Art. 179. Assegnazione dei funzionari in servizio a posti corrispondenti alle rispettive qualifiche
I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, n. 892 , e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 680 , occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di tre anni dalla scadenza del biennio indicato nel predetto art. 4. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 6) che "Il termine stabilito dall' art. 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' prorogato fino al 30 giugno 1965".
I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, n. 892 , e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 680 , occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di tre anni dalla scadenza del biennio indicato nel predetto art. 4. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 6) che "Il termine stabilito dall' art. 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' prorogato fino al 30 giugno 1965".