Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2024, proposto da UR TE TA, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2394/22, pubblicata in data 17.11.2022, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Taranto e notificata in data 09.04.2023 al competente Ministero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. MM LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Con il ricorso r.g. n. 1136 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato in data 17.09.2024 e depositato il 18.09.2024, la parte ricorrente ha domandato “l’esecuzione della sentenza n. 2394/22, pubblicata in data 17.11.2022, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Taranto e notificata in data 09.04.2023 al competente Ministero”.
2. In data 30.09.2024, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione statale intimata.
3. In data 31.10.2024, l’Amministrazione statale ha depositato in giudizio il decreto di ricostruzione della carriera della parte ricorrente prot. n. 1761 del 21.10.2024, adottato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2394 del 17.11.2022. Tale provvedimento è stato posto in pagamento unitamente al cedolino del mese di novembre p.v. per l’importo di euro 3.846,07, al netto delle ritenute Irpef, come indicato nella nota dell’Amministrazione depositata in data 07.11.2024.
4. In data 02.12.2024, la parte resistente ha altresì depositato gli ordini di pagamento degli interessi e la relativa tabella di liquidazione.
5. All’udienza camerale del 27.04.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio deve dunque prendere atto della documentazione depositata dalla parte resistente in data 31.10.2024 ( rectius , il decreto di ricostruzione della carriera della parte ricorrente prot. n. 1761 del 21/10/2024), nonché della documentazione depositata in data 07.11.2024 e 02.12.2024, e – tenendo conto che l’intervenuto pagamento delle differenze retributive non è stato specificamente contestato dalla parte ricorrente e pertanto va ritenuto provato ex art. 64, comma 2, c.p.a. – disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta.
6. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza “virtuale” (dunque, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
NO DE PR, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
MM LG, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MM LG | NO DE PR |
IL SEGRETARIO