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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11187 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1812/2023 promossa da:
Roma, (C.F.: in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempre, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Mosca e Antonio Di Mauro ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Olevano Romano n. 209, presso lo studio dei nominati procuratori, OPPONENTE
Contro,
, (C.F.: ) in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._1
“FUTUREDIL di LV BO” (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2 Guido Paoli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cossèria n. 5, presso lo studio del nominato procuratore,
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (RG 66032/2022) immediatamente esecutivo emesso da questo Tribunale, su ricorso di in qualità di titolare dell'impresa “FUTUREDIL di LV MI. Controparte_1 Con tale provvedimento era stato ingiunto al il pagamento Parte_1 della somma di € 19.000,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Il ricorrente aveva esposto di essere creditore del condominio della somma di € 19.000,00 portato dalla fattura n. 65 del 14.10.2021 (doc 2) rimasta parzialmente insoluta, relativa a somme dovute a fronte di un contratto d'appalto per esecuzione di lavori edilizi sottoscritto tra le parti in data 11.7.2018 (doc. 3). A sostegno dell'opposizione proposta il eccepiva l'incompleto adempimento delle Parte_1 obbligazioni contrattualmente assunte dalla IL. In particolare, la l'opponente deduceva che l'appaltatrice aveva percepito acconti e corrispettivi anche per lavori extra (doc. 4) e non aveva eseguito i ripristini richiesti né fornito le certificazioni decennali di garanzia (docc. 5, 7, 11);
Pagina 1 che la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori (doc. 5) e la successiva proposta transattiva (doc. 10) avevano evidenziato un credito effettivamente esigibile di soli € 1.249,00, a fronte di ritenute a garanzia pari a € 37.024,57, previste contrattualmente (art. 8, doc. 3); che la IL aveva rifiutato la proposta transattiva formulata, rendendo legittima la trattenuta operata dal , pari a € 22.000,00, somma superiore a quella azionata in via monitoria (€ Parte_1
19.000,00); che alla luce dell'inadempimento documentato e persistente, nonché della spesa stimata per i ripristini (€ 39.500,00 oltre IVA, doc. 11), aveva legittimamente formulato l'eccezione di inadempimento ex 1460 c.c. trattenendo le somme richieste dalla appaltatrice;
che aveva integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, non residuando pertanto alcun credito nei confronti della IL (doc. 13). In via riconvenzionale, l'opponete deduceva la responsabilità della IL per l'inadempimento agli obblighi contrattuali, consistenti nella mancata eliminazione dei vizi e difformità dell'opera e nella mancata consegna delle certificazioni decennali di garanzia;
che tali inadempimenti, tempestivamente denunciati e documentati nella relazione tecnica del Direttore dei Lavori (doc. 11), comportano una stima di interventi pari ad almeno € 39.500,00 oltre IVA;
che nonostante il formale riconoscimento dei vizi da parte della IL (doc. 12), la stessa era rimasta inerte, costringendo il Condominio ad agire in via riconvenzionale per ottenere la condanna della stessa all'eliminazione, a proprie cure e spese, delle difformità e alla consegna delle certificazioni previste dal contratto. Inoltre, il proponeva istanza ex art. 649 c.p.c., di Parte_1 Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ciò posto la parte opponete formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- preliminarmente, ricorrendo gravi motivi per tutto quanto sopra esposto e documentato, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (r.g. 6032/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 10/11/2022 e notificato in data 28/11/20222;
- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (r.g. 66032/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 10/11/2022, perché infondato, accertando e dichiarando la non debenza da parte del Condominio di Via Monte Bianco n. 113 in Roma di alcun (ulteriore) corrispettivo per l'inadempimento della all'obbligo di Parte_2 eliminare le difformità ed i vizi dell'opera relativa al contratto d'appalto dell'11.7.2018 nonché per la mancata consegna da parte della medesima delle certificazioni di Parte_2 garanzia prescritte dal contratto d'appalto, così come descritto e documentato nella relazione del Direttore dei Lavori in data 21.12.2022 ed all'esito della espletanda CTU, e per l'effetto revocare integralmente il medesimo decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (r.g. 66032/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 10/11/2022;
- nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare le difformità ed i vizi dell'opera relativa al contratto d'appalto dell'11.7.2018 nonché la mancata consegna delle certificazioni di garanzia prescritte dal contratto d'appalto, così come descritto e documentato nella relazione del Direttore dei Lavori in data 21.12.2022 ed all'esito della espletanda CTU, e conseguentemente condannare la FUTUREDIL di LV BO (p. iva ), P.IVA_2 titolare il Sig. FU OL, nato a [...] il [...], (c.f.: ), con C.F._1 sede a Fiumicino (Roma) al Viale di Focene n. 360, alla eliminazione a tutte proprie cura e spese delle difformità e vizi tempestivamente ad essa denunciati dal Parte_1
in Roma in relazione all'opera di cui al contratto d'appalto dell'11.7.2018, e condannare altresì
[...] la stessa FUTUREDIL di LV BO (p. iva ), titolare il Sig. FU P.IVA_2
Pagina 2 OL, nato a [...] il [...], (c.f.: ), con sede a Fiumicino (Roma) C.F._1 al Viale di Focene n. 360, a fornire e consegnare al Condominio committente Parte_1
Roma le certificazioni decennali di garanzia prescritte dal predetto contratto di appalto
[...] dell'11.7.2018;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della FUTUREDIL di LV BO (p. iva
), titolare il Sig. FU OL, nato a [...] il [...], (c.f.: P.IVA_2
), con sede a Fiumicino (Roma) al Viale di Focene n. 360, per la temerarietà C.F._1 dell'azione monitoria intrapresa, e conseguentemente condannare la medesima, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del in Roma di una Parte_1 somma nella misura di € 2.000,00 ovvero nella diversa misura che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”. Letta l'istanza ex artt. 648 e 649 c.p.c. formulata dalla parte opponente, con decreto del 23.1.2023 era fissata 'udienza del 16.2.2023 per la sola decisione sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, con rinvio dell'udienza di prima comparizione ad altra data. Il 15.2.2023 si costituiva in giudizio in qualità di titolare dell'impresa IL nel Controparte_1 sub-procedimento relativo all'istanza ex art 649 c.p.c., chiedendo il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In ragione della costituzione del convenuto solo il giorno priva dell'udienza di discussione, era consesso il termine di gg. 7 per il deposito delle note a parte opponente e l'ulteriore termine di gg 7 a parte opposta per il deposito delle repliche. All'esito delle note e delle repliche, con ordinanza in data 28.3.2023, l'Ill.mo Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con la seguente motivazione: “rilevato che parte opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo indicando i gravi motivi di cui all'art. 649, c.p.c. nel pericolo di esser costretta a pagare una somma non dovuta, dunque identificandoli unicamente nel fumus boni iuris delle proprie contestazioni, che indubbiamente costituisce uno dei necessari presupposti del provvedimento cautelare invocato, senza tuttavia addurre né documentare l'esistenza di un danno irreparabile che non sia rimediabile attraverso il futuro accoglimento nel merito del ricorso, connesso vuoi al proprio pericolo di insolvenza vuoi alla imminente insolvenza della controparte;
Rilevato che, anche sotto il profilo del fumus, va evidenziato che è stata contestata sottoscrizione del direttore dei lavori della del 29.07.2021, di cui all' allegato 5; che le contestazioni svolte stragiudizialmente appaiono, come sostenuto da parte opposta, successive al riferito collaudo, per cui preliminarmente va risolta la questione del valore negoziale di tale certificato di collaudo;
(in proposito va tuttavia precisato che non sono leggibili tutti i documenti successivi al 5 di parte opponente, per cui va chiarita tale lacuna asseverativa)” Il 15.2.2023 si costituiva in giudizio in qualità di titolare dell'impresa IL Controparte_1 anche nel procedimento di merito formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (RG 66032/2022), emesso dal Tribunale Civile di Roma;
- condannare il opponente a pagare le spese e compensi, oltre iva, cpa e rimborso Parte_1 forfettario come per legge.
Con riserva di richiedere in separato giudizio, il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto dal
, in Roma.” Parte_1
Pagina 3 A sostegno delle conclusioni formulate l'opposto eccepiva che l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente era infondata e smentita dai documenti prodotti dallo stesso opponente, in particolare dal doc. 6 del fascicolo di parte opponente, che contiene non solo la comunicazione di fine lavori, ma anche il certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori Ing. in data Per_1 20.7.2021;
che tale certificazione soddisfa le condizioni previste dagli artt. 8 e 12 del contratto di appalto (doc.3) per lo svincolo delle somme trattenute e la liquidazione del saldo, trattandosi di un atto tecnico e negoziale che chiude il rapporto contrattuale;
che in data 21.11.2028 aveva rilasciato la dichiarazione di garanzia per dieci anni delle opere di impermeabilizzazione eseguite, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 15 del contratto (doc. 2), che in pari data aveva inviato al Direttore dei Lavori (doc. 3 della numerazione di controparte), la documentazione contenente anche schede tecniche dei materiali utilizzati;
che con la mail del 21.11.2018 (doc. 03 e allegati A e B), erano state trasmesse le schede tecniche relative all'impermeabilizzazione eseguita, contenenti la garanzia decennale prevista dall'art. 8 del contratto di appalto (doc. 3);
che né il né il Direttore dei Lavori avevano mai formalmente contestato l'assenza di tale Parte_1 documentazione, rendendo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. infondata;
che l'opponete non aveva mai denunciato vizi delle impermeabilizzazioni, ma solo il mancato rilascio della relativa garanzia;
che il documento relativo alla contabilità finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori datato 29.7.2021 (doc. 5), nel quale erano descritte le opere incomplete e attestata l'assenza delle certificazioni era privo della sottoscrizione del Direttore dei Lavori, né risultava accompagnato da prova dell'invio al BO, risultando quindi privo di efficacia probatoria;
che tale documento era successivo al certificato di collaudo del 20.07.221 (doc. 6), già comunicato a e pertanto non può prevalere sulle pattuizioni contrattuali che subordinano il Parte_3 pagamento del saldo e lo svincolo delle ritenute all'emissione del collaudo (artt. 8 e 12, doc. 3);
che anche le comunicazioni del Direttore dei Lavori richiamate in allegato 7 (26.11.2018, 13.12.2019, 6.5.2020, 19.5.2020, 1.7.2020) non risultano accompagnate da prova dell'invio al BO, e comunque sono tutte anteriori al certificato di collaudo;
che la mail del Direttore dei Lavori del 15.11.2021 (doc. 10), contrariamente a quanto affermato dall'opponete non costituiva un accordo transattivo, ma una comunicazione unilaterale contenente osservazioni e richieste non condivise né sottoscritte;
che anche tale documento, essendo successivo al collaudo del 20.07.2021 (doc. 6), non può incidere sulla validità e sugli effetti liberatori del collaudo;
che con la lettera del 10.3.2022 (doc. 12), aveva formalmente contestato la sussistenza dei vizi indicati nella mail del Direttore dei Lavori, eccependo l'illegittimità della trattenuta a garanzia;
che in ragione della richiesta dell'amministratore del Condominio di emissione di una fattura per il pagamento parziale dei lavori, aveva emesso la fattura n. 65 del 14.10.2021 per l'importo di € 24.098,27 IVA inclusa, della quale è stato corrisposto solo un acconto pari a € 5.098,27 in data 19.10.2021;
che con la mail del 10.3.2022, pur senza riconoscere alcuna responsabilità, aveva manifestato disponibilità, esclusivamente a fini transattivi, a eseguire i lavori indicati dal Direttore dei Lavori e a definire il pagamento del residuo dell'appalto, pari a € 41.569,15 IVA inclusa, secondo un piano rateale articolato;
che in assenza di un riscontro da parte del opponete, aveva depositato il ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo;
Pagina 4 che aveva offerto l'esecuzione dei lavori contestati, senza ricevere alcuna risposta e che in base all'art. 1460 c.c., l'eccezione di inadempimento presuppone che la parte adempiente possa sospendere la propria prestazione solo in assenza di offerta della controprestazione da parte dell'altra; che l'opponente non aveva fornito alcuna motivazione per il proprio silenzio né ha giustificato il mancato accoglimento della proposta transattiva del 10.3.2022. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, volta alla condanna della IL all'eliminazione dei vizi e alla consegna delle certificazioni, la parte opposta osservava che, basandosi tale domanda sui medesimi presupposti dell'opposizione, doveva essere parimenti respinta. Infine, l'opposto eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'eventuale condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali delle parti e ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. L'opposizione è fondata. La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019). Va premesso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. n.19146 del 9.8.2013) Giova, inoltre, ricordare la distinzione tra “atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
- anche per facta concludentia - il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.” (Cass. n. 7260 del 12.5.2003; Cass. n. 11349 del 17.6.2004; Cass. n. 15711 del 21.6.2013; Cass. n. 19019 31.7. 2017, n. 19019). Una delle modalità di accettazione espressa dell'opera è rappresentata dal collaudo, il quale interviene a seguito della verifica, intesa come quel complesso di operazioni materiali finalizzate ad accertare se l'opera sia stata eseguita correttamente, nel rispetto delle regole dell'arte e dei patti contrattuali. La verifica, dunque, precede logicamente e cronologicamente il collaudo, che consiste nella dichiarazione con cui si riconosce che l'opera è stata — o meno — eseguita a regola d'arte (Cass. n. 283 del 13.1.1984). Tanto premesso, nella specie la consegna o l'immissione nel possesso dell'opera da parte della parte opposta al opponete costituisce circostanza pacifica, in quanto non oggetto di Parte_1 contestazione fra le parti ex art.115 c.p.c.
Pagina 5 Al fine della corretta ripartizione gli oneri probatori gravanti sulle parti è necessario verificare se vi sia stata o meno accettazione dell'opera da parte del . Parte_4 L'art. 12 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti prevedeva che “II Collaudo avverrà nella forma dell'attestazione di regolare esecuzione, il cui certificato sarà redatto dal Direttore del Lavori e sottoscritto dall'Appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato entro 60 giorni dalla data del conto finale, redatto a sua volta entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. L'emissione del certificato con esito positivo darà luogo contestualmente allo svincolo del deposito cauzionale ed alla liquidazione del credito residuo dell'Appaltatore. Prima della redazione del conto finale, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare:
-Garanzia decennale sulle impermeabilizzazioni eseguite;
-Documentazione inerente il corretto smaltimento dell'eternit;
-Documentazione inerente il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta;
-Documentazione comprovante il rispetto dei versamenti durante il periodo dei lavori, sia per sé che per i sub-appaltatori autorizzati. Sulle eventuali riserve decide la stazione Appaltante, sentito il parere del Direttore dei Lavori;
avverso tale decisione l'Appaltatore può ricorrere per le vie legali;
è escluso l'utilizzo del lodo arbitrale.” Entrambe le parti prodotto il certificato di collaudo presentato a in data 20.7.2021, Parte_3 con cui il direttore dei lavori, Ing. accertava e certificava testualmente che: “le opere sono Per_1 state eseguite in conformità al progetto presentato” (doc. 1 parte opposta e doc. 6 opponete). L'omessa sottoscrizione del collaudo da parte dell'appaltatore, a prescindere dalla qualificazione dell'atto come negozio bilaterale di accertamento oppure come dichiarazione unilaterale di scienza proveniente dal committente, non assume rilievo, poiché lo stesso appaltatore ha prodotto il documento in giudizio, dimostrando di volersene avvalere e di riconoscerne il contenuto. L'assenza di contestazioni in ordine alla presenza di vizi nell'opera è confermata sia dal fatto che tutte le comunicazioni di contestazione inviate dall'opponente sono successive alla data del collaudo, sia dalla mancata contestazione delle fatture emesse dalla parte opposta. L'eccezione sollevata dalla parte opposta in merito alla presunta omessa consegna della certificazione decennale di garanzia relativa all'impermeabilizzazione è priva di pregio e risulta del tutto infondata. Infatti, in data 21.11.2018, il BO rilasciava al Condominio di , in la Parte_1 dichiarazione di garanzia decennale relativa alle opere di impermeabilizzazione eseguite, con la quale attestava che “Il sottoscritto nato a [...] il [...], titolare dell'Impresa Controparte_1 Individuale “FUTUREDIL di LV MI con sede in Viale di Focene 360 nel Comune di Fiumicino (prov. di Roma), P.IVA: / C.F.: , DICHIARA di P.IVA_2 C.F._1 garantire con durata decennale le opere di impermeabilizzazione eseguite presso il vostro
come da normative vigenti (art. 1669 del Codice Civile […] Parte_1 come sottoscritto da art. 15 del Contratto d'Appalto stipulato in data 11 Luglio 2018. Si evidenzia inoltre che l'impresa FUTUREDIL di LV BO essendo ditta individuale ne risponde di prima persona con il proprio capitale documentabile.”(cfr. doc. 02, fascicolo di parte opposta). Nella stessa data, il BO trasmetteva al Direttore dei Lavori, Ing. una e-mail con il Per_1 seguente contenuto:“Buonasera Ing. le invio il preventivo per ulteriori lavori Per_1 Parte_1
come accordi verbali. Inoltre ci sono allegati scheda tecnica per la pavimentazione
[...] sovrapposta (Elastik) e per la resina della terrazza di copertura (Unii+)”(doc. 03 e allegati A) e B), fascicolo di parte opposta). Alla suddetta comunicazione risultano allegate le schede tecniche dei materiali utilizzati per l'impermeabilizzazione, contenenti la garanzia decennale prevista dalla normativa vigente e richiamata all'art. 8 del contratto d'appalto stipulato in data 11.07.2018.
Pagina 6 Tutta la documentazione comprovante l'avvenuto rilascio della garanzia decennale è stata prodotta dalla stessa parte opposta, la quale non ha mai contestato, né all'epoca dei fatti né successivamente, l'assenza della suddetta certificazione Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere adeguatamente provato il credito nella stessa misura già indicata nel decreto ingiuntivo opposto. Il complessivo tenore delle difese svolte dalla opponente non evidenziando profili di dolo o colpa grave, né un abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla opposta. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 19442/2022 di questo Tribunale), già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
condanna a rifondere a in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare dell'impresa “FUTUREDIL di LV MI le spese processuali liquidate in € 4.237 oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge
Si comunichi.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1812/2023 promossa da:
Roma, (C.F.: in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempre, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Mosca e Antonio Di Mauro ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Olevano Romano n. 209, presso lo studio dei nominati procuratori, OPPONENTE
Contro,
, (C.F.: ) in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._1
“FUTUREDIL di LV BO” (P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2 Guido Paoli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cossèria n. 5, presso lo studio del nominato procuratore,
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (RG 66032/2022) immediatamente esecutivo emesso da questo Tribunale, su ricorso di in qualità di titolare dell'impresa “FUTUREDIL di LV MI. Controparte_1 Con tale provvedimento era stato ingiunto al il pagamento Parte_1 della somma di € 19.000,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Il ricorrente aveva esposto di essere creditore del condominio della somma di € 19.000,00 portato dalla fattura n. 65 del 14.10.2021 (doc 2) rimasta parzialmente insoluta, relativa a somme dovute a fronte di un contratto d'appalto per esecuzione di lavori edilizi sottoscritto tra le parti in data 11.7.2018 (doc. 3). A sostegno dell'opposizione proposta il eccepiva l'incompleto adempimento delle Parte_1 obbligazioni contrattualmente assunte dalla IL. In particolare, la l'opponente deduceva che l'appaltatrice aveva percepito acconti e corrispettivi anche per lavori extra (doc. 4) e non aveva eseguito i ripristini richiesti né fornito le certificazioni decennali di garanzia (docc. 5, 7, 11);
Pagina 1 che la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori (doc. 5) e la successiva proposta transattiva (doc. 10) avevano evidenziato un credito effettivamente esigibile di soli € 1.249,00, a fronte di ritenute a garanzia pari a € 37.024,57, previste contrattualmente (art. 8, doc. 3); che la IL aveva rifiutato la proposta transattiva formulata, rendendo legittima la trattenuta operata dal , pari a € 22.000,00, somma superiore a quella azionata in via monitoria (€ Parte_1
19.000,00); che alla luce dell'inadempimento documentato e persistente, nonché della spesa stimata per i ripristini (€ 39.500,00 oltre IVA, doc. 11), aveva legittimamente formulato l'eccezione di inadempimento ex 1460 c.c. trattenendo le somme richieste dalla appaltatrice;
che aveva integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, non residuando pertanto alcun credito nei confronti della IL (doc. 13). In via riconvenzionale, l'opponete deduceva la responsabilità della IL per l'inadempimento agli obblighi contrattuali, consistenti nella mancata eliminazione dei vizi e difformità dell'opera e nella mancata consegna delle certificazioni decennali di garanzia;
che tali inadempimenti, tempestivamente denunciati e documentati nella relazione tecnica del Direttore dei Lavori (doc. 11), comportano una stima di interventi pari ad almeno € 39.500,00 oltre IVA;
che nonostante il formale riconoscimento dei vizi da parte della IL (doc. 12), la stessa era rimasta inerte, costringendo il Condominio ad agire in via riconvenzionale per ottenere la condanna della stessa all'eliminazione, a proprie cure e spese, delle difformità e alla consegna delle certificazioni previste dal contratto. Inoltre, il proponeva istanza ex art. 649 c.p.c., di Parte_1 Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ciò posto la parte opponete formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- preliminarmente, ricorrendo gravi motivi per tutto quanto sopra esposto e documentato, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (r.g. 6032/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 10/11/2022 e notificato in data 28/11/20222;
- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (r.g. 66032/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 10/11/2022, perché infondato, accertando e dichiarando la non debenza da parte del Condominio di Via Monte Bianco n. 113 in Roma di alcun (ulteriore) corrispettivo per l'inadempimento della all'obbligo di Parte_2 eliminare le difformità ed i vizi dell'opera relativa al contratto d'appalto dell'11.7.2018 nonché per la mancata consegna da parte della medesima delle certificazioni di Parte_2 garanzia prescritte dal contratto d'appalto, così come descritto e documentato nella relazione del Direttore dei Lavori in data 21.12.2022 ed all'esito della espletanda CTU, e per l'effetto revocare integralmente il medesimo decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (r.g. 66032/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 10/11/2022;
- nel merito, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare le difformità ed i vizi dell'opera relativa al contratto d'appalto dell'11.7.2018 nonché la mancata consegna delle certificazioni di garanzia prescritte dal contratto d'appalto, così come descritto e documentato nella relazione del Direttore dei Lavori in data 21.12.2022 ed all'esito della espletanda CTU, e conseguentemente condannare la FUTUREDIL di LV BO (p. iva ), P.IVA_2 titolare il Sig. FU OL, nato a [...] il [...], (c.f.: ), con C.F._1 sede a Fiumicino (Roma) al Viale di Focene n. 360, alla eliminazione a tutte proprie cura e spese delle difformità e vizi tempestivamente ad essa denunciati dal Parte_1
in Roma in relazione all'opera di cui al contratto d'appalto dell'11.7.2018, e condannare altresì
[...] la stessa FUTUREDIL di LV BO (p. iva ), titolare il Sig. FU P.IVA_2
Pagina 2 OL, nato a [...] il [...], (c.f.: ), con sede a Fiumicino (Roma) C.F._1 al Viale di Focene n. 360, a fornire e consegnare al Condominio committente Parte_1
Roma le certificazioni decennali di garanzia prescritte dal predetto contratto di appalto
[...] dell'11.7.2018;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della FUTUREDIL di LV BO (p. iva
), titolare il Sig. FU OL, nato a [...] il [...], (c.f.: P.IVA_2
), con sede a Fiumicino (Roma) al Viale di Focene n. 360, per la temerarietà C.F._1 dell'azione monitoria intrapresa, e conseguentemente condannare la medesima, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del in Roma di una Parte_1 somma nella misura di € 2.000,00 ovvero nella diversa misura che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”. Letta l'istanza ex artt. 648 e 649 c.p.c. formulata dalla parte opponente, con decreto del 23.1.2023 era fissata 'udienza del 16.2.2023 per la sola decisione sulla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, con rinvio dell'udienza di prima comparizione ad altra data. Il 15.2.2023 si costituiva in giudizio in qualità di titolare dell'impresa IL nel Controparte_1 sub-procedimento relativo all'istanza ex art 649 c.p.c., chiedendo il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In ragione della costituzione del convenuto solo il giorno priva dell'udienza di discussione, era consesso il termine di gg. 7 per il deposito delle note a parte opponente e l'ulteriore termine di gg 7 a parte opposta per il deposito delle repliche. All'esito delle note e delle repliche, con ordinanza in data 28.3.2023, l'Ill.mo Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, con la seguente motivazione: “rilevato che parte opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo indicando i gravi motivi di cui all'art. 649, c.p.c. nel pericolo di esser costretta a pagare una somma non dovuta, dunque identificandoli unicamente nel fumus boni iuris delle proprie contestazioni, che indubbiamente costituisce uno dei necessari presupposti del provvedimento cautelare invocato, senza tuttavia addurre né documentare l'esistenza di un danno irreparabile che non sia rimediabile attraverso il futuro accoglimento nel merito del ricorso, connesso vuoi al proprio pericolo di insolvenza vuoi alla imminente insolvenza della controparte;
Rilevato che, anche sotto il profilo del fumus, va evidenziato che è stata contestata sottoscrizione del direttore dei lavori della del 29.07.2021, di cui all' allegato 5; che le contestazioni svolte stragiudizialmente appaiono, come sostenuto da parte opposta, successive al riferito collaudo, per cui preliminarmente va risolta la questione del valore negoziale di tale certificato di collaudo;
(in proposito va tuttavia precisato che non sono leggibili tutti i documenti successivi al 5 di parte opponente, per cui va chiarita tale lacuna asseverativa)” Il 15.2.2023 si costituiva in giudizio in qualità di titolare dell'impresa IL Controparte_1 anche nel procedimento di merito formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 19442/2022 (RG 66032/2022), emesso dal Tribunale Civile di Roma;
- condannare il opponente a pagare le spese e compensi, oltre iva, cpa e rimborso Parte_1 forfettario come per legge.
Con riserva di richiedere in separato giudizio, il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto dal
, in Roma.” Parte_1
Pagina 3 A sostegno delle conclusioni formulate l'opposto eccepiva che l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente era infondata e smentita dai documenti prodotti dallo stesso opponente, in particolare dal doc. 6 del fascicolo di parte opponente, che contiene non solo la comunicazione di fine lavori, ma anche il certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori Ing. in data Per_1 20.7.2021;
che tale certificazione soddisfa le condizioni previste dagli artt. 8 e 12 del contratto di appalto (doc.3) per lo svincolo delle somme trattenute e la liquidazione del saldo, trattandosi di un atto tecnico e negoziale che chiude il rapporto contrattuale;
che in data 21.11.2028 aveva rilasciato la dichiarazione di garanzia per dieci anni delle opere di impermeabilizzazione eseguite, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 15 del contratto (doc. 2), che in pari data aveva inviato al Direttore dei Lavori (doc. 3 della numerazione di controparte), la documentazione contenente anche schede tecniche dei materiali utilizzati;
che con la mail del 21.11.2018 (doc. 03 e allegati A e B), erano state trasmesse le schede tecniche relative all'impermeabilizzazione eseguita, contenenti la garanzia decennale prevista dall'art. 8 del contratto di appalto (doc. 3);
che né il né il Direttore dei Lavori avevano mai formalmente contestato l'assenza di tale Parte_1 documentazione, rendendo l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. infondata;
che l'opponete non aveva mai denunciato vizi delle impermeabilizzazioni, ma solo il mancato rilascio della relativa garanzia;
che il documento relativo alla contabilità finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori datato 29.7.2021 (doc. 5), nel quale erano descritte le opere incomplete e attestata l'assenza delle certificazioni era privo della sottoscrizione del Direttore dei Lavori, né risultava accompagnato da prova dell'invio al BO, risultando quindi privo di efficacia probatoria;
che tale documento era successivo al certificato di collaudo del 20.07.221 (doc. 6), già comunicato a e pertanto non può prevalere sulle pattuizioni contrattuali che subordinano il Parte_3 pagamento del saldo e lo svincolo delle ritenute all'emissione del collaudo (artt. 8 e 12, doc. 3);
che anche le comunicazioni del Direttore dei Lavori richiamate in allegato 7 (26.11.2018, 13.12.2019, 6.5.2020, 19.5.2020, 1.7.2020) non risultano accompagnate da prova dell'invio al BO, e comunque sono tutte anteriori al certificato di collaudo;
che la mail del Direttore dei Lavori del 15.11.2021 (doc. 10), contrariamente a quanto affermato dall'opponete non costituiva un accordo transattivo, ma una comunicazione unilaterale contenente osservazioni e richieste non condivise né sottoscritte;
che anche tale documento, essendo successivo al collaudo del 20.07.2021 (doc. 6), non può incidere sulla validità e sugli effetti liberatori del collaudo;
che con la lettera del 10.3.2022 (doc. 12), aveva formalmente contestato la sussistenza dei vizi indicati nella mail del Direttore dei Lavori, eccependo l'illegittimità della trattenuta a garanzia;
che in ragione della richiesta dell'amministratore del Condominio di emissione di una fattura per il pagamento parziale dei lavori, aveva emesso la fattura n. 65 del 14.10.2021 per l'importo di € 24.098,27 IVA inclusa, della quale è stato corrisposto solo un acconto pari a € 5.098,27 in data 19.10.2021;
che con la mail del 10.3.2022, pur senza riconoscere alcuna responsabilità, aveva manifestato disponibilità, esclusivamente a fini transattivi, a eseguire i lavori indicati dal Direttore dei Lavori e a definire il pagamento del residuo dell'appalto, pari a € 41.569,15 IVA inclusa, secondo un piano rateale articolato;
che in assenza di un riscontro da parte del opponete, aveva depositato il ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo;
Pagina 4 che aveva offerto l'esecuzione dei lavori contestati, senza ricevere alcuna risposta e che in base all'art. 1460 c.c., l'eccezione di inadempimento presuppone che la parte adempiente possa sospendere la propria prestazione solo in assenza di offerta della controprestazione da parte dell'altra; che l'opponente non aveva fornito alcuna motivazione per il proprio silenzio né ha giustificato il mancato accoglimento della proposta transattiva del 10.3.2022. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, volta alla condanna della IL all'eliminazione dei vizi e alla consegna delle certificazioni, la parte opposta osservava che, basandosi tale domanda sui medesimi presupposti dell'opposizione, doveva essere parimenti respinta. Infine, l'opposto eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'eventuale condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali delle parti e ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. L'opposizione è fondata. La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019). Va premesso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. n.19146 del 9.8.2013) Giova, inoltre, ricordare la distinzione tra “atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
- anche per facta concludentia - il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.” (Cass. n. 7260 del 12.5.2003; Cass. n. 11349 del 17.6.2004; Cass. n. 15711 del 21.6.2013; Cass. n. 19019 31.7. 2017, n. 19019). Una delle modalità di accettazione espressa dell'opera è rappresentata dal collaudo, il quale interviene a seguito della verifica, intesa come quel complesso di operazioni materiali finalizzate ad accertare se l'opera sia stata eseguita correttamente, nel rispetto delle regole dell'arte e dei patti contrattuali. La verifica, dunque, precede logicamente e cronologicamente il collaudo, che consiste nella dichiarazione con cui si riconosce che l'opera è stata — o meno — eseguita a regola d'arte (Cass. n. 283 del 13.1.1984). Tanto premesso, nella specie la consegna o l'immissione nel possesso dell'opera da parte della parte opposta al opponete costituisce circostanza pacifica, in quanto non oggetto di Parte_1 contestazione fra le parti ex art.115 c.p.c.
Pagina 5 Al fine della corretta ripartizione gli oneri probatori gravanti sulle parti è necessario verificare se vi sia stata o meno accettazione dell'opera da parte del . Parte_4 L'art. 12 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti prevedeva che “II Collaudo avverrà nella forma dell'attestazione di regolare esecuzione, il cui certificato sarà redatto dal Direttore del Lavori e sottoscritto dall'Appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato entro 60 giorni dalla data del conto finale, redatto a sua volta entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. L'emissione del certificato con esito positivo darà luogo contestualmente allo svincolo del deposito cauzionale ed alla liquidazione del credito residuo dell'Appaltatore. Prima della redazione del conto finale, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare:
-Garanzia decennale sulle impermeabilizzazioni eseguite;
-Documentazione inerente il corretto smaltimento dell'eternit;
-Documentazione inerente il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta;
-Documentazione comprovante il rispetto dei versamenti durante il periodo dei lavori, sia per sé che per i sub-appaltatori autorizzati. Sulle eventuali riserve decide la stazione Appaltante, sentito il parere del Direttore dei Lavori;
avverso tale decisione l'Appaltatore può ricorrere per le vie legali;
è escluso l'utilizzo del lodo arbitrale.” Entrambe le parti prodotto il certificato di collaudo presentato a in data 20.7.2021, Parte_3 con cui il direttore dei lavori, Ing. accertava e certificava testualmente che: “le opere sono Per_1 state eseguite in conformità al progetto presentato” (doc. 1 parte opposta e doc. 6 opponete). L'omessa sottoscrizione del collaudo da parte dell'appaltatore, a prescindere dalla qualificazione dell'atto come negozio bilaterale di accertamento oppure come dichiarazione unilaterale di scienza proveniente dal committente, non assume rilievo, poiché lo stesso appaltatore ha prodotto il documento in giudizio, dimostrando di volersene avvalere e di riconoscerne il contenuto. L'assenza di contestazioni in ordine alla presenza di vizi nell'opera è confermata sia dal fatto che tutte le comunicazioni di contestazione inviate dall'opponente sono successive alla data del collaudo, sia dalla mancata contestazione delle fatture emesse dalla parte opposta. L'eccezione sollevata dalla parte opposta in merito alla presunta omessa consegna della certificazione decennale di garanzia relativa all'impermeabilizzazione è priva di pregio e risulta del tutto infondata. Infatti, in data 21.11.2018, il BO rilasciava al Condominio di , in la Parte_1 dichiarazione di garanzia decennale relativa alle opere di impermeabilizzazione eseguite, con la quale attestava che “Il sottoscritto nato a [...] il [...], titolare dell'Impresa Controparte_1 Individuale “FUTUREDIL di LV MI con sede in Viale di Focene 360 nel Comune di Fiumicino (prov. di Roma), P.IVA: / C.F.: , DICHIARA di P.IVA_2 C.F._1 garantire con durata decennale le opere di impermeabilizzazione eseguite presso il vostro
come da normative vigenti (art. 1669 del Codice Civile […] Parte_1 come sottoscritto da art. 15 del Contratto d'Appalto stipulato in data 11 Luglio 2018. Si evidenzia inoltre che l'impresa FUTUREDIL di LV BO essendo ditta individuale ne risponde di prima persona con il proprio capitale documentabile.”(cfr. doc. 02, fascicolo di parte opposta). Nella stessa data, il BO trasmetteva al Direttore dei Lavori, Ing. una e-mail con il Per_1 seguente contenuto:“Buonasera Ing. le invio il preventivo per ulteriori lavori Per_1 Parte_1
come accordi verbali. Inoltre ci sono allegati scheda tecnica per la pavimentazione
[...] sovrapposta (Elastik) e per la resina della terrazza di copertura (Unii+)”(doc. 03 e allegati A) e B), fascicolo di parte opposta). Alla suddetta comunicazione risultano allegate le schede tecniche dei materiali utilizzati per l'impermeabilizzazione, contenenti la garanzia decennale prevista dalla normativa vigente e richiamata all'art. 8 del contratto d'appalto stipulato in data 11.07.2018.
Pagina 6 Tutta la documentazione comprovante l'avvenuto rilascio della garanzia decennale è stata prodotta dalla stessa parte opposta, la quale non ha mai contestato, né all'epoca dei fatti né successivamente, l'assenza della suddetta certificazione Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere adeguatamente provato il credito nella stessa misura già indicata nel decreto ingiuntivo opposto. Il complessivo tenore delle difese svolte dalla opponente non evidenziando profili di dolo o colpa grave, né un abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla opposta. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 entrato in vigore il 23.10.2022, in considerazione dell'entità del credito e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 19442/2022 di questo Tribunale), già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
condanna a rifondere a in qualità di Parte_1 Controparte_1 titolare dell'impresa “FUTUREDIL di LV MI le spese processuali liquidate in € 4.237 oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge
Si comunichi.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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