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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2024, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 19/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fortunato come da procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio de difensore in Fondi (LT), Corso Italia n. 40;
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del legale p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Massimo Valleriani, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in , CP_1
Viale P.L. Nervi;
Resistente in riassunzione
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 35056/23, pubblicata in data 14 dicembre
2023, della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello
di Roma, sez. lavoro, n. 1123/2018.
Conclusioni: come da atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di lavorare alle dipendenze dell' presso il laboratorio Parte_1 Parte_2
analisi del presidio ospedaliero di Terracina con qualifica di dirigente medico;
di avere svolto attività Parte professionale intramuraria ALPI regolamentata dalla sospesa provvisoriamente dall' CP_1
per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con la delibera del 22.2.99 in attesa della nuova regolamentazione, intervenuta con la delibera del 5.3.2007; di avere il nuovo Regolamento disciplinato l'ALPI all'interno dei Servizi di Patologia Clinica Ospedalieri e Territoriali in maniera identica alla precedente delibera n. 2393 del 1998; chiamava in giudizio l' davanti al Parte_2
Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell' CP_1
convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente, nella misura di € 2.100,00 per ogni mese di mancato svolgimento e/o illegittima sospensione dell'attività libero professionale intramoenia da ottobre 1997 a settembre 2007, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 884/2015, nella contumacia dell' resistente, CP_1
dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al capo di domanda relativo ai diritti insorti prima del 30.6.1998 ai sensi dell'art. 69 del d. lgs. n. 165/2001, ha accolto la domanda per il periodo successivo condannando la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 1.100,00 per ogni mese da febbraio 1999 al marzo 2007, oltre interessi e rivalutazione.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dall' in Parte_3
riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese del grado. La Corte ha escluso che l'art. 15-quinquies, comma 4, d. lgs. 502/1992 attribuisca ai dirigenti sanitari un diritto soggettivo perfetto allo svolgimento dell'attività intramuraria, essendo rimessa alle scelte organizzative dei vertici aziendali la determinazione delle unità che possono esercitare la propria attività anche in privato, ed ha ritenuto lecita la scelta dei vertici dell' di non riprendere la fase sperimentale dell'attività CP_1
intramuraria.
Contro detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lamentando la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 15-quinquies del d.lgs. 502/92 e dell'art. 54 del CCNL 1998-
2001, e la S.C. con la sentenza n. 35056/2023, pubblicata il 14/12/2023, ha cassato la sentenza della
Corte di appello impugnata e ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull' CP_1 sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato.
L'inadempimento dell' e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il CP_1
risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001.”
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024 ha riassunto il giudizio davanti a questa Parte_1
Corte di Appello chiedendo, in ossequio ai principi esposti dalla S.C., di “ accertare e dichiarare la violazione da parte dell' del diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero Parte_2
professionale intramuraria riconosciuto al Dott. per il periodo dal febbraio 1999 Parte_1 al marzo 2007; B) per l'effetto condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dott. a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, sofferto, da quest'ultimo, in dipendenza dei fatti ascritti, della complessiva somma di € 1.100,00, per ogni mese di mancato svolgimento di ALPI da febbraio 1999 a marzo 2007, importo già liquidato dal Giudice di primo grado”, con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
L' si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. OP
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
In applicazione del principio di diritto affermato dalla S. C. la domanda di deve Parte_1
essere accolta sussistendo, in base alla normativa che regolamenta l'attività in oggetto, (art. 4, comma
10, d.lgs n. 502/1992, art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992, aggiunto dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n.
229/1999), come in base alle disposizioni contrattuali (art. 54 CCNL 8.6.2000, comma 2), richiamate nella pronuncia rescindente ed esaminate dalla S.C. anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 54/2015, un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività professionale intra moenia, avendo il legislatore configurato come diritto soggettivo la posizione giuridica del dirigente medico, con conseguente diritto al risarcimento del danno qualora l'amministrazione si renda ingiustificatamente inadempiente.
Nel caso in esame l' , dopo avere deliberato l'attivazione e OP
l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria per il personale sanitario (delibera n.
