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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1729 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1729 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/10/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.10.1998, a Sogliano al Rubicone
(FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a ES (FC) i figli , e, in data Per_1 Persona_2
23.11.2007, la figlia Per_3
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 26.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone (FC).
2. Confermare l'affidamento dei figli , ed congiuntamente ad Per_1 Persona_2 Per_3 entrambi i genitori.
Per quanto attiene il collocamento, il figlio che vive e studia a Milano, manterrà la residenza Per_1 presso la casa ex coniugale e domicilio presso la madre, mentre ed avranno Persona_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre, che lascerà la casa ex coniugale per trasferirsi in una nuova abitazione unitamente ai figli.
3. Confermare che la casa ex coniugale di LL IG MA (RN), Via Quinto Orazio Flacco n.
33, Int. 1, in comproprietà tra i coniugi, verrà, di comune accordo tra le parti, venduta ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
Qualora le parti decidessero di non vendere l'immobile a terzi, il signor cquisterà il 50% CP_1 della moglie corrispondendole il relativo prezzo, dopo aver fatto le opportune valutazioni di mercato, facendo la media su tre valutazioni immobiliari.
4. Confermare la regolamentazione del diritto di visita come di seguito: il padre potrà vedere e frequentare i figli liberamente, compatibilmente agli impegni universitari e/o lavorativi dei figli maggiori, nonché scolastici ed extrascolastici della figlia neomaggiorenne ed Per_3 economicamente non autosufficiente.
Le parti concordano per l'alternanza di visita;
per quanto attiene i figli e , gli Per_1 Persona_2 stessi non necessitano di un calendario di visita padre-figlio, anche in considerazione del fatto che fa rientro a LL IG MA quasi unicamente per le festività e svolge Per_1 Persona_2 turni lavorativi, anche nel weekend, rendendogli difficile calendarizzare e rispettare le visite paterne. Per tale ragione, saranno liberi di frequentare il padre, accordandosi direttamente tra di loro. 7Per quanto attiene la figlia (neomaggiorenne), le parti concordano per continuare la visita con Per_3
a weekend alterni, la figlia potrà trascorrere il fine settimana con il padre e quello successivo con la madre;
potrà altresì concordare direttamente con il genitore non collocatario nuove modalità di visita anche infrasettimanali.
Le parti concordano per l'alternanza anche nei periodi festivi: vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze estive, nonché ulteriori festività e/o ponti.
5. Confermare che entrambi i genitori si impegnano a contribuire ai bisogni e alle necessità dei figli in proporzione alle proprie possibilità. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli Parte_2
, ed versando la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 x 3 figli), e Per_1 Persona_2 Per_3 dunque corrispondendo € 200,00 direttamente a ciascun figlio sul proprio conto corrente personale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
Oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna (“Spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico -ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Campi scuola estivi, baby sitter, pre -scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento - nonni, ecc… - non offre tempestive alternative;
spese per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza”), nonché le eventuali ulteriori spese non previste dal suddetto Protocollo da concordarsi preventivamente tra le parti.
Le spese universitarie di (€ 5.000,00 annui ca.) saranno divisi al 50% tra i genitori, così Per_1 come le spese per l'affitto mensile a Milano (€ 500,00). Se uno dei genitori verserà l'intero importo,
l'altro genitore corrisponderà a giustificata richiesta il suo 50%.
6. Confermare che le due autovetture tg. GH241NX e tg. GR468FX Parte_3 Parte_3 inizialmente intestate entrambe al signor sono state divise tra i coniugi mediante Parte_2 passaggio di proprietà del 17.09.2024 di una delle autovetture alla signora La Parte_1 signora ha la disponibilità dell'autovettura Dacia Sandero tg. GR468FX. Pt_1
7. Confermare che la Signora potrà inoltre richiedere gli assegni nucleo Parte_1 familiari come previsti per legge;
9. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte II Serie A Anno
1998 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1729 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/10/2024 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.10.1998, a Sogliano al Rubicone
(FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a ES (FC) i figli , e, in data Per_1 Persona_2
23.11.2007, la figlia Per_3
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 26.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone (FC).
2. Confermare l'affidamento dei figli , ed congiuntamente ad Per_1 Persona_2 Per_3 entrambi i genitori.
Per quanto attiene il collocamento, il figlio che vive e studia a Milano, manterrà la residenza Per_1 presso la casa ex coniugale e domicilio presso la madre, mentre ed avranno Persona_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre, che lascerà la casa ex coniugale per trasferirsi in una nuova abitazione unitamente ai figli.
3. Confermare che la casa ex coniugale di LL IG MA (RN), Via Quinto Orazio Flacco n.
33, Int. 1, in comproprietà tra i coniugi, verrà, di comune accordo tra le parti, venduta ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
Qualora le parti decidessero di non vendere l'immobile a terzi, il signor cquisterà il 50% CP_1 della moglie corrispondendole il relativo prezzo, dopo aver fatto le opportune valutazioni di mercato, facendo la media su tre valutazioni immobiliari.
4. Confermare la regolamentazione del diritto di visita come di seguito: il padre potrà vedere e frequentare i figli liberamente, compatibilmente agli impegni universitari e/o lavorativi dei figli maggiori, nonché scolastici ed extrascolastici della figlia neomaggiorenne ed Per_3 economicamente non autosufficiente.
Le parti concordano per l'alternanza di visita;
per quanto attiene i figli e , gli Per_1 Persona_2 stessi non necessitano di un calendario di visita padre-figlio, anche in considerazione del fatto che fa rientro a LL IG MA quasi unicamente per le festività e svolge Per_1 Persona_2 turni lavorativi, anche nel weekend, rendendogli difficile calendarizzare e rispettare le visite paterne. Per tale ragione, saranno liberi di frequentare il padre, accordandosi direttamente tra di loro. 7Per quanto attiene la figlia (neomaggiorenne), le parti concordano per continuare la visita con Per_3
a weekend alterni, la figlia potrà trascorrere il fine settimana con il padre e quello successivo con la madre;
potrà altresì concordare direttamente con il genitore non collocatario nuove modalità di visita anche infrasettimanali.
Le parti concordano per l'alternanza anche nei periodi festivi: vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze estive, nonché ulteriori festività e/o ponti.
5. Confermare che entrambi i genitori si impegnano a contribuire ai bisogni e alle necessità dei figli in proporzione alle proprie possibilità. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli Parte_2
, ed versando la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 x 3 figli), e Per_1 Persona_2 Per_3 dunque corrispondendo € 200,00 direttamente a ciascun figlio sul proprio conto corrente personale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
Oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna (“Spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico -ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Campi scuola estivi, baby sitter, pre -scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento - nonni, ecc… - non offre tempestive alternative;
spese per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza”), nonché le eventuali ulteriori spese non previste dal suddetto Protocollo da concordarsi preventivamente tra le parti.
Le spese universitarie di (€ 5.000,00 annui ca.) saranno divisi al 50% tra i genitori, così Per_1 come le spese per l'affitto mensile a Milano (€ 500,00). Se uno dei genitori verserà l'intero importo,
l'altro genitore corrisponderà a giustificata richiesta il suo 50%.
6. Confermare che le due autovetture tg. GH241NX e tg. GR468FX Parte_3 Parte_3 inizialmente intestate entrambe al signor sono state divise tra i coniugi mediante Parte_2 passaggio di proprietà del 17.09.2024 di una delle autovetture alla signora La Parte_1 signora ha la disponibilità dell'autovettura Dacia Sandero tg. GR468FX. Pt_1
7. Confermare che la Signora potrà inoltre richiedere gli assegni nucleo Parte_1 familiari come previsti per legge;
9. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte II Serie A Anno
1998 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi