TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2056/2022, promossa con ricorso
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Adorno del Foro C.F._1
di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Albenga, Piazza
Berlinguer n. 17/4, come da procura allegata all'atto di citazione PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede TR
in Loano (SV), via Marco Polo n. 9/5 (P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Marco Gallea del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceriale, piazza della Vittoria n. 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Savona, rigettata ogni contraria istanza:
1) dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato fra le parti
Pagina nr. 1 a seguito di diffida ad adempiere inoltrata all'appaltatore ai sensi dell'art. 1454
c.c.; 2) in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appaltatore, statuire la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento non di scarsa importanza ed entità ai sensi dell'art. 1455 c.c. 3) accertato il valore delle opere eseguite in funzione del contenuto economico e delle pattuizioni contenute nel contratto stipulato, accertato l'avvenuto pagamento delle somme versate dall'attrice, condannare il convenuto alla restituzione degli importi percepiti e non dovuti oltre interessi e rivalutazione nella consistenza emergenda in corso di causa e/o disporre la riduzione proporzionale del corrispettivo pagato ai sensi dell'art. 1668 c.c.; 4) condannare la società al risarcimento dei CP_1
danni tutti subiti per le causali di cui alla narrativa nella misura determinata in corso di causa causa e/o salvo ogni diverso e miglior criterio anche con valutazione equitativa;
5) con il favore delle anticipazioni, spese del giudizio e del compenso oltre oneri di legge”.
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previo adempimento degli incombenti di rito meglio visti e ritenuti, respingere la domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1454
c. c. e/o per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1455, così come richiesto dalla committente, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento di tale domanda e, conseguentemente, rigettare le ulteriori richieste di rimborso o di risarcimento dei danni formulate dalla Sig.ra nei riguardi Parte_1
della società perché del tutto illegittime ed infondate, in fatto ed in TR
diritto, per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente ed ulteriore provvedimento a norma di legge. Con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali ed agli oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
*********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
ha adito il Tribunale di Savona esponendo che:
• è proprietaria dell'immobile sito in Magliolo (Sv) Via Brunenghi, per averlo acquistato in data 25/02/2021, con atto a rogito del notaio . Persona_1
• Necessitando l'immobile, acquistato “al rustico”, di interventi di completamento per essere reso abitabile, commissionava l'esecuzione delle relative opere alla società in persona del legale rappresentante e socio unico TR
, e le parti si accordavano per il corrispettivo dell'appalto in euro Parte_2
80.000,00, oltre Iva, come indicato nel documento datato 1.4.2021 redatto dal sig.
e dallo stesso sottoscritto. Pt_2
• Prima dell'inizio dei lavori, versava al titolare della società la CP_1
somma di euro 40.000,00 oltre Iva a titolo di acconto, come previsto nel documento citato e la emetteva la fattura n. 67/2021. CP_1
• La società nel mese di aprile 2021 dava inizio ai lavori che, almeno internamente, avrebbero dovuto essere completati nel termine contrattualmente stabilito del 15.08.2021; detto termine era essenziale per la sig.ra che Pt_1
doveva ivi stabilire la propria abitazione (avendo venduto la precedente proprietà ed essendo collocata presso un immobile con contratto di locazione precario), motivo per cui sollecitava in più occasioni l'appaltatore alla continuità delle lavorazioni, che non proseguivano regolarmente.
• Il sig, richiedeva il versamento di un ulteriore acconto, in via Pt_2
anticipata rispetto alle pattuizioni scritte che ne prevedevano la corresponsione dopo l'esecuzione della pavimentazione (opera mai realizzata), e l'esponente si determinava a versare l'importo di euro 20.000,00, oltre Iva, corrispondente alla fattura n. 73/2021, ricevendo la rassicurazione che i lavori sarebbero proseguiti in forma spedita.
• Ciò nonostante, nel mese di giugno 2021 l'immobile risultava ancora totalmente sprovvisto della pavimentazione, non erano realizzati i bagni né la cucina, la scala esterna risultava realizzata al grezzo, non risultava realizzato il balcone, non erano state collocate le finestre e le porte, né realizzate le lavorazioni esterne alla casa;
la sig.ra veniva inoltre a conoscenza che il sig. Pt_1 Pt_2
Pagina nr. 3 non aveva effettuato nessun ordinativo delle finestre e porte finestre, dei sanitari, delle piastrelle e delle porte interne all'alloggio; il sig. , al fine di ordinare Pt_2
le finestre e porte finestre, le richiedeva il versamento della ulteriore somma di Euro
10.000,00 ma ella rappresentava che avrebbe provveduto a fine dei lavori, come convenuto.
• L'appaltatore, nel giugno 2021, abbandonava definitivamente il cantiere asportando tutti i macchinari, le dotazioni e i materiali in uso;
a nulla sono valsi i solleciti allo stesso indirizzati finalizzati al completamento delle opere e neppure l'intervento del direttore dei lavori geom. sortiva alcun esito. Controparte_2
• Con comunicazione del 7 luglio 2021 il legale dell'esponente, oltre a lamentare nei confronti della società la presenza di vizi e difetti nelle CP_1
lavorazioni effettuate, invitava il Sig. alternativamente a: a) riprendere Pt_2
immediatamente il cantiere abbandonato;
b) risolvere il rapporto con verifica in contradditorio degli interventi eseguiti e di quelli da eseguirsi.
• In data 15 luglio 2021, inoltre, il di lei difensore notificava all'impresa una diffida ad adempiere, che non veniva riscontrata.
• La si. si rivolgeva quindi ad un tecnico di fiducia (Ing. Parte_3 Tes_1
che redigeva relazione con l'elencazione specifica delle opere eseguite e
[...]
di quelle non eseguite – rispetto al contratto di appalto –, l'indicazione dei prezzi ed altresì dei vizi riscontrati;
• In data 12 agosto 2021 il direttore dei lavori Geom. comunicava CP_2 alle parti ed al la dismissione dell'incarico a seguito Parte_4 dell'inottemperanza dell'impresa alla ripresa dei lavori ed a seguito del CP_1
mancato rispetto delle prescrizioni impartite in relazione al cantiere ed alla sua messa in sicurezza.
Tutto ciò premesso, la sig.ra ha citato in giudizio al fine di Pt_1 TR
sentire accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto conseguente a diffida ad adempiere ex art. 1495 c.c. e, in subordine, per ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento del convenuto;
in ogni caso con condanna dello stesso alla restituzione degli acconti percepiti e al risarcimento dei danni.
Si è costituita ritualmente la società la quale – pur senza contestare CP_1
l'intervenuta conclusione del contratto, il versamento degli acconti fatturati e il
Pagina nr. 4 mancato completamento dei lavori – ha replicato di essere stato estromesso dal cantiere di causa ad opera della committente e ha evidenziato di aver svolto lavori aggiuntivi rispetto al preventivo di spesa concordato, con conseguente aumento dei costi, asserendo che le somme già versate dalla committenza erano servite per il pagamento delle opere eseguite.
La convenuta ha concluso pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenza di causa.
Dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il
Giudice ha assegnato i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c. p. c.
La controversia è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 14.05.2024 e quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c.
***********
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice ha agito per la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, con le conseguenti domande di natura restitutoria e risarcitoria, in via principale per effetto della diffida ad adempiere trasmessa all'appaltatore e, in via subordinata, per effetto dell'inadempimento di non scarsa importanza ad esso imputabile.
Sotto il primo profilo, parte convenuta ha eccepito l'illegittimità/inefficacia della diffida ad adempiere per essere intervenuta in corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza del termine pattuito per l'adempimento.
La valutazione sul punto viene posposta all'esame dell'inadempimento lamentato da parte attrice, indagine che il giudice è chiamato a svolgere in entrambe le ipotesi fatte valere.
Invero, per costante indirizzo di legittimità, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente a diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare, dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che l'inadempimento sia non di
Pagina nr. 5 scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod.civ., e, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 cod.civ., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale (Cass., Sez. 2, sent. n. 5407 del 13.03.2006 e Cass. Sez. 3, sent. n. 21237 del 29.11.2012). In altri termini, l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento deve essere svolto secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento (Cass., sez. 2, sent. n. 9314 del 18.04.2007).
Con riferimento alla fattispecie concreta, è innanzitutto pacifico in causa che le parti abbiano stipulato un contratto d'appalto avente ad oggetto le opere di completamento dell'immobile acquistato dalla committente allo stato grezzo, pattuendo un corrispettivo complessivo di euro 80.000,00, iva esclusa, e un
“termine lavori interni al 15.08.2021- consegna alloggio pronto per abitare” (cfr. preventivo in data 01.04.2021, doc. n. 2 di parte attrice). E' altresì documentato e non contestato che la sig.ra abbia corrisposto alla società un Pt_1 CP_1
iniziale acconto di euro 40.000,00 (fattura n. 67/2021 emessa dalla società, doc. n.
3 allegato alla citazione) ed uno successivo di euro 20.000,00 (fattura n. 73/2021, doc. n. 4 di parte attrice), per un totale di euro 60.000,00, iva esclusa. Ugualmente non controverso è che i lavori siano iniziati nel mese di aprile 2021 e si siano definitivamente interrotti nel mese di giugno 2021, senza essere portati a termine.
Infine, con CTU disposta in corso di causa – su cui si tornerà nel prosieguo – sono state meglio individuate le lavorazioni svolte e quelle omesse.
Con riferimento all'imputabilità dell'inadempimento, malgrado la società convenuta abbia dedotto di essere stata estromessa dal cantiere ad opera della committente, è piuttosto emersa la prova dell'abbandono ingiustificato dello stesso dall'appaltatrice.
Sono agli atti svariate comunicazioni scritte da cui emerge che la committenza ha lamentato l'interruzione dei lavori e ha invitato l'impresa a riprenderli, senza esito.
Risultano, in primo luogo, le missive del Direttore dei Lavori geom.
[...]
– rispettivamente datate 22 giungo, 14 luglio e 15 luglio 2021 – CP_2
Pagina nr. 6 contenenti l'intimazione, rivolta all'impresa, alla prosecuzione dei lavori e alla messa in sicurezza del cantiere abbandonato (cfr. docc. nn. 6,7 e 8 di parte attrice).
Sono state poi formalmente inviate dal legale della sig.ra alla società Pt_1
ulteriori comunicazione contenenti: il sollecito formale al completamento delle opere (missiva del 21 giugno 2021, doc. n. 5); la denuncia dei vizi nelle lavorazioni effettuate con invito a riprendere il cantiere o, in alternativa a risolvere il rapporto
(missiva del 7 luglio, doc. n. 9); la diffida ad adempiere del 15 luglio 2021 (doc. n.
10). Infine, con lettera datata 12 agosto 2021, il geom. si è dimesso Controparte_2
dall'incarico evidenziando che l'esecuzione dei lavori “è proseguita fino alla prima quindicina del mese di Giugno u.s. e che da detto mese di Giugno l'impresa ha sospeso l'attività senza avere segnalato la volontà di riprendere i lavori, nonostante inviti e diffide. Infatti l'Impresa “ ” non ha proceduto alla CP_1
ripresa dei lavori di completamento, non ottemperando alle disposizioni impartite dallo scrivente con ordine di servizio del 22 Giugno 2021. Questo stato di cose, che perdura, non ha consentito al sottoscritto di svolgere la propria funzione di direttore dei lavori e, pertanto, lo stesso, si dimette, ad ogni effetto, dall'incarico”
(doc. n. 11 di parte attrice).
A fronte di tali numerose comunicazioni, nessuna risposta o contestazione scritta risulta essere pervenuta alla committenza da parte della società appaltatrice.
Così accertato l'inadempimento della convenuta, deve rilevarsene la non scarsa importanza, come si evince in primo luogo dalla consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. , le cui conclusioni si considerano pienamente Testimone_2
attendibili in quanto logiche e coerenti nonché fondate sull'esame obiettivo dei luoghi e della documentazione contrattuale.
Il CTU, in particolare, partendo dalla descrizione dei luoghi di causa, ha dettagliatamente individuato per ciascuno dei due piani dell'immobile e per la zona esterna le lavorazioni effettuate e quelle non realizzate o non ultimate rispetto alle previsioni contrattuali di cui al preventivo del 01.04.2021; si richiama integralmente l'elencazione puntuale della consulenza tecnica d'ufficio datata
11.03.2024. Il geom. , per converso, non ha rilevato i vizi lamentati dalla Tes_2
committenza non essendo più verificabili e visibili a motivo dell'avvenuto completamento dei lavori da parte di altra ditta e non essendo presente agli atti documentazione fotografica sul punto
Pagina nr. 7 Fatta dunque eccezione per i vizi, le inadempienze denunciate dall'attrice - supportate dalla relazione di parte dell'Ing. (doc. n. 13) e dalla Tes_1
relativa documentazione fotografica - trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio.
La non scarsa importanza dell'inadempimento si evince dal fatto che numerose lavorazioni, quantificate dal CTU in misura superiore alla metà di quelle contrattualmente previste, non risultano completate o iniziate. Inoltre, dall'esame delle lettere inviate dalla committenza all'impresa risulta che a luglio (soltanto un mese prima della scadenza del termine di consegna) non era stata eseguita la pavimentazione, nonostante l'intervenuto pagamento dello stato di avanzamento lavori corrispondente a tale opera. Dette mancanze appaiono ancor più gravi se si tiene conto della necessità della sig.ra di abitare l'immobile dalla data del Pt_1
15 agosto 2021, come risulta dallo stesso preventivo-contratto predisposto dalla e sottoscritto dal legale rappresentante;
in esso si legge: “termine per CP_1 lavori interni 1578/2021 consegna alloggio pronto per abitare” e tale dicitura è accompagnata da ulteriore firma del sig. . Pt_2
Va ulteriormente evidenziato che la tesi difensiva della convenuta circa la sussistenza di varianti concordate con la committente non trova riscontro in atti né
è supportata dalla CTU. Innanzitutto, la ricostruzione dell'appaltatrice volta a considerare come lavorazioni extra – che sarebbero state meglio quantificate a fine lavori – quelle “aggiunte” a mano nel corpo del preventivo risulta smentita dallo stesso tenore del contratto predisposto dalla società. Nell prima pagina del documento si ravvisa infatti la descrizione delle opere inserite a mano con, a margine, la firma del Sig. ; nella seconda pagina, l'importo totale è indicato Pt_2
in Euro 80.000,00, viene inserita la data di fine lavori interni al 15.8.2021 e vi è nuovamente la firma del Sig. nonché, in calce, il timbro ed ulteriore firma Pt_2
a completamento. A fronte delle aggiunte circa le opere da eseguirsi con precisazione effettuata a margine ed a mano rispetto al documento stampato, non vi sono modificazioni sul prezzo. La volontà delle parti appare dunque univocamente interpretabile nel senso che le lavorazioni aggiunte a mano fossero comprese nell'appalto.
Sotto altro profilo, non si rinvengono riscontri alle prospettazioni di parte convenuta nella lettera di dimissioni del direttore dei lavori datata 12.08.2021. Secondo
Pagina nr. 8 l'appaltatrice in tale comunicazione si farebbe riferimento a “varianti in corso d'opera” ma nel testo della lettera (sopra trascritto in gran parte) non ve n'è traccia.
Infine, il CTU ha osservato che gli interventi a variante indicati in atti dalla convenuta risultano “oggi non visibili o rilevabili (interventi, n.d.r.) di cui non si può determinare l'effettiva esecuzione o meno” (relazione di consulenza tecnica, pag. 9).
Così appurata la gravità dell'inadempimento – valutazione in sé assorbente –, per ragioni di completezza espositiva si dà anche atto della domanda di parte attrice di accertamento della risoluzione stragiudiziale per diffida ad adempiere. L'art. 1454 cod. civ. disciplina una ipotesi di c.d. risoluzione di diritto (o stragiudiziale), attribuendo al creditore uno specifico strumento giuridico con cui addivenire in maniera automatica, in presenza di determinati presupposti, ad una risoluzione del contratto, senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale. In particolare, la norma impone al creditore di intimare alla parte inadempiente di adempiere alle proprie obbligazioni entro un congruo termine, con l'espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto dovrà considerarsi risolto. Tuttavia,
“ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice” (Cass., Sez. 2, sent. n. 15052 del
11/06/2018).
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha inviato la comunicazione del 15 luglio
2021 anteriormente alla scadenza contrattuale, motivo per cui non può ravvisarsi una diffida ad adempiere in senso tecnico.
Per le ragioni più sopra esposte, va in ogni caso dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della società da considerarsi di non scarsa CP_1
importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
Alla dichiarazione di risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice consegue la sua condanna alla restituzione dell'acconto ricevuto. Infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già
Pagina nr. 9 eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite. E' inoltre principio consolidato, in proposito, che – fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche –
l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del
12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009).
La determinazione del credito restitutorio deve tuttavia tenere conto del valore delle opere effettivamente eseguite a favore della committente, che il CTU ha quantificato in euro 31.666,47.
La quantificazione è corretta e non meritano accoglimento le contestazioni della difesa della convenuta – che comunque non ha partecipato alle operazioni peritali con il proprio CTP né ha svolto osservazioni alla bozza di CTU – circa l'incongruenza derivante dall'avere il geom. calcolato il valore delle opere Tes_2
non eseguite (per euro 48.333,53) secondo i prezzi di mercato e, al contempo, avere ricavato il valore delle opere eseguite sottraendo il primo importo al complessivo corrispettivo pattuito, senza calcolarne dunque il prezzo di mercato.
A ben vedere le parti si erano obbligate per un corrispettivo di euro 80.000,00, oltre
Iva; trattandosi di appalto a corpo, vale il principio dell'immodificabilità dei corrispettivi (in assenza della prova di varianti ed aggiunte come sopra ritenuto), risultando quindi irrilevante una eventuale maggiore stima, da parte del CTU, delle opere effettivamente realizzate, effettuata ai prezzi di mercato. D'altro canto, il valore delle lavorazioni non eseguite da parte del CTU è stato in parte effettuato a corpo. Il punto 5) del quesito sottoposto al CTU (relativo a tale aspetto) non è stato, peraltro, fatto oggetto di osservazioni ad opera delle parti in sede di conferimento dell'incarico né, come detto, vi è stata partecipazione alle operazioni peritali da parte della convenuta.
Il credito restitutorio dell'attrice è individuabile nel differenziale tra i pagamenti già effettuati per complessivi euro 66.000,00, al lordo dell'Iva, ed il valore dell'opera
Pagina nr. 10 realizzata per euro 31.666,47, al netto dell'Iva (quest'ultima da calcolarsi secondo le aliquote di legge) oltre rivalutazione ed interessi dalla mora al saldo.
Il credito restitutorio ricomprende le somme versate a titolo di Iva, in quanto oggetto anch'esse di indebito pagamento. Tanto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità: “Il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma” (Cass. 19806/2020, conforme
Cass. 1190/2015).
Passando alle richieste risarcitorie dell'attrice, si osserva in primo luogo che avendo essa optato per la risoluzione del contratto e non per altri rimedi, non le spettano quali voci di danno i costi di completamento/realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto,
Quanto alle spese richieste da parte attrice, a titolo risarcitorio, per la redazione della perizia funzionale all'introduzione del presente giudizio (euro 520,00 corrisposti all'Ing. , come da fattura 5/2021 di cui al doc. 16 delle Tes_1
produzioni attoree), si esprimono le seguenti osservazioni.
Tali costi non costituiscono un pregiudizio da ristorare, ma vanno computati nella regolamentazione delle spese processuali sostenute, e quindi rimborsati in virtù della soccombenza, dovendo essere assimilate alle “spese giudiziali” e non considerate componenti del danno da risarcire. Ciò in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sia in materia di spese di ATP (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9735 del 26/05/2020), sia con riferimento alle spese di CTP (Cass. 9549/2009), che si ritiene di poter estendere, per identità di ratio, al caso cui in considerazione.
Pertanto, le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Pagina nr. 11 La diversa qualificazione della domanda non impedisce comunque l'accoglimento della stessa, avendo l'attrice specificato correttamente in atti sia il petitum sia la causa petendi della richiesta di rimborso.
Quanto alla voce di danno derivante dall'avere la sig.ra sostenuto costi per Pt_1
locare un immobile nel periodo di esecuzione delle opere non realizzate dalla convenuta (settembre 2021-marzo 2021) si ritiene non adeguatamente raggiunta la relativa prova. Il contratto di locazione prodotto sub doc. 14, infatti, oltre a non riferirsi ad un uso abitativo, reca la data del 19.09.2020 con fine validità al
14.09.2021 e non sono documentati pagamenti (o risultano quietanze).
Passando alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico della società convenuta e liquidate in dispositivo sulla base dei criteri indicati dall'art. 4
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente
(valori medi per ciascuna fase ridotti in conformità alla nota spese di parte attrice).
Per le ragioni sopra già espresse, vengono altresì poste a carico della convenuta le spese per la consulenza ante causam sostenute dall'attrice.
Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico della società convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di appalto inter partes del 01.04.2021 per inadempimento imputabile a parte convenuta TR
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro- TR
tempore, alla restituzione in favore di del differenziale Parte_1
tra la somma di euro 66.000,00, al lordo Iva, e quella di euro 31.666,47, al netto Iva, Iva da calcolarsi secondo le aliquote di legge, oltre rivalutazione ed interessi dalla mora al saldo;
3) Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 520,00 per esborsi, euro 264,50 per spese vive ed euro
5.077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Pagina nr. 12 Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 25/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
Pagina nr. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2056/2022, promossa con ricorso
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Adorno del Foro C.F._1
di Savona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Albenga, Piazza
Berlinguer n. 17/4, come da procura allegata all'atto di citazione PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede TR
in Loano (SV), via Marco Polo n. 9/5 (P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Marco Gallea del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceriale, piazza della Vittoria n. 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Savona, rigettata ogni contraria istanza:
1) dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato fra le parti
Pagina nr. 1 a seguito di diffida ad adempiere inoltrata all'appaltatore ai sensi dell'art. 1454
c.c.; 2) in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appaltatore, statuire la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento non di scarsa importanza ed entità ai sensi dell'art. 1455 c.c. 3) accertato il valore delle opere eseguite in funzione del contenuto economico e delle pattuizioni contenute nel contratto stipulato, accertato l'avvenuto pagamento delle somme versate dall'attrice, condannare il convenuto alla restituzione degli importi percepiti e non dovuti oltre interessi e rivalutazione nella consistenza emergenda in corso di causa e/o disporre la riduzione proporzionale del corrispettivo pagato ai sensi dell'art. 1668 c.c.; 4) condannare la società al risarcimento dei CP_1
danni tutti subiti per le causali di cui alla narrativa nella misura determinata in corso di causa causa e/o salvo ogni diverso e miglior criterio anche con valutazione equitativa;
5) con il favore delle anticipazioni, spese del giudizio e del compenso oltre oneri di legge”.
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previo adempimento degli incombenti di rito meglio visti e ritenuti, respingere la domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1454
c. c. e/o per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1455, così come richiesto dalla committente, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento di tale domanda e, conseguentemente, rigettare le ulteriori richieste di rimborso o di risarcimento dei danni formulate dalla Sig.ra nei riguardi Parte_1
della società perché del tutto illegittime ed infondate, in fatto ed in TR
diritto, per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente ed ulteriore provvedimento a norma di legge. Con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali ed agli oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
*********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
ha adito il Tribunale di Savona esponendo che:
• è proprietaria dell'immobile sito in Magliolo (Sv) Via Brunenghi, per averlo acquistato in data 25/02/2021, con atto a rogito del notaio . Persona_1
• Necessitando l'immobile, acquistato “al rustico”, di interventi di completamento per essere reso abitabile, commissionava l'esecuzione delle relative opere alla società in persona del legale rappresentante e socio unico TR
, e le parti si accordavano per il corrispettivo dell'appalto in euro Parte_2
80.000,00, oltre Iva, come indicato nel documento datato 1.4.2021 redatto dal sig.
e dallo stesso sottoscritto. Pt_2
• Prima dell'inizio dei lavori, versava al titolare della società la CP_1
somma di euro 40.000,00 oltre Iva a titolo di acconto, come previsto nel documento citato e la emetteva la fattura n. 67/2021. CP_1
• La società nel mese di aprile 2021 dava inizio ai lavori che, almeno internamente, avrebbero dovuto essere completati nel termine contrattualmente stabilito del 15.08.2021; detto termine era essenziale per la sig.ra che Pt_1
doveva ivi stabilire la propria abitazione (avendo venduto la precedente proprietà ed essendo collocata presso un immobile con contratto di locazione precario), motivo per cui sollecitava in più occasioni l'appaltatore alla continuità delle lavorazioni, che non proseguivano regolarmente.
• Il sig, richiedeva il versamento di un ulteriore acconto, in via Pt_2
anticipata rispetto alle pattuizioni scritte che ne prevedevano la corresponsione dopo l'esecuzione della pavimentazione (opera mai realizzata), e l'esponente si determinava a versare l'importo di euro 20.000,00, oltre Iva, corrispondente alla fattura n. 73/2021, ricevendo la rassicurazione che i lavori sarebbero proseguiti in forma spedita.
• Ciò nonostante, nel mese di giugno 2021 l'immobile risultava ancora totalmente sprovvisto della pavimentazione, non erano realizzati i bagni né la cucina, la scala esterna risultava realizzata al grezzo, non risultava realizzato il balcone, non erano state collocate le finestre e le porte, né realizzate le lavorazioni esterne alla casa;
la sig.ra veniva inoltre a conoscenza che il sig. Pt_1 Pt_2
Pagina nr. 3 non aveva effettuato nessun ordinativo delle finestre e porte finestre, dei sanitari, delle piastrelle e delle porte interne all'alloggio; il sig. , al fine di ordinare Pt_2
le finestre e porte finestre, le richiedeva il versamento della ulteriore somma di Euro
10.000,00 ma ella rappresentava che avrebbe provveduto a fine dei lavori, come convenuto.
• L'appaltatore, nel giugno 2021, abbandonava definitivamente il cantiere asportando tutti i macchinari, le dotazioni e i materiali in uso;
a nulla sono valsi i solleciti allo stesso indirizzati finalizzati al completamento delle opere e neppure l'intervento del direttore dei lavori geom. sortiva alcun esito. Controparte_2
• Con comunicazione del 7 luglio 2021 il legale dell'esponente, oltre a lamentare nei confronti della società la presenza di vizi e difetti nelle CP_1
lavorazioni effettuate, invitava il Sig. alternativamente a: a) riprendere Pt_2
immediatamente il cantiere abbandonato;
b) risolvere il rapporto con verifica in contradditorio degli interventi eseguiti e di quelli da eseguirsi.
• In data 15 luglio 2021, inoltre, il di lei difensore notificava all'impresa una diffida ad adempiere, che non veniva riscontrata.
• La si. si rivolgeva quindi ad un tecnico di fiducia (Ing. Parte_3 Tes_1
che redigeva relazione con l'elencazione specifica delle opere eseguite e
[...]
di quelle non eseguite – rispetto al contratto di appalto –, l'indicazione dei prezzi ed altresì dei vizi riscontrati;
• In data 12 agosto 2021 il direttore dei lavori Geom. comunicava CP_2 alle parti ed al la dismissione dell'incarico a seguito Parte_4 dell'inottemperanza dell'impresa alla ripresa dei lavori ed a seguito del CP_1
mancato rispetto delle prescrizioni impartite in relazione al cantiere ed alla sua messa in sicurezza.
Tutto ciò premesso, la sig.ra ha citato in giudizio al fine di Pt_1 TR
sentire accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto conseguente a diffida ad adempiere ex art. 1495 c.c. e, in subordine, per ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento del convenuto;
in ogni caso con condanna dello stesso alla restituzione degli acconti percepiti e al risarcimento dei danni.
Si è costituita ritualmente la società la quale – pur senza contestare CP_1
l'intervenuta conclusione del contratto, il versamento degli acconti fatturati e il
Pagina nr. 4 mancato completamento dei lavori – ha replicato di essere stato estromesso dal cantiere di causa ad opera della committente e ha evidenziato di aver svolto lavori aggiuntivi rispetto al preventivo di spesa concordato, con conseguente aumento dei costi, asserendo che le somme già versate dalla committenza erano servite per il pagamento delle opere eseguite.
La convenuta ha concluso pertanto per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenza di causa.
Dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il
Giudice ha assegnato i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c. p. c.
La controversia è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 14.05.2024 e quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c.
***********
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice ha agito per la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, con le conseguenti domande di natura restitutoria e risarcitoria, in via principale per effetto della diffida ad adempiere trasmessa all'appaltatore e, in via subordinata, per effetto dell'inadempimento di non scarsa importanza ad esso imputabile.
Sotto il primo profilo, parte convenuta ha eccepito l'illegittimità/inefficacia della diffida ad adempiere per essere intervenuta in corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza del termine pattuito per l'adempimento.
La valutazione sul punto viene posposta all'esame dell'inadempimento lamentato da parte attrice, indagine che il giudice è chiamato a svolgere in entrambe le ipotesi fatte valere.
Invero, per costante indirizzo di legittimità, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente a diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto comunque a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare, dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che l'inadempimento sia non di
Pagina nr. 5 scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod.civ., e, sotto il profilo soggettivo, l'operatività della presunzione di responsabilità del debitore inadempiente fissata dall'art. 1218 cod.civ., la quale, pur dettata in riferimento alla responsabilità per il risarcimento del danno, rappresenta un principio di carattere generale (Cass., Sez. 2, sent. n. 5407 del 13.03.2006 e Cass. Sez. 3, sent. n. 21237 del 29.11.2012). In altri termini, l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento deve essere svolto secondo un criterio che tenga conto, sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento (Cass., sez. 2, sent. n. 9314 del 18.04.2007).
Con riferimento alla fattispecie concreta, è innanzitutto pacifico in causa che le parti abbiano stipulato un contratto d'appalto avente ad oggetto le opere di completamento dell'immobile acquistato dalla committente allo stato grezzo, pattuendo un corrispettivo complessivo di euro 80.000,00, iva esclusa, e un
“termine lavori interni al 15.08.2021- consegna alloggio pronto per abitare” (cfr. preventivo in data 01.04.2021, doc. n. 2 di parte attrice). E' altresì documentato e non contestato che la sig.ra abbia corrisposto alla società un Pt_1 CP_1
iniziale acconto di euro 40.000,00 (fattura n. 67/2021 emessa dalla società, doc. n.
3 allegato alla citazione) ed uno successivo di euro 20.000,00 (fattura n. 73/2021, doc. n. 4 di parte attrice), per un totale di euro 60.000,00, iva esclusa. Ugualmente non controverso è che i lavori siano iniziati nel mese di aprile 2021 e si siano definitivamente interrotti nel mese di giugno 2021, senza essere portati a termine.
Infine, con CTU disposta in corso di causa – su cui si tornerà nel prosieguo – sono state meglio individuate le lavorazioni svolte e quelle omesse.
Con riferimento all'imputabilità dell'inadempimento, malgrado la società convenuta abbia dedotto di essere stata estromessa dal cantiere ad opera della committente, è piuttosto emersa la prova dell'abbandono ingiustificato dello stesso dall'appaltatrice.
Sono agli atti svariate comunicazioni scritte da cui emerge che la committenza ha lamentato l'interruzione dei lavori e ha invitato l'impresa a riprenderli, senza esito.
Risultano, in primo luogo, le missive del Direttore dei Lavori geom.
[...]
– rispettivamente datate 22 giungo, 14 luglio e 15 luglio 2021 – CP_2
Pagina nr. 6 contenenti l'intimazione, rivolta all'impresa, alla prosecuzione dei lavori e alla messa in sicurezza del cantiere abbandonato (cfr. docc. nn. 6,7 e 8 di parte attrice).
Sono state poi formalmente inviate dal legale della sig.ra alla società Pt_1
ulteriori comunicazione contenenti: il sollecito formale al completamento delle opere (missiva del 21 giugno 2021, doc. n. 5); la denuncia dei vizi nelle lavorazioni effettuate con invito a riprendere il cantiere o, in alternativa a risolvere il rapporto
(missiva del 7 luglio, doc. n. 9); la diffida ad adempiere del 15 luglio 2021 (doc. n.
10). Infine, con lettera datata 12 agosto 2021, il geom. si è dimesso Controparte_2
dall'incarico evidenziando che l'esecuzione dei lavori “è proseguita fino alla prima quindicina del mese di Giugno u.s. e che da detto mese di Giugno l'impresa ha sospeso l'attività senza avere segnalato la volontà di riprendere i lavori, nonostante inviti e diffide. Infatti l'Impresa “ ” non ha proceduto alla CP_1
ripresa dei lavori di completamento, non ottemperando alle disposizioni impartite dallo scrivente con ordine di servizio del 22 Giugno 2021. Questo stato di cose, che perdura, non ha consentito al sottoscritto di svolgere la propria funzione di direttore dei lavori e, pertanto, lo stesso, si dimette, ad ogni effetto, dall'incarico”
(doc. n. 11 di parte attrice).
A fronte di tali numerose comunicazioni, nessuna risposta o contestazione scritta risulta essere pervenuta alla committenza da parte della società appaltatrice.
Così accertato l'inadempimento della convenuta, deve rilevarsene la non scarsa importanza, come si evince in primo luogo dalla consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. , le cui conclusioni si considerano pienamente Testimone_2
attendibili in quanto logiche e coerenti nonché fondate sull'esame obiettivo dei luoghi e della documentazione contrattuale.
Il CTU, in particolare, partendo dalla descrizione dei luoghi di causa, ha dettagliatamente individuato per ciascuno dei due piani dell'immobile e per la zona esterna le lavorazioni effettuate e quelle non realizzate o non ultimate rispetto alle previsioni contrattuali di cui al preventivo del 01.04.2021; si richiama integralmente l'elencazione puntuale della consulenza tecnica d'ufficio datata
11.03.2024. Il geom. , per converso, non ha rilevato i vizi lamentati dalla Tes_2
committenza non essendo più verificabili e visibili a motivo dell'avvenuto completamento dei lavori da parte di altra ditta e non essendo presente agli atti documentazione fotografica sul punto
Pagina nr. 7 Fatta dunque eccezione per i vizi, le inadempienze denunciate dall'attrice - supportate dalla relazione di parte dell'Ing. (doc. n. 13) e dalla Tes_1
relativa documentazione fotografica - trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio.
La non scarsa importanza dell'inadempimento si evince dal fatto che numerose lavorazioni, quantificate dal CTU in misura superiore alla metà di quelle contrattualmente previste, non risultano completate o iniziate. Inoltre, dall'esame delle lettere inviate dalla committenza all'impresa risulta che a luglio (soltanto un mese prima della scadenza del termine di consegna) non era stata eseguita la pavimentazione, nonostante l'intervenuto pagamento dello stato di avanzamento lavori corrispondente a tale opera. Dette mancanze appaiono ancor più gravi se si tiene conto della necessità della sig.ra di abitare l'immobile dalla data del Pt_1
15 agosto 2021, come risulta dallo stesso preventivo-contratto predisposto dalla e sottoscritto dal legale rappresentante;
in esso si legge: “termine per CP_1 lavori interni 1578/2021 consegna alloggio pronto per abitare” e tale dicitura è accompagnata da ulteriore firma del sig. . Pt_2
Va ulteriormente evidenziato che la tesi difensiva della convenuta circa la sussistenza di varianti concordate con la committente non trova riscontro in atti né
è supportata dalla CTU. Innanzitutto, la ricostruzione dell'appaltatrice volta a considerare come lavorazioni extra – che sarebbero state meglio quantificate a fine lavori – quelle “aggiunte” a mano nel corpo del preventivo risulta smentita dallo stesso tenore del contratto predisposto dalla società. Nell prima pagina del documento si ravvisa infatti la descrizione delle opere inserite a mano con, a margine, la firma del Sig. ; nella seconda pagina, l'importo totale è indicato Pt_2
in Euro 80.000,00, viene inserita la data di fine lavori interni al 15.8.2021 e vi è nuovamente la firma del Sig. nonché, in calce, il timbro ed ulteriore firma Pt_2
a completamento. A fronte delle aggiunte circa le opere da eseguirsi con precisazione effettuata a margine ed a mano rispetto al documento stampato, non vi sono modificazioni sul prezzo. La volontà delle parti appare dunque univocamente interpretabile nel senso che le lavorazioni aggiunte a mano fossero comprese nell'appalto.
Sotto altro profilo, non si rinvengono riscontri alle prospettazioni di parte convenuta nella lettera di dimissioni del direttore dei lavori datata 12.08.2021. Secondo
Pagina nr. 8 l'appaltatrice in tale comunicazione si farebbe riferimento a “varianti in corso d'opera” ma nel testo della lettera (sopra trascritto in gran parte) non ve n'è traccia.
Infine, il CTU ha osservato che gli interventi a variante indicati in atti dalla convenuta risultano “oggi non visibili o rilevabili (interventi, n.d.r.) di cui non si può determinare l'effettiva esecuzione o meno” (relazione di consulenza tecnica, pag. 9).
Così appurata la gravità dell'inadempimento – valutazione in sé assorbente –, per ragioni di completezza espositiva si dà anche atto della domanda di parte attrice di accertamento della risoluzione stragiudiziale per diffida ad adempiere. L'art. 1454 cod. civ. disciplina una ipotesi di c.d. risoluzione di diritto (o stragiudiziale), attribuendo al creditore uno specifico strumento giuridico con cui addivenire in maniera automatica, in presenza di determinati presupposti, ad una risoluzione del contratto, senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale. In particolare, la norma impone al creditore di intimare alla parte inadempiente di adempiere alle proprie obbligazioni entro un congruo termine, con l'espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto dovrà considerarsi risolto. Tuttavia,
“ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice” (Cass., Sez. 2, sent. n. 15052 del
11/06/2018).
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha inviato la comunicazione del 15 luglio
2021 anteriormente alla scadenza contrattuale, motivo per cui non può ravvisarsi una diffida ad adempiere in senso tecnico.
Per le ragioni più sopra esposte, va in ogni caso dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento della società da considerarsi di non scarsa CP_1
importanza ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.
Alla dichiarazione di risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice consegue la sua condanna alla restituzione dell'acconto ricevuto. Infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già
Pagina nr. 9 eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite. E' inoltre principio consolidato, in proposito, che – fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche –
l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del
12/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009).
La determinazione del credito restitutorio deve tuttavia tenere conto del valore delle opere effettivamente eseguite a favore della committente, che il CTU ha quantificato in euro 31.666,47.
La quantificazione è corretta e non meritano accoglimento le contestazioni della difesa della convenuta – che comunque non ha partecipato alle operazioni peritali con il proprio CTP né ha svolto osservazioni alla bozza di CTU – circa l'incongruenza derivante dall'avere il geom. calcolato il valore delle opere Tes_2
non eseguite (per euro 48.333,53) secondo i prezzi di mercato e, al contempo, avere ricavato il valore delle opere eseguite sottraendo il primo importo al complessivo corrispettivo pattuito, senza calcolarne dunque il prezzo di mercato.
A ben vedere le parti si erano obbligate per un corrispettivo di euro 80.000,00, oltre
Iva; trattandosi di appalto a corpo, vale il principio dell'immodificabilità dei corrispettivi (in assenza della prova di varianti ed aggiunte come sopra ritenuto), risultando quindi irrilevante una eventuale maggiore stima, da parte del CTU, delle opere effettivamente realizzate, effettuata ai prezzi di mercato. D'altro canto, il valore delle lavorazioni non eseguite da parte del CTU è stato in parte effettuato a corpo. Il punto 5) del quesito sottoposto al CTU (relativo a tale aspetto) non è stato, peraltro, fatto oggetto di osservazioni ad opera delle parti in sede di conferimento dell'incarico né, come detto, vi è stata partecipazione alle operazioni peritali da parte della convenuta.
Il credito restitutorio dell'attrice è individuabile nel differenziale tra i pagamenti già effettuati per complessivi euro 66.000,00, al lordo dell'Iva, ed il valore dell'opera
Pagina nr. 10 realizzata per euro 31.666,47, al netto dell'Iva (quest'ultima da calcolarsi secondo le aliquote di legge) oltre rivalutazione ed interessi dalla mora al saldo.
Il credito restitutorio ricomprende le somme versate a titolo di Iva, in quanto oggetto anch'esse di indebito pagamento. Tanto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità: “Il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma” (Cass. 19806/2020, conforme
Cass. 1190/2015).
Passando alle richieste risarcitorie dell'attrice, si osserva in primo luogo che avendo essa optato per la risoluzione del contratto e non per altri rimedi, non le spettano quali voci di danno i costi di completamento/realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto,
Quanto alle spese richieste da parte attrice, a titolo risarcitorio, per la redazione della perizia funzionale all'introduzione del presente giudizio (euro 520,00 corrisposti all'Ing. , come da fattura 5/2021 di cui al doc. 16 delle Tes_1
produzioni attoree), si esprimono le seguenti osservazioni.
Tali costi non costituiscono un pregiudizio da ristorare, ma vanno computati nella regolamentazione delle spese processuali sostenute, e quindi rimborsati in virtù della soccombenza, dovendo essere assimilate alle “spese giudiziali” e non considerate componenti del danno da risarcire. Ciò in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sia in materia di spese di ATP (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9735 del 26/05/2020), sia con riferimento alle spese di CTP (Cass. 9549/2009), che si ritiene di poter estendere, per identità di ratio, al caso cui in considerazione.
Pertanto, le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Pagina nr. 11 La diversa qualificazione della domanda non impedisce comunque l'accoglimento della stessa, avendo l'attrice specificato correttamente in atti sia il petitum sia la causa petendi della richiesta di rimborso.
Quanto alla voce di danno derivante dall'avere la sig.ra sostenuto costi per Pt_1
locare un immobile nel periodo di esecuzione delle opere non realizzate dalla convenuta (settembre 2021-marzo 2021) si ritiene non adeguatamente raggiunta la relativa prova. Il contratto di locazione prodotto sub doc. 14, infatti, oltre a non riferirsi ad un uso abitativo, reca la data del 19.09.2020 con fine validità al
14.09.2021 e non sono documentati pagamenti (o risultano quietanze).
Passando alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico della società convenuta e liquidate in dispositivo sulla base dei criteri indicati dall'art. 4
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente
(valori medi per ciascuna fase ridotti in conformità alla nota spese di parte attrice).
Per le ragioni sopra già espresse, vengono altresì poste a carico della convenuta le spese per la consulenza ante causam sostenute dall'attrice.
Anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico della società convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di appalto inter partes del 01.04.2021 per inadempimento imputabile a parte convenuta TR
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro- TR
tempore, alla restituzione in favore di del differenziale Parte_1
tra la somma di euro 66.000,00, al lordo Iva, e quella di euro 31.666,47, al netto Iva, Iva da calcolarsi secondo le aliquote di legge, oltre rivalutazione ed interessi dalla mora al saldo;
3) Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 520,00 per esborsi, euro 264,50 per spese vive ed euro
5.077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Pagina nr. 12 Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 25/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
Pagina nr. 13