ha effettuato un versamento di € 4.922,10, al solo ed unico fine di ridurre il debito al di sotto della soglia minima (€ 20.000) per procedere all'iscrizione ipotecaria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha raggiunto il suo scopo, di sollecitare il pagamento del Contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento, giusta quanto previsto dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, secondo cui “… l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca”. Poiché l'importo del debito residuo risulta sceso al di sotto della soglia minima di € 20.000, prevista per l'iscrivibilità dell'ipoteca, l'Agente della RI non ha proceduto né potrà procedere all'iscrizione dell'ipoteca. Di conseguenza, il ricorrente, per effetto dei pagamenti da lui stesso effettuato successivamente alla notifica della comunicazione, non ha più alcun interesse ad impugnare la comunicazione preventiva, non potendo più quest'ultima cagionare alcun effetto pregiudizievole, con conseguente inammissibilità del motivo, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Il Ricorrente era stato tempestivamente informato dall'Ufficio, con comunicazione indirizzata al difensore, che, essendo venuto meno l'interesse ad agire, il presente contenzioso avrebbe potuto essere evitato, con conseguente minor aggravio di spese. In ogni caso, non sussiste alcuna violazione dell'art. 77, comma 1-bis D.P.R. n. 602/1973, dal momento che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata a luglio 2025, quando il debito complessivo era superiore alla soglia minima di 20.000 euro. In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica delle cartelle contestate, viene evidenziato che le stesse sono state tutte correttamente notificate, come risulta dalla produzione dei rispettivi referti di notificazione. Dalla disamina delle relate emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante: (i) deposito dell'atto presso la casa comunale;
(ii) affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
(iii) invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento (allegato). Infine evidenzia l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione attesa l'omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento. Il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato interrotto da parte dell'Agente della RI, con diverse intimazioni di pagamento (successive alla notifica
4 delle originarie cartelle di pagamento e precedenti alla notifica dell'intimazione qui opposta), mai impugnate o contestate:
• preavviso di fermo n. 13880201500000171000 (all. 8), notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza, in data 20 agosto 2015, per la cartella n. 13820140000415240000;
• richiesta di compensazione ai sensi dell'art. 28-ter D.P.R. n. 602/1973, n. 13828201800000008000 (all. 9), notificata (con posta raccomandata non ritirata) in data 14 marzo 2018, per le cartelle n. 13820140000415240000 e n. 13820160000335243000;
• intimazione n. 13820219000052912000 (all. 10), notificata (con posta raccomandata consegnata a persona di famiglia, nella specie la madre) in data 22 novembre 2021, per le cartelle n. 13820140000415240000 e n. 13820160000335243000;
• intimazione n. 13820249000834861000 (all. 11), notificata (con posta raccomandata ritirata da persona di famiglia delegata, nella specie la madre) in data 9 luglio 2024, per tutte le cartelle, nn. 13820140000415240000,13820160000335243000, 13820200000660465000 e 13820200001220990000;
• pignoramento presso terzi ex. art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, n. 13884202400002447001 (all. 12), notificato (con posta raccomandata consegnata a mani proprie) in data 22 novembre 2024, per le cartelle n. 13820140000415240000 e n. 13820160000335243000. Evidenzia che resta preclusa qualsiasi deduzione di vizi concernenti la pretesa tributaria che non siano stati fatti valere opponendosi ai medesimi atti nei termini previsti. Stante la regolare notifica delle cartelle e degli atti di intimazione di pagamento, in mancanza di autonoma impugnazione degli stessi, l'ulteriore successivo preavviso di iscrizione ipotecaria può essere impugnato soltanto per vizi sui propri e non, come invece è avvenuto nella presente fattispecie, per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza/prescrizione relativo alla notifica, con la conseguenza che la pretesa del Fisco, incorporata nel preavviso di ipoteca, sarebbe divenuta definitiva (Cass. civ. ordinanza 13 aprile 2018, n. 9219). In relazione all'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, ribadisce quanto dedotto al punto relativo all'inammissibilità della doglianza, per omessa impugnazione dei precedenti atti interruttivi e, segnatamente, dell'ultimo di essi, costituito, per tutte le cartelle in contestazione, dall'intimazione di pagamento n. 13820249000834861000 (all. 11), notificata a mani proprie del destinatario a mezzo del servizio postale in data 9 luglio 2024. Stante la cristallizzazione della pretesa erariale, qualsiasi prescrizione maturata antecedentemente a tale data non può più essere eccepita. In relazione alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, l'Ufficio ha ravvisato l'inammissibilità della stessa, per sopravvenuta carenza di interesse. Come già argomentato, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non potrà, nel caso di specie, portare alla materiale iscrizione dell'ipoteca, avendo il Contribuente effettuato versamenti che hanno portato il debito sotto la soglia di € 20.000. Nè sussistono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Come osservato da alcuni giudici di merito, “la gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto o ad altre misure finanziarie” (si veda ex multis: Comm. Trib. Reg. Lombardia-Milano, ord. 10 giugno 2019, n. 1188; ord. 6 marzo 2019, n. 487; ord. 2 luglio 2018, n. 1160). In riferimento all'irreparabilità del danno i giudici di merito (Comm. Trib. Reg. Lombardia-Milano, ord. 6 marzo 2019, n. 493) ribadiscono ancora che occorre “una lesione effettiva o potenziale dei diritti inviolabili e/o dei doveri fondamentali della persona alla quale non è possibile
