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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17769 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58532/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58532/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MAZZEO SAVERIO Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Via Tommaso Campanella n. 21, presso lo studio Parte_1 CP_1 dell'Avv. Saverio Mazzeo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato in Via Francesco A. Pigafetta n. 22, CP_1
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, roponeva opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo Parte_1
n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del n. 787680/A del Controparte_2
29.7.2021, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 3.020,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49, secondo comma, del d.l.vo n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro 1.998,00 tramite servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, primo comma, lett.
b), numero 6, del d.l.vo n. 11 del 27.1.2010
Il ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 14 e 18 legge n. 689/81, il difetto di motivazione e la violazione del termine di conclusione del procedimento.
Si costituiva il , evidenziando la infondatezza dell'opposizione. CP_2
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sanzione, il per il suo rigetto ed il giudice procede alla lettura CP_2 del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Premesso che non è contestata la sussistenza della violazione, l'art. 14, commi 1° e 2°, della legge n.
689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
L'ultimo comma della stessa norma dispone, inoltre, che: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da un punto di vista strettamente formale tale termine non è rispettato, atteso che il fatto è dell'8.8.2019 e la notifica della violazione è avvenuta in data 4.3.2020. Tuttavia, la vicenda in questione è stata anche oggetto di un parallelo e più ampio procedimento investigativo per antiriciclaggio, circostanza che ha comportato, unitamente allo svolgimento di indagini complesse, la necessità di attendere l'acquisizione dei relativi atti per avere una visione più completa delle condotte oggetto di contestazione.
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2007, n. 9311. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, 02/04/2014, n. 768, Cass. civ., Sez. VI - 2, 03/09/2014, n. 18574 e Cass. civ., Sez.
II, 13/12/2011, n. 26734).
Per altro aspetto, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della legge n. 689/81 non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 07/08/2019, n. 21146).
Del pari il decreto impugnato deve ritenersi sufficientemente motivato attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato
“per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n. 18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Per altro aspetto, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative, non è applicabile il termine previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per la conclusione del relativo procedimento. Detta norma, la quale prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della legge n. 689 del 1981, costituente un sistema di norme organico e compiuto, delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve.
In particolare, è stato precisato che “Il termine stabilito dall'art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative. La L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, si pone infatti in rapporto di specialità con la suddetta L. n. 241 del 1990 (Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2006, n. 9591).
Peraltro, la stessa Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2006, n. 9591 ha ulteriormente chiarito che l'inosservanza del termine “secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS 5^ sez. 3 giugno 1999 n. 621, 5^ sez. 19 settembre 2000 n. 4844, 6^ sez. 13 maggio 2003 n. 2533, 4^ sez. 10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds 6^ sez. 19 dicembre 1997 n. 1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poichè anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura”, che “Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28” e che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione”.
L'unico termine applicabile resta pertanto quello quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n.
689 del 1981, art. 28 (Cass. civ., Sez. I, 16/11/2006, n. 24436), prescrizione nella fattispecie non decorsa.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex artt. 65, 5° comma, d.l.vo n. 231/07 e 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in euro 500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre accessori di legge.
Roma, 18.12.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58532/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MAZZEO SAVERIO Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Via Tommaso Campanella n. 21, presso lo studio Parte_1 CP_1 dell'Avv. Saverio Mazzeo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato in Via Francesco A. Pigafetta n. 22, CP_1
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, roponeva opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo Parte_1
n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del n. 787680/A del Controparte_2
29.7.2021, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 3.020,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 49, secondo comma, del d.l.vo n. 231/2007 per aver trasferito la somma di euro 1.998,00 tramite servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, primo comma, lett.
b), numero 6, del d.l.vo n. 11 del 27.1.2010
Il ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 14 e 18 legge n. 689/81, il difetto di motivazione e la violazione del termine di conclusione del procedimento.
Si costituiva il , evidenziando la infondatezza dell'opposizione. CP_2
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sanzione, il per il suo rigetto ed il giudice procede alla lettura CP_2 del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Premesso che non è contestata la sussistenza della violazione, l'art. 14, commi 1° e 2°, della legge n.
689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
L'ultimo comma della stessa norma dispone, inoltre, che: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da un punto di vista strettamente formale tale termine non è rispettato, atteso che il fatto è dell'8.8.2019 e la notifica della violazione è avvenuta in data 4.3.2020. Tuttavia, la vicenda in questione è stata anche oggetto di un parallelo e più ampio procedimento investigativo per antiriciclaggio, circostanza che ha comportato, unitamente allo svolgimento di indagini complesse, la necessità di attendere l'acquisizione dei relativi atti per avere una visione più completa delle condotte oggetto di contestazione.
Del resto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2007, n. 9311. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, 02/04/2014, n. 768, Cass. civ., Sez. VI - 2, 03/09/2014, n. 18574 e Cass. civ., Sez.
II, 13/12/2011, n. 26734).
Per altro aspetto, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della legge n. 689/81 non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 07/08/2019, n. 21146).
Del pari il decreto impugnato deve ritenersi sufficientemente motivato attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato
“per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n. 18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Per altro aspetto, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative, non è applicabile il termine previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per la conclusione del relativo procedimento. Detta norma, la quale prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della legge n. 689 del 1981, costituente un sistema di norme organico e compiuto, delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve.
In particolare, è stato precisato che “Il termine stabilito dall'art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative. La L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, si pone infatti in rapporto di specialità con la suddetta L. n. 241 del 1990 (Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2006, n. 9591).
Peraltro, la stessa Cass. civ., Sez. Unite, 27/04/2006, n. 9591 ha ulteriormente chiarito che l'inosservanza del termine “secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS 5^ sez. 3 giugno 1999 n. 621, 5^ sez. 19 settembre 2000 n. 4844, 6^ sez. 13 maggio 2003 n. 2533, 4^ sez. 10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds 6^ sez. 19 dicembre 1997 n. 1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poichè anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura”, che “Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28” e che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione”.
L'unico termine applicabile resta pertanto quello quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n.
689 del 1981, art. 28 (Cass. civ., Sez. I, 16/11/2006, n. 24436), prescrizione nella fattispecie non decorsa.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex artt. 65, 5° comma, d.l.vo n. 231/07 e 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1 in euro 500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre accessori di legge.
Roma, 18.12.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni