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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 209/2020 promossa da:
(C.f. ), residente in Teramo, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Quintino Rastelli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, alla Via della Montagnola n. 8, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Chiusaroli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, alla Piazza Martiri della Libertà, n. 24/A, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rigoli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessia Di Egidio, in Teramo, alla Via F. Savini, n. 53, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
-Terza chiamata -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2051-2043 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
A) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrenziale responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ovvero ex art. 2043 cod. civ. della (P.IVA: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'evento P.IVA_1
dannoso verificatosi il 25.02.2018 alle ore 13,30 presso il ristorante-pizzeria “Il Mulino” ubicato in
Teramo (TE) via Madonna del Riparo n. 1 e meglio descritto in premessa, ove rimaneva coinvolta la sig.ra B) per l'effetto, condannare la (P.IVA: 19), in Parte_1 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a provvedere al risarcimento dei danni (non patrimoniali e patrimoniali) subiti dalla sig.ra a causa ed in conseguenza del Parte_1
sinistro meglio specificato in epigrafe, versando a questi l'importo di € 38.521,36 o la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o che risulterà di giustizia o che il giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sul complessivo risarcimento;
C) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito rigettare la domanda in ogni suo capo per essere destituita di legittimità e sostegno;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda condannare la a rifondere quanto la convenuta dovrà eventualmente corrispondere CP_2 all'attrice comprese le spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Terza chiamata “Nel merito: respingersi ogni domanda attorea e quindi ogni domanda proposta contro in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 Controparte_2
c.c. e comunque con ogni provvedimento di metodo. In mero subordine: nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ridursi le avverse pretese ed individuarsi quanto spettante di giustizia a parte attrice all'esito di rigorosa istruttoria, al netto del prevalente concorso causale attoreo nella produzione/accadimento del preteso danno, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; di conseguenza, dichiararsi tenuta a garantire la chiamante solo entro il CP_2
rigoroso perimetro di polizza, con i massimali, le franchigie e gli scoperti ivi previsti, ferme le esclusioni. Vittoria di spese e competenze di causa con IVA, CPA e rimborso forfettario, nonché rimborso di eventuali costi ed anticipazioni per CTU e CTP;
in subordine, quantomeno compensazione integrale delle spese di lite”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1
codesto Tribunale la per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla Controparte_1
medesima patiti in data 25 febbraio 2018, alle ore 13:30 circa, allorquando l'attrice, nel mentre accingeva a far ingresso nel locale ristorante - pizzeria “Il Mulino”, dopo aver varcato la porta principale di ingresso ed aver percorso qualche metro, cadeva a terra riportando danni fisici a causa di un gradino rialzato, posto dietro la porta che conduce al salone principale del ristorante, non visibile, né previamente segnalato.
Veniva trasportata presso il Pronto Soccorso del Nosocomio di Teramo, ove riceveva le prime cure ed esami e gli veniva diagnosticata “la frattura omero destro e contusione ginocchio sinistro”, con conseguente ricovero e successivo intervento chirurgico di “osteosintesi retrograda con chiodi ancora”; agiva pertanto nei confronti del gestore del ristorante al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ritenendo sussistere i presupposti per la declaratoria di responsabilità del sinistro a carico dello stesso.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza della domanda per la non sussistenza dei requisiti alla base della domanda risarcitoria, poiché destituita di legittimità e sostegno, oltre tutto generica al punto da non precisare il comportamento adottato dalla Parte_1
ritenuta l'unica responsabile dei lamentati danni.
[...]
Formulava la chiamata in garanzia della Compagnia in virtù del patto di Polizza, al fine di essere manlevata da qualsiasi esborso dipendente dal capo principale.
Chiamata in giudizio e costituitasi la compagnia assicuratrice, deduceva, in sintesi, che la polizza assicurativa intercorrente con la numero 106277285 – Controparte_4
opererebbe comunque con i limiti, le franchigie, gli scoperti e le esclusioni di cui al contratto assicurativo e nei limiti del massimale ivi previsto. Si associava, nel merito, alle deduzioni svolte dalla chiamante CP_3
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza medico-legale, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda risulta fondata nella misura e per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha formalmente qualificato la propria domanda,
CP_ espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell' convenuto, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c..
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative - atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr.
Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4,
24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: a) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); b) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
(Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Va, in particolare, ricordato altresì che, secondo principi affermati nella giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Tribunale con riferimento alla responsabilità da custodia (ma validi, a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.: Cass. 20/1/2014, n. 999; ovvero nell'adempimento di una obbligazione contrattuale), il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente all'obbligo di manutenzione del bene. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (si veda, ad esempio, Cass. 24/2/2011, n. 4476).
Ed in questa prospettiva si è precisato non solo che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/2/2013, n. 2660; 13/3/2013, n. 6306); ma anche che il custode di un bene destinato al pubblico uso risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene stesso, “salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con una valutazione che tenga conto che quanto più il pericolo “è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al custode e l'evento dannoso.
Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 16/5/2013,
n. 11946; Cass. 13/7/2011, n. 15375).
Ciò premesso, la copiosa istruttoria svolta unitamente al corredo fotografico allegato, consente di ricostruire l'occorso in modo tale da imputare la responsabilità al convenuto titolare del locale all'interno del quale è avvenuta la caduta della sig.ra , escludendo qualsiasi apporto causale Parte_1
nel comportamento di costei.
Invero, può senz'altro ritenersi provato che l'accesso al salone principale del ristorante “Il Mulino” presentava due gradini rialzati ed in particolare, il primo sporgente e realizzato in mattoni, che funge da soglia e su cui poggiano gli stipiti della porta di accesso al salone, e il secondo gradino posto immediatamente dopo la soglia e quindi dopo la porta e a pochi centimetri dalla stessa, realizzato in legno parquet;
la sig.ra è caduta all'ingresso su questo gradino;
tale gradino non era Parte_1
segnalato, se non da una striscia in legno con led però non accesi nell'occorso, la porta del locale si richiudeva ad ogni apertura, per cui la visibilità appena entrati non poteva essere ottimale, c'erano tavoli a ridosso dell'ingresso che confondevano ulteriormente sulla presenza del gradino, tanto che i testi riferiscono che altre persone in quello stesso giorno erano inciampate;
il locale era pieno per una festa parrocchiale e non era frequentato abitualmente dall'attrice e dagli altri avventori del gruppo
Parrocchiale, essendo stato scelto per l'evento in questione in quanto molto grande (cfr. su tutte le circostanze i testi ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
soltanto successivamente, come si evince dalla perizia di parte in atti e dal corredo fotografico, confermato in sede di interrogatorio dallo stesso sig. legale rappresentante della Testimone_5
, il gradino in questione è stato adeguatamente segnalato con apposita striscia con Controparte_3 la scritta “attenzione al gradino”.
Pertanto, può riconoscersi la responsabilità della convenuta, con esclusione di ogni apporto causale in capo alla vittima;
infatti, nel caso di specie l'attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (caduta improvvisa ed assenza del cartello di avviso agli avventori con la scritta di
“attenzione” / “pericolo”) e l'evento lesivo (danni alla sua persona); mentre, la convenuta, titolare della custodia dell'area del sinistro, ha così creato una fonte di pericolo che ha provocato o - quanto meno - favorito la caduta del cliente, e avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale, è esclusa la responsabilità del custode (Cass. Civ. Sez. III
28/04/2012 n. 6062).
Alla luce di quanto sopra esposto ed ai presenti fini, nonché alla luce delle risultanti della CTU che confermano l'esistenza di una correlazione causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, tra le lesioni refertate e successivamente certificate con l'occorso sinistro, sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITT per 20 gg, di ITP 75% per 60 gg., di ITP al 50% per 100 gg., di ITP al 25 % per 109 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 7 % in soggetto avente 65 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017) e con contestuale e consequenziale discreto grado di sofferenza psicofisica per i primi 20 gg.
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano 2024, si ha una invalidità temporanea così quantificata: - ITT gg. 20 x 115,00 = euro 2.300,00 -
ITP gg. 60 x € 115,00: 75% = euro 5.175,00 - ITP gg. 100 x € 115,00: 50% = 5.750,00 - ITP gg. 109 x
€ 115,00: 25 % = euro 3.133,75 per un totale di € 16.358,75;
- danno da invalidità permanente 7 % = euro 12.435,00 euro, per un totale di euro 29.263,75, ivi comprensive del riconoscimento dell'incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) e del riconosciuto richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu,
e quantificabili in euro 470,00.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, l'ulteriore richiesta personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ.,
Sez. 3, n. 23778 del 07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014).
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III,13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Deve essere accolta, infine, la domanda di garanzia proposta dalla convenuta in virtù del contratto di assicurazione con il quale assicura con CP_2 CP_3 Controparte_4
numero 106277285 (doc. n. 2 fasc. terza chiamata), operante comunque nei limiti e franchigie di cui al contratto assicurativo.
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e limiti suindicati.
Le spese della procedura, ivi comprese le spese relative al C.T.U. (fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v.,da ultimo, Cassazione 30.1.2019 n 2703), seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano tenuto conto che l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, 3 comma, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'articolo 1917
c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato.
In ordine al quantum vengono applicati i parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mm., nei valori medi in relazione all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1 1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari CP_1
ad euro 29.263,75, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida ex
DM 55/2014 e ss. mm., in € 5077,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre accessori come per legge dovuti;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate come in atti;
4) in accoglimento della domanda di manleva promossa dalla nei confronti della Controparte_1
nei termini suindicati per le ragioni di cui in parte Controparte_2
motiva, condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato per quanto lo stesso è chiamato a versare in favore dell'attrice in virtù di quanto statuito ai precedenti capi.
Così deciso in Teramo il 18 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 209/2020 promossa da:
(C.f. ), residente in Teramo, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Quintino Rastelli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, alla Via della Montagnola n. 8, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Chiusaroli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, alla Piazza Martiri della Libertà, n. 24/A, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuta -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rigoli ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessia Di Egidio, in Teramo, alla Via F. Savini, n. 53, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
-Terza chiamata -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2051-2043 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
A) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrenziale responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ovvero ex art. 2043 cod. civ. della (P.IVA: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'evento P.IVA_1
dannoso verificatosi il 25.02.2018 alle ore 13,30 presso il ristorante-pizzeria “Il Mulino” ubicato in
Teramo (TE) via Madonna del Riparo n. 1 e meglio descritto in premessa, ove rimaneva coinvolta la sig.ra B) per l'effetto, condannare la (P.IVA: 19), in Parte_1 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a provvedere al risarcimento dei danni (non patrimoniali e patrimoniali) subiti dalla sig.ra a causa ed in conseguenza del Parte_1
sinistro meglio specificato in epigrafe, versando a questi l'importo di € 38.521,36 o la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o che risulterà di giustizia o che il giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, da calcolarsi sul complessivo risarcimento;
C) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito rigettare la domanda in ogni suo capo per essere destituita di legittimità e sostegno;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda condannare la a rifondere quanto la convenuta dovrà eventualmente corrispondere CP_2 all'attrice comprese le spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Terza chiamata “Nel merito: respingersi ogni domanda attorea e quindi ogni domanda proposta contro in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 Controparte_2
c.c. e comunque con ogni provvedimento di metodo. In mero subordine: nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ridursi le avverse pretese ed individuarsi quanto spettante di giustizia a parte attrice all'esito di rigorosa istruttoria, al netto del prevalente concorso causale attoreo nella produzione/accadimento del preteso danno, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; di conseguenza, dichiararsi tenuta a garantire la chiamante solo entro il CP_2
rigoroso perimetro di polizza, con i massimali, le franchigie e gli scoperti ivi previsti, ferme le esclusioni. Vittoria di spese e competenze di causa con IVA, CPA e rimborso forfettario, nonché rimborso di eventuali costi ed anticipazioni per CTU e CTP;
in subordine, quantomeno compensazione integrale delle spese di lite”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1
codesto Tribunale la per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni dalla Controparte_1
medesima patiti in data 25 febbraio 2018, alle ore 13:30 circa, allorquando l'attrice, nel mentre accingeva a far ingresso nel locale ristorante - pizzeria “Il Mulino”, dopo aver varcato la porta principale di ingresso ed aver percorso qualche metro, cadeva a terra riportando danni fisici a causa di un gradino rialzato, posto dietro la porta che conduce al salone principale del ristorante, non visibile, né previamente segnalato.
Veniva trasportata presso il Pronto Soccorso del Nosocomio di Teramo, ove riceveva le prime cure ed esami e gli veniva diagnosticata “la frattura omero destro e contusione ginocchio sinistro”, con conseguente ricovero e successivo intervento chirurgico di “osteosintesi retrograda con chiodi ancora”; agiva pertanto nei confronti del gestore del ristorante al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ritenendo sussistere i presupposti per la declaratoria di responsabilità del sinistro a carico dello stesso.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza della domanda per la non sussistenza dei requisiti alla base della domanda risarcitoria, poiché destituita di legittimità e sostegno, oltre tutto generica al punto da non precisare il comportamento adottato dalla Parte_1
ritenuta l'unica responsabile dei lamentati danni.
[...]
Formulava la chiamata in garanzia della Compagnia in virtù del patto di Polizza, al fine di essere manlevata da qualsiasi esborso dipendente dal capo principale.
Chiamata in giudizio e costituitasi la compagnia assicuratrice, deduceva, in sintesi, che la polizza assicurativa intercorrente con la numero 106277285 – Controparte_4
opererebbe comunque con i limiti, le franchigie, gli scoperti e le esclusioni di cui al contratto assicurativo e nei limiti del massimale ivi previsto. Si associava, nel merito, alle deduzioni svolte dalla chiamante CP_3
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza medico-legale, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda risulta fondata nella misura e per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha formalmente qualificato la propria domanda,
CP_ espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell' convenuto, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c..
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative - atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr.
Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4,
24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attore, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: a) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); b) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato.
(Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Va, in particolare, ricordato altresì che, secondo principi affermati nella giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Tribunale con riferimento alla responsabilità da custodia (ma validi, a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.: Cass. 20/1/2014, n. 999; ovvero nell'adempimento di una obbligazione contrattuale), il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente all'obbligo di manutenzione del bene. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (si veda, ad esempio, Cass. 24/2/2011, n. 4476).
Ed in questa prospettiva si è precisato non solo che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 5/2/2013, n. 2660; 13/3/2013, n. 6306); ma anche che il custode di un bene destinato al pubblico uso risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene stesso, “salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con una valutazione che tenga conto che quanto più il pericolo “è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al custode e l'evento dannoso.
Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 16/5/2013,
n. 11946; Cass. 13/7/2011, n. 15375).
Ciò premesso, la copiosa istruttoria svolta unitamente al corredo fotografico allegato, consente di ricostruire l'occorso in modo tale da imputare la responsabilità al convenuto titolare del locale all'interno del quale è avvenuta la caduta della sig.ra , escludendo qualsiasi apporto causale Parte_1
nel comportamento di costei.
Invero, può senz'altro ritenersi provato che l'accesso al salone principale del ristorante “Il Mulino” presentava due gradini rialzati ed in particolare, il primo sporgente e realizzato in mattoni, che funge da soglia e su cui poggiano gli stipiti della porta di accesso al salone, e il secondo gradino posto immediatamente dopo la soglia e quindi dopo la porta e a pochi centimetri dalla stessa, realizzato in legno parquet;
la sig.ra è caduta all'ingresso su questo gradino;
tale gradino non era Parte_1
segnalato, se non da una striscia in legno con led però non accesi nell'occorso, la porta del locale si richiudeva ad ogni apertura, per cui la visibilità appena entrati non poteva essere ottimale, c'erano tavoli a ridosso dell'ingresso che confondevano ulteriormente sulla presenza del gradino, tanto che i testi riferiscono che altre persone in quello stesso giorno erano inciampate;
il locale era pieno per una festa parrocchiale e non era frequentato abitualmente dall'attrice e dagli altri avventori del gruppo
Parrocchiale, essendo stato scelto per l'evento in questione in quanto molto grande (cfr. su tutte le circostanze i testi ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
soltanto successivamente, come si evince dalla perizia di parte in atti e dal corredo fotografico, confermato in sede di interrogatorio dallo stesso sig. legale rappresentante della Testimone_5
, il gradino in questione è stato adeguatamente segnalato con apposita striscia con Controparte_3 la scritta “attenzione al gradino”.
Pertanto, può riconoscersi la responsabilità della convenuta, con esclusione di ogni apporto causale in capo alla vittima;
infatti, nel caso di specie l'attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (caduta improvvisa ed assenza del cartello di avviso agli avventori con la scritta di
“attenzione” / “pericolo”) e l'evento lesivo (danni alla sua persona); mentre, la convenuta, titolare della custodia dell'area del sinistro, ha così creato una fonte di pericolo che ha provocato o - quanto meno - favorito la caduta del cliente, e avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale, è esclusa la responsabilità del custode (Cass. Civ. Sez. III
28/04/2012 n. 6062).
Alla luce di quanto sopra esposto ed ai presenti fini, nonché alla luce delle risultanti della CTU che confermano l'esistenza di una correlazione causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, tra le lesioni refertate e successivamente certificate con l'occorso sinistro, sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITT per 20 gg, di ITP 75% per 60 gg., di ITP al 50% per 100 gg., di ITP al 25 % per 109 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 7 % in soggetto avente 65 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017) e con contestuale e consequenziale discreto grado di sofferenza psicofisica per i primi 20 gg.
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano 2024, si ha una invalidità temporanea così quantificata: - ITT gg. 20 x 115,00 = euro 2.300,00 -
ITP gg. 60 x € 115,00: 75% = euro 5.175,00 - ITP gg. 100 x € 115,00: 50% = 5.750,00 - ITP gg. 109 x
€ 115,00: 25 % = euro 3.133,75 per un totale di € 16.358,75;
- danno da invalidità permanente 7 % = euro 12.435,00 euro, per un totale di euro 29.263,75, ivi comprensive del riconoscimento dell'incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) e del riconosciuto richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu,
e quantificabili in euro 470,00.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, l'ulteriore richiesta personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ.,
Sez. 3, n. 23778 del 07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014).
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III,13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Deve essere accolta, infine, la domanda di garanzia proposta dalla convenuta in virtù del contratto di assicurazione con il quale assicura con CP_2 CP_3 Controparte_4
numero 106277285 (doc. n. 2 fasc. terza chiamata), operante comunque nei limiti e franchigie di cui al contratto assicurativo.
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e limiti suindicati.
Le spese della procedura, ivi comprese le spese relative al C.T.U. (fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v.,da ultimo, Cassazione 30.1.2019 n 2703), seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano tenuto conto che l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, 3 comma, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti di cui all'articolo 1917
c.c.) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato.
In ordine al quantum vengono applicati i parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mm., nei valori medi in relazione all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1 1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari CP_1
ad euro 29.263,75, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida ex
DM 55/2014 e ss. mm., in € 5077,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre accessori come per legge dovuti;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate come in atti;
4) in accoglimento della domanda di manleva promossa dalla nei confronti della Controparte_1
nei termini suindicati per le ragioni di cui in parte Controparte_2
motiva, condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato per quanto lo stesso è chiamato a versare in favore dell'attrice in virtù di quanto statuito ai precedenti capi.
Così deciso in Teramo il 18 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)