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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10344/2024 promossa da:
ATTORE Parte_1
Con l'avv. Andrea Bollani contro rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri da Controparte_1
ADRIATIC Ass.ni S.p.a. CONVENUTO
Con l'avv. Giovanni Neri
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale: piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria, disattese le eccezioni avversarie, condannare , Controparte_2 [...] cf: - con sede in Corso Italia 31 CP_3 P.IVA_1 Email_1
– 34122 Trieste in persona del legale rappresentate pro tempore, quale società ammessa a operare in territorio italiano per in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Controparte_4
Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagabria a pagare a per le causali indicate in Parte_1 narrativa, la somma di euro 11.833,77 cosi suddivisa: - euro 10.000 per risarcimento da furto e/o incendio come da valore assicurato decurtato lo scoperto del 10%; - euro 1.408,77per mediazione di cui euro 190,32 titolo di spese per avvio;
- euro 425,00 per spese di radiazione o la diversa somma
pagina 1 di 7 maggiore o minore ritenuta di giustizia da accertarsi all'estio della causa, con interessi e rivalutazione. In via istruttoria […]
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale rigettare la domanda di parte ricorrente perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
Nel merito in via subordinata, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio rappresentata in Italia per Parte_1 Controparte_1
la gestione dei sinistri da (di seguito Adriatic), chiedendo che Controparte_5 venga condannata al pagamento, in proprio favore, dell'importo complessivo di € 11.833,77, di cui € 10.000,00, o la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento da furto e/o incendio come da valore assicurato, decurtato lo scoperto del 10%, € 1.408,77 a titolo di rimborso delle spese di mediazione ed € 425,00 per la radiazione del mezzo.
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che: 1) il 22 aprile 2023, indicativamente tra le ore 4.00 e le ore 5.00, egli subiva il furto della propria autovettura Fiat Tipo (targata
FK573XT), presso l'abitazione in cui vive con la famiglia, sita in Pozzolengo (BS), in via
Marconi n. 74; 2) lo stesso giorno , padre dell'attore, proponeva denuncia- Persona_1
querela ai Carabinieri, Stazione di Desenzano del Garda in relazione al furto;
3) l'autovettura rubata era assicurata per incendio, furto e rapina con la compagnia Controparte_1
con polizza n. 08390074914 del 31/01/2023; 4) la scheda contrattuale, fra le garanzie, prevedeva un capitale assicurato di € 11.900,00, con franchigia di € 200,00 e scoperto del 10%, sia per l'ipotesi di furto e rapina, sia di incendio;
5) in data 24/04/2023, l'attore provvedeva all'apertura del sinistro;
6) nei giorni successivi, l'autovettura veniva rinvenuta completamente distrutta da incendio;
7) la compagnia assicuratrice eccepiva l'inoperatività della polizza;
8) la pagina 2 di 7 richiesta di indennizzo veniva reiterata a mezzo PEC, in data 27.7.2023, dal proprio difensore;
8) il procedimento di mediazione, introdotto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, dava esito negativo per mancata partecipazione dell'assicurazione.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni, la quale eccepiva l'inoperatività della polizza, deducendo: il carattere doloso dell'incendio, come tale non compreso fra i rischi assicurati, e il ritrovamento del veicolo, escludente la fattispecie del furto. Contestava, altresì, la richiesta di rimborso delle spese di mediazione, trattandosi di condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio e la domanda relativa agli interessi sulla somma rivalutata.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Non è in contestazione, e comunque risulta dalla documentazione in atti, la validità ed efficacia del contratto assicurativo stipulato dal con la compagnia Parte_1 CP_1
polizza n. 08390074914 del 31.01.2023 (doc.
4-4bis parte ricorrente) nonché la Controparte_1 copertura assicurativa, come da scheda contrattuale, per incendio, furto e rapina con capitale assicurato pari ad € 11.900,00, franchigia di € 200,00 e scoperto del 10% (doc. 4 parte ricorrente).
Ciò detto, l'art 33 del contratto d'assicurazione prevede la copertura assicurativa dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato “qualora derivanti da incendio, non doloso”, con l'espressa ulteriore precisazione, al successivo art. 33.1 che “la garanzia non è operante per danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso”; quanto alla garanzia per furto e rapina, l'art 34 del contratto d'assicurazione prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato “qualora derivanti da furto (totale, parziale o tentato) o rapina”, prevendo che “la copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale”.
Ora, in diritto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi promossi dall'assicurato nei confronti dell'assicurazione, afferma che sia “onere dell'attore provare che il rischio
pagina 3 di 7 avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore" (Cass. sez. 3 n. 1558/2018, n. 31251/2023, n.
1469/2025). Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che lo stesso sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Nel caso di specie, la prima contestazione svolta da è relativa Controparte_1 all'inoperatività della copertura assicurativa nell'ipotesi di incendio doloso.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la tesi dell'esclusione della garanzia per la sola ipotesi di incendio doloso cagionato dall'assicurato non possa essere condivisa stante la presenza, nel documento contrattuale, di apposita clausola (art. 31) escludente espressamente i danni causati “da dolo, colpa grave, o attività illecita del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato”, in ossequio a quanto previsto dall'art 1900 c.c.
(doc. 4 bis). L'esclusione, contenuta nel citato art. 33.1, della garanzia per i danni genericamente subiti dal veicolo “per effetto di incendio doloso”, interpretata in rapporto alla citata previsione di cui all'art. 31, va dunque intesa nel senso di escludere la copertura nell'ipotesi di danni derivanti da incendio doloso, sia esso causato dal contraente o dall'assicurato che da terzi (intesi quali soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dall'art. 31).
Ora, richiamato il principio giurisprudenziale citato in tema di onere della prova, era onere dell'assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito (l'incendio), questo rientrasse tra i rischi "non compresi", a causa dell'esistenza di una delle circostanze di esclusione previste dal contratto.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, premesso che l'esistenza dell'incendio non è stata tempestivamente contestata dalla convenuta (la contestazione, sul punto, in merito all'insufficienza della denuncia contenute nelle note conclusive – infondate alla luce della documentazione in atti per quanto si dirà – è comunque tardiva), l'assicuratore non ha provato che questo fosse derivato da una condotta dolosa. In particolare, dai documenti prodotti non emerge con certezza la prova della natura dell'incendio, definito sempre in modo generico e non connotato dall'aggettivo
“doloso”: nel verbale di rinvenimento e restituzione della Legione dei Carabinieri di Desenzano si legge, infatti, esclusivamente “carrozzeria distrutta”, “abitacolo distrutto”, “veicolo incendiato”, “completamente distrutto mediante incendio” (doc. 3 parte convenuta), mentre nell'ordinanza del GIP del 13.7.2023 ove a pag. 31 è indicato esclusivamente che quattro individui “abbandonavano [sia] l'autovettura Fiat tipo con targa FK573XT (che alle successive ore 6.45 veniva rinvenuta in fiamme”) (doc. 14 parte ricorrente).
In ogni caso, deve ritenersi che il sinistro oggetto di causa rientri nella garanzia anche in considerazione di quanto previsto dal contratto di assicurazione in relazione all'ipotesi di furto.
La convenuta contesta l'operatività della garanzia furto e rapina, stante il ritrovamento del veicolo assicurato;
si legge, infatti, nelle note conclusive: “Dal momento che il veicolo, presumibilmente rubato, veniva rinvenuto poco dopo, non si può più parlare di furto”. La tesi non può essere condivisa posto che lo stesso art 34 del contratto di assicurazione, in materia di garanzia furto e rapina, contempla espressamente l'ipotesi di ritrovamento del veicolo, non escludendo in tal caso la copertura, ma limitandosi a prevedere l'obbligo per l'assicurato di darne comunicazione alla compagnia assicurativa, e l'esclusione dalla garanzia degli “eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo”. La medesima clausola precisa poi che la copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale.
Ora, essendo stato provato il fatto costitutivo della domanda da parte dell'assicurato, ossia la consumazione del furto, mediante la produzione della denuncia-querela contro ignoti
(doc. 3 parte ricorrente) e dell'ordinanza del GIP del 13.7.2023 (doc. 14 parte ricorrente), ove a pag. 25 veniva accertato che nell'evento “spaccata” presso B3L Shop del 23.4.2023 venivano coinvolti due veicoli rubati, di cui uno “Fiat Tipo bianca con targa FK573XT provento di furto
pagina 5 di 7 consumato a Pozzolengo nella notte fra il 21 e il 22 aprile 2023”, ed essendo stata l'automobile del gravemente danneggiata durante la circolazione dopo il furto (in Parte_1
quanto usata come “ariete” per sfondare una vetrina di un esercizio commerciale a scopo di rapina) e distrutta in conseguenza diretta dell'azione furtiva, si ritiene che anche sotto tale profilo sia dovuto l'indennizzo a favore dell'assicurato .
Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte rappresentata in Controparte_1
Italia per la gestione dei sinistri da , va condannata al pagamento in Controparte_5
favore dell'attrice della somma di € 10.000,00, già detratto lo scoperto, che rivalutata (Cass.
15868/2015) dalla data di denuncia di sinistro documentata in data 24.4.23 (doc. 6 parte ricorrente), quale momento perfezionativo del diritto all'indennizzo, alla data odierna secondo gli indici Istat ammonta all'attualità ad € 10.250,00; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno (Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995, e giurisprudenza successiva) pari ad € 772,70. L'importo complessivo dovuto a Parte_1
ammonta, pertanto, ad € 11.022,70; dal giorno di pubblicazione della sentenza, inoltre,
[...]
sono dovuti gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
L'ulteriore domanda risarcitoria, relativa agli esborsi per la radiazione del veicolo pari ad € 425,00, quale ulteriore pregiudizio, risulta invece esclusa dalla garanzia, per il disposto dell'art. 31, ultimo capoverso “non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 3.387,00 per compenso professionale, di cui € 919,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione e istruttoria (importo minimo considerato che non è stata svolta attività istruttoria) ed € 851,00 per la fase decisoria (importo minimo considerato che la causa è stata decisa mediante discussione orale e deposito delle sole note conclusive).
Il ricorrente ha, altresì, chiesto il pagamento delle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, pari ad € euro 1.408,77, di cui euro 190,32 per l'avvio del procedimento ed € 800,00 di onorari, oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 La Corte di Cassazione, in tema della liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria, afferma che le stesse siano “assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa” (Cass. 32306/2023).
Nel caso di specie parte attrice ha documentato l'espletamento della procedura di mediazione e il versamento delle spese di avvio (doc. 8, 9 e 10) e ha prodotto la proforma di parcella e la successiva fattura (doc. 11 e 12) relativa alle spese legali sostenute, il cui importo si ritiene congruo essendo di valore inferiore ai parametri medi di liquidazione per l'attività stragiudiziale, di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia - seconda sezione civile –definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ON rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri da Controparte_1
al pagamento in favore di della somma Controparte_5 Parte_1 complessiva di € 11.022,70, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) ON parte convenuta al pagamento delle spese liquidate, in € 1.408,77 per spese di mediazione (importo già comprensivo di spese imponibili, IVA e CPA) ed € 3387,00 per compenso, oltre contributo unificato e marca, spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 9 dicembre 2025 Il Giudice
IN SI
Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP Elena Lodigiani.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10344/2024 promossa da:
ATTORE Parte_1
Con l'avv. Andrea Bollani contro rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri da Controparte_1
ADRIATIC Ass.ni S.p.a. CONVENUTO
Con l'avv. Giovanni Neri
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale: piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria, disattese le eccezioni avversarie, condannare , Controparte_2 [...] cf: - con sede in Corso Italia 31 CP_3 P.IVA_1 Email_1
– 34122 Trieste in persona del legale rappresentate pro tempore, quale società ammessa a operare in territorio italiano per in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Controparte_4
Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagabria a pagare a per le causali indicate in Parte_1 narrativa, la somma di euro 11.833,77 cosi suddivisa: - euro 10.000 per risarcimento da furto e/o incendio come da valore assicurato decurtato lo scoperto del 10%; - euro 1.408,77per mediazione di cui euro 190,32 titolo di spese per avvio;
- euro 425,00 per spese di radiazione o la diversa somma
pagina 1 di 7 maggiore o minore ritenuta di giustizia da accertarsi all'estio della causa, con interessi e rivalutazione. In via istruttoria […]
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale rigettare la domanda di parte ricorrente perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio.
Nel merito in via subordinata, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio rappresentata in Italia per Parte_1 Controparte_1
la gestione dei sinistri da (di seguito Adriatic), chiedendo che Controparte_5 venga condannata al pagamento, in proprio favore, dell'importo complessivo di € 11.833,77, di cui € 10.000,00, o la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento da furto e/o incendio come da valore assicurato, decurtato lo scoperto del 10%, € 1.408,77 a titolo di rimborso delle spese di mediazione ed € 425,00 per la radiazione del mezzo.
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che: 1) il 22 aprile 2023, indicativamente tra le ore 4.00 e le ore 5.00, egli subiva il furto della propria autovettura Fiat Tipo (targata
FK573XT), presso l'abitazione in cui vive con la famiglia, sita in Pozzolengo (BS), in via
Marconi n. 74; 2) lo stesso giorno , padre dell'attore, proponeva denuncia- Persona_1
querela ai Carabinieri, Stazione di Desenzano del Garda in relazione al furto;
3) l'autovettura rubata era assicurata per incendio, furto e rapina con la compagnia Controparte_1
con polizza n. 08390074914 del 31/01/2023; 4) la scheda contrattuale, fra le garanzie, prevedeva un capitale assicurato di € 11.900,00, con franchigia di € 200,00 e scoperto del 10%, sia per l'ipotesi di furto e rapina, sia di incendio;
5) in data 24/04/2023, l'attore provvedeva all'apertura del sinistro;
6) nei giorni successivi, l'autovettura veniva rinvenuta completamente distrutta da incendio;
7) la compagnia assicuratrice eccepiva l'inoperatività della polizza;
8) la pagina 2 di 7 richiesta di indennizzo veniva reiterata a mezzo PEC, in data 27.7.2023, dal proprio difensore;
8) il procedimento di mediazione, introdotto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, dava esito negativo per mancata partecipazione dell'assicurazione.
Si costituiva la compagnia di assicurazioni, la quale eccepiva l'inoperatività della polizza, deducendo: il carattere doloso dell'incendio, come tale non compreso fra i rischi assicurati, e il ritrovamento del veicolo, escludente la fattispecie del furto. Contestava, altresì, la richiesta di rimborso delle spese di mediazione, trattandosi di condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio e la domanda relativa agli interessi sulla somma rivalutata.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Non è in contestazione, e comunque risulta dalla documentazione in atti, la validità ed efficacia del contratto assicurativo stipulato dal con la compagnia Parte_1 CP_1
polizza n. 08390074914 del 31.01.2023 (doc.
4-4bis parte ricorrente) nonché la Controparte_1 copertura assicurativa, come da scheda contrattuale, per incendio, furto e rapina con capitale assicurato pari ad € 11.900,00, franchigia di € 200,00 e scoperto del 10% (doc. 4 parte ricorrente).
Ciò detto, l'art 33 del contratto d'assicurazione prevede la copertura assicurativa dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato “qualora derivanti da incendio, non doloso”, con l'espressa ulteriore precisazione, al successivo art. 33.1 che “la garanzia non è operante per danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso”; quanto alla garanzia per furto e rapina, l'art 34 del contratto d'assicurazione prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato “qualora derivanti da furto (totale, parziale o tentato) o rapina”, prevendo che “la copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale”.
Ora, in diritto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi promossi dall'assicurato nei confronti dell'assicurazione, afferma che sia “onere dell'attore provare che il rischio
pagina 3 di 7 avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore" (Cass. sez. 3 n. 1558/2018, n. 31251/2023, n.
1469/2025). Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che lo stesso sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Nel caso di specie, la prima contestazione svolta da è relativa Controparte_1 all'inoperatività della copertura assicurativa nell'ipotesi di incendio doloso.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la tesi dell'esclusione della garanzia per la sola ipotesi di incendio doloso cagionato dall'assicurato non possa essere condivisa stante la presenza, nel documento contrattuale, di apposita clausola (art. 31) escludente espressamente i danni causati “da dolo, colpa grave, o attività illecita del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato”, in ossequio a quanto previsto dall'art 1900 c.c.
(doc. 4 bis). L'esclusione, contenuta nel citato art. 33.1, della garanzia per i danni genericamente subiti dal veicolo “per effetto di incendio doloso”, interpretata in rapporto alla citata previsione di cui all'art. 31, va dunque intesa nel senso di escludere la copertura nell'ipotesi di danni derivanti da incendio doloso, sia esso causato dal contraente o dall'assicurato che da terzi (intesi quali soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dall'art. 31).
Ora, richiamato il principio giurisprudenziale citato in tema di onere della prova, era onere dell'assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito (l'incendio), questo rientrasse tra i rischi "non compresi", a causa dell'esistenza di una delle circostanze di esclusione previste dal contratto.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, premesso che l'esistenza dell'incendio non è stata tempestivamente contestata dalla convenuta (la contestazione, sul punto, in merito all'insufficienza della denuncia contenute nelle note conclusive – infondate alla luce della documentazione in atti per quanto si dirà – è comunque tardiva), l'assicuratore non ha provato che questo fosse derivato da una condotta dolosa. In particolare, dai documenti prodotti non emerge con certezza la prova della natura dell'incendio, definito sempre in modo generico e non connotato dall'aggettivo
“doloso”: nel verbale di rinvenimento e restituzione della Legione dei Carabinieri di Desenzano si legge, infatti, esclusivamente “carrozzeria distrutta”, “abitacolo distrutto”, “veicolo incendiato”, “completamente distrutto mediante incendio” (doc. 3 parte convenuta), mentre nell'ordinanza del GIP del 13.7.2023 ove a pag. 31 è indicato esclusivamente che quattro individui “abbandonavano [sia] l'autovettura Fiat tipo con targa FK573XT (che alle successive ore 6.45 veniva rinvenuta in fiamme”) (doc. 14 parte ricorrente).
In ogni caso, deve ritenersi che il sinistro oggetto di causa rientri nella garanzia anche in considerazione di quanto previsto dal contratto di assicurazione in relazione all'ipotesi di furto.
La convenuta contesta l'operatività della garanzia furto e rapina, stante il ritrovamento del veicolo assicurato;
si legge, infatti, nelle note conclusive: “Dal momento che il veicolo, presumibilmente rubato, veniva rinvenuto poco dopo, non si può più parlare di furto”. La tesi non può essere condivisa posto che lo stesso art 34 del contratto di assicurazione, in materia di garanzia furto e rapina, contempla espressamente l'ipotesi di ritrovamento del veicolo, non escludendo in tal caso la copertura, ma limitandosi a prevedere l'obbligo per l'assicurato di darne comunicazione alla compagnia assicurativa, e l'esclusione dalla garanzia degli “eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo”. La medesima clausola precisa poi che la copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale.
Ora, essendo stato provato il fatto costitutivo della domanda da parte dell'assicurato, ossia la consumazione del furto, mediante la produzione della denuncia-querela contro ignoti
(doc. 3 parte ricorrente) e dell'ordinanza del GIP del 13.7.2023 (doc. 14 parte ricorrente), ove a pag. 25 veniva accertato che nell'evento “spaccata” presso B3L Shop del 23.4.2023 venivano coinvolti due veicoli rubati, di cui uno “Fiat Tipo bianca con targa FK573XT provento di furto
pagina 5 di 7 consumato a Pozzolengo nella notte fra il 21 e il 22 aprile 2023”, ed essendo stata l'automobile del gravemente danneggiata durante la circolazione dopo il furto (in Parte_1
quanto usata come “ariete” per sfondare una vetrina di un esercizio commerciale a scopo di rapina) e distrutta in conseguenza diretta dell'azione furtiva, si ritiene che anche sotto tale profilo sia dovuto l'indennizzo a favore dell'assicurato .
Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte rappresentata in Controparte_1
Italia per la gestione dei sinistri da , va condannata al pagamento in Controparte_5
favore dell'attrice della somma di € 10.000,00, già detratto lo scoperto, che rivalutata (Cass.
15868/2015) dalla data di denuncia di sinistro documentata in data 24.4.23 (doc. 6 parte ricorrente), quale momento perfezionativo del diritto all'indennizzo, alla data odierna secondo gli indici Istat ammonta all'attualità ad € 10.250,00; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno (Cass. Civ. Sez. Un. n. 1712/1995, e giurisprudenza successiva) pari ad € 772,70. L'importo complessivo dovuto a Parte_1
ammonta, pertanto, ad € 11.022,70; dal giorno di pubblicazione della sentenza, inoltre,
[...]
sono dovuti gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
L'ulteriore domanda risarcitoria, relativa agli esborsi per la radiazione del veicolo pari ad € 425,00, quale ulteriore pregiudizio, risulta invece esclusa dalla garanzia, per il disposto dell'art. 31, ultimo capoverso “non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 3.387,00 per compenso professionale, di cui € 919,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione e istruttoria (importo minimo considerato che non è stata svolta attività istruttoria) ed € 851,00 per la fase decisoria (importo minimo considerato che la causa è stata decisa mediante discussione orale e deposito delle sole note conclusive).
Il ricorrente ha, altresì, chiesto il pagamento delle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, pari ad € euro 1.408,77, di cui euro 190,32 per l'avvio del procedimento ed € 800,00 di onorari, oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 La Corte di Cassazione, in tema della liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria, afferma che le stesse siano “assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa” (Cass. 32306/2023).
Nel caso di specie parte attrice ha documentato l'espletamento della procedura di mediazione e il versamento delle spese di avvio (doc. 8, 9 e 10) e ha prodotto la proforma di parcella e la successiva fattura (doc. 11 e 12) relativa alle spese legali sostenute, il cui importo si ritiene congruo essendo di valore inferiore ai parametri medi di liquidazione per l'attività stragiudiziale, di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia - seconda sezione civile –definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ON rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri da Controparte_1
al pagamento in favore di della somma Controparte_5 Parte_1 complessiva di € 11.022,70, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) ON parte convenuta al pagamento delle spese liquidate, in € 1.408,77 per spese di mediazione (importo già comprensivo di spese imponibili, IVA e CPA) ed € 3387,00 per compenso, oltre contributo unificato e marca, spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 9 dicembre 2025 Il Giudice
IN SI
Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP Elena Lodigiani.
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