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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3788/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3788/2023
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 10:37 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Luca Tancredi Lipera anche su delega dell'avv. Giuseppe Lipera e l'avv. Nino Sciuto.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Lipera precisa le conclusioni come da citazione. L'avv. Sciuto precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
3788/2023 promossa da:
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE LIPERA e dall'avv. LUCA TANCREDI LIPERA, elettivamente domiciliati in VIA PASUBIO 18, CATANIA
contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( rappresentati e difesi dall'avv. MATTEO SCIUTO e dall'avv. NINO SCIUTO, C.F._4
elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 6, NICOLOSI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. L'azione revocatoria proposta da e ai sensi dell'art. 2901 c.c. è Pt_1 Parte_2
fondata per le motivazioni di seguito esposte.
1.1. Risulta in primo luogo sussistente, in capo agli attori, il presupposto soggettivo della qualità di creditore di al momento della proposizione della domanda. Controparte_1
Tale qualità emerge inequivocabilmente dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla sentenza n. 4048 del 5 ottobre 2022 emessa dall'intestato ufficio e con la quale è Controparte_1
pagina 2 di 7 stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in € 11.007,79 in favore di ed in € 3.057,62 in favore di (oltre interessi legali), al rimborso delle Parte_1 Parte_2 spese di lite e di mediazione liquidate in € 254,18 per esborsi ed in € 7.545,00 per compenso (oltre accessori di legge), nonché al pagamento, in favore di entrambi gli attori, della somma equitativamente determinata ex art. 96, co. III c.p.c. in € 3.772,50, oltre interessi legali (cfr. allegato n. 3 alla citazione).
Pertanto, in forza dell'anzidetto titolo, e risultano titolari, nei confronti Pt_1 Parte_2
di , di un credito liquido ed esigibile, a tutela del quale gli odierni attori hanno Controparte_1
legittimamente promosso l'azione revocatoria all'esame del Tribunale.
1.2. Il credito in questione è peraltro sorto in epoca anteriore alla formalizzazione dell'atto dispositivo impugnato.
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge e non a quello successivo del suo accertamento in sede giudiziaria (cfr.
Cass. civ. 22161/2019).
Nel caso di specie, il fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria e, conseguentemente, della correlativa pretesa creditoria a tutela della quale parte attrice agisce in questa sede, è ascrivibile al fatto illecito commesso da in danno di e . Controparte_1 Pt_1 Parte_2
Come emerge dalla documentazione in atti, con sentenza n. 16 del 2010 emessa dalla Sezione distaccata dell'intestato ufficio di Mascalucia, l'odierno convenuto fu condannato per il reato di lesioni aggravate commesso nei confronti degli attori in data 10 dicembre 2002, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile;
proposto appello dal , la Corte di Appello di CP_1
TA con la sentenza n. 1389 del 2012 dichiarò il reato estinto per prescrizione, dando al contempo atto dell'insussistenza di evidenze probatorie tali da giustificare una pronuncia assolutoria e, per tale ragione, confermò integralmente le statuizioni civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno - poi accertato e liquidato dal giudice civile con l'anzidetta sentenza n. 4048/2022 all'esito del giudizio iscritto al n. r.g. 1567/2014 (cfr. docc.
1-3 allegati alla citazione).
L'insorgenza del credito è pertanto di gran lunga antecedente alla formalizzazione dell'atto impugnato – vale a dire, il contratto di vitalizio alimentare stipulato in data 24 aprile 2019 a ministero del notaio Distretti Notarili Riuniti di TA e ON (rep. 50407 – racc. Persona_1
22009) - con il quale, da un lato, ha trasferito a favore della figlia Controparte_1 [...]
- riservando per sé il diritto di abitazione e di uso - i seguenti beni immobili: (a) CP_2
appartamento per civile abitazione sito in Zafferana Etnea, località Fleri, via Rossi 7, piano terra, censito al locale catasto dei fabbricati al foglio 41, mappale 138, subalterno 5; (b) garage sito in pagina 3 di 7 Zafferana Etnea, località Fleri, via Rossi 7, piano S1, censito al locale catasto dei fabbricati al foglio
41, mappale 138, subalterno 8; dall'altro lato, ha assunto l'obbligazione di prestare Controparte_2
al padre odierno convenuto (ed al fratello ) il mantenimento e l'assistenza vita natural Controparte_3
durante (cfr. doc. 7 allegato alla citazione).