5 porre rimedio”. Il Ricorrente può accedere al pagamento dilazionato del debito tributario fino a un massimo di 84 rate mensili. All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensiva la relativa domanda cautelare è stata respinta. All'odierna udienza il ricorso è stato trattato in presenza e la presente sentenza è stata deliberata in camera di consiglio previa discussione tra le parti che si sono richiamate ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni sopra ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente a coltivare la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Specularmente va preso atto che l'Ufficio ha dichiarato che non provvederà all'iscrizione dell'ipoteca, stante il venir meno della soglia di iscrivibilità prevista dalla normativa di settore. L'art. 77 comma 2 bis del d.P.R. n° 602 del 1973 sulla riscossione dei tributi dispone: “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. La norma, intesa a favorire le difese del contribuente nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo, consente al medesimo di provvedere al pagamento delle somme “dovute” nel termine di trenta giorni stabilito per legge e decorrente dalla notifica della comunicazione. In verità la norma non prescrive che il pagamento afferisca a tutte le somme indicate nell'avviso ma va coordinata con la disposizione del comma 1bis medesimo articolo 77 che vieta l'iscrizione ipotecaria ove la somma dovuta si riduca al di sotto dell'importo di € 20.000. Pertanto può e deve essere ammesso anche solo un pagamento parziale mirato ad affievolire il debito sotto tale limite minimo. Peraltro l'Ufficio impositore ha lealmente riconosciuto il venir meno della condizione di procedibilità dell'iscrizione. L'ulteriore insistenza del ricorrente nel richiedere l'annullamento dell'avviso non potrebbe in tal caso ottenere tutela per l'evidente carenza di interesse e sotto il profilo virtuale va osservato che al momento della notifica la soglia minima del debito era configurata sicchè la comunicazione non potrebbe mai essere annullata, dovendosi a tal fine verificare l'ammontare del debito alla data della notificazione. Per quanto attiene all'impugnazione delle singole cartelle, il ricorso non merita accoglimento. Ai fini dell'interruzione della prescrizione concernente le cartelle più risalenti, per le quali potrebbe essere in teoria, ossia in difetto di atti interruttivi, maturata una serie di prescrizioni relative a capitale, sanzioni ed interessi, va considerato anzitutto il primo degli avvisi di intimazione, l'avviso n° 52912000 notificato alla madre convivente il 22.11.2021, avviso che riguarda la cartella n. 660465/000 di € 44,48 e la cartella n. 1220990/000 di € 3.352,52. Detta intimazione risulta correttamente notificata. Poiché il ricorrente non ha dimostrato di aver impugnato, a suo tempo, tale intimazione al fine di far valere eventuale causa estintiva dell'obbligazione tributaria maturata in precedenza, il debito portato da tale intimazione si è cristallizzato e non può più essere rimesso in discussione mediante successiva impugnazione, non essendo peraltro maturata alcuna prescrizione, nemmeno quinquennale, successivamente alla notifica, avvenuta il 22.11.2021, di tale atto interruttivo.
6 Anche le cartelle presupposte risultano comunque notificate ritualmente, la prima il 16.8.22 mediante deposito nella casa del comune di Albenga il 30.5.2022 e avviso di deposito racc.to del 5.8.22, la seconda a mezzo deposito in comune del 26.8.22 e avviso racc.to del 3.10.22.
Considerato che
le notifiche sono avvenute nel 2022 e quindi in un periodo atto ad escludere che successivamente ad esse possa essersi consumato fino alla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria (avvenuta a mezzo posta con plico depositato presso l'ufficio in data 30/6/2025 e ritirato il 12/7/2025) il decorso di cinque anni, nessuna prescrizione può di fatto essersi verificata. Il ricorso va pertanto respinto per tale parte. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente. Nondimeno, atteso che è avvenuto il pagamento di parte del dovuto e che tale pagamento corrispondeva, come detto, ad un preciso diritto del contribuente sancito dall'art. 77 comma 2bis del d.P.R. 602/73, ricorrono giuste ragioni per dichiarare compensate in parte dette spese, e precisamente nella misura, ritenuta equa, del 20%. Pertanto dette spese vengono liquidate, per fasi e valori medi, per l'intero in € 1.000,00 (già decurtate della misura stabilita per le spese dovute agli Uffici finanziari) e, previa compensazione giudiziale nella misura del 20%, poste a carico del ricorrente nell'importo definitivo di €. 800,00 oltre accessori di legge (15%).
P.Q.M.
la Corte, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, respinge il ricorso relativamente all'impugnazione delle cartelle presupposte. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che, liquidate per l'intero in € 1.000,00, compensa per un quinto, ponendole a carico del ricorrente nella rimanente misura di € 800,00 oltre accessori di legge.
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