1478 del 30.6.1997), ed avere provveduto all'autorizzazione in via provvisoria del personale del laboratorio analisi del P.O. centro Terracina acquisendo le istanze dei dipendenti interessati, tra cui il ha successivamente disposto, con atto prot. 111/225 del 22.2.1999, la “sospensione Pt_1 provvisoria” dell'attività intramoenia in attesa di una nuova regolamentazione dell'attività, intervenuta solo con la delibera del 5.3.2007 di approvazione del regolamento attuativo per lo svolgimento dell'attività libero professionale di equipe.
L'inerzia dell' consistita nella mancata adozione del regolamento attuativo, per tutto il CP_1 periodo dal febbraio 1999 al marzo 2007, non è stata in alcun modo giustificata dall' CP_1 medesima che non ha addotto alcun impedimento per poter escludere l'imputabilità di tale inadempimento legittimando, in mancanza di tale prova liberatoria, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da parte dell'odierno ricorrente per il mancato guadagno per il periodo di ingiustificata sospensione dell'attività, pari ad € 1.100,00 per ogni mese di illegittima sospensione, tale essendo la somma percepita in base alle buste paga in atti.
L' deve, pertanto, essere condannata al pagamento n favore di OP
, di una somma pari ad € 1.100,00 per ogni mese di illegittima sospensione Parte_1 dell'attività libero professionale dal febbraio 1999 al marzo 2007 compresi, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, condanna l' al OP
pagamento, in favore di , di una somma pari ad € 1.100,00 per ogni mese di Parte_1 illegittima sospensione dell'attività libero professionale dal febbraio 1999 al marzo 2007 compresi, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna l' al OP
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito che si liquidano per il primo grado in complessivi € 2.000,00, per il secondo in complessivi € 4.800,00, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 2.500,00 e del presente giudizio di rinvio in complessivi
€ 3.500,00, oltre, per tutte, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Somme da distrarsi.
Roma, 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 19/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fortunato come da procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio de difensore in Fondi (LT), Corso Italia n. 40;
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del legale p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Massimo Valleriani, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in , CP_1
Viale P.L. Nervi;
Resistente in riassunzione
Oggetto: ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 35056/23, pubblicata in data 14 dicembre
2023, della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello
di Roma, sez. lavoro, n. 1123/2018.
Conclusioni: come da atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di lavorare alle dipendenze dell' presso il laboratorio Parte_1 Parte_2
analisi del presidio ospedaliero di Terracina con qualifica di dirigente medico;
di avere svolto attività Parte professionale intramuraria ALPI regolamentata dalla sospesa provvisoriamente dall' CP_1
per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con la delibera del 22.2.99 in attesa della nuova regolamentazione, intervenuta con la delibera del 5.3.2007; di avere il nuovo Regolamento disciplinato l'ALPI all'interno dei Servizi di Patologia Clinica Ospedalieri e Territoriali in maniera identica alla precedente delibera n. 2393 del 1998; chiamava in giudizio l' davanti al Parte_2
Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell' CP_1
convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente, nella misura di € 2.100,00 per ogni mese di mancato svolgimento e/o illegittima sospensione dell'attività libero professionale intramoenia da ottobre 1997 a settembre 2007, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 884/2015, nella contumacia dell' resistente, CP_1
dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al capo di domanda relativo ai diritti insorti prima del 30.6.1998 ai sensi dell'art. 69 del d. lgs. n. 165/2001, ha accolto la domanda per il periodo successivo condannando la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 1.100,00 per ogni mese da febbraio 1999 al marzo 2007, oltre interessi e rivalutazione.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dall' in Parte_3
riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal Parte_1 condannandolo al pagamento delle spese del grado. La Corte ha escluso che l'art. 15-quinquies, comma 4, d. lgs. 502/1992 attribuisca ai dirigenti sanitari un diritto soggettivo perfetto allo svolgimento dell'attività intramuraria, essendo rimessa alle scelte organizzative dei vertici aziendali la determinazione delle unità che possono esercitare la propria attività anche in privato, ed ha ritenuto lecita la scelta dei vertici dell' di non riprendere la fase sperimentale dell'attività CP_1
intramuraria.