1.3. Pervenendo ora all'esame della sussistenza dell'eventus damni, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere sufficiente ad integrare il presupposto in commento anche solo il compimento di un atto che abbia reso più incerto o più difficoltoso il soddisfacimento del credito, in virtù di una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore (in tal senso, Cass.
26310/2021); incombe invece sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio conservi, senza difficoltà, una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. 15257/2004;
Cass. 11471/2003; Cass. 4578/1998).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che la vendita degli immobili siti in Zafferana Etnea, dei quali era proprietario esclusivo, abbia determinato un rilevante depauperamento Controparte_1 del patrimonio di quest'ultimo, con conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie.
Tale atto dispositivo ha infatti comportato una significativa modifica qualitativa e quantitativa del patrimonio di e ciò in quanto, come si evince dalla documentazione prodotta in Controparte_1 giudizio dal convenuto, il residuo compendio immobiliare da quest'ultimo indicato è costituito da altri beni immobili di cui è però titolare solo pro quota – peraltro, nella misura di 2/60 rispetto ad un immobile sito nel Comune di Belpasso in via Vittorio Emanuele II 58 (censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 107, particella 2306, subalterno 2); nella misura di 2/30 in relazione ai beni immobili siti in Zafferana Etnea, via Rossi, piano terra, censiti al locale Catasto dei Fabbricati, al foglio
41, particella 138, subalterni 2, 4 e 9; nella misura di 2/30 in relazione al terreno sito in Zafferana
Etnea, censito al locale Catasto dei Terreni, al foglio 41, particelle 122, 123, 127, 129, 130 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In ragione di ciò, i cespiti indicati dal appaiono di gran lunga economicamente meno CP_1
appetibili per i creditori e non consentirebbero all'occorrenza di soddisfare altrettanto agevolmente le loro ragioni creditorie.
1.4. Venendo al presupposto della scientia damni, la giurisprudenza di legittimità esige in capo al disponente una generica conoscenza del pregiudizio che l'atto possa arrecare alle ragioni del creditore e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
pagina 4 di 7 Deve osservarsi che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, […] nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore […] del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (in questi termini, Cass. civ. 7507/2007).
Orbene, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria processuale, non vi è dubbio che CP_1
fosse pienamente consapevole del pregiudizio che l'atto di vitalizio alimentare avrebbe
[...]
arrecato ai suoi creditori, dal momento che (a) il carattere fraudolento dell'atto si evince innanzitutto dall'oggetto, costituito dagli unici beni di cui il era titolare in via esclusiva;
(b) altrettanto CP_1
sospetto appare il momento storico in cui venne formalizzato l'atto - 24 aprile 2019 - ovvero nelle more della celebrazione del giudizio civile iscritto al n. r.g. 1567/2014 diretto ad accertare e liquidare il danno derivante dal fatto illecito commesso dal disponente a detrimento degli odierni attori (cfr. doc. 3 allegato alla citazione); (c) deve ragionevolmente ritenersi che con tale atto abbia Controparte_1
perseguito lo scopo di sottrarre i suddetti beni immobili all'imminente azione esecutiva dei creditori, assicurandosi non solo che tali beni rimanessero all'interno del proprio nucleo familiare, ma altresì riservandosi il diritto di abitazione e di uso degli stessi.
1.5. Deve infine esaminarsi la sussistenza dell'ulteriore presupposto dell'azione, consistente nel consilium fraudis del terzo , atteso che l'atto dispositivo impugnato deve intendersi Controparte_2 caratterizzato dall'onerosità.
Osserva infatti il Tribunale che il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, sì da comparare secondo dati omogenei la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante - secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado e limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle pagina 5 di 7 esigenze assistenziali del vitaliziato (in questi termini, Cass. civ. 32439/2023 e Cass. Sez. Un.
6532/1994).
Ora, ai fini del consilium fraudis è sufficiente la generica consapevolezza, anche nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori - non essendo necessaria né la collusione tra terzo e debitore, né la conoscenza specifica, da parte del terzo acquirente, del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (Cass.
5741/2004): la relativa prova, in particolare, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ.
27546/2014).
Posto, pertanto, che tale consapevolezza si identifica anche nella mera conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto per il creditore, depongono a favore delle tesi sostenuta da parte attrice plurime presunzioni gravi, precise e concordanti.
Non può infatti dirsi che abbia ignorato, senza colpa, l'esistenza del Controparte_2
pregiudizio alle ragioni creditorie, dal momento che (a) tale consapevolezza si identifica anche nella conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto per il creditore, essendo sufficiente l'esistenza, in capo all'acquirente, di un mero comportamento colpevole, rappresentato dalla concreta possibilità di conoscenza della situazione fraudolenta desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit; (b) la sussistenza del rapporto di parentela tra il vitaliziato ed il vitaliziante, nella specie costituito dal rapporto padre-figlia, rende estremamente inverosimile che quest'ultima non fosse già a conoscenza della condotta perpetrata dal padre ai danni degli attori (condotta risalente peraltro al 2002), nonché dell'esistenza del procedimento penale a carico del e del CP_1
successivo giudizio civile per il risarcimento del danno.
Ciò, in particolare, può affermarsi finanche a fronte dell'intercorso trasferimento della stessa in
Piemonte per motivi di lavoro - avvenuto nel 2016 (cfr. doc.
1-3 allegati alla comparsa di costituzione)
-, atteso che il procedimento penale a carico del padre fu definito in primo grado nel 2010 e in secondo grado nel 2012; inoltre, il giudizio civile per il risarcimento del danno era pendente già dal 2014: da quanto sinora esposto, pertanto, è inverosimile che non fosse a conoscenza della Controparte_2
generica esposizione debitoria del padre nei confronti degli odierni attori.
2. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, deve accogliersi la domanda proposta da e ai sensi dell'art. 2901 c.c., e dichiararsi l'inefficacia, nei Parte_1 Parte_2 confronti degli stessi, dell'atto di vitalizio alimentare stipulato in data 24 aprile 2019 a ministero del notaio di TA e ON (rep. 50407 – racc. Persona_2
22009) ordinandosi altresì, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotazione della presente sentenza nei registri pagina 6 di 7 immobiliari del competente Ufficio Provinciale – Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del
Territorio, in margine alla trascrizione dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'inefficacia, nei confronti di e di , dell'atto di Parte_1 Parte_2
vitalizio alimentare stipulato in data 24 aprile 2019 a ministero del notaio Per_1
di TA e ON (rep. 50407 – racc. 22009);
[...] Persona_2
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari del competente Ufficio
Provinciale – Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio, in margine alla trascrizione dell'atto impugnato;
3. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
e a le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per Parte_1 Parte_2
anticipazioni ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in TA dalla III sezione civile del Tribunale in data 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3788/2023
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 10:37 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Luca Tancredi Lipera anche su delega dell'avv. Giuseppe Lipera e l'avv. Nino Sciuto.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Lipera precisa le conclusioni come da citazione. L'avv. Sciuto precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
3788/2023 promossa da:
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE LIPERA e dall'avv. LUCA TANCREDI LIPERA, elettivamente domiciliati in VIA PASUBIO 18, CATANIA
contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( rappresentati e difesi dall'avv. MATTEO SCIUTO e dall'avv. NINO SCIUTO, C.F._4
elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 6, NICOLOSI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. L'azione revocatoria proposta da e ai sensi dell'art. 2901 c.c. è Pt_1 Parte_2
fondata per le motivazioni di seguito esposte.
1.1. Risulta in primo luogo sussistente, in capo agli attori, il presupposto soggettivo della qualità di creditore di al momento della proposizione della domanda. Controparte_1
Tale qualità emerge inequivocabilmente dalle risultanze processuali e, in particolare, dalla sentenza n. 4048 del 5 ottobre 2022 emessa dall'intestato ufficio e con la quale è Controparte_1
pagina 2 di 7 stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in € 11.007,79 in favore di ed in € 3.057,62 in favore di (oltre interessi legali), al rimborso delle Parte_1 Parte_2 spese di lite e di mediazione liquidate in € 254,18 per esborsi ed in € 7.545,00 per compenso (oltre accessori di legge), nonché al pagamento, in favore di entrambi gli attori, della somma equitativamente determinata ex art. 96, co. III c.p.c. in € 3.772,50, oltre interessi legali (cfr. allegato n. 3 alla citazione).
Pertanto, in forza dell'anzidetto titolo, e risultano titolari, nei confronti Pt_1 Parte_2
di , di un credito liquido ed esigibile, a tutela del quale gli odierni attori hanno Controparte_1
legittimamente promosso l'azione revocatoria all'esame del Tribunale.
1.2. Il credito in questione è peraltro sorto in epoca anteriore alla formalizzazione dell'atto dispositivo impugnato.
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge e non a quello successivo del suo accertamento in sede giudiziaria (cfr.
Cass. civ. 22161/2019).
Nel caso di specie, il fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria e, conseguentemente, della correlativa pretesa creditoria a tutela della quale parte attrice agisce in questa sede, è ascrivibile al fatto illecito commesso da in danno di e . Controparte_1 Pt_1 Parte_2
Come emerge dalla documentazione in atti, con sentenza n. 16 del 2010 emessa dalla Sezione distaccata dell'intestato ufficio di Mascalucia, l'odierno convenuto fu condannato per il reato di lesioni aggravate commesso nei confronti degli attori in data 10 dicembre 2002, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile;
proposto appello dal , la Corte di Appello di CP_1
TA con la sentenza n. 1389 del 2012 dichiarò il reato estinto per prescrizione, dando al contempo atto dell'insussistenza di evidenze probatorie tali da giustificare una pronuncia assolutoria e, per tale ragione, confermò integralmente le statuizioni civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno - poi accertato e liquidato dal giudice civile con l'anzidetta sentenza n. 4048/2022 all'esito del giudizio iscritto al n. r.g. 1567/2014 (cfr. docc.
1-3 allegati alla citazione).
L'insorgenza del credito è pertanto di gran lunga antecedente alla formalizzazione dell'atto impugnato – vale a dire, il contratto di vitalizio alimentare stipulato in data 24 aprile 2019 a ministero del notaio Distretti Notarili Riuniti di TA e ON (rep. 50407 – racc. Persona_1
22009) - con il quale, da un lato, ha trasferito a favore della figlia Controparte_1 [...]
- riservando per sé il diritto di abitazione e di uso - i seguenti beni immobili: (a) CP_2
appartamento per civile abitazione sito in Zafferana Etnea, località Fleri, via Rossi 7, piano terra, censito al locale catasto dei fabbricati al foglio 41, mappale 138, subalterno 5; (b) garage sito in pagina 3 di 7 Zafferana Etnea, località Fleri, via Rossi 7, piano S1, censito al locale catasto dei fabbricati al foglio
41, mappale 138, subalterno 8; dall'altro lato, ha assunto l'obbligazione di prestare Controparte_2
al padre odierno convenuto (ed al fratello ) il mantenimento e l'assistenza vita natural Controparte_3
durante (cfr. doc. 7 allegato alla citazione).
1.3. Pervenendo ora all'esame della sussistenza dell'eventus damni, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere sufficiente ad integrare il presupposto in commento anche solo il compimento di un atto che abbia reso più incerto o più difficoltoso il soddisfacimento del credito, in virtù di una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore (in tal senso, Cass.
26310/2021); incombe invece sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio conservi, senza difficoltà, una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. 15257/2004;
Cass. 11471/2003; Cass. 4578/1998).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che la vendita degli immobili siti in Zafferana Etnea, dei quali era proprietario esclusivo, abbia determinato un rilevante depauperamento Controparte_1 del patrimonio di quest'ultimo, con conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie.
Tale atto dispositivo ha infatti comportato una significativa modifica qualitativa e quantitativa del patrimonio di e ciò in quanto, come si evince dalla documentazione prodotta in Controparte_1 giudizio dal convenuto, il residuo compendio immobiliare da quest'ultimo indicato è costituito da altri beni immobili di cui è però titolare solo pro quota – peraltro, nella misura di 2/60 rispetto ad un immobile sito nel Comune di Belpasso in via Vittorio Emanuele II 58 (censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 107, particella 2306, subalterno 2); nella misura di 2/30 in relazione ai beni immobili siti in Zafferana Etnea, via Rossi, piano terra, censiti al locale Catasto dei Fabbricati, al foglio
41, particella 138, subalterni 2, 4 e 9; nella misura di 2/30 in relazione al terreno sito in Zafferana
Etnea, censito al locale Catasto dei Terreni, al foglio 41, particelle 122, 123, 127, 129, 130 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In ragione di ciò, i cespiti indicati dal appaiono di gran lunga economicamente meno CP_1
appetibili per i creditori e non consentirebbero all'occorrenza di soddisfare altrettanto agevolmente le loro ragioni creditorie.
1.4. Venendo al presupposto della scientia damni, la giurisprudenza di legittimità esige in capo al disponente una generica conoscenza del pregiudizio che l'atto possa arrecare alle ragioni del creditore e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
pagina 4 di 7 Deve osservarsi che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, […] nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore […] del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (in questi termini, Cass. civ. 7507/2007).
Orbene, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria processuale, non vi è dubbio che CP_1
fosse pienamente consapevole del pregiudizio che l'atto di vitalizio alimentare avrebbe
[...]
arrecato ai suoi creditori, dal momento che (a) il carattere fraudolento dell'atto si evince innanzitutto dall'oggetto, costituito dagli unici beni di cui il era titolare in via esclusiva;
(b) altrettanto CP_1
sospetto appare il momento storico in cui venne formalizzato l'atto - 24 aprile 2019 - ovvero nelle more della celebrazione del giudizio civile iscritto al n. r.g. 1567/2014 diretto ad accertare e liquidare il danno derivante dal fatto illecito commesso dal disponente a detrimento degli odierni attori (cfr. doc. 3 allegato alla citazione); (c) deve ragionevolmente ritenersi che con tale atto abbia Controparte_1
perseguito lo scopo di sottrarre i suddetti beni immobili all'imminente azione esecutiva dei creditori, assicurandosi non solo che tali beni rimanessero all'interno del proprio nucleo familiare, ma altresì riservandosi il diritto di abitazione e di uso degli stessi.
1.5. Deve infine esaminarsi la sussistenza dell'ulteriore presupposto dell'azione, consistente nel consilium fraudis del terzo , atteso che l'atto dispositivo impugnato deve intendersi Controparte_2 caratterizzato dall'onerosità.
Osserva infatti il Tribunale che il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, sì da comparare secondo dati omogenei la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante - secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado e limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle pagina 5 di 7 esigenze assistenziali del vitaliziato (in questi termini, Cass. civ. 32439/2023 e Cass. Sez. Un.
6532/1994).
Ora, ai fini del consilium fraudis è sufficiente la generica consapevolezza, anche nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori - non essendo necessaria né la collusione tra terzo e debitore, né la conoscenza specifica, da parte del terzo acquirente, del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (Cass.
5741/2004): la relativa prova, in particolare, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ.
27546/2014).
Posto, pertanto, che tale consapevolezza si identifica anche nella mera conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto per il creditore, depongono a favore delle tesi sostenuta da parte attrice plurime presunzioni gravi, precise e concordanti.
Non può infatti dirsi che abbia ignorato, senza colpa, l'esistenza del Controparte_2
pregiudizio alle ragioni creditorie, dal momento che (a) tale consapevolezza si identifica anche nella conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto per il creditore, essendo sufficiente l'esistenza, in capo all'acquirente, di un mero comportamento colpevole, rappresentato dalla concreta possibilità di conoscenza della situazione fraudolenta desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit; (b) la sussistenza del rapporto di parentela tra il vitaliziato ed il vitaliziante, nella specie costituito dal rapporto padre-figlia, rende estremamente inverosimile che quest'ultima non fosse già a conoscenza della condotta perpetrata dal padre ai danni degli attori (condotta risalente peraltro al 2002), nonché dell'esistenza del procedimento penale a carico del e del CP_1
successivo giudizio civile per il risarcimento del danno.
Ciò, in particolare, può affermarsi finanche a fronte dell'intercorso trasferimento della stessa in
Piemonte per motivi di lavoro - avvenuto nel 2016 (cfr. doc.
1-3 allegati alla comparsa di costituzione)
-, atteso che il procedimento penale a carico del padre fu definito in primo grado nel 2010 e in secondo grado nel 2012; inoltre, il giudizio civile per il risarcimento del danno era pendente già dal 2014: da quanto sinora esposto, pertanto, è inverosimile che non fosse a conoscenza della Controparte_2
generica esposizione debitoria del padre nei confronti degli odierni attori.
2. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, deve accogliersi la domanda proposta da e ai sensi dell'art. 2901 c.c., e dichiararsi l'inefficacia, nei Parte_1 Parte_2 confronti degli stessi, dell'atto di vitalizio alimentare stipulato in data 24 aprile 2019 a ministero del notaio di TA e ON (rep. 50407 – racc. Persona_2
22009) ordinandosi altresì, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotazione della presente sentenza nei registri pagina 6 di 7 immobiliari del competente Ufficio Provinciale – Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del
Territorio, in margine alla trascrizione dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'inefficacia, nei confronti di e di , dell'atto di Parte_1 Parte_2
vitalizio alimentare stipulato in data 24 aprile 2019 a ministero del notaio Per_1
di TA e ON (rep. 50407 – racc. 22009);
[...] Persona_2
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari del competente Ufficio
Provinciale – Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio, in margine alla trascrizione dell'atto impugnato;
3. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2
e a le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per Parte_1 Parte_2
anticipazioni ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in TA dalla III sezione civile del Tribunale in data 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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