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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 192/2025
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: Dott.ssa SE TR Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. TE TO Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello tra
, c.f. difeso e rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TI LA (PEC elettivamente Email_1 domiciliato in Savona, Via Niella 4/6,
appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso anche CP_1 C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Alessandro Astengo (PEC
e dall'Avv. Federico Ferrando (PEC Email_2
, elettivamente domiciliato in Genova, Email_3
Viale Durazzo Pallavicini 6/4, appellato
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 69/2025 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Civile, Giudice Dott. Luigi Acquarone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2326/2023, depositata in cancelleria in data 28.01.2025, notificata il 28.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e/o comunque Dichiarare inesistente il diritto di credito preteso dal sig. e/o a lui non dovuta CP_1 da parte dell'odierno attore somma alcuna. In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.. per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'appello proposto da Pt_1 poiché inammissibile, improcedibile e/o infondato;
[...]
- nel merito, in via principale, confermare integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Savona n. 69/2025 del 28 gennaio 2025;
- per l'effetto, condannare l'appellante alla refusione delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, con applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto l'odierno appello è stato proposto per mere finalità dilatorie e con motivi manifestamente infondati, risultando privo di concreta utilità ed interesse.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione documentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva nei confronti di CP_1 Pt_1
il pagamento dell'importo di € 10.265,02,= a titolo di rimborso pro quota
[...]
delle perdite della società . Parte_2
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14.09.2023 Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo: in via preliminare,
l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione e per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'inesistenza del credito azionato, contestando la natura dei pagamenti eseguiti da Il convenuto opposto CP_1
chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto CP_1
ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
pag. 2/11 All'esito del giudizio il Tribunale di Savona così decideva: “ ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
579.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli è stato ingiunto di corrispondere a l'importo di € 10.265,02=, oltre interessi CP_1
legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto CONFERMA integralmente il provvedimento monitorio;
CONDANNA al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite della presente fase processuale che liquida in € 4.237,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A e della fase di mediazione che liquida in € 156,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. ”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2304 c.c.; nonché l'erronea applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio da parte del Tribunale.
L'appellante deduceva che gravava sulla parte ingiungente l'onere della prova della natura dei pagamenti effettuati e che i versamenti eseguiti da CP_1
erano qualificabili come apporto di denaro in conto capitale, senza obbligo di restituzione da parte dall'altro socio.
Si costituiva in appello eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché per la sopravvenuta carenza di interesse, essendo egli stesso stato soddisfatto , in linea capitale, per effetto del pignoramento e dell'assegnazione delle quote sociali al medesimo.
Nel merito chiedeva rigettarsi l'impugnazione infondata in fatto e in diritto;
eccepiva l'inammissibilità delle difese avversarie in ordine alla natura dei versamenti, in quanto svolte per la prima volta in grado d'appello.
Era fissata udienza di discussione orale davanti al Collegio. All'esito dell'udienza di discussione a causa veniva trattenuta decisione.
1.sull'eccezione ex art. 342 c.p.c..
pag. 3/11 L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'obbligo di motivazione specifica prescritto dall'art. 342, comma 1 c.p.c. .
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
“Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (
Cass., Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 ).
Nel caso in esame si deve quindi, interpretando l'atto di appello, censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha distinto la natura dei pagamenti effettuati dal socio e il conseguente onere probatorio.
L'appello in applicazione dei predetti principi è ammissibile.
Sussiste altresì l'interesse ad agire della parte appellante in quanto la dedotta soddisfazione del credito in via esecutiva da parte del creditore attiene alla sfera giuridica di quest'ultimo e non viene meno l'interesse del debitore alla caducazione del titolo.
2. sui motivi di appello principale
La parte appellante lamenta la mancata qualificazione da parte del Tribunale della natura dei pagamenti effettuati dal socio in relazione alla ripetibilità degli stessi, trattandosi in sostanza di un unico motivo articolato su diversi profili.
L'attuale parte appellante, già attore in opposizione, fin dall'atto di citazione ha dedotto la mancanza di prova delle allegazioni di cui al decreto ingiuntivo deducendo “La causale con la quale il pretendente creditore ha eseguito i
I è quella che si legge nelle contabili Parte_2 Parte_2
allegate al n. 2 del fascicolo monitorio (doc. 8: contabili bonifici) e cioè
pag. 4/11 “versamento socio”, salvo poi in ricorso richiamarli come “conferimento socio a copertura delle perdite”( atto di citazione in opposizione pag. 6).
Pertanto l'eccezione di inammissibilità della predetta difesa in appello ex art. 345
c.p.c. risulta infondata.
Il riferimento al procedimento per l'esecuzione della sentenza di primo grado è certamente irrilevante nel merito, ma non implica l'introduzione di questioni nuove. Al più, è allegazione di un fatto costitutivo sopravvenuto, che non comporta violazione del divieto di nova (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent. del
23.09.2019, n. 23565). Nel caso di specie, l'argomento si aggiunge a quelli già offerti in esame, senza modificare la domanda né il titolo della pretesa.
L'appellante deduce l'assenza di obbligo di restituzione pro quota delle somme pagate dall'appellato in ragione della qualificazione delle stesse quali conferimenti infruttiferi e/o versamenti in conto capitale, che possono essere
“rimborsati” solo dopo lo scioglimento della società.
Il motivo di appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Il Tribunale ha ritenuto che avesse esercitato una azione di regresso per i CP_1 pagamenti effettuati in favore della società a titolo di “conferimenti per coperture di perdite e pagamenti intervenuti a favore di fornitori e/o creditori “ ( sent. pag.
6).
Ciò premesso si rileva che l'azione di regresso è azione autonoma rispetto a quella nei confronti dei terzi e della stessa società, perché fondata sui rapporti interni tra i soci. La Suprema Corte di Cassazione insegna che, per l'azione di regresso nelle società di persone, non occorre né la preventiva escussione del patrimonio sociale, né la verifica della capienza del patrimonio sociale: «Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod.
pag. 5/11 civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali». (Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 18.08.2006, n. 18185).
L'eventuale incapienza del patrimonio sociale attiene alla fase esecutiva, che in questa sede non rileva, discutendosi piuttosto della titolarità del credito e della sua ripetibilità: «Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore
d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. ». (Cass. Civ., Sez. III, Ord. del
16.10.2020, n. 22629; conformi: Cass. Civ., Sez. III, Ord. del 12.10.2019, n.
25378; Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 16.01.2009, n. 1040).
Occorre ricordare che la presente causa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la parte ingiungente è gravata della prova dell'esistenza del credito, a fronte della contestazione di controparte circa la natura dei pagamenti.
Occorre altresì distinguere quali siano i pagamenti ripetibili dal socio o meno.
Nel caso di specie l'articolo 7 comma 3 dello statuto recita: «Gli utili risultanti dal bilancio saranno distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nella Società e nella stessa proporzione verranno effettuate eventuali perdite» (cfr. atto costitutivo Parte_2
art. 7, co. III).
Occorre premettere in diritto che : «L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo
pag. 6/11 del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant"» (Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 09.12.2015, n. 24861).
Ciò premesso la causa dei pagamenti in esame deve essere verificata in concreto per ciascuno di essi. Occorre pertanto distinguere tra i pagamenti effettuati da direttamente ai creditori da quelli effettuati in favore della società CP_1
(cfr. comparsa primo grado , doc. 3, e nota riassuntiva allegata CP_1
al ricorso monitorio, doc. 4).
Dall'esame delle documentazione agli atti risultano effettuati i seguenti pagamenti nei confronti dei creditori:
- euro 347,70 in data 30.03.2022 a “Studio Parte_3
- euro 1.830,00 in data 13.04.2022 a “Studio Viale Martiri Centodue S.n.c.”;
- euro 686,00 in data 12.12.2022 a “Alfe S.r.l.”;
- euro 203,00 in data 30.12.2022 a “De Prisco e Principato S.n.c.”;
- euro 500,00 in data 28.03.2023 a “Studio Viale Martiri Centodue S.n.c.”;
- euro 747,34 in data 11.04.2023 a “L Controparte_2
- euro 366,00 in data 21.06.2023 a “Aws S.r.l.”;
Per una cifra complessiva di euro 4.680,04.
I pagamenti in questione sono documentalmente provati da distinte di versamento bancario o da ricevute di bonifico. In assenza di contestazione specifica, si deve assumere che tali pagamenti siano andati a buon fine e si riferiscano precisamente ai soggetti indicati. Si tratta di pagamenti effettuati in favore dei creditori.
Non può essere riconosciuto l'asserito pagamento nei confronti della Agenzia delle Entrate in quanto non è stata data la prova della provenienza della provvista.
In definitiva, risulta provato il pagamento da parte di di debiti CP_1
sociali per euro 4.680,04. Tale somma è oggetto di obbligo restitutorio pro quota da parte del . Pt_4
Non possono essere riconosciute altre somme in quanto non risulta provato il pagamento di altre voci in favore della società con carattere di ripetibilità.
pag. 7/11 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “al fine di stabilire se i versamenti di liquidità pecuniaria eseguiti dal socio alla società possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, venendo quindi a tradursi in incrementi del patrimonio netto della società, con la conseguenza che essi non formano oggetto di un diritto alla restituzione durante la vita della società medesima ed al di fuori della liquidazione (cfr. Cass., 19 luglio 2000, n. 9471). Tali apporti di patrimonio, in effetti, sono legittimi, sia qualora siano destinati a colmare un passivo, sia se diretti ad incrementare l'attivo” ( Cass. 7427/2002 in motivazione).
Tutti i pagamenti compiuti in nome e per conto della compagine sociale sono acquisiti da quest'ultima, sicché, in assenza di prova del costante inadempimento da parte di uno dei due soci, nessun diritto al rimborso sorge in favore dell'altro.
La parte appellata non ha assolto tale onere perché l'ulteriore documentazione allegata indica i pagamenti effettuati come “versamento socio” nei confronti della società ed in quanto tale essi non sono ripetibili.
La parte appellata prospetta l'esistenza di altri diversi insoluti della società causati dalla mala gestio del consocio amministratore, con la necessità di far fronte alle rate del finanziamento erogato in favore della società, senza tuttavia collegare in maniera inequivoca le erogazioni effettuate alla necessità di fornire una provvista ai conti correnti della società (cfr. comparsa primo grado pag. 3, CP_1
nonché doc. 2 allegato per la copia del contratto di finanziamento;
cfr. comparsa appello pag. 3). CP_1
Nel caso in esame non sussiste prova della indisponibilità di risorse liquide da parte della società.
pag. 8/11 In atti non si rinviene alcun elemento in tal senso, ma solo l'affermazione di senso contrario dell'appellante non contestata dal creditore della Pt_1 CP_1
situazione finanziaria di lieve attivo di cui godeva la società nel periodo interessato (cfr. opposizione decreto pag. 4, nonché docc. 7-10). Pt_1
Quanto agli altri versamenti documentati da in favore della società, e non CP_1 contestati nell'an o nel quantum, non vi è prova né dei presupposti né degli scopi dei pagamenti. In base alla documentazione prodotta, si può osservare quanto segue:
- una causale estremamente generica, ossia “Versamento socio” (euro 2.000,00 del 21.10.2020; euro 1.000,00 del 28.02.2022; euro 1.000,00 del 31.03.2022; euro
700,00 del 29.06.2022; euro 480,00 del 29.07.2022; euro 1.000,00 del 01.12.2022; euro 1.100 del 29.12.2022; euro 21.01.2023; euro 150,00 del 20.02.2023; euro
24.02.2023; euro 1.300,00 del 30.03.2023; euro 1.200,00 del 05.05.2023; euro
1.000,00 del 30.06.2023);
- due pagamenti recano la generica dicitura “giroconto” o “giro” (euro 100,00 del 31.07.2020; euro 300,00 del 06.08.2020);
- per altri pagamenti, infine, non risulta alcuna causale (euro 1.000,00 del
30.03.2020; euro 1.000,00 del 30.04.2020; euro 300,00 del 29.05.2020; euro
100,00 del 30.06.2020).
Tutto ciò premesso risultano effettuati da parte di pagamenti ripetibili per CP_1
euro 4.680,04, e pro quota nei confronti di nella misura di euro Parte_1
2.340,02. Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e deve essere pronunciata la condanna dell'appellante al pagamento della somma di €
2.340,02 a favore dell'appellato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. sulle spese di giudizio
Attesa la parziale reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio in misura del 50%. Il restante 50% deve essere posto a carico di , soccombente sulla domanda di Parte_1
pagamento. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi, in ragione del valore della causa. E in particolare : valore inferiore ad € 5.200,00=
pag. 9/11 a. fase monitoria: euro 473,50 per compensi di avvocato;
b. giudizio di primo grado:
1. Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
2. Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
4. Fase decisionale, valore medio: € 851,00
TOTALE €2.552,00
c. giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € .134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale € 5.809,0
Deve essere respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione della parziale soccombenza reciproca: «La responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (Nella specie, era stato richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, protetto da ipoteca giudiziale per una somma sostanzialmente pari al doppio del credito accertato definitivamente nel giudizio a cognizione piena)»
(Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 13.10.2017, n. 24158).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 579/2023 del Tribunale di Savona;
pag. 10/11 2. condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato della somma di euro 2.340,02, oltre a interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo alla data del soddisfo;
3. compensa tra le parti la metà delle spese di lite dell'intero giudizio;
4. condanna l'appellante al pagamento della restante metà delle spese di lite, che liquida in tale misura :
a. fase monitoria: € 236,50= per compensi di avvocato;
b. primo grado: € 1.276,00= per compensi di avvocato;
c. fase di appello: € 1.457,50= per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario, i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data
26.11.2025.
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Persona_1
Il Consigliere estensore La Presidente
TE TO SE TR
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 192/2025
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: Dott.ssa SE TR Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. TE TO Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello tra
, c.f. difeso e rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TI LA (PEC elettivamente Email_1 domiciliato in Savona, Via Niella 4/6,
appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso anche CP_1 C.F._2 disgiuntamente dall'Avv. Alessandro Astengo (PEC
e dall'Avv. Federico Ferrando (PEC Email_2
, elettivamente domiciliato in Genova, Email_3
Viale Durazzo Pallavicini 6/4, appellato
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 69/2025 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Civile, Giudice Dott. Luigi Acquarone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2326/2023, depositata in cancelleria in data 28.01.2025, notificata il 28.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e/o comunque Dichiarare inesistente il diritto di credito preteso dal sig. e/o a lui non dovuta CP_1 da parte dell'odierno attore somma alcuna. In ogni caso condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.. per parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'appello proposto da Pt_1 poiché inammissibile, improcedibile e/o infondato;
[...]
- nel merito, in via principale, confermare integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Savona n. 69/2025 del 28 gennaio 2025;
- per l'effetto, condannare l'appellante alla refusione delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio, con applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto l'odierno appello è stato proposto per mere finalità dilatorie e con motivi manifestamente infondati, risultando privo di concreta utilità ed interesse.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione documentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva nei confronti di CP_1 Pt_1
il pagamento dell'importo di € 10.265,02,= a titolo di rimborso pro quota
[...]
delle perdite della società . Parte_2
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14.09.2023 Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo: in via preliminare,
l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione e per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'inesistenza del credito azionato, contestando la natura dei pagamenti eseguiti da Il convenuto opposto CP_1
chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto CP_1
ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
pag. 2/11 All'esito del giudizio il Tribunale di Savona così decideva: “ ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo RESPINGE
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
579.2023, emesso dal Tribunale di Savona in data 1.8.2023, con il quale gli è stato ingiunto di corrispondere a l'importo di € 10.265,02=, oltre interessi CP_1
legali dalle singole scadenze, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50= per esborsi e € 567,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende e per l'effetto CONFERMA integralmente il provvedimento monitorio;
CONDANNA al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite della presente fase processuale che liquida in € 4.237,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A e della fase di mediazione che liquida in € 156,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. ”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2304 c.c.; nonché l'erronea applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio da parte del Tribunale.
L'appellante deduceva che gravava sulla parte ingiungente l'onere della prova della natura dei pagamenti effettuati e che i versamenti eseguiti da CP_1
erano qualificabili come apporto di denaro in conto capitale, senza obbligo di restituzione da parte dall'altro socio.
Si costituiva in appello eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nonché per la sopravvenuta carenza di interesse, essendo egli stesso stato soddisfatto , in linea capitale, per effetto del pignoramento e dell'assegnazione delle quote sociali al medesimo.
Nel merito chiedeva rigettarsi l'impugnazione infondata in fatto e in diritto;
eccepiva l'inammissibilità delle difese avversarie in ordine alla natura dei versamenti, in quanto svolte per la prima volta in grado d'appello.
Era fissata udienza di discussione orale davanti al Collegio. All'esito dell'udienza di discussione a causa veniva trattenuta decisione.
1.sull'eccezione ex art. 342 c.p.c..
pag. 3/11 L'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'obbligo di motivazione specifica prescritto dall'art. 342, comma 1 c.p.c. .
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
“Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (
Cass., Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 ).
Nel caso in esame si deve quindi, interpretando l'atto di appello, censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha distinto la natura dei pagamenti effettuati dal socio e il conseguente onere probatorio.
L'appello in applicazione dei predetti principi è ammissibile.
Sussiste altresì l'interesse ad agire della parte appellante in quanto la dedotta soddisfazione del credito in via esecutiva da parte del creditore attiene alla sfera giuridica di quest'ultimo e non viene meno l'interesse del debitore alla caducazione del titolo.
2. sui motivi di appello principale
La parte appellante lamenta la mancata qualificazione da parte del Tribunale della natura dei pagamenti effettuati dal socio in relazione alla ripetibilità degli stessi, trattandosi in sostanza di un unico motivo articolato su diversi profili.
L'attuale parte appellante, già attore in opposizione, fin dall'atto di citazione ha dedotto la mancanza di prova delle allegazioni di cui al decreto ingiuntivo deducendo “La causale con la quale il pretendente creditore ha eseguito i
I è quella che si legge nelle contabili Parte_2 Parte_2
allegate al n. 2 del fascicolo monitorio (doc. 8: contabili bonifici) e cioè
pag. 4/11 “versamento socio”, salvo poi in ricorso richiamarli come “conferimento socio a copertura delle perdite”( atto di citazione in opposizione pag. 6).
Pertanto l'eccezione di inammissibilità della predetta difesa in appello ex art. 345
c.p.c. risulta infondata.
Il riferimento al procedimento per l'esecuzione della sentenza di primo grado è certamente irrilevante nel merito, ma non implica l'introduzione di questioni nuove. Al più, è allegazione di un fatto costitutivo sopravvenuto, che non comporta violazione del divieto di nova (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent. del
23.09.2019, n. 23565). Nel caso di specie, l'argomento si aggiunge a quelli già offerti in esame, senza modificare la domanda né il titolo della pretesa.
L'appellante deduce l'assenza di obbligo di restituzione pro quota delle somme pagate dall'appellato in ragione della qualificazione delle stesse quali conferimenti infruttiferi e/o versamenti in conto capitale, che possono essere
“rimborsati” solo dopo lo scioglimento della società.
Il motivo di appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Il Tribunale ha ritenuto che avesse esercitato una azione di regresso per i CP_1 pagamenti effettuati in favore della società a titolo di “conferimenti per coperture di perdite e pagamenti intervenuti a favore di fornitori e/o creditori “ ( sent. pag.
6).
Ciò premesso si rileva che l'azione di regresso è azione autonoma rispetto a quella nei confronti dei terzi e della stessa società, perché fondata sui rapporti interni tra i soci. La Suprema Corte di Cassazione insegna che, per l'azione di regresso nelle società di persone, non occorre né la preventiva escussione del patrimonio sociale, né la verifica della capienza del patrimonio sociale: «Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 cod. civ., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 cod.
pag. 5/11 civ., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali». (Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 18.08.2006, n. 18185).
L'eventuale incapienza del patrimonio sociale attiene alla fase esecutiva, che in questa sede non rileva, discutendosi piuttosto della titolarità del credito e della sua ripetibilità: «Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore
d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. ». (Cass. Civ., Sez. III, Ord. del
16.10.2020, n. 22629; conformi: Cass. Civ., Sez. III, Ord. del 12.10.2019, n.
25378; Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 16.01.2009, n. 1040).
Occorre ricordare che la presente causa ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la parte ingiungente è gravata della prova dell'esistenza del credito, a fronte della contestazione di controparte circa la natura dei pagamenti.
Occorre altresì distinguere quali siano i pagamenti ripetibili dal socio o meno.
Nel caso di specie l'articolo 7 comma 3 dello statuto recita: «Gli utili risultanti dal bilancio saranno distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nella Società e nella stessa proporzione verranno effettuate eventuali perdite» (cfr. atto costitutivo Parte_2
art. 7, co. III).
Occorre premettere in diritto che : «L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo
pag. 6/11 del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant"» (Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 09.12.2015, n. 24861).
Ciò premesso la causa dei pagamenti in esame deve essere verificata in concreto per ciascuno di essi. Occorre pertanto distinguere tra i pagamenti effettuati da direttamente ai creditori da quelli effettuati in favore della società CP_1
(cfr. comparsa primo grado , doc. 3, e nota riassuntiva allegata CP_1
al ricorso monitorio, doc. 4).
Dall'esame delle documentazione agli atti risultano effettuati i seguenti pagamenti nei confronti dei creditori:
- euro 347,70 in data 30.03.2022 a “Studio Parte_3
- euro 1.830,00 in data 13.04.2022 a “Studio Viale Martiri Centodue S.n.c.”;
- euro 686,00 in data 12.12.2022 a “Alfe S.r.l.”;
- euro 203,00 in data 30.12.2022 a “De Prisco e Principato S.n.c.”;
- euro 500,00 in data 28.03.2023 a “Studio Viale Martiri Centodue S.n.c.”;
- euro 747,34 in data 11.04.2023 a “L Controparte_2
- euro 366,00 in data 21.06.2023 a “Aws S.r.l.”;
Per una cifra complessiva di euro 4.680,04.
I pagamenti in questione sono documentalmente provati da distinte di versamento bancario o da ricevute di bonifico. In assenza di contestazione specifica, si deve assumere che tali pagamenti siano andati a buon fine e si riferiscano precisamente ai soggetti indicati. Si tratta di pagamenti effettuati in favore dei creditori.
Non può essere riconosciuto l'asserito pagamento nei confronti della Agenzia delle Entrate in quanto non è stata data la prova della provenienza della provvista.
In definitiva, risulta provato il pagamento da parte di di debiti CP_1
sociali per euro 4.680,04. Tale somma è oggetto di obbligo restitutorio pro quota da parte del . Pt_4
Non possono essere riconosciute altre somme in quanto non risulta provato il pagamento di altre voci in favore della società con carattere di ripetibilità.
pag. 7/11 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “al fine di stabilire se i versamenti di liquidità pecuniaria eseguiti dal socio alla società possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, venendo quindi a tradursi in incrementi del patrimonio netto della società, con la conseguenza che essi non formano oggetto di un diritto alla restituzione durante la vita della società medesima ed al di fuori della liquidazione (cfr. Cass., 19 luglio 2000, n. 9471). Tali apporti di patrimonio, in effetti, sono legittimi, sia qualora siano destinati a colmare un passivo, sia se diretti ad incrementare l'attivo” ( Cass. 7427/2002 in motivazione).
Tutti i pagamenti compiuti in nome e per conto della compagine sociale sono acquisiti da quest'ultima, sicché, in assenza di prova del costante inadempimento da parte di uno dei due soci, nessun diritto al rimborso sorge in favore dell'altro.
La parte appellata non ha assolto tale onere perché l'ulteriore documentazione allegata indica i pagamenti effettuati come “versamento socio” nei confronti della società ed in quanto tale essi non sono ripetibili.
La parte appellata prospetta l'esistenza di altri diversi insoluti della società causati dalla mala gestio del consocio amministratore, con la necessità di far fronte alle rate del finanziamento erogato in favore della società, senza tuttavia collegare in maniera inequivoca le erogazioni effettuate alla necessità di fornire una provvista ai conti correnti della società (cfr. comparsa primo grado pag. 3, CP_1
nonché doc. 2 allegato per la copia del contratto di finanziamento;
cfr. comparsa appello pag. 3). CP_1
Nel caso in esame non sussiste prova della indisponibilità di risorse liquide da parte della società.
pag. 8/11 In atti non si rinviene alcun elemento in tal senso, ma solo l'affermazione di senso contrario dell'appellante non contestata dal creditore della Pt_1 CP_1
situazione finanziaria di lieve attivo di cui godeva la società nel periodo interessato (cfr. opposizione decreto pag. 4, nonché docc. 7-10). Pt_1
Quanto agli altri versamenti documentati da in favore della società, e non CP_1 contestati nell'an o nel quantum, non vi è prova né dei presupposti né degli scopi dei pagamenti. In base alla documentazione prodotta, si può osservare quanto segue:
- una causale estremamente generica, ossia “Versamento socio” (euro 2.000,00 del 21.10.2020; euro 1.000,00 del 28.02.2022; euro 1.000,00 del 31.03.2022; euro
700,00 del 29.06.2022; euro 480,00 del 29.07.2022; euro 1.000,00 del 01.12.2022; euro 1.100 del 29.12.2022; euro 21.01.2023; euro 150,00 del 20.02.2023; euro
24.02.2023; euro 1.300,00 del 30.03.2023; euro 1.200,00 del 05.05.2023; euro
1.000,00 del 30.06.2023);
- due pagamenti recano la generica dicitura “giroconto” o “giro” (euro 100,00 del 31.07.2020; euro 300,00 del 06.08.2020);
- per altri pagamenti, infine, non risulta alcuna causale (euro 1.000,00 del
30.03.2020; euro 1.000,00 del 30.04.2020; euro 300,00 del 29.05.2020; euro
100,00 del 30.06.2020).
Tutto ciò premesso risultano effettuati da parte di pagamenti ripetibili per CP_1
euro 4.680,04, e pro quota nei confronti di nella misura di euro Parte_1
2.340,02. Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e deve essere pronunciata la condanna dell'appellante al pagamento della somma di €
2.340,02 a favore dell'appellato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. sulle spese di giudizio
Attesa la parziale reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio in misura del 50%. Il restante 50% deve essere posto a carico di , soccombente sulla domanda di Parte_1
pagamento. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi, in ragione del valore della causa. E in particolare : valore inferiore ad € 5.200,00=
pag. 9/11 a. fase monitoria: euro 473,50 per compensi di avvocato;
b. giudizio di primo grado:
1. Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
2. Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
4. Fase decisionale, valore medio: € 851,00
TOTALE €2.552,00
c. giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € .134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale € 5.809,0
Deve essere respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione della parziale soccombenza reciproca: «La responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (Nella specie, era stato richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, protetto da ipoteca giudiziale per una somma sostanzialmente pari al doppio del credito accertato definitivamente nel giudizio a cognizione piena)»
(Cass. Civ., Sez. I, Sent. del 13.10.2017, n. 24158).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 579/2023 del Tribunale di Savona;
pag. 10/11 2. condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato della somma di euro 2.340,02, oltre a interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo alla data del soddisfo;
3. compensa tra le parti la metà delle spese di lite dell'intero giudizio;
4. condanna l'appellante al pagamento della restante metà delle spese di lite, che liquida in tale misura :
a. fase monitoria: € 236,50= per compensi di avvocato;
b. primo grado: € 1.276,00= per compensi di avvocato;
c. fase di appello: € 1.457,50= per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario, i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data
26.11.2025.
Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Persona_1
Il Consigliere estensore La Presidente
TE TO SE TR
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