Contro detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lamentando la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 15-quinquies del d.lgs. 502/92 e dell'art. 54 del CCNL 1998-
2001, e la S.C. con la sentenza n. 35056/2023, pubblicata il 14/12/2023, ha cassato la sentenza della
Corte di appello impugnata e ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull' CP_1 sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato.
L'inadempimento dell' e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il CP_1
risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001.”
Con ricorso depositato il 5 febbraio 2024 ha riassunto il giudizio davanti a questa Parte_1
Corte di Appello chiedendo, in ossequio ai principi esposti dalla S.C., di “ accertare e dichiarare la violazione da parte dell' del diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero Parte_2
professionale intramuraria riconosciuto al Dott. per il periodo dal febbraio 1999 Parte_1 al marzo 2007; B) per l'effetto condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dott. a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, sofferto, da quest'ultimo, in dipendenza dei fatti ascritti, della complessiva somma di € 1.100,00, per ogni mese di mancato svolgimento di ALPI da febbraio 1999 a marzo 2007, importo già liquidato dal Giudice di primo grado”, con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
L' si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. OP
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
In applicazione del principio di diritto affermato dalla S. C. la domanda di deve Parte_1
essere accolta sussistendo, in base alla normativa che regolamenta l'attività in oggetto, (art. 4, comma
10, d.lgs n. 502/1992, art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992, aggiunto dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n.
229/1999), come in base alle disposizioni contrattuali (art. 54 CCNL 8.6.2000, comma 2), richiamate nella pronuncia rescindente ed esaminate dalla S.C. anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 54/2015, un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività professionale intra moenia, avendo il legislatore configurato come diritto soggettivo la posizione giuridica del dirigente medico, con conseguente diritto al risarcimento del danno qualora l'amministrazione si renda ingiustificatamente inadempiente.
Nel caso in esame l' , dopo avere deliberato l'attivazione e OP
l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria per il personale sanitario (delibera n.
1478 del 30.6.1997), ed avere provveduto all'autorizzazione in via provvisoria del personale del laboratorio analisi del P.O. centro Terracina acquisendo le istanze dei dipendenti interessati, tra cui il ha successivamente disposto, con atto prot. 111/225 del 22.2.1999, la “sospensione Pt_1 provvisoria” dell'attività intramoenia in attesa di una nuova regolamentazione dell'attività, intervenuta solo con la delibera del 5.3.2007 di approvazione del regolamento attuativo per lo svolgimento dell'attività libero professionale di equipe.
L'inerzia dell' consistita nella mancata adozione del regolamento attuativo, per tutto il CP_1 periodo dal febbraio 1999 al marzo 2007, non è stata in alcun modo giustificata dall' CP_1 medesima che non ha addotto alcun impedimento per poter escludere l'imputabilità di tale inadempimento legittimando, in mancanza di tale prova liberatoria, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da parte dell'odierno ricorrente per il mancato guadagno per il periodo di ingiustificata sospensione dell'attività, pari ad € 1.100,00 per ogni mese di illegittima sospensione, tale essendo la somma percepita in base alle buste paga in atti.
L' deve, pertanto, essere condannata al pagamento n favore di OP
, di una somma pari ad € 1.100,00 per ogni mese di illegittima sospensione Parte_1 dell'attività libero professionale dal febbraio 1999 al marzo 2007 compresi, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, condanna l' al OP
pagamento, in favore di , di una somma pari ad € 1.100,00 per ogni mese di Parte_1 illegittima sospensione dell'attività libero professionale dal febbraio 1999 al marzo 2007 compresi, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna l' al OP
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito che si liquidano per il primo grado in complessivi € 2.000,00, per il secondo in complessivi € 4.800,00, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 2.500,00 e del presente giudizio di rinvio in complessivi
€ 3.500,00, oltre, per tutte, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Somme da distrarsi.
Roma, 19 settembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa