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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3744 dell'anno 2022, avente per oggetto: responsabilità professionale, TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Dinoi, C.F._2 attore E (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3 Cataldo Pentassuglia, convenuto In data 14.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che gli attori in epigrafe indicati convenivano davanti a questo Tribunale l'Avv.
chiedendone la condanna, previo accertamento e dichiarazione della sua Controparte_1 responsabilità professionale, al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 70.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o in via subordinata al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di € 30.000,00 o di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
chiedeva, inoltre, che fosse dichiarato in ogni caso non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso richiesto dal convenuto e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse condannato al pagamento delle spese del giudizio dallo stesso richieste e quantificate in € 8.330,99; sostenevano gli attori che il convenuto, loro procuratore nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto per l'impugnazione della sentenza n. 318/2013 di questo Tribunale, si fosse reso inadempiente al mandato professionale, posto che l'appello veniva dichiarato inammissibile per il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.; rilevato che il convenuto, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
ritenuto che
le domande proposte dalla parte attrice non possano trovare accoglimento in quanto, pur prescindendo dalla valutazione dell'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto con riguardo alla posizione del , si osserva che non è stato adeguatamente dimostrato il Pt_1 requisito del danno subito dagli attori in conseguenza del sostenuto inadempimento del professionista;
in particolare occorre osservare che nella materia oggetto di causa la giurisprudenza ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.” (cfr. Cass. n. 26516/2020); si è anche aggiunto che “nell'azione intrapresa per responsabilità professionale dell'avvocato, quanto al riparto dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione e l'evento lesivo” (cfr. Trib. Gorizia 07.10.2020 n. 296) e che “il principio generale che regola le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale è quello secondo cui tali obbligazioni sono, di regola, di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti di un professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. In particolare, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone, giudizio che va compito secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la prova "oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Trib. Torino 12.12.2020 n. 4444) ed infine che “la responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare innanzi tutto se l'evento produttivo del danno lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò in quanto, anche ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (cfr. Trib. Lucca 12.12.2021 n. 9); parte attrice, nel sostenere che, ove fossero state diligentemente valorizzate alcune circostanze, assertivamente non valutate correttamente dal primo giudice (assenza di prova della effettiva donazione del denaro da parte della al proprio merito, , per Pt_2 Parte_1 l'acquisto dell'unità immobiliare in via Nuvolari;
considerazione dell'apporto dei figli;
assenza di prova dell'animus donandi; l'assenza di atto pubblico, richiesto per la donazione;
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte della , l'appello sarebbe stato Pt_2 verosimilmente accolto, non tiene in adeguata considerazione che: a) dalla lettura della sentenza n. 318/2013 appare emergere che il convincimento del Tribunale circa la prova della donazione del denaro necessario per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in via Nuvolari, non appare fondato sulla sola considerazione della mancata allegazione e prova da parte del Pt_1 della disponibilità di risorse reddituali proporzionate e congrue in relazione al prezzo pagato, ma si fonda su una serie di elementi che, effettivamente, valutati nel loro complesso inducono a ritenere corretta la conclusione alla quale detto giudice perveniva;
lo stesso, infatti, considerava la serie di atti posti in essere dalla (debitrice del attore nel giudizio concluso Pt_2 Pt_3 con detta sentenza) in un lasso di tempo relativamente breve, vale a dire il mutamento del regime patrimoniale con il proprio marito, da comunione legale a separazione dei beni, le due vendite di un appartamento e dei locali posti in Crispiano alla via Vittorio Emanuele, rispettivamente al n. 67 ed ai nn. 63 e 65, l'acquisto da parte del solo marito dell'appartamento sito in Crispiano alla via Nuvolari n. 9; detti atti venivano tutti compiuti nella pendenza del giudizio promosso da , concluso con la sentenza del 2008 di questo Parte_4 Tribunale, con la quale veniva pronunziata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dal con la e condannata quest'ultima a restituire al primo la somma di Pt_3 Pt_2
€ 30.000,00, oltre interessi;
con la medesima sentenza n. 318 il Tribunale valorizzava, inoltre, oltre alla mancata allegazione e prova da parte del della disponibilità di risorse Pt_1 adeguate per il pagamento del prezzo del bene di via Nuvolari (cfr. art. 116 c.p.c.), anche la rilevante circostanza secondo cui sia la che il ammettevano parzialmente la Pt_2 Pt_1 dazione al proprio marito del denaro necessario all'acquisto di detto bene, richiamando esplicitamente la pag. 4 della comparsa conclusionale della e la pag. 2 di quella del Pt_2 ; ed effettivamente nella prima si legge: “[…] Infatti, la nuova abitazione è stata Pt_1 acquista parte con il ricavato della vendita degli immobili della e parte con il Pt_2 Per_ contributo dei due figli lavoratori che convivono con i genitori dal 2007 e della figlia percettrice di pensione di invalidità ed accompagnamento da circa 30 anni. […]”; e nella seconda si legge: “[…] Nondimeno, giova sottolineare ancora una volta, che lo spoglio del patrimonio immobiliare della e del , avvenuto con atto di alienazione del Pt_2 Pt_1 patrimonio immobiliare di Corso Vittorio Emanuele, e del conseguente presunto vantaggio economico registrato in favore del nei confronti del di lui coniuge, ha trovato Parte_1 la ragione nella necessità di acquisire un'abitazione familiare posta a piano terra al fine di consentire ed agevolare lo spostamento della carrozzina della loro figlia , Persona_2 portatrice di grave handicap psicofisico. […]”; si aggiunga che l'art. 2901 c.c., al fine di disciplinare i requisiti dell'azione revocatoria ed il relativo regime probatorio, distingue gli atti a titolo oneroso dagli altri atti, cosicché appare ininfluente la specifica integrazione di una donazione (diretta o indiretta) e, pertanto, la sussistenza anche dell'animus donandi, non mutando il regime dell'azione revocatoria, qualora non sussista una donazione, ma l'atto da revocare sia comunque a titolo gratuito;
deve, inoltre, rilevarsi che, quand'anche nel caso di specie si intenda configurare una donazione e non un differente atto a titolo gratuito, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che nella donazione indiretta, proprio perché l'effetto dell'atto di liberalità viene ottenuto con il ricorso ad un atto non tipicamente donativo, ma attraverso un diverso atto tipico o attraverso il compimento di una serie di differenti atti, combinati fra loro, non è necessaria la forma pubblica (cfr. Cass. n. 14197/2013; Cass. n. 3819/2015); b) non vi è prova sufficiente che nel processo concluso con la sentenza n. 318 sia stata offerta una dimostrazione adeguata dell'apporto dei figli per l'acquisto dell'appartamento sito in via Nuvolari;
c) nemmeno risulta adeguatamente dimostrato che le integrali risorse ricavate dalla vendita dell'appartamento e dei locali siti in via Vittorio Emanuele fossero stati utilizzati per pagare i debiti della anzi la stessa afferma si avere pagato debiti verso Pt_2 Soget per € 23.000,00 e di avere provveduto alla copertura di cambiali per € 70.000,00; in ogni caso, la circostanza appare ininfluente, posto che il debito nei confronti del non Pt_3 risultava soddisfatto;
ritenuto, pertanto, che non sia stata adeguatamente dimostrata la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, che, pertanto, se non dichiarato inammissibile, si sarebbe verosimilmente concluso con un rigetto e carico delle spese di lite, in applicazione comunque del principio di soccombenza;
ritenuto, pertanto, che anche l'eccezione di inadempimento si rivela infondata, posto che, tenuto conto dell'esito comunque sfavorevole per gli odierni attori con il quale si sarebbe in ogni caso concluso l'appello, non appare sussistere la non scarsa importanza dell'inadempimento del convenuto (ex art. 1455 c.c.); ritenuto che le spese di lite del presente giudizio debbano essere poste a carico degli attori, in via solidale in applicazione del principio della soccombenza;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte attrice, le rigetta e condanna gli attori, in solido, a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3744 dell'anno 2022, avente per oggetto: responsabilità professionale, TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Dinoi, C.F._2 attore E (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3 Cataldo Pentassuglia, convenuto In data 14.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che gli attori in epigrafe indicati convenivano davanti a questo Tribunale l'Avv.
chiedendone la condanna, previo accertamento e dichiarazione della sua Controparte_1 responsabilità professionale, al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 70.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o in via subordinata al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di € 30.000,00 o di quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
chiedeva, inoltre, che fosse dichiarato in ogni caso non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso richiesto dal convenuto e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse condannato al pagamento delle spese del giudizio dallo stesso richieste e quantificate in € 8.330,99; sostenevano gli attori che il convenuto, loro procuratore nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto per l'impugnazione della sentenza n. 318/2013 di questo Tribunale, si fosse reso inadempiente al mandato professionale, posto che l'appello veniva dichiarato inammissibile per il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.; rilevato che il convenuto, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
ritenuto che
le domande proposte dalla parte attrice non possano trovare accoglimento in quanto, pur prescindendo dalla valutazione dell'eccezione di giudicato sollevata dal convenuto con riguardo alla posizione del , si osserva che non è stato adeguatamente dimostrato il Pt_1 requisito del danno subito dagli attori in conseguenza del sostenuto inadempimento del professionista;
in particolare occorre osservare che nella materia oggetto di causa la giurisprudenza ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.” (cfr. Cass. n. 26516/2020); si è anche aggiunto che “nell'azione intrapresa per responsabilità professionale dell'avvocato, quanto al riparto dell'onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione e l'evento lesivo” (cfr. Trib. Gorizia 07.10.2020 n. 296) e che “il principio generale che regola le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale è quello secondo cui tali obbligazioni sono, di regola, di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti di un professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. In particolare, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone, giudizio che va compito secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la prova "oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Trib. Torino 12.12.2020 n. 4444) ed infine che “la responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare innanzi tutto se l'evento produttivo del danno lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò in quanto, anche ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (cfr. Trib. Lucca 12.12.2021 n. 9); parte attrice, nel sostenere che, ove fossero state diligentemente valorizzate alcune circostanze, assertivamente non valutate correttamente dal primo giudice (assenza di prova della effettiva donazione del denaro da parte della al proprio merito, , per Pt_2 Parte_1 l'acquisto dell'unità immobiliare in via Nuvolari;
considerazione dell'apporto dei figli;
assenza di prova dell'animus donandi; l'assenza di atto pubblico, richiesto per la donazione;
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili da parte della , l'appello sarebbe stato Pt_2 verosimilmente accolto, non tiene in adeguata considerazione che: a) dalla lettura della sentenza n. 318/2013 appare emergere che il convincimento del Tribunale circa la prova della donazione del denaro necessario per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in via Nuvolari, non appare fondato sulla sola considerazione della mancata allegazione e prova da parte del Pt_1 della disponibilità di risorse reddituali proporzionate e congrue in relazione al prezzo pagato, ma si fonda su una serie di elementi che, effettivamente, valutati nel loro complesso inducono a ritenere corretta la conclusione alla quale detto giudice perveniva;
lo stesso, infatti, considerava la serie di atti posti in essere dalla (debitrice del attore nel giudizio concluso Pt_2 Pt_3 con detta sentenza) in un lasso di tempo relativamente breve, vale a dire il mutamento del regime patrimoniale con il proprio marito, da comunione legale a separazione dei beni, le due vendite di un appartamento e dei locali posti in Crispiano alla via Vittorio Emanuele, rispettivamente al n. 67 ed ai nn. 63 e 65, l'acquisto da parte del solo marito dell'appartamento sito in Crispiano alla via Nuvolari n. 9; detti atti venivano tutti compiuti nella pendenza del giudizio promosso da , concluso con la sentenza del 2008 di questo Parte_4 Tribunale, con la quale veniva pronunziata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dal con la e condannata quest'ultima a restituire al primo la somma di Pt_3 Pt_2
€ 30.000,00, oltre interessi;
con la medesima sentenza n. 318 il Tribunale valorizzava, inoltre, oltre alla mancata allegazione e prova da parte del della disponibilità di risorse Pt_1 adeguate per il pagamento del prezzo del bene di via Nuvolari (cfr. art. 116 c.p.c.), anche la rilevante circostanza secondo cui sia la che il ammettevano parzialmente la Pt_2 Pt_1 dazione al proprio marito del denaro necessario all'acquisto di detto bene, richiamando esplicitamente la pag. 4 della comparsa conclusionale della e la pag. 2 di quella del Pt_2 ; ed effettivamente nella prima si legge: “[…] Infatti, la nuova abitazione è stata Pt_1 acquista parte con il ricavato della vendita degli immobili della e parte con il Pt_2 Per_ contributo dei due figli lavoratori che convivono con i genitori dal 2007 e della figlia percettrice di pensione di invalidità ed accompagnamento da circa 30 anni. […]”; e nella seconda si legge: “[…] Nondimeno, giova sottolineare ancora una volta, che lo spoglio del patrimonio immobiliare della e del , avvenuto con atto di alienazione del Pt_2 Pt_1 patrimonio immobiliare di Corso Vittorio Emanuele, e del conseguente presunto vantaggio economico registrato in favore del nei confronti del di lui coniuge, ha trovato Parte_1 la ragione nella necessità di acquisire un'abitazione familiare posta a piano terra al fine di consentire ed agevolare lo spostamento della carrozzina della loro figlia , Persona_2 portatrice di grave handicap psicofisico. […]”; si aggiunga che l'art. 2901 c.c., al fine di disciplinare i requisiti dell'azione revocatoria ed il relativo regime probatorio, distingue gli atti a titolo oneroso dagli altri atti, cosicché appare ininfluente la specifica integrazione di una donazione (diretta o indiretta) e, pertanto, la sussistenza anche dell'animus donandi, non mutando il regime dell'azione revocatoria, qualora non sussista una donazione, ma l'atto da revocare sia comunque a titolo gratuito;
deve, inoltre, rilevarsi che, quand'anche nel caso di specie si intenda configurare una donazione e non un differente atto a titolo gratuito, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che nella donazione indiretta, proprio perché l'effetto dell'atto di liberalità viene ottenuto con il ricorso ad un atto non tipicamente donativo, ma attraverso un diverso atto tipico o attraverso il compimento di una serie di differenti atti, combinati fra loro, non è necessaria la forma pubblica (cfr. Cass. n. 14197/2013; Cass. n. 3819/2015); b) non vi è prova sufficiente che nel processo concluso con la sentenza n. 318 sia stata offerta una dimostrazione adeguata dell'apporto dei figli per l'acquisto dell'appartamento sito in via Nuvolari;
c) nemmeno risulta adeguatamente dimostrato che le integrali risorse ricavate dalla vendita dell'appartamento e dei locali siti in via Vittorio Emanuele fossero stati utilizzati per pagare i debiti della anzi la stessa afferma si avere pagato debiti verso Pt_2 Soget per € 23.000,00 e di avere provveduto alla copertura di cambiali per € 70.000,00; in ogni caso, la circostanza appare ininfluente, posto che il debito nei confronti del non Pt_3 risultava soddisfatto;
ritenuto, pertanto, che non sia stata adeguatamente dimostrata la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, che, pertanto, se non dichiarato inammissibile, si sarebbe verosimilmente concluso con un rigetto e carico delle spese di lite, in applicazione comunque del principio di soccombenza;
ritenuto, pertanto, che anche l'eccezione di inadempimento si rivela infondata, posto che, tenuto conto dell'esito comunque sfavorevole per gli odierni attori con il quale si sarebbe in ogni caso concluso l'appello, non appare sussistere la non scarsa importanza dell'inadempimento del convenuto (ex art. 1455 c.c.); ritenuto che le spese di lite del presente giudizio debbano essere poste a carico degli attori, in via solidale in applicazione del principio della soccombenza;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte attrice, le rigetta e condanna gli attori, in solido, a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco