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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 29/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1379/2020 depositato il 20/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Mahatma Gandhi N 21 71122 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1019/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320150007580255 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1379/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1019/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 15/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, con cui l'Ufficio, a seguito di controllo formale del Mod. n. 730/2011, aveva richiesto la somma complessiva di € 1.118,88, comprensiva si sanzioni, interessi e spese di notifica.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di legittimità dell'impugnata cartella con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Il contribuente sig. Resistente_1 non si è costituito in appello.
All'udienza del 16/01/2026, sentito il Relatore e udito il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Va precisato che il contribuente sig. Resistente_1, quale socio di una cooperativa edilizia, ha acquistato l'immobile de quo per assegnazione dopo che la cooperativa, per edificare i relativi corpi di fabbrica, aveva stipulato un mutuo ipotecario ad essa intestato.
Completata la costruzione dei fabbricati de quibus, al contribuente sig. Resistente_1 venne assegnata l'abitazione e il box con contestuale stipulazione dell'atto di accollo della parte di mutuo di sua competenza.
Conseguentemente, detto contribuente nell'anno 2011 aveva portato in detrazione il costo di costruzione del box assegnatogli dalla cooperativa accollandosi la porzione del mutuo ipotecario di propria competenza pur non avendo pagato il box con bonifico bancario. Ed infatti la circolare n. 15/E dell'1/2/2002 aveva esentato dal bonifico bancario gli acquirenti che subentrano nell'acquisto degli immobili mediante accollo della parte del mutuo stipulato dall'Impresa di propria competenza.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la liquidazione della dichiarazione dei redditi del contribuente sig. Resistente_1 in quanto, nel corso del controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata dal medesimo contribuente, non era stata rinvenuta la prescritta copia del bonifico bancario dell'importo corrispondente al costo di costruzione del box.
L'Ufficio ha omesso, però, di considerare che il box non era stato acquistato mediante l'erogazione di una somma di denaro ma che, invece, il relativo prezzo era stato pagato mediante accollo della parte di mutuo di propria competenza in capo a detto contribuente.
Osserva il Collegio che la ratio legis di tale previsione legale del bonifico bancario, quale presupposto per l'attribuzione della relativa agevolazione fiscale, nasce esclusivamente dall'esigenza di imporre che il relativo pagamento avvenga con mezzi tracciabili.
Orbene, appare evidente che anche l'accollo del mutuo implica che la corresponsione del prezzo avvenga necessariamente con mezzi tracciabili solo che tale adempimento è previsto per un momento successivo quando l'assegnatario ha cominciato a pagare le rate di mutuo subentrando alla cooperativa.
Alla luce di tale stato di cose, va rilevato che la circolare n. 15/E dell'1/2/2002 ha rettamente interpretato la norma avendo riconosciuto la piena equipollenza dell'accollo della parte di mutuo di propria competenza, in capo al contribuente, rispetto al pagamento del prezzo mediante bonifico bancario.
Pertanto, la sentenza gravata è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio e, come tale, meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 16/01/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1379/2020 depositato il 20/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Mahatma Gandhi N 21 71122 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1019/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320150007580255 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si riporta agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1379/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1019/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 15/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, con cui l'Ufficio, a seguito di controllo formale del Mod. n. 730/2011, aveva richiesto la somma complessiva di € 1.118,88, comprensiva si sanzioni, interessi e spese di notifica.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di legittimità dell'impugnata cartella con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Il contribuente sig. Resistente_1 non si è costituito in appello.
All'udienza del 16/01/2026, sentito il Relatore e udito il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Va precisato che il contribuente sig. Resistente_1, quale socio di una cooperativa edilizia, ha acquistato l'immobile de quo per assegnazione dopo che la cooperativa, per edificare i relativi corpi di fabbrica, aveva stipulato un mutuo ipotecario ad essa intestato.
Completata la costruzione dei fabbricati de quibus, al contribuente sig. Resistente_1 venne assegnata l'abitazione e il box con contestuale stipulazione dell'atto di accollo della parte di mutuo di sua competenza.
Conseguentemente, detto contribuente nell'anno 2011 aveva portato in detrazione il costo di costruzione del box assegnatogli dalla cooperativa accollandosi la porzione del mutuo ipotecario di propria competenza pur non avendo pagato il box con bonifico bancario. Ed infatti la circolare n. 15/E dell'1/2/2002 aveva esentato dal bonifico bancario gli acquirenti che subentrano nell'acquisto degli immobili mediante accollo della parte del mutuo stipulato dall'Impresa di propria competenza.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la liquidazione della dichiarazione dei redditi del contribuente sig. Resistente_1 in quanto, nel corso del controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata dal medesimo contribuente, non era stata rinvenuta la prescritta copia del bonifico bancario dell'importo corrispondente al costo di costruzione del box.
L'Ufficio ha omesso, però, di considerare che il box non era stato acquistato mediante l'erogazione di una somma di denaro ma che, invece, il relativo prezzo era stato pagato mediante accollo della parte di mutuo di propria competenza in capo a detto contribuente.
Osserva il Collegio che la ratio legis di tale previsione legale del bonifico bancario, quale presupposto per l'attribuzione della relativa agevolazione fiscale, nasce esclusivamente dall'esigenza di imporre che il relativo pagamento avvenga con mezzi tracciabili.
Orbene, appare evidente che anche l'accollo del mutuo implica che la corresponsione del prezzo avvenga necessariamente con mezzi tracciabili solo che tale adempimento è previsto per un momento successivo quando l'assegnatario ha cominciato a pagare le rate di mutuo subentrando alla cooperativa.
Alla luce di tale stato di cose, va rilevato che la circolare n. 15/E dell'1/2/2002 ha rettamente interpretato la norma avendo riconosciuto la piena equipollenza dell'accollo della parte di mutuo di propria competenza, in capo al contribuente, rispetto al pagamento del prezzo mediante bonifico bancario.
Pertanto, la sentenza gravata è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio e, come tale, meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 16/01/